XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3646
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. I contratti collettivi di lavoro e gli accordi tra le
parti sociali che disciplinano le condizioni economiche e le
modalità di prestazioni lavorative delle lavoratrici e dei
lavoratori dipendenti e di coloro le cui condizioni
socio-economiche sono equiparabili, devono essere sottoposti
ad un atto di approvazione da parte delle lavoratrici e dei
lavoratori destinatari degli effetti di tali contratti e
accordi.
2. L'atto di approvazione di cui al comma 1 deve avvenire
tramite una consultazione di tipo referendario, con voto
espresso in modo segreto, secondo tempi e modalità definiti da
un apposito regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro due mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa
consultazione con le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello nazionale delle parti sociali.
3. L'acquisto dell'efficacia dei contratti e degli accordi
di cui al comma 1 è subordinato al raggiungimento della
maggioranza dei voti favorevoli agli stessi validamente
espressi.