XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3649




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Istituzione della giuria popolare).

        1. All'interno dell'ufficio del giudice unico di primo grado e nell'ambito della riserva di collegialità prevista per tale giudice è istituita la giuria popolare, che giudica dei reati attribuiti alla sua competenza.


Art. 2.

(Competenza della giuria popolare)

        1. L'articolo 5 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

        "Art. 5 (Competenza della giuria popolare) - 1. La giuria popolare è competente per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo ovvero la reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni".


Art. 3.

(Composizione della giuria popolare).

        1. Il giudice collegiale di cui all'articolo 1 è composto:

            a) da un magistrato di appello al quale sono demandate la presidenza e la direzione del dibattimento nonché, in via esclusiva, la soluzione di tutte le questioni procedurali che possano eventualmente insorgere durante le fasi del procedimento, l'ammissione delle prove e la determinazione della pena;

            b) da un magistrato laico provvisto di specifica qualifica giuridico-professionale con funzioni di giudice a latere, al quale è demandato di fornire alla giuria i chiarimenti necessari sotto il profilo delle questioni di diritto sostanziale e processuale, e che partecipa alla decisione in camera di consiglio senza diritto di voto;
            c) da nove giurati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9 della legge l0 aprile 1951, n. 287, designati ai sensi del capo III della medesima legge n. 287 del 1951, e successive modificazioni, e tenuti agli obblighi di cui agli articoli 11 e 12 della citata legge n. 287 del 1951, e successive modificazioni.


Art. 4.

(Norme regolatrici del procedimento).

        1. Per i procedimenti di competenza della giuria popolare si osservano le norme del codice di procedura penale e delle altre leggi e regolamenti vigenti in materia di procedura penale, in quanto compatibili con le disposizioni di cui alla presente legge.


Art. 5.

(Deliberazione).

        1. Alla chiusura del dibattimento, il presidente formula alla giuria i seguenti quesiti che formano l'oggetto della decisione:

            a) accertamento della sussistenza del fatto;

            b) accertamento della commissione materiale del fatto da parte dell'imputato;

            c) accertamento della sussistenza della volontarietà o della colpa;

            d) previsione del fatto attribuito all'imputato come ipotesi di reato;

            e) eventuale sussistenza di cause di estinzione del reato;

            f) eventuale sussistenza di condizioni di procedibilità.


Art. 6.

(Decisione).

        1. Dopo l'articolo 527 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

        "Art. 527-bis (Decisione della giuria popolare nei giudizi di competenza del giudice unico di primo grado) - 1. La giuria popolare decide in camera di consiglio a maggioranza di voti, espressi ai sensi del comma 2 dell'articolo 527.
            2. Alla determinazione della pena provvede il presidente della giuria".


Art. 7.

(Redazione della sentenza).

        
1. Dopo l'articolo 544 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

        "Art. 544-bis (Redazione della sentenza nei giudizi di competenza del giudice unico di primo grado) - 1. Alla redazione della sentenza provvede il giudice laico presente in camera di consiglio.
            2. La motivazione della sentenza consiste nella sintetica esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la sentenza è fondata, con specifico riferimento ai quesiti posti dal presidente alla chiusura del dibattimento".


Art. 8.

(Impugnazioni).

        1. Le sentenze di condanna e gli altri provvedimenti emessi dal giudice collegiale in sede di giuria popolare sono soggetti a impugnazione nei casi, con i mezzi, nei termini e con le forme stabiliti dal codice di procedura penale e dalle leggi e regolamenti vigenti in materia di procedura penale per i provvedimenti del tribunale.


Art. 9.

(Appello).

        1. All'articolo 593 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "3-bis. Sono inappellabili le sentenze di proscioglimento pronunciate dalla giuria popolare".

Art. 10.

(Competenza relativa ai provvedimenti sulla libertà
dell'imputato).

        1. I provvedimenti sulla libertà dell'imputato sono regolati dalle norme del codice di procedura penale e dalle leggi e regolamenti vigenti in materia di procedura penale, in quanto compatibili con le disposizioni di cui alla presente legge.


Art.11.

(Norma finale).

        1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le funzioni e le competenze attribuite alle corti d'assise sono attribuite alle giurie popolari e le funzioni e le competenze delle corti d'assise di appello sono attribuite alle corti d'appello.



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