XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3645




        Onorevoli Colleghi! - Nella XIII legislatura, nell'ambito di un'operazione di organica revisione della normativa sul lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, e nel contesto di un più complessivo processo di riforma del sistema amministrativo, è stata introdotta (soprattutto con i decreti legislativi n. 80 del 1998 e n. 387 del 1998, emanati nel quadro dell'attuazione delle deleghe previste dalla legge n. 59 del 1997) una disciplina fortemente innovativa in materia di dirigenza pubblica, e in particolare di dirigenza statale: tale disciplina - successivamente trasfusa nel decreto legislativo n. 165 del 2001 - era esplicitamente ispirata ai princìpi della chiara distinzione fra funzioni di indirizzo politico-amministrativo (riservate agli organi di governo delle amministrazioni) e funzioni di gestione e di concreto svolgimento delle attività amministrative (demandate ai dirigenti); della contrattualizzazione del rapporto di lavoro di tutti i dirigenti (a livello individuale e collettivo); della creazione di un corpo dirigenziale opportunamente selezionato, preparato, omogeneo (pur nel rispetto delle necessarie articolazioni tecnico-professionali), dotato di adeguati poteri e di ampia autonomia operativa, consapevole del proprio ruolo e pienamente responsabile per i risultati conseguiti nell'espletamento dei propri compiti istituzionali.
        Su tale quadro normativo è intervenuta, producendo una sostanziale alterazione dei suoi contenuti, la recente legge n. 145 del 2002: questa, pur limitandosi a prospettare, apparentemente, solo interventi parzialmente correttivi del preesistente assetto legislativo, manifesta, in realtà, una chiara intenzione controriformatrice, rivelando la volontà di rimettere in discussione alcuni fondamenti essenziali del nuovo sistema di regolazione della dirigenza e del lavoro pubblico costruito negli scorsi anni.
        In particolare, la legge n. 145 del 2002, per quanto riguarda l'importante e discusso tema degli incarichi dirigenziali: a) amplia il tasso di discrezionalità delle scelte politiche (o politicamente orientate) in ordine al conferimento e al rinnovo degli incarichi, a scapito della imparzialità nella individuazione dei titolari degli uffici pubblici; b) elimina totalmente il criterio della "rotazione" negli incarichi, in contraddizione con (pur riaffermate) esigenze di flessibilità, mobilità e crescita professionale dei dirigenti; c) "ripubblicizza" il meccanismo di conferimento degli incarichi, stabilendo che esso avvenga tramite provvedimento dell'amministrazione e limitando l'oggetto dei contratti individuali introdotti dalla normativa del 1998 al solo trattamento economico; d) riduce fortemente la durata degli incarichi, cancellando, in particolare, quel limite minimo ritenuto dai più indispensabile al fine di poter valutare le performance dei dirigenti prima di rivedere i loro incarichi; e) allarga la possibilità di reclutare dirigenti dello Stato presso altre amministrazioni o all'esterno del settore pubblico, cosa in sé certamente non negativa, ma che potrebbe comportare, se si andasse oltre una certa misura, un rischio di destrutturazione del corpo dirigenziale; f) rende più drastica - prevedendo la cessazione automatica degli incarichi - la disposizione sulla sostituzione delle figure dirigenziali di massimo livello (segretari generali, capi di dipartimento) al momento della nascita di un nuovo Governo. Si stabilisce, poi, la non derogabilità delle nuove norme sugli incarichi da parte dei contratti e degli accordi collettivi, che rischia di incidere negativamente sull'intero processo di "privatizzazione" delle fonti regolatrici del lavoro nelle pubbliche amministrazioni.
        Non minori perplessità suscita la nuova regolazione della responsabilità dirigenziale, che presenta caratteri di maggiore indeterminatezza in ordine alla graduazione degli strumenti sanzionatori e alla definizione delle relative procedure (dando luogo, anche qui, ad un aumento della discrezionalità nell'esercizio dei poteri delle amministrazioni datrici di lavoro), mentre non viene per nulla affrontato il problema di dare una effettiva incisività agli istituti preordinati alla valutazione delle prestazioni dei dirigenti. Né si può, sicuramente, esprimere un giudizio favorevole sulla eliminazione, anch'essa stabilita dalla legge n. 145 del 2002, del "ruolo unico" della dirigenza statale, con conseguente ricostituzione degli specifici ruoli dirigenziali per ciascun Ministero: viene, infatti, meno uno strumento che conferiva un'identità unitaria all'insieme del corpo