XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3646
Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge
intendiamo introdurre finalmente un principio e un metodo
democratico per quanto riguarda gli atti di approvazione dei
contratti collettivi di lavoro e degli accordi sindacali e,
conseguentemente, per quanto riguarda la loro efficacia nei
confronti delle lavoratrici e dei lavoratori destinatari degli
effetti di detti accordi e contratti.
La soluzione di questo problema, in sé tutt'altro che
nuovo, ci pare oggi particolarmente urgente. Proprio per
questo avanziamo la presente proposta di legge che non
interviene sui criteri generali della rappresentanza
sindacale, ma solo sul modo con cui contratti e accordi
possono ricevere l'effettivo gradimento della maggioranza
delle persone cui si riferiscono, condizionando a tale
gradimento la loro effettiva efficacia.
Come è noto questo problema si è presentato in maniera
acuta in tempi recenti, anche a causa di una crisi apertasi
nel processo e nella pratica dell'unità sindacale. Questo ha
comportato che importanti accordi e contratti, a livello
aziendale, categoriale o nazionale, e generale, siano stati
sottoscritti solo da alcune organizzazioni sindacali e non da
altre, anche quando il semplice numero degli iscritti alle
organizzazioni sindacali firmatarie di detti contratti o
accordi risultava inferiore a quello delle organizzazioni
sindacali non firmatarie. Senza, per i motivi già esposti,
entrare nel merito della discussione sul rapporto tra le
organizzazioni sindacali, i propri iscritti e l'intera platea
delle lavoratrici e dei lavoratori destinatari degli effetti
dei contratti e degli accordi che vengono firmati, è evidente
che l'attuale situazione crea quantomeno una situazione di
incertezza per tutte le parti sociali quanto all'efficacia dei
contratti o degli accordi sottoscritti.
Vi è inoltre un'esigenza ancora più generale che la nostra
proposta di legge cerca di risolvere: quella di far entrare
pienamente la democrazia nei luoghi di lavoro e di garantire
l'esercizio dei diritti democratici collettivi e individuali
delle lavoratrici e dei lavoratori. Non sono sufficienti
l'affermazione, la tutela e l'esercizio della libera
iscrizione alle organizzazioni sindacali e la loro agibilità
nei luoghi di lavoro, ma è necessario che tutte le lavoratrici
e i lavoratori, anche quelli, ovviamente, che altrettanto
liberamente decidono di non iscriversi ai sindacati, abbiano
la possibilità, in base a regole certe e trasparenti, di
esprimere il loro parere e di determinare la decisione in
merito a così rilevanti questioni che concernono direttamente
la loro prestazione lavorativa e le loro condizioni di
vita.
Al comma 1 dell'articolo 1 della presente proposta di
legge si stabilisce che tutti i contratti collettivi di lavoro
e gli accordi tra le parti sociali che riguardano lavoratrici
e lavoratori dipendenti o parasubordinati devono essere
sottoposti ad un atto di approvazione da parte degli
stessi.
Al comma 2 si prevede che le modalità e i tempi
dell'organizzazione e della consultazione di tipo
referendario, da eseguire tramite voto segreto individualmente
espresso, siano stabiliti con apposito regolamento, emanato
entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge,
previa consultazione delle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative a livello nazionale delle parti
sociali.
Infine al comma 3 si stabilisce che l'acquisto
dell'efficacia dei contratti e degli accordi è subordinato al
raggiungimento della maggioranza dei voti favorevoli agli
stessi validamente espressi.