XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3647
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione del Garante nazionale della produzione
agroalimentare e di derivazione animale).
1. Al fine di assicurare la qualità della produzione
agroalimentare e di derivazione animale sul territorio dello
Stato, è istituito il Garante nazionale della produzione
agroalimentare e di derivazione animale, di seguito denominato
"Garante nazionale", con il compito di verificare e
certificare che, nel corso della produzione e della raccolta,
nonché della eventuale trasformazione e successiva
preparazione e commercializzazione dei prodotti agroalimentari
e di derivazione animale destinati al mercato, siano
rispettate le norme vigenti in materia di tutela sanitaria ed
ambientale.
Art. 2.
(Nomina).
1. Il Garante nazionale è nominato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle
politiche agricole e forestali e dell'ambiente e della tutela
del territorio, tra coloro che abbiano acquisito esperienze
professionali nelle materie di competenza del Garante
stesso.
2. Il Garante nazionale dura in carica cinque anni e non
può esercitare, per la durata del suo mandato, alcuna attività
professionale, né essere amministratore di enti pubblici.
Art. 3.
(Struttura amministrativa del
Garante nazionale).
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è
istituito un apposito ruolo del personale dipendente
dell'ufficio del Garante nazionale.
2. E' consentita l'assunzione di personale di cui al comma
i mediante pubblico concorso per un massimo di 100 unità per
qualifiche definite dal Ministro per la funzione pubblica e
con il medesimo trattamento economico e normativo del
personale del Ministero della salute.
3. Al personale in servizio presso l'ufficio del Garante
nazionale è fatto divieto di assumere altri impieghi ed
incarichi, ovvero di esercitare attività professionali,
commerciali o industriali.
4. Il Garante nazionale può richiedere distacchi per
funzionari tecnici, dotati di particolare qualificazione ed
esperienza, che appartengono ad altre amministrazioni o enti
pubblici nella misura massima di 100 unità.
5. Il Garante nazionale ha sede presso il Ministero della
salute.
Art. 4.
(Comitato consultivo del
Garante nazionale).
1. E' istituito il comitato consultivo del Garante
nazionale, con il compito di formulare indirizzi e proposte al
Garante nazionale medesimo.
2. Il comitato consultivo è nominato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto da:
a) tre rappresentanti delle associazioni dei
coltivatori;
b) tre rappresentanti delle associazioni degli
allevatori;
c) tre rappresentanti delle associazioni dei
commercianti;
d) tre rappresentanti delle associazioni dei
consumatori;
e) tre rappresentanti delle associazioni
ambientalistiche;
f) un rappresentante del Ministero della
salute;
g) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio;
h) un rappresentante del Ministero delle politiche
agricole e forestali.
3. I rappresentanti dei Ministeri nel comitato consultivo
sono designati dai rispettivi Ministri.
4. Le nomine dei membri del comitato consultivo hanno
durata triennale e sono rinnovabili una sola volta.
5. Le spese per il funzionamento del comitato consultivo
sono a carico del bilancio del Garante nazionale.
Art. 5.
(Competenze del Garante nazionale).
1. Il Garante nazionale rileva, attraverso opportuni
controlli, le eventuali anomalie o violazioni di norme vigenti
riscontrate nella preparazione dei prodotti agroalimentari e
di derivazione animale. A tale fine, anche avvalendosi della
propria struttura amministrativa, opera direttamente sul
territorio, seguendo l'evolversi dei cicli biologici.
2. Il Garante nazionale provvede, altresì, a raccogliere
notizie utili ed informazioni concernenti la preparazione
delle sostanze impiegate nel processo di trattamento dei
prodotti agroalimentari e di derivazione animale e, in casi di
necessità e urgenza, può disporre, per la tutela della salute
pubblica, il sequestro di sostanze nocive non conformi alle
norme vigenti.
Art. 6.
(Certificato di qualità).
1. Ai fini della tutela della salute dei consumatori,
nonché dell'ambiente e del territorio, il Garante nazionale
certifica la qualità del prodotto agroalimentare e di
derivazione animale sotto il profilo sanitario e di impatto
ambientale sul territorio dove è svolta l'attività
agrozootecnica.