dirigenziale, e al tempo stesso, secondo una diffusa opinione, era da considerare - al di là delle difficoltà e delle contraddizioni registratesi nella prima fase applicativa - particolarmente utile ai fini di una migliore utilizzazione e di una riqualificazione professionale della risorsa dirigenziale, attraverso l'attivazione di opportune forme di mobilità orizzontale. Infine, si prevede l'introduzione non solo nello Stato, ma in tutti i settori della pubblica amministrazione, seppure per via contrattuale, della "vicedirigenza", creando - al fine dichiarato di decongestionare l'attività dirigenziale e di valorizzare le professionalità dei funzionari più preparati ed esperti, che in realtà può essere meglio realizzato con l'attivazione di meccanismi di delega temporanea di compiti, pure previsti dalla stessa legge di riordino - una figura dai contorni poco limpidi e di dubbia utilità, la quale, interponendosi fra dirigenza e personale dei comparti, rischia di provocare non poca confusione nel sistema del lavoro pubblico (oltre a produrre, prevedibilmente, consistenti oneri finanziari), e contribuisce alla riproposizione di una tradizionale visione del pubblico impiego, tutta incentrata sulla fissazione di posizioni di status e sull'attribuzione di qualifiche formali, alla quale le innovazioni normative dello scorso decennio avevano sostituito un'impostazione di tipo essenzialmente funzionale, ispirata alla flessibilità dei processi produttivi e dell'organizzazione del lavoro.
        I tratti salienti della legge n. 145 del 2002 (lasciando qui da parte le sue discusse e discutibili disposizioni, destinate ad operare in sede di prima applicazione, dalle quali è scaturita la consistente operazione di spoil system realizzata dopo la sua entrata in vigore) possono, quindi, essere così riassunti: riaffermazione di forti momenti di discrezionalità politica nell'assunzione delle scelte che definiscono il ruolo e le funzioni dei dirigenti, reintroduzione di forme di ingerenza legislativa o amministrativa in materie contrattuali, ripristino di un assetto rigidamente burocratico in ordine a profili rilevanti della materia, riproposizione di norme sul personale slegate da motivazioni connesse al buon funzionamento e alla buona organizzazione delle amministrazioni, ed in larga misura ispirate ad una vecchia logica paternalistico-clientelare; il tutto, sullo sfondo del ritorno ad un regime pubblicistico per aspetti determinanti della disciplina della dirigenza e della reintroduzione di forme di ingerenza legislativa o amministrativa in ambiti contrattuali, che, tra l'altro, appaiono in stridente contrasto anche con recenti intese fra Governo e sindacati in materia di lavoro pubblico.
        Sicuramente, la disciplina legislativa della dirigenza scaturita dal processo di rinnovamento delle regole relative all'organizzazione e al funzionamento degli organismi amministrativi, che ha attraversato gli anni novanta, appariva (e appare) meritevole di una rivisitazione, in quanto dalla prima esperienza attuativa erano emersi problemi di ordine interpretativo e difficoltà ed incertezze attuative, tali da richiedere una migliore formulazione delle norme e, in qualche caso, da far ritenere opportuni - senza, peraltro, inficiare la ratio e l'impianto complessivo di una riforma della quale va, invece, riaffermata la validità - interventi modificativi di tipo sostanziale, al fine di inserire nelle disposizioni del decreto legislativo n. 165 del 2001 indicazioni dirette ad evitare letture e utilizzazioni di esse incoerenti o poco convincenti, in termini di funzionalità degli apparati pubblici e di garanzia dell'imparzialità e dell'efficacia dell'azione amministrativa, oltre che di tutela della professionalità e della posizione lavorativa degli stessi dirigenti. Ma, di certo, le modificazioni introdotte con la legge n. 145 del 2002, lungi dall'affrontare in maniera soddisfacente tali esigenze di correzione e integrazione del tessuto normativo, finiscono per ampliarne e approfondirne i profili di criticità, introducendo in esso ulteriori contraddizioni, elementi di incertezza e fattori distorsivi.
        Si evidenzia, quindi, l'esigenza di un nuovo intervento legislativo, diretto a rivedere aspetti salienti delle norme sulla dirigenza contenute nel decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificate dalla legge n. 145 del 2002: ciò al fine di restituire coerenza al quadro normativo, riaffermandone e consolidandone l'impianto privatistico-contrattuale, di consolidare la distinzione funzionale fra politica e amministrazione e di dotare di maggiori garanzie, anche alla luce dell'esperienza, la posizione dei dirigenti, in riferimento all'attribuzione e al rinnovo degli incarichi ed alle forme di svolgimento e di valutazione della loro attività.
