XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3649
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione della giuria popolare).
1. All'interno dell'ufficio del giudice unico di primo
grado e nell'ambito della riserva di collegialità prevista per
tale giudice è istituita la giuria popolare, che giudica dei
reati attribuiti alla sua competenza.
Art. 2.
(Competenza della giuria popolare)
1. L'articolo 5 del codice di procedura penale è
sostituito dal seguente:
"Art. 5 (Competenza della giuria popolare) - 1. La
giuria popolare è competente per i delitti per i quali la
legge stabilisce la pena dell'ergastolo ovvero la reclusione
non inferiore nel massimo a dodici anni".
Art. 3.
(Composizione della giuria popolare).
1. Il giudice collegiale di cui all'articolo 1 è
composto:
a) da un magistrato di appello al quale sono
demandate la presidenza e la direzione del dibattimento
nonché, in via esclusiva, la soluzione di tutte le questioni
procedurali che possano eventualmente insorgere durante le
fasi del procedimento, l'ammissione delle prove e la
determinazione della pena;
b) da un magistrato laico provvisto di specifica
qualifica giuridico-professionale con funzioni di giudice a
latere, al quale è demandato di fornire alla giuria i
chiarimenti necessari sotto il profilo delle questioni di
diritto sostanziale e processuale, e che partecipa alla
decisione in camera di consiglio senza diritto di voto;
c) da nove giurati in possesso dei requisiti di
cui all'articolo 9 della legge l0 aprile 1951, n. 287,
designati ai sensi del capo III della medesima legge n. 287
del 1951, e successive modificazioni, e tenuti agli obblighi
di cui agli articoli 11 e 12 della citata legge n. 287 del
1951, e successive modificazioni.
Art. 4.
(Norme regolatrici del procedimento).
1. Per i procedimenti di competenza della giuria popolare
si osservano le norme del codice di procedura penale e delle
altre leggi e regolamenti vigenti in materia di procedura
penale, in quanto compatibili con le disposizioni di cui alla
presente legge.
Art. 5.
(Deliberazione).
1. Alla chiusura del dibattimento, il presidente formula
alla giuria i seguenti quesiti che formano l'oggetto della
decisione:
a) accertamento della sussistenza del fatto;
b) accertamento della commissione materiale del
fatto da parte dell'imputato;
c) accertamento della sussistenza della
volontarietà o della colpa;
d) previsione del fatto attribuito all'imputato
come ipotesi di reato;
e) eventuale sussistenza di cause di estinzione
del reato;
f) eventuale sussistenza di condizioni di
procedibilità.
Art. 6.
(Decisione).
1. Dopo l'articolo 527 del codice di procedura penale è
inserito il seguente:
"Art. 527-bis (Decisione della giuria popolare nei
giudizi di competenza del giudice unico di primo grado) -
1. La giuria popolare decide in camera di consiglio a
maggioranza di voti, espressi ai sensi del comma 2
dell'articolo 527.
2. Alla determinazione della pena provvede il
presidente della giuria".
Art. 7.
(Redazione della sentenza).
1. Dopo l'articolo 544 del codice di procedura penale è
inserito il seguente:
"Art. 544-bis (Redazione della sentenza nei giudizi di
competenza del giudice unico di primo grado) - 1. Alla
redazione della sentenza provvede il giudice laico presente in
camera di consiglio.
2. La motivazione della sentenza consiste nella
sintetica esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui
la sentenza è fondata, con specifico riferimento ai quesiti
posti dal presidente alla chiusura del dibattimento".
Art. 8.
(Impugnazioni).
1. Le sentenze di condanna e gli altri provvedimenti
emessi dal giudice collegiale in sede di giuria popolare sono
soggetti a impugnazione nei casi, con i mezzi, nei termini e
con le forme stabiliti dal codice di procedura penale e dalle
leggi e regolamenti vigenti in materia di procedura penale per
i provvedimenti del tribunale.
Art. 9.
(Appello).
1. All'articolo 593 del codice di procedura penale è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"3-bis. Sono inappellabili le sentenze di
proscioglimento pronunciate dalla giuria popolare".
Art. 10.
(Competenza relativa ai provvedimenti sulla libertà
dell'imputato).
1. I provvedimenti sulla libertà dell'imputato sono
regolati dalle norme del codice di procedura penale e dalle
leggi e regolamenti vigenti in materia di procedura penale, in
quanto compatibili con le disposizioni di cui alla presente
legge.
Art.11.
(Norma finale).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le funzioni e le competenze attribuite alle
corti d'assise sono attribuite alle giurie popolari e le
funzioni e le competenze delle corti d'assise di appello sono
attribuite alle corti d'appello.