XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3645
Onorevoli Colleghi! - Nella XIII legislatura,
nell'ambito di un'operazione di organica revisione della
normativa sul lavoro alle dipendenze delle pubbliche
amministrazioni, e nel contesto di un più complessivo processo
di riforma del sistema amministrativo, è stata introdotta
(soprattutto con i decreti legislativi n. 80 del 1998 e n. 387
del 1998, emanati nel quadro dell'attuazione delle deleghe
previste dalla legge n. 59 del 1997) una disciplina fortemente
innovativa in materia di dirigenza pubblica, e in particolare
di dirigenza statale: tale disciplina - successivamente
trasfusa nel decreto legislativo n. 165 del 2001 - era
esplicitamente ispirata ai princìpi della chiara distinzione
fra funzioni di indirizzo politico-amministrativo (riservate
agli organi di governo delle amministrazioni) e funzioni di
gestione e di concreto svolgimento delle attività
amministrative (demandate ai dirigenti); della
contrattualizzazione del rapporto di lavoro di tutti i
dirigenti (a livello individuale e collettivo); della
creazione di un corpo dirigenziale opportunamente selezionato,
preparato, omogeneo (pur nel rispetto delle necessarie
articolazioni tecnico-professionali), dotato di adeguati
poteri e di ampia autonomia operativa, consapevole del proprio
ruolo e pienamente responsabile per i risultati conseguiti
nell'espletamento dei propri compiti istituzionali.
Su tale quadro normativo è intervenuta, producendo una
sostanziale alterazione dei suoi contenuti, la recente legge
n. 145 del 2002: questa, pur limitandosi a prospettare,
apparentemente, solo interventi parzialmente correttivi del
preesistente assetto legislativo, manifesta, in realtà, una
chiara intenzione controriformatrice, rivelando la volontà di
rimettere in discussione alcuni fondamenti essenziali del
nuovo sistema di regolazione della dirigenza e del lavoro
pubblico costruito negli scorsi anni.
In particolare, la legge n. 145 del 2002, per quanto
riguarda l'importante e discusso tema degli incarichi
dirigenziali: a) amplia il tasso di discrezionalità
delle scelte politiche (o politicamente orientate) in ordine
al conferimento e al rinnovo degli incarichi, a scapito della
imparzialità nella individuazione dei titolari degli uffici
pubblici; b) elimina totalmente il criterio della
"rotazione" negli incarichi, in contraddizione con (pur
riaffermate) esigenze di flessibilità, mobilità e crescita
professionale dei dirigenti; c) "ripubblicizza" il
meccanismo di conferimento degli incarichi, stabilendo che
esso avvenga tramite provvedimento dell'amministrazione e
limitando l'oggetto dei contratti individuali introdotti dalla
normativa del 1998 al solo trattamento economico; d)
riduce fortemente la durata degli incarichi, cancellando, in
particolare, quel limite minimo ritenuto dai più
indispensabile al fine di poter valutare le performance
dei dirigenti prima di rivedere i loro incarichi; e)
allarga la possibilità di reclutare dirigenti dello Stato
presso altre amministrazioni o all'esterno del settore
pubblico, cosa in sé certamente non negativa, ma che potrebbe
comportare, se si andasse oltre una certa misura, un rischio
di destrutturazione del corpo dirigenziale; f) rende più
drastica - prevedendo la cessazione automatica degli incarichi
- la disposizione sulla sostituzione delle figure dirigenziali
di massimo livello (segretari generali, capi di dipartimento)
al momento della nascita di un nuovo Governo. Si stabilisce,
poi, la non derogabilità delle nuove norme sugli incarichi da
parte dei contratti e degli accordi collettivi, che rischia di
incidere negativamente sull'intero processo di
"privatizzazione" delle fonti regolatrici del lavoro nelle
pubbliche amministrazioni.