        In primo luogo, si rende opportuna una ulteriore precisazione, in termini di assoluta linearità e chiarezza, dei princìpi normativi sui quali si regge il delicato equilibrio fra l'esercizio della responsabilità politica e lo svolgimento da parte dei dirigenti di un'attività operativa di cura degli interessi pubblici libera da ipoteche e da indebiti condizionamenti: in tale senso, vanno eliminati alcuni residui fattori di confusione fra poteri degli organi politici e funzioni dei dirigenti, e, in particolare, va rafforzata l'autonomia dei dirigenti in ordine alla gestione delle risorse finanziarie necessarie per l'espletamento delle loro funzioni, assegnando a ciascuno di essi uno specifico budget e favorendo l'esercizio dei loro autonomi poteri di spesa grazie a un indispensabile riaccorpamento delle voci di bilancio.
        Occorre, poi, individuare con chiarezza la natura e la tipologia delle funzioni dirigenziali e ribadire in modo inequivoco il carattere unitario della dirigenza statale, pur nel rispetto delle sue articolazioni funzionali. Al tempo stesso vanno eliminate le disposizioni, introdotte dalla legge n. 145 del 2002, concernenti l'istituzione della vicedirigenza, che risultano del tutto incongruenti rispetto a una moderna e funzionale visione dell'organizzazione amministrativa, vista nella sua dimensione soggettiva; mentre va, invece, valorizzato lo strumento della delega di una quota di funzioni dei dirigenti ai loro più qualificati collaboratori.
        Soprattutto, appare necessaria una ridefinizione delle modalità di affidamento e di revoca degli incarichi dirigenziali, con specifico riferimento alla trasparenza e all'oggettività dei criteri di conferimento e delle relative procedure. In proposito, sembra finalmente giunto il momento di superare i limiti e le incertezze della disciplina introdotta negli scorsi anni riguardo alla determinazione della natura e delle caratteristiche degli atti di conferimento degli incarichi, attribuendo un valore determinante allo strumento negoziale (con l'unica eccezione degli incarichi di massimo livello, inevitabilmente connessi con la sfera della decisione politica) per l'attribuzione delle funzioni dirigenziali e per l'individuazione dell'oggetto e della durata dei vari tipi di incarico, oltre che per la disciplina delle relative prestazioni lavorative e dei connessi profili retributivi (anche allo scopo di ribadire l'appartenenza della materia alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria). Inoltre, va garantita una ragionevole durata - minima e massima - degli incarichi, diversificandone il carattere di temporaneità in relazione ai differenti livelli di responsabilità. Vanno anche soddisfatte, pur senza escludere l'applicazione del criterio della rotazione nelle funzioni, esigenze di continuità nell'azione amministrativa, che coincidono con una rafforzata garanzia della posizione dei dirigenti in occasione della conferma o del rinnovo degli incarichi. Vanno, ancora, introdotti limiti e criteri chiari per evitare eccessi e abusi nell'utilizzo della possibilità (pur da valutare in termini positivi) di affidare funzioni di direzione nello Stato a dirigenti di altre amministrazioni e a soggetti portatori di competenze ed esperienze professionali esterne.
        Per salvaguardare fondamentali princìpi ricavabili dalle norme costituzionali e dalla legislazione generale sul lavoro, si devono respingere ipotesi di allargamento o di rafforzamento del potere di intervento sugli incarichi in atto, da limitare correttamente soltanto a poche figure di vertice, in occasione dei mutamenti delle compagini governative, e vanno responsabilizzati gli organi politici per le relative scelte, escludendo automatismi normativi.
        Quanto alle modalità di valutazione delle prestazioni dirigenziali e alla connessa disciplina della responsabilità dirigenziale, occorre precisare e rafforzare le indicazioni del decreto legislativo n. 286 del 1999 relative ai meccanismi valutativi dell'attività dei dirigenti, così da conferire loro un maggiore tasso di effettività; così come si rende opportuna una formulazione diversa e più chiara delle disposizioni in tema di responsabilità dirigenziale del decreto legislativo n. 165 del 2001, sia rispetto alla versione originaria, sia rispetto a quella risultante dalle modifiche apportate dalla legge n. 145 del 2002, che risultano entrambe poco perspicue (specie per ciò che attiene all'articolazione delle misure sanzionatorie).
