XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3649
Onorevoli Colleghi! - Il terzo comma dell'articolo 102
della Costituzione, che recita: "La legge regola i casi e le
forme della partecipazione diretta del popolo
all'amministrazione della giustizia", trae origine
dall'articolo 96 del progetto della Costituzione, il quale
stabiliva che "il popolo partecipa direttamente
all'amministrazione della giustizia mediante l'istituto della
giuria nei processi di corte d'assise". Tale testo fu
modificato nel corso del dibattito assembleare onde evitare di
prendere posizione in modo troppo rigoroso intorno al problema
della giuria popolare, sul quale esistevano divergenze di
opinioni piuttosto nette.
La discussione svoltasi dinanzi all'Assemblea costituente
fu ovviamente condizionata dai precedenti storici
dell'istituto della giuria popolare, che era stata recepita
dalla legge piemontese 26 marzo 1848, n. 695, ed era stata
successivamente regolata dagli articoli 486 e seguenti del
codice di procedura penale del 1865, più volte modificati nel
corso di tutta la prima fase di vita dello Stato italiano.
Con il regio decreto 23 marzo 1931, n. 249, l'istituto fu
modificato in modo da ridurre la funzione di organo di
partecipazione popolare che era propria della giuria. Dopo che
era rimasto privo di applicazione il regio decreto-legge 31
maggio 1946, n. 560, che ripristinava la giuria popolare
formata per sorteggio fra gli elettori come giudice del fatto,
una nuova soluzione fu adottata, in attuazione della norma
costituzionale in esame, con la legge 10 aprile 1951, n. 287,
subito modificata con le leggi 24 novembre 1951, n. 1324, e 5
maggio 1952, n. 405; la principale novità introdotta con la
nuova disciplina era costituita dall'istituzione delle corti
d'assise d'appello e dalla conseguente assimilazione del
regime dell'impugnabilità delle sentenze d'assise a quello di
tutte le sentenze penali.
Questo sistema, che stabilisce anche la competenza per
materia della corte d'assise, è tuttora in vigore, con le
modifiche introdotte con la legge 14 ottobre 1947, n. 497, che
ha sottratto alla competenza della corte d'assise, per
attribuirli al tribunale, taluni tipi di reati, con il
decreto-legge 14 febbraio 1978, n. 31, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 1978, n. 74, che ha
introdotto alcune misure volte ad assicurare il reperimento
dei giudici popolari, con la legge 25 ottobre 1982, n. 795,
che ha aumentato l'indennità ad essi spettante, con la legge
21 febbraio 1984, n. 14, che ha consentito la costituzione di
più sezioni di corte d'assise, con il decreto-legge 25
settembre 1987, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 novembre 1987, n. 479, che ha modificato alcune norme
in tema di competenza delle corti e di nomina dei loro
componenti, con il decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1986, n.
79, in tema di formazione dei collegi d assise, e con il
decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n.
449, e con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273,
recanti norme di adeguamento dell'ordinamento giudiziario al
nuovo codice di procedura penale.
Anche dopo l'entrata in vigore della norma costituzionale
in esame e delle leggi ordinarie che ne hanno dato attuazione,
la struttura delle corti d'assise ha continuato a dar vita a
dibattiti de jure condendo, nell'ambito dei quali è
stata sostenuta, talora, l'opportunità del ritorno alla giuria
popolare e talora, per contro, l'opportunità di una riduzione
o di una eliminazione della partecipazione dei giudici
popolari alla decisione degli affari penali. A sostegno del
primo punto di vista, si deduce la contraddittorietà della
sottoposizione al normale sistema delle impugnazioni di
decisioni alla cui formulazione hanno collaborato persone
scelte proprio per la loro qualità di semplici cittadini,
senza pretendere da essi alcuna preparazione giuridica. Contro
l'ipotesi di abolizione della partecipazione popolare alla
giustizia sta d'altronde l'articolo 102 della Costituzione
sopra riportato, che implica bensì un rinvio al legislatore
per la determinazione della partecipazione stessa, ma che
sarebbe certamente violata da una legislazione che la
riducesse al punto di svuotarne il significato
istituzionale.
Al fine, pertanto, di ridurre la separatezza tra Stato e
società civile nonché di incentivare la solidarietà verso le
istituzioni, la presente proposta di legge introduce la giuria
popolare all'interno dell'ufficio del giudice unico di primo
grado e nell'ambito della riserva di collegialità prevista per
tale giudice, nel doveroso ossequio del dettato
costituzionale, che offre la conferma della posizione primaria
dei giudici laici nei processi penali, in virtù del principio
della sovranità popolare.