Non minori perplessità suscita la nuova regolazione della
responsabilità dirigenziale, che presenta caratteri di
maggiore indeterminatezza in ordine alla graduazione degli
strumenti sanzionatori e alla definizione delle relative
procedure (dando luogo, anche qui, ad un aumento della
discrezionalità nell'esercizio dei poteri delle
amministrazioni datrici di lavoro), mentre non viene per nulla
affrontato il problema di dare una effettiva incisività agli
istituti preordinati alla valutazione delle prestazioni dei
dirigenti. Né si può, sicuramente, esprimere un giudizio
favorevole sulla eliminazione, anch'essa stabilita dalla legge
n. 145 del 2002, del "ruolo unico" della dirigenza statale,
con conseguente ricostituzione degli specifici ruoli
dirigenziali per ciascun Ministero: viene, infatti, meno uno
strumento che conferiva un'identità unitaria all'insieme del
corpo dirigenziale, e al tempo stesso, secondo una diffusa
opinione, era da considerare - al di là delle difficoltà e
delle contraddizioni registratesi nella prima fase applicativa
- particolarmente utile ai fini di una migliore utilizzazione
e di una riqualificazione professionale della risorsa
dirigenziale, attraverso l'attivazione di opportune forme di
mobilità orizzontale. Infine, si prevede l'introduzione non
solo nello Stato, ma in tutti i settori della pubblica
amministrazione, seppure per via contrattuale, della
"vicedirigenza", creando - al fine dichiarato di
decongestionare l'attività dirigenziale e di valorizzare le
professionalità dei funzionari più preparati ed esperti, che
in realtà può essere meglio realizzato con l'attivazione di
meccanismi di delega temporanea di compiti, pure previsti
dalla stessa legge di riordino - una figura dai contorni poco
limpidi e di dubbia utilità, la quale, interponendosi fra
dirigenza e personale dei comparti, rischia di provocare non
poca confusione nel sistema del lavoro pubblico (oltre a
produrre, prevedibilmente, consistenti oneri finanziari), e
contribuisce alla riproposizione di una tradizionale visione
del pubblico impiego, tutta incentrata sulla fissazione di
posizioni di status e sull'attribuzione di qualifiche
formali, alla quale le innovazioni normative dello scorso
decennio avevano sostituito un'impostazione di tipo
essenzialmente funzionale, ispirata alla flessibilità dei
processi produttivi e dell'organizzazione del lavoro.
I tratti salienti della legge n. 145 del 2002 (lasciando
qui da parte le sue discusse e discutibili disposizioni,
destinate ad operare in sede di prima applicazione, dalle
quali è scaturita la consistente operazione di spoil system
realizzata dopo la sua entrata in vigore) possono, quindi,
essere così riassunti: riaffermazione di forti momenti di
discrezionalità politica nell'assunzione delle scelte che
definiscono il ruolo e le funzioni dei dirigenti,
reintroduzione di forme di ingerenza legislativa o
amministrativa in materie contrattuali, ripristino di un
assetto rigidamente burocratico in ordine a profili rilevanti
della materia, riproposizione di norme sul personale slegate
da motivazioni connesse al buon funzionamento e alla buona
organizzazione delle amministrazioni, ed in larga misura
ispirate ad una vecchia logica paternalistico-clientelare; il
tutto, sullo sfondo del ritorno ad un regime pubblicistico per
aspetti determinanti della disciplina della dirigenza e della
reintroduzione di forme di ingerenza legislativa o
amministrativa in ambiti contrattuali, che, tra l'altro,
appaiono in stridente contrasto anche con recenti intese fra
Governo e sindacati in materia di lavoro pubblico.
Sicuramente, la disciplina legislativa della dirigenza
scaturita dal processo di rinnovamento delle regole relative
all'organizzazione e al funzionamento degli organismi
amministrativi, che ha attraversato gli anni novanta, appariva
(e appare) meritevole di una rivisitazione, in quanto dalla
prima esperienza attuativa erano emersi problemi di ordine
interpretativo e difficoