XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3653
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il computo dell'anzianitą contributiva utile ai fini
pensionistici del personale delle Forze armate e delle Forze
di polizia che in funzione delle proprie mansioni č esposto,
ovvero č stato esposto all'amianto, č effettuato moltiplicando
il periodo lavorativo e di effettiva esposizione all'amianto
per i seguenti coefficienti:
a) per il personale imbarcato in servizio
macchina, meccanico ed elettricista, il coefficiente č
determinato nella misura dell'1,50 per cento per ogni anno o
frazione di anno;
b) per il personale imbarcato con compiti diversi
da quelli indicati alla lettera a), per quello impiegato
presso gli stabilimenti, arsenali, cantieri navali e per
quello del servizio antincendi, il coefficiente č determinato
nella misura dell'1,25 per cento per ogni anno o frazione di
anno;
c) per il personale non compreso nelle lettere
a) e b), il coefficiente č determinato nella
misura dell'1 per cento per ogni anno di frazione di anno.
2. Le maggiorazioni di anzianitą di cui al comma 1 sono
cumulabili con eventuali altri benefģci previdenziali che
comportino l'anticipazione dell'accesso al pensionamento di
anzianitą ovvero la concessione di periodi di contribuzione
figurativa da far valere ai fini della misura dei relativi
trattamenti.
Art. 2.
1. Al personale che alla data di entrata in vigore della
presente legge ha superato gli anni di massima contribuzione,
ai fini pensionistici, i coefficienti di cui all'articolo 1,
comma 1, possono essere, a richiesta degli interessati
applicati come periodi di riduzione per il collocamento in
congedo in anticipo sui limiti di etą prescritti. In tale
caso, al medesimo personale competono, all'atto della
cessazione dal servizio, il trattamento pensionistico e
l'indennitą di buonuscita che allo stesso sarebbero spettati
qualora fosse rimasto in servizio fino al limite di etą
prescritto.
2. Il collocamento in quiescenza in attuazione delle
disposizioni di cui al comma 1 č equiparato a tutti gli
effetti di legge a quello per raggiungimento dei limiti di
etą.
Art. 3.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a 16.875.000 euro per gli anni 2003-2005, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unitą previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.