XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3647




        Onorevoli Colleghi! - Nel nostro Paese la produzione agroalimentare e quella di derivazione animale costituiscono una risorsa economica di grande valore, che è necessario tutelare e salvaguardare per creare tutte le condizioni necessarie dirette a garantire ai cittadini consumatori prodotti genuini e sicuri da un punto di vista qualitativo. Per questo è necessario istituire la figura, oggi inesistente nel nostro ordinamento giuridico, di un Garante nazionale responsabile della produzione, della trasformazione e della preparazione dei prodotti agroalimentari e di derivazione animale. Il Garante ha due compiti specifici: a) deve certificare la sanità delle produzioni in quanto, avvalendosi di una struttura operativa e di tecnici specializzati, opera direttamente sul territorio tutto l'anno e segue personalmente tutte le operazioni necessarie dedicate ad una singola coltivazione o ad un singolo tipo di animale; b) deve certificare, altresì, la qualità ambientale del prodotto verificando l'impatto ambientale sul territorio dove avviene la preparazione del prodotto. Con la presente proposta di legge si vuole istituire una figura giuridica capace, per la prima volta nel nostro Paese, di certificare la qualità totale della produzione agroalimentare e di derivazione animale, sopperendo anche ai costi insostenibili delle aziende ed ottenendo una difesa sicura della produzione, della salute del consumatore e dell'ambiente.
        Il Garante ha il compito di certificare, con protocolli di produzione, la qualità del prodotto agroalimentare e di derivazione animale, avvalendosi di una struttura operativa costituita da tecnici specializzati che svolgono la loro attività direttamente sul territorio. In questo modo si potrà iniziare veramente e con profonda serietà la preparazione di prodotti da inserire nella categoria della "qualità totale della produzione agroalimentare". E' indubbio che la più completa tutela della salute del consumatore, attraverso la certificazione dell'assoluta genuinità dei prodotti ed il rigoroso rispetto dell'ambiente, sono le carte vincenti dell'agricoltura italiana nella competizione europea.
        Nel nostro Paese abbiamo produttori agricoli e zootecnici oggi sottovalutati e non gratificati, che devono essere ricollocati al centro dell'ordinamento produttivo, in quanto deputati alla preparazione, per la comunità, di alimenti sani e genuini. Ciò nonostante, ad essi non è riconosciuto, per vari motivi, l'indiscutibile valore aggiunto insito nei prodotti da loro stessi preparati. Abbiamo poi una miriade di consumatori molto incerti ed increduli sulla effettiva e sicura genuinità dei prodotti alimentari. Occorre, infine, ricordare un gran numero di giovani molto preparati che potrebbero svolgere un'attività gratificante in grado di indirizzare la preparazione dei relativi prodotti alimentari. Tutte queste sinergie, se combinate in modo giusto, permettono di avere prodotti sicuri sotto il profilo sanitario ed ambientale. E' da ciò che nasce l'esigenza della istituzione del Garante responsabile della produzione, centro propulsore e coordinatore di un nuovo modo di preparare il prodotto agroalimentare e quello di derivazione animale.
        Il problema è la scarsità dei controlli sugli alimenti e sulle sostanze utilizzate, che circolano, purtroppo ancora in gran numero, nel mercato. Il tema è quindi da affrontare in modo urgente.
        L'articolo 1 della proposta di legge istituisce il Garante nazionale della produzione agroalimentare e di derivazione animale. L'articolo 2 stabilisce le modalità di nomina del Garante, mentre l'articolo 3 ne disciplina la struttura amministrativa di supporto e l'articolo 4 istituisce un comitato consultivo del Garante medesimo.
        L'articolo 5 individua le funzioni del Garante nazionale, che sono finalizzate al controllo di eventuali violazioni di norme in materia sanitaria e di produzione agroalimentare. E' inoltre previsto l'obbligo di certificazione di qualità per i prodotti agroalimentari e di derivazione animale, che si pone come condizione per la commercializzazione dei prodotti stessi (articolo 6).
        L'articolo 9 prevede l'istituzione di garanti regionali che svolgono la propria attività coordinandosi con il Garante nazionale.
        E', poi, sancito l'obbligo per il Garante nazionale di trasmettere al Governo, per la successiva trasmissione al Parlamento, una relazione annuale sull'attività svolta (articolo 11).
        L'articolo 13, infine, reca la copertura finanziaria.




Frontespizio Testo articoli