XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3653




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il computo dell'anzianitą contributiva utile ai fini pensionistici del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia che in funzione delle proprie mansioni č esposto, ovvero č stato esposto all'amianto, č effettuato moltiplicando il periodo lavorativo e di effettiva esposizione all'amianto per i seguenti coefficienti:

            a) per il personale imbarcato in servizio macchina, meccanico ed elettricista, il coefficiente č determinato nella misura dell'1,50 per cento per ogni anno o frazione di anno;

            b) per il personale imbarcato con compiti diversi da quelli indicati alla lettera a), per quello impiegato presso gli stabilimenti, arsenali, cantieri navali e per quello del servizio antincendi, il coefficiente č determinato nella misura dell'1,25 per cento per ogni anno o frazione di anno;

            c) per il personale non compreso nelle lettere a) e b), il coefficiente č determinato nella misura dell'1 per cento per ogni anno di frazione di anno.

        2. Le maggiorazioni di anzianitą di cui al comma 1 sono cumulabili con eventuali altri benefģci previdenziali che comportino l'anticipazione dell'accesso al pensionamento di anzianitą ovvero la concessione di periodi di contribuzione figurativa da far valere ai fini della misura dei relativi trattamenti.


Art. 2.

        1. Al personale che alla data di entrata in vigore della presente legge ha superato gli anni di massima contribuzione, ai fini pensionistici, i coefficienti di cui all'articolo 1, comma 1, possono essere, a richiesta degli interessati applicati come periodi di riduzione per il collocamento in congedo in anticipo sui limiti di etą prescritti. In tale caso, al medesimo personale competono, all'atto della cessazione dal servizio, il trattamento pensionistico e l'indennitą di buonuscita che allo stesso sarebbero spettati qualora fosse rimasto in servizio fino al limite di etą prescritto.
        2. Il collocamento in quiescenza in attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 č equiparato a tutti gli effetti di legge a quello per raggiungimento dei limiti di etą.


Art. 3.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 16.875.000 euro per gli anni 2003-2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unitą previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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