XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3653
Onorevoli Colleghi! - La legge 27 marzo 1992, n. 257,
recante "Norme relative alla cessazione dell'impiego
dell'amianto", ha, tra l'altro, previsto nei confronti dei
dipendenti dell'industria privata la maggiorazione ai fini
pensionistici del servizio prestato in ambienti contaminati
dalla presenza di tale minerale. Tuttavia, il predetto
provvedimento non trova però applicazione nei confronti del
personale delle Forze armate e delle Forze di polizia
impiegato in condizioni di rischio analoghe a quelle
considerate per i destinatari della legge n. 257 del 1992.
Infatti, l'interpretazione letterale delle norme contenute
nella citata legge n. 257 del 1992, tende per l'applicazione
del predetto beneficio previdenziale solo ai lavoratori di
imprese private. Infatti, il riferimento all'assicurazione
obbligatoria INAIL, contenuto nel provvedimento, cui sono
soggette le sole imprese private e non anche quelle pubbliche,
porta ad escludere che il personale del comparto sicurezza
possa godere al momento di tali benefìci.
Il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia,
soprattutto quello imbarcato su unità navali o addetto al
servizio antincendi, ha quotidianamente operato a stretto
contatto con l'amianto. Tale situazione di rischio è stata
peraltro recentemente evidenziata anche da un rapporto
dell'ispettorato di sanità della Marina militare, dal quale
emerge inequivocabilmente che il personale imbarcato o quello
in servizio presso gli arsenali militari, e in modo
particolare quello addetto al sistema di propulsione delle
unità o quello adibito alla riparazione di apparati motore o
tecnici, è stato costantemente esposto a tale rischio.
Va peraltro rilevato che il Governo, in occasione della
firma del provvedimento di concertazione relativo al
quadriennio normativo 2002/2005, ha siglato con le
rappresentanze militari delle Forze armate un atto di impegno
volto a riconsiderare nel più ampio quadro di riferimento
generale le questioni attinenti alla presenza nei luoghi di
lavoro di materiale contenente amianto.
La particolare situazione dei lavoratori dell'amianto è
stata inoltre considerata anche con la legge 27 dicembre 2002,
n. 289, (legge finanziaria 2003), che all'articolo 39 ha
previsto uno specifico stanziamento in materia di benefìci
previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto.
Il presente provvedimento è finalizzato a riconoscere al
personale del Comparto difesa e sicurezza, che ha operato a
diretto contatto con l'amianto, gli stessi istituti
previdenziali riconosciuti dalla legge 27 marzo 1992, n. 257,
ai lavoratori delle imprese private.