        Sembra, altresì, opportuno ripristinare - pur prendendo atto della ricostituzione dei ruoli ministeriali - un elemento di unitarietà del corpo dirigenziale statale, attraverso la creazione di un albo generale della dirigenza dello Stato; va, inoltre, agevolata la mobilità dei dirigenti fra i diversi ruoli. Infine, vanno riviste le norme sui meccanismi di accesso alla qualifica dirigenziale, eliminando momenti di eccessiva frammentazione delle relative procedure e definendo meglio l'ambito dei soggetti ammessi ad esse.
        La proposta di legge si compone di undici articoli, dei quali di seguito si illustrano i contenuti.
            Articolo 1. Si propone una nuova formulazione dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, determinando con precisione l'ambito delle competenze e delle responsabilità dei dirigenti; in particolare, si prevede l'attribuzione a ciascun dirigente, anche ai fini dell'autonomo esercizio di poteri di spesa (che dovrebbe essere favorito da un'operazione di accorpamento dei capitoli e delle unità previsionali di base nell'ambito del bilancio), della quota di risorse dell'amministrazione corrispondente all'ambito delle competenze e degli obiettivi assegnatigli, così da realizzare una piena responsabilizzazione della dirigenza nell'esercizio dei poteri di gestione. Viene, poi, integrato il testo del comma 3, chiarendo che le disposizioni, anche (ma non solo) quelle previgenti, le quali conferiscano ad organi di governo l'adozione di atti e l'esercizio di poteri propri della dirigenza vanno intese nel senso che la relativa competenza spetta, comunque, ai dirigenti.
            Articolo 2. Viene modificato il comma 3 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001, allo scopo di cancellare definitivamente i residui elementi di possibile confusione o sovrapposizione fra poteri dell'autorità politica e sfera di autonomia decisionale riconosciuta ai dirigenti: nello specifico, oltre a provvedere ad alcuni miglioramenti formali del testo, si prevede l'eliminazione del potere di annullamento ministeriale per motivi di legittimità, considerato da qualificati commentatori come contraddittorio con il disegno complessivo di riforma in ordine ai rapporti fra organi politici e dirigenza, per il fatto di porre al centro di tali rapporti i singoli atti di amministrazione concreta e di gestione, e non gli obiettivi e il risultato complessivo dell'attività amministrativa.
            Articolo 3. In questo articolo, modificando ed integrando le disposizioni dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 165 del 2001, vengono definiti i connotati e la tipologia delle funzioni dirigenziali; inoltre, si afferma esplicitamente, superando eventuali dubbi interpretativi, il carattere unitario della dirigenza statale, in quanto inquadrata in un'unica qualifica, seppure articolata in due fasce. Viene anche abrogato il comma 4 dello stesso articolo 15, che non risulta compatibile con il pieno riconoscimento delle autonomie regionali.
            Articolo 4. Innanzitutto, si integra il testo dell'articolo 17, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che consente ai dirigenti di delegare in via temporanea, per ragioni di servizio, con atto scritto e motivato, alcuni dei propri poteri a funzionari che nell'ambito degli uffici di titolarità dei dirigenti stessi ricoprano posizioni di elevato rilievo, demandando alla contrattazione collettiva la determinazione dei criteri generali per la definizione dei relativi profili retributivi, come pure di quelli connessi alle ipotesi di reggenza temporanea di uffici dirigenziali vacanti. In secondo luogo, tenendo conto del fatto che tale meccanismo di delega consente di affrontare in modo efficace e flessibile il problema di una "decongestione" delle attività dirigenziali, valorizzando al tempo stesso il ruolo degli elementi più qualificati nell'ambito del personale assegnato agli uffici, senza creare momenti di irrigidimento e di confusione nell'assetto ordinamentale del lavoro pubblico, si prevede l'abrogazione dell'articolo 17-bis, istitutivo di una vicedirigenza dai connotati poco chiari e della quale, comunque, non si comprende l'utilità in termini di funzionalità delle amministrazioni.
            Articolo 5. L'articolo introduce una nuova versione, integralmente sostitutiva di quella in vigore, dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che regola la materia degli incarichi di funzioni dirigenziali. Le principali innovazioni contenute nel testo proposto - che tiene ampiamente conto dei contributi della giurisprudenza, oltre che dell'apporto della contrattazione collettiva - attengono ai seguenti profili:

