XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3653




        Onorevoli Colleghi! - La legge 27 marzo 1992, n. 257, recante "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto", ha, tra l'altro, previsto nei confronti dei dipendenti dell'industria privata la maggiorazione ai fini pensionistici del servizio prestato in ambienti contaminati dalla presenza di tale minerale. Tuttavia, il predetto provvedimento non trova però applicazione nei confronti del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia impiegato in condizioni di rischio analoghe a quelle considerate per i destinatari della legge n. 257 del 1992.
        Infatti, l'interpretazione letterale delle norme contenute nella citata legge n. 257 del 1992, tende per l'applicazione del predetto beneficio previdenziale solo ai lavoratori di imprese private. Infatti, il riferimento all'assicurazione obbligatoria INAIL, contenuto nel provvedimento, cui sono soggette le sole imprese private e non anche quelle pubbliche, porta ad escludere che il personale del comparto sicurezza possa godere al momento di tali benefìci.
        Il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, soprattutto quello imbarcato su unità navali o addetto al servizio antincendi, ha quotidianamente operato a stretto contatto con l'amianto. Tale situazione di rischio è stata peraltro recentemente evidenziata anche da un rapporto dell'ispettorato di sanità della Marina militare, dal quale emerge inequivocabilmente che il personale imbarcato o quello in servizio presso gli arsenali militari, e in modo particolare quello addetto al sistema di propulsione delle unità o quello adibito alla riparazione di apparati motore o tecnici, è stato costantemente esposto a tale rischio.
        Va peraltro rilevato che il Governo, in occasione della firma del provvedimento di concertazione relativo al quadriennio normativo 2002/2005, ha siglato con le rappresentanze militari delle Forze armate un atto di impegno volto a riconsiderare nel più ampio quadro di riferimento generale le questioni attinenti alla presenza nei luoghi di lavoro di materiale contenente amianto.
        La particolare situazione dei lavoratori dell'amianto è stata inoltre considerata anche con la legge 27 dicembre 2002, n. 289, (legge finanziaria 2003), che all'articolo 39 ha previsto uno specifico stanziamento in materia di benefìci previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto.
        Il presente provvedimento è finalizzato a riconoscere al personale del Comparto difesa e sicurezza, che ha operato a diretto contatto con l'amianto, gli stessi istituti previdenziali riconosciuti dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, ai lavoratori delle imprese private.




Frontespizio Testo articoli