XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3649




        Onorevoli Colleghi! - Il terzo comma dell'articolo 102 della Costituzione, che recita: "La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia", trae origine dall'articolo 96 del progetto della Costituzione, il quale stabiliva che "il popolo partecipa direttamente all'amministrazione della giustizia mediante l'istituto della giuria nei processi di corte d'assise". Tale testo fu modificato nel corso del dibattito assembleare onde evitare di prendere posizione in modo troppo rigoroso intorno al problema della giuria popolare, sul quale esistevano divergenze di opinioni piuttosto nette.
        La discussione svoltasi dinanzi all'Assemblea costituente fu ovviamente condizionata dai precedenti storici dell'istituto della giuria popolare, che era stata recepita dalla legge piemontese 26 marzo 1848, n. 695, ed era stata successivamente regolata dagli articoli 486 e seguenti del codice di procedura penale del 1865, più volte modificati nel corso di tutta la prima fase di vita dello Stato italiano.
        Con il regio decreto 23 marzo 1931, n. 249, l'istituto fu modificato in modo da ridurre la funzione di organo di partecipazione popolare che era propria della giuria. Dopo che era rimasto privo di applicazione il regio decreto-legge 31 maggio 1946, n. 560, che ripristinava la giuria popolare formata per sorteggio fra gli elettori come giudice del fatto, una nuova soluzione fu adottata, in attuazione della norma costituzionale in esame, con la legge 10 aprile 1951, n. 287, subito modificata con le leggi 24 novembre 1951, n. 1324, e 5 maggio 1952, n. 405; la principale novità introdotta con la nuova disciplina era costituita dall'istituzione delle corti d'assise d'appello e dalla conseguente assimilazione del regime dell'impugnabilità delle sentenze d'assise a quello di tutte le sentenze penali.
        Questo sistema, che stabilisce anche la competenza per materia della corte d'assise, è tuttora in vigore, con le modifiche introdotte con la legge 14 ottobre 1947, n. 497, che ha sottratto alla competenza della corte d'assise, per attribuirli al tribunale, taluni tipi di reati, con il decreto-legge 14 febbraio 1978, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1978, n. 74, che ha introdotto alcune misure volte ad assicurare il reperimento dei giudici popolari, con la legge 25 ottobre 1982, n. 795, che ha aumentato l'indennità ad essi spettante, con la legge 21 febbraio 1984, n. 14, che ha consentito la costituzione di più sezioni di corte d'assise, con il decreto-legge 25 settembre 1987, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1987, n. 479, che ha modificato alcune norme in tema di competenza delle corti e di nomina dei loro componenti, con il decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1986, n. 79, in tema di formazione dei collegi d assise, e con il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, e con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, recanti norme di adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo codice di procedura penale.
        Anche dopo l'entrata in vigore della norma costituzionale in esame e delle leggi ordinarie che ne hanno dato attuazione, la struttura delle corti d'assise ha continuato a dar vita a dibattiti de jure condendo, nell'ambito dei quali è stata sostenuta, talora, l'opportunità del ritorno alla giuria popolare e talora, per contro, l'opportunità di una riduzione o di una eliminazione della partecipazione dei giudici popolari alla decisione degli affari penali. A sostegno del primo punto di vista, si deduce la contraddittorietà della sottoposizione al normale sistema delle impugnazioni di decisioni alla cui formulazione hanno collaborato persone scelte proprio per la loro qualità di semplici cittadini, senza pretendere da essi alcuna preparazione giuridica. Contro l'ipotesi di abolizione della partecipazione popolare alla giustizia sta d'altronde l'articolo 102 della Costituzione sopra riportato, che implica bensì un rinvio al legislatore per la determinazione della partecipazione stessa, ma che sarebbe certamente violata da una legislazione che la riducesse al punto di svuotarne il significato istituzionale.
        Al fine, pertanto, di ridurre la separatezza tra Stato e società civile nonché di incentivare la solidarietà verso le istituzioni, la presente proposta di legge introduce la giuria popolare all'interno dell'ufficio del giudice unico di primo grado e nell'ambito della riserva di collegialità prevista per tale giudice, nel doveroso ossequio del dettato costituzionale, che offre la conferma della posizione primaria dei giudici laici nei processi penali, in virtù del principio della sovranità popolare.




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