            a) vengono meglio specificati e articolati i criteri da seguire in occasione del conferimento degli incarichi, integrando la valutazione delle qualità soggettive dei dirigenti interessati con una serie di elementi di ordine oggettivo, al fine di modulare adeguatamente, pur senza negarlo, il carattere fiduciario delle scelte;

            b) si ridefinisce la dimensione temporale degli incarichi, stabilendo un congruo termine minimo di durata e articolandola in rapporto ai differenti livelli di responsabilità (e al differente rapporto con l'autorità politica in ordine alla funzione di attuazione degli indirizzi);

            c) si provvede ad una definitiva e compiuta riconduzione della materia degli incarichi dirigenziali al modello privatistico-contrattuale che informa, in generale, la disciplina del lavoro pubblico, stabilendo che gli incarichi siano conferiti mediante la stipula di contratti individuali (e garantendo la trasparenza della scelta dei soggetti attributari attraverso la previsione di momenti di pubblicità in ordine agli incarichi da ricoprire); fanno eccezione solo gli incarichi di vertice (segretari generali, capi di dipartimento) costituenti un momento di snodo e di raccordo fra politica e amministrazione, per i quali si mantiene la procedura di conferimento già in vigore;

            d) si introduce - in coerenza con il principio di continuità dell'azione amministrativa, e al fine di evitare situazioni di eccessiva "instabilità" nella posizione dei dirigenti - il diritto del dirigente di ottenere alla scadenza dell'incarico, previa valutazione complessiva del suo operato, la conferma nello stesso incarico o l'attribuzione, con il suo consenso, di un incarico equivalente (diritto, questo, riconosciuto anche al dirigente che abbia perso il proprio incarico a seguito di operazioni di ristrutturazione organizzativa);

            e) si rideterminano (in misura tale da non mettere in discussione l'identità della compagine dirigenziale) le quote di incarichi dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato attribuibili tramite contratti a tempo determinato a soggetti particolarmente qualificati, con competenze ed esperienze maturate sia all'interno del settore pubblico, sia all'esterno di esso; anche rispetto a questi incarichi, si introducono adeguate forme di pubblicità preventiva;

            f) vengono meglio specificate l'ipotesi di revoca degli incarichi e quella di risoluzione consensuale dei relativi contratti individuali, che viene distinta rispetto alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dei dirigenti;

            g) si stabilisce, eliminando la previsione di una cessazione automatica, che le eventuali misure di conferma, revoca, modifica o rinnovo degli incarichi dirigenziali di vertice entro novanta giorni dal voto di fiducia al Governo devono essere adottate con atto motivato;

            h) si introduce, sia pure in termini di eventualità e senza effetti di ingerenza o di impedimento rispetto alle decisioni spettanti all'esecutivo, un intervento delle competenti Commissioni parlamentari - nell'ambito dei loro poteri di sindacato - nelle procedure di conferimento o di revoca degli incarichi di maggiore rilievo: ciò al fine di accrescere (rifacendosi all'esperienza di altri importanti ordinamenti) il tasso di trasparenza e di verificabilità della rispondenza all'interesse pubblico delle scelte operate in questa delicata materia;

