XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3646




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. I contratti collettivi di lavoro e gli accordi tra le parti sociali che disciplinano le condizioni economiche e le modalità di prestazioni lavorative delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti e di coloro le cui condizioni socio-economiche sono equiparabili, devono essere sottoposti ad un atto di approvazione da parte delle lavoratrici e dei lavoratori destinatari degli effetti di tali contratti e accordi.
        2. L'atto di approvazione di cui al comma 1 deve avvenire tramite una consultazione di tipo referendario, con voto espresso in modo segreto, secondo tempi e modalità definiti da un apposito regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa consultazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale delle parti sociali.
        3. L'acquisto dell'efficacia dei contratti e degli accordi di cui al comma 1 è subordinato al raggiungimento della maggioranza dei voti favorevoli agli stessi validamente espressi.



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