XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3647




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Istituzione del Garante nazionale della produzione
agroalimentare e di derivazione animale).

        1. Al fine di assicurare la qualità della produzione agroalimentare e di derivazione animale sul territorio dello Stato, è istituito il Garante nazionale della produzione agroalimentare e di derivazione animale, di seguito denominato "Garante nazionale", con il compito di verificare e certificare che, nel corso della produzione e della raccolta, nonché della eventuale trasformazione e successiva preparazione e commercializzazione dei prodotti agroalimentari e di derivazione animale destinati al mercato, siano rispettate le norme vigenti in materia di tutela sanitaria ed ambientale.


Art. 2.

(Nomina).

        1. Il Garante nazionale è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio, tra coloro che abbiano acquisito esperienze professionali nelle materie di competenza del Garante stesso.
        2. Il Garante nazionale dura in carica cinque anni e non può esercitare, per la durata del suo mandato, alcuna attività professionale, né essere amministratore di enti pubblici.


Art. 3.

(Struttura amministrativa del
Garante nazionale).

        1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un apposito ruolo del personale dipendente dell'ufficio del Garante nazionale.
        2. E' consentita l'assunzione di personale di cui al comma i mediante pubblico concorso per un massimo di 100 unità per qualifiche definite dal Ministro per la funzione pubblica e con il medesimo trattamento economico e normativo del personale del Ministero della salute.
        3. Al personale in servizio presso l'ufficio del Garante nazionale è fatto divieto di assumere altri impieghi ed incarichi, ovvero di esercitare attività professionali, commerciali o industriali.
        4. Il Garante nazionale può richiedere distacchi per funzionari tecnici, dotati di particolare qualificazione ed esperienza, che appartengono ad altre amministrazioni o enti pubblici nella misura massima di 100 unità.
        5. Il Garante nazionale ha sede presso il Ministero della salute.


Art. 4.

(Comitato consultivo del
Garante nazionale).

        1. E' istituito il comitato consultivo del Garante nazionale, con il compito di formulare indirizzi e proposte al Garante nazionale medesimo.
        2. Il comitato consultivo è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto da:

            a) tre rappresentanti delle associazioni dei coltivatori;

            b) tre rappresentanti delle associazioni degli allevatori;

            c) tre rappresentanti delle associazioni dei commercianti;

            d) tre rappresentanti delle associazioni dei consumatori;

            e) tre rappresentanti delle associazioni ambientalistiche;

            f) un rappresentante del Ministero della salute;
            g) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

            h) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali.

        3. I rappresentanti dei Ministeri nel comitato consultivo sono designati dai rispettivi Ministri.
        4. Le nomine dei membri del comitato consultivo hanno durata triennale e sono rinnovabili una sola volta.
        5. Le spese per il funzionamento del comitato consultivo sono a carico del bilancio del Garante nazionale.


Art. 5.

(Competenze del Garante nazionale).

        1. Il Garante nazionale rileva, attraverso opportuni controlli, le eventuali anomalie o violazioni di norme vigenti riscontrate nella preparazione dei prodotti agroalimentari e di derivazione animale. A tale fine, anche avvalendosi della propria struttura amministrativa, opera direttamente sul territorio, seguendo l'evolversi dei cicli biologici.
        2. Il Garante nazionale provvede, altresì, a raccogliere notizie utili ed informazioni concernenti la preparazione delle sostanze impiegate nel processo di trattamento dei prodotti agroalimentari e di derivazione animale e, in casi di necessità e urgenza, può disporre, per la tutela della salute pubblica, il sequestro di sostanze nocive non conformi alle norme vigenti.


Art. 6.

(Certificato di qualità).

        1. Ai fini della tutela della salute dei consumatori, nonché dell'ambiente e del territorio, il Garante nazionale certifica la qualità del prodotto agroalimentare e di derivazione animale sotto il profilo sanitario e di impatto ambientale sul territorio dove è svolta l'attività agrozootecnica.
        2. Il certificato di qualità sanitaria e ambientale di cui al comma 1 è obbligatorio per la commercializzazione del prodotto agroalimentare e di derivazione animale.
        3. Salvo che il fatto costituisca reato, i soggetti interessati alla produzione agroalimentare e di derivazione animale, qualora commercializzino il prodotto senza che venga apposto il certificato di qualità sanitaria e ambientale di cui al comma 1, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 150.000 euro e con il divieto di commercializzazione del prodotto.


Art. 7.

(Denuncia al Garante nazionale).

        1. Qualsiasi cittadino può ricorre al Garante nazionale, a nome proprio o in rappresentanza di gruppi ed associazioni, per denunciare violazioni delle norme vigenti in materia di produzione agroalimentare e di derivazione animale.
        2. In caso di denuncia circostanziata, presentata ai sensi del comma 1, il Garante nazionale ha l'obbligo di avviare un'indagine conoscitiva.


Art. 8.

(Sanzioni).

        1. Il Garante nazionale, nei casi di presunte violazioni che coinvolgono direttamente o indirettamente i soggetti interessati alla produzione, notifica agli stessi l'apertura dell'istruttoria. I titolari o i legali rappresentanti dei soggetti interessati alla produzione hanno diritto di essere sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nel termine fissato dalla notifica ed hanno facoltà di presentare deduzioni e osservazioni in ogni stadio dell'istruttoria, nonché di essere nuovamente sentiti prima della chiusura di questa.
        2. Il Garante nazionale può chiedere in ogni momento ai soggetti interessati al procedimento di cui al comma 1 di fornire informazioni e di esibire documenti utili ai fini dell'istruttoria; può, inoltre, disporre ispezioni al fine di controllare e di estrarre copia dei documenti dei soggetti interessati al procedimento, anche avvalendosi della collaborazione di altri organi dello Stato; può, altresì, avvalersi della consulenza di esperti.
        3. Si applicano le norme vigenti in materia di segreto istruttorio.
        4. Con provvedimento del Garante nazionale, i soggetti a cui è stato richiesto di fornire i dati di cui al comma 2 sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a 50.000 euro qualora essi rifiutino o omettano, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti, ovvero alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a 100.000 euro qualora essi forniscano informazioni o esibiscano documenti non veritieri. Nel caso di violazioni di norme penali, il Garante nazionale ne fa rapporto all'autorità giudiziaria, con l'indicazione dei fatti oggetto delle violazioni.


Art. 9.

(Garanti regionali).

        1. Presso le regioni possono essere istituiti, con legge regionale che ne disciplina le modalità operative, i garanti regionali delle produzioni agroalimentari e di derivazione animale, di seguito denominati "garanti regionali", che svolgono la propria attività, nel territorio di loro competenza, in coordinamento con il Garante nazionale. A tale fine, anche avvalendosi della propria struttura amministrativa, i garanti regionali operano direttamente sul territorio, seguendo l'evolversi dei cicli biologici.


Art. 10.

(Formazione professionale).

        1. Le regioni, in collaborazione con l'ufficio del Garante nazionale, possono istituire corsi di formazione finalizzati alla preparazione professionale dei garanti regionali e del personale dipendente.

Art. 11.

(Relazione al Parlamento).

        1. Il Garante nazionale presenta ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente. La relazione è trasmessa al Parlamento.


Art. 12.

(Regolamento di attuazione).

        1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato il regolamento per l'attuazione della medesima legge.
        2. Lo schema di regolamento di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro venti giorni dalla assegnazione.


Art. 13.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dalla attuazione della presente legge quantificato in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo Speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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