XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3647
Onorevoli Colleghi! - Nel nostro Paese la produzione
agroalimentare e quella di derivazione animale costituiscono
una risorsa economica di grande valore, che è necessario
tutelare e salvaguardare per creare tutte le condizioni
necessarie dirette a garantire ai cittadini consumatori
prodotti genuini e sicuri da un punto di vista qualitativo.
Per questo è necessario istituire la figura, oggi inesistente
nel nostro ordinamento giuridico, di un Garante nazionale
responsabile della produzione, della trasformazione e della
preparazione dei prodotti agroalimentari e di derivazione
animale. Il Garante ha due compiti specifici: a) deve
certificare la sanità delle produzioni in quanto, avvalendosi
di una struttura operativa e di tecnici specializzati, opera
direttamente sul territorio tutto l'anno e segue personalmente
tutte le operazioni necessarie dedicate ad una singola
coltivazione o ad un singolo tipo di animale; b) deve
certificare, altresì, la qualità ambientale del prodotto
verificando l'impatto ambientale sul territorio dove avviene
la preparazione del prodotto. Con la presente proposta di
legge si vuole istituire una figura giuridica capace, per la
prima volta nel nostro Paese, di certificare la qualità totale
della produzione agroalimentare e di derivazione animale,
sopperendo anche ai costi insostenibili delle aziende ed
ottenendo una difesa sicura della produzione, della salute del
consumatore e dell'ambiente.
Il Garante ha il compito di certificare, con protocolli di
produzione, la qualità del prodotto agroalimentare e di
derivazione animale, avvalendosi di una struttura operativa
costituita da tecnici specializzati che svolgono la loro
attività direttamente sul territorio. In questo modo si potrà
iniziare veramente e con profonda serietà la preparazione di
prodotti da inserire nella categoria della "qualità totale
della produzione agroalimentare". E' indubbio che la più
completa tutela della salute del consumatore, attraverso la
certificazione dell'assoluta genuinità dei prodotti ed il
rigoroso rispetto dell'ambiente, sono le carte vincenti
dell'agricoltura italiana nella competizione europea.
Nel nostro Paese abbiamo produttori agricoli e zootecnici
oggi sottovalutati e non gratificati, che devono essere
ricollocati al centro dell'ordinamento produttivo, in quanto
deputati alla preparazione, per la comunità, di alimenti sani
e genuini. Ciò nonostante, ad essi non è riconosciuto, per
vari motivi, l'indiscutibile valore aggiunto insito nei
prodotti da loro stessi preparati. Abbiamo poi una miriade di
consumatori molto incerti ed increduli sulla effettiva e
sicura genuinità dei prodotti alimentari. Occorre, infine,
ricordare un gran numero di giovani molto preparati che
potrebbero svolgere un'attività gratificante in grado di
indirizzare la preparazione dei relativi prodotti alimentari.
Tutte queste sinergie, se combinate in modo giusto, permettono
di avere prodotti sicuri sotto il profilo sanitario ed
ambientale. E' da ciò che nasce l'esigenza della istituzione
del Garante responsabile della produzione, centro propulsore e
coordinatore di un nuovo modo di preparare il prodotto
agroalimentare e quello di derivazione animale.
Il problema è la scarsità dei controlli sugli alimenti e
sulle sostanze utilizzate, che circolano, purtroppo ancora in
gran numero, nel mercato. Il tema è quindi da affrontare in
modo urgente.
L'articolo 1 della proposta di legge istituisce il Garante
nazionale della produzione agroalimentare e di derivazione
animale. L'articolo 2 stabilisce le modalità di nomina del
Garante, mentre l'articolo 3 ne disciplina la struttura
amministrativa di supporto e l'articolo 4 istituisce un
comitato consultivo del Garante medesimo.
L'articolo 5 individua le funzioni del Garante nazionale,
che sono finalizzate al controllo di eventuali violazioni di
norme in materia sanitaria e di produzione agroalimentare. E'
inoltre previsto l'obbligo di certificazione di qualità per i
prodotti agroalimentari e di derivazione animale, che si pone
come condizione per la commercializzazione dei prodotti stessi
(articolo 6).
L'articolo 9 prevede l'istituzione di garanti regionali
che svolgono la propria attività coordinandosi con il Garante
nazionale.
E', poi, sancito l'obbligo per il Garante nazionale di
trasmettere al Governo, per la successiva trasmissione al
Parlamento, una relazione annuale sull'attività svolta
(articolo 11).
L'articolo 13, infine, reca la copertura finanziaria.