XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3646




        Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge intendiamo introdurre finalmente un principio e un metodo democratico per quanto riguarda gli atti di approvazione dei contratti collettivi di lavoro e degli accordi sindacali e, conseguentemente, per quanto riguarda la loro efficacia nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori destinatari degli effetti di detti accordi e contratti.
        La soluzione di questo problema, in sé tutt'altro che nuovo, ci pare oggi particolarmente urgente. Proprio per questo avanziamo la presente proposta di legge che non interviene sui criteri generali della rappresentanza sindacale, ma solo sul modo con cui contratti e accordi possono ricevere l'effettivo gradimento della maggioranza delle persone cui si riferiscono, condizionando a tale gradimento la loro effettiva efficacia.
        Come è noto questo problema si è presentato in maniera acuta in tempi recenti, anche a causa di una crisi apertasi nel processo e nella pratica dell'unità sindacale. Questo ha comportato che importanti accordi e contratti, a livello aziendale, categoriale o nazionale, e generale, siano stati sottoscritti solo da alcune organizzazioni sindacali e non da altre, anche quando il semplice numero degli iscritti alle organizzazioni sindacali firmatarie di detti contratti o accordi risultava inferiore a quello delle organizzazioni sindacali non firmatarie. Senza, per i motivi già esposti, entrare nel merito della discussione sul rapporto tra le organizzazioni sindacali, i propri iscritti e l'intera platea delle lavoratrici e dei lavoratori destinatari degli effetti dei contratti e degli accordi che vengono firmati, è evidente che l'attuale situazione crea quantomeno una situazione di incertezza per tutte le parti sociali quanto all'efficacia dei contratti o degli accordi sottoscritti.
        Vi è inoltre un'esigenza ancora più generale che la nostra proposta di legge cerca di risolvere: quella di far entrare pienamente la democrazia nei luoghi di lavoro e di garantire l'esercizio dei diritti democratici collettivi e individuali delle lavoratrici e dei lavoratori. Non sono sufficienti l'affermazione, la tutela e l'esercizio della libera iscrizione alle organizzazioni sindacali e la loro agibilità nei luoghi di lavoro, ma è necessario che tutte le lavoratrici e i lavoratori, anche quelli, ovviamente, che altrettanto liberamente decidono di non iscriversi ai sindacati, abbiano la possibilità, in base a regole certe e trasparenti, di esprimere il loro parere e di determinare la decisione in merito a così rilevanti questioni che concernono direttamente la loro prestazione lavorativa e le loro condizioni di vita.
        Al comma 1 dell'articolo 1 della presente proposta di legge si stabilisce che tutti i contratti collettivi di lavoro e gli accordi tra le parti sociali che riguardano lavoratrici e lavoratori dipendenti o parasubordinati devono essere sottoposti ad un atto di approvazione da parte degli stessi.
        Al comma 2 si prevede che le modalità e i tempi dell'organizzazione e della consultazione di tipo referendario, da eseguire tramite voto segreto individualmente espresso, siano stabiliti con apposito regolamento, emanato entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge, previa consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale delle parti sociali.
        Infine al comma 3 si stabilisce che l'acquisto dell'efficacia dei contratti e degli accordi è subordinato al raggiungimento della maggioranza dei voti favorevoli agli stessi validamente espressi.




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