            i) si propone un superamento della posizione di "minorità" e di "residualità" degli incarichi dirigenziali diversi dall'attribuzione della titolarità di uffici (incarichi di studio, ricerca, consulenza, eccetera), soprattutto in ragione del nuovo ruolo e del nuovo assetto funzionale e organizzativo che le amministrazioni statali sono destinate ad assumere in conseguenza delle recenti riforme istituzionali ispirate al federalismo, al decentramento e alla sussidiarietà.

            Articolo 6. Viene qui proposta una nuova e più chiara versione dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 165 del 2001, concernente la responsabilità dirigenziale: se ne conservano, peraltro, i caratteri fondamentali, specie per ciò che attiene alla necessaria graduazione - in rapporto alla differente rilevanza e gravità dei casi concreti (ed evitando di attribuire alle amministrazioni un eccessivo margine di discrezionalità) - delle misure adottabili nelle ipotesi di valutazione negativa dei comportamenti e dell'attività svolta dai dirigenti.
            Articolo 7. L'articolo interviene sul testo dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dalla legge n. 145 del 2002. Pur mantenendo i ruoli dirigenziali delle singole amministrazioni, viene istituito, al fine di garantire il carattere unitario della dirigenza dello Stato e di favorire la migliore utilizzazione della risorsa dirigenziale, un albo dei dirigenti, con relativa banca dati informatica, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Vengono, inoltre, introdotte norme intese ad agevolare la mobilità dei dirigenti fra amministrazioni diverse.
            Articolo 8. L'articolo corregge le norme in materia di accesso alla qualifica di dirigente contenute nell'articolo 28 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificate dalla legge n. 145 del 2002, al fine di adeguare le relative procedure all'istituzione dell'albo dei dirigenti (secondo quanto previsto dall'articolo 7 della presente proposta di legge), prevedendo l'indizione di concorsi unici ad opera della Presidenza del Consiglio dei ministri; si provvede, inoltre, ad allargare la platea dei soggetti ammessi al corso-concorso selettivo di formazione anche a soggetti, muniti di titolo di studio universitario, i quali abbiano svolto per un congruo periodo di tempo qualificate attività lavorative presso enti od organismi internazionali; il testo viene, altresì, conformato alle innovazioni di recente introdotte dal legislatore in ordine alla tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle università.
            Articolo 9. Si introduce una nuova disciplina delle forme e delle procedure per la valutazione delle prestazioni dei dirigenti, che innova le indicazioni contenute nell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. In particolare, si prefigura la predisposizione di un sistema valutativo - da sottoporre a validazione ad opera del Comitato tecnico scientifico sui controlli interni della Presidenza del Consiglio dei ministri - da parte di ciascuna amministrazione statale, stabilendo, tra l'altro, che la corresponsione della retribuzione di risultato dei dirigenti sia legata all'effettivo funzionamento del meccanismo valutativo. Si prevede, inoltre, che il dirigente sottoposto a valutazione possa ricorrere al comitato dei garanti nei confronti delle determinazioni assunte dal suo valutatore (che si identifica, di norma, con il titolare dell'ufficio sovraordinato). Si chiarisce, ancora, che il procedimento valutativo opera ai fini dell'applicazione delle misure in tema di responsabilità dirigenziale, ma viene attivato anche in occasione della verifica "a consuntivo" dell'attività dei dirigenti al momento della scadenza degli incarichi.
            Articolo 10. Vengono dettate disposizioni in tema di coordinamento e verifica della funzionalità dei sistemi di controllo interno delle amministrazioni dello Stato, ampliando e riqualificando (rispetto a quanto previsto nell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286) le funzioni del Comitato tecnico scientifico costituito, per tali finalità, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
            Articolo 11. Si prevede in sede di prima applicazione della legge un criterio di valutazione prioritaria, nel caso di attribuzione di incarichi vacanti, di attitudini e capacità professionali dei dirigenti rimossi in base all'articolo 3, comma 7, della legge n. 145 del 2002.




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