2. Il certificato di qualità sanitaria e ambientale di cui
al comma 1 è obbligatorio per la commercializzazione del
prodotto agroalimentare e di derivazione animale.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, i soggetti
interessati alla produzione agroalimentare e di derivazione
animale, qualora commercializzino il prodotto senza che venga
apposto il certificato di qualità sanitaria e ambientale di
cui al comma 1, sono puniti con la sanzione amministrativa
pecuniaria fino a 150.000 euro e con il divieto di
commercializzazione del prodotto.
Art. 7.
(Denuncia al Garante nazionale).
1. Qualsiasi cittadino può ricorre al Garante nazionale, a
nome proprio o in rappresentanza di gruppi ed associazioni,
per denunciare violazioni delle norme vigenti in materia di
produzione agroalimentare e di derivazione animale.
2. In caso di denuncia circostanziata, presentata ai sensi
del comma 1, il Garante nazionale ha l'obbligo di avviare
un'indagine conoscitiva.
Art. 8.
(Sanzioni).
1. Il Garante nazionale, nei casi di presunte violazioni
che coinvolgono direttamente o indirettamente i soggetti
interessati alla produzione, notifica agli stessi l'apertura
dell'istruttoria. I titolari o i legali rappresentanti dei
soggetti interessati alla produzione hanno diritto di essere
sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nel
termine fissato dalla notifica ed hanno facoltà di presentare
deduzioni e osservazioni in ogni stadio dell'istruttoria,
nonché di essere nuovamente sentiti prima della chiusura di
questa.
2. Il Garante nazionale può chiedere in ogni momento ai
soggetti interessati al procedimento di cui al comma 1 di
fornire informazioni e di esibire documenti utili ai fini
dell'istruttoria; può, inoltre, disporre ispezioni al fine di
controllare e di estrarre copia dei documenti dei soggetti
interessati al procedimento, anche avvalendosi della
collaborazione di altri organi dello Stato; può, altresì,
avvalersi della consulenza di esperti.
3. Si applicano le norme vigenti in materia di segreto
istruttorio.
4. Con provvedimento del Garante nazionale, i soggetti a
cui è stato richiesto di fornire i dati di cui al comma 2 sono
sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a
50.000 euro qualora essi rifiutino o omettano, senza
giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i
documenti, ovvero alla sanzione amministrativa pecuniaria fino
a 100.000 euro qualora essi forniscano informazioni o
esibiscano documenti non veritieri. Nel caso di violazioni di
norme penali, il Garante nazionale ne fa rapporto all'autorità
giudiziaria, con l'indicazione dei fatti oggetto delle
violazioni.
Art. 9.
(Garanti regionali).
1. Presso le regioni possono essere istituiti, con legge
regionale che ne disciplina le modalità operative, i garanti
regionali delle produzioni agroalimentari e di derivazione
animale, di seguito denominati "garanti regionali", che
svolgono la propria attività, nel territorio di loro
competenza, in coordinamento con il Garante nazionale. A tale
fine, anche avvalendosi della propria struttura
amministrativa, i garanti regionali operano direttamente sul
territorio, seguendo l'evolversi dei cicli biologici.
Art. 10.
(Formazione professionale).
1. Le regioni, in collaborazione con l'ufficio del Garante
nazionale, possono istituire corsi di formazione finalizzati
alla preparazione professionale dei garanti regionali e del
personale dipendente.
Art. 11.
(Relazione al Parlamento).
1. Il Garante nazionale presenta ogni anno, una relazione
sull'attività svolta nell'anno precedente. La relazione è
trasmessa al Parlamento.
Art. 12.
(Regolamento di attuazione).
1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con
i Ministri delle politiche agricole e forestali e
dell'ambiente e della tutela del territorio, entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, è
adottato il regolamento per l'attuazione della medesima
legge.
2. Lo schema di regolamento di cui al comma 1 è trasmesso
alle Camere per il parere delle competenti Commissioni
parlamentari, da esprimere entro venti giorni dalla
assegnazione.
Art. 13.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dalla attuazione della presente
legge quantificato in 10 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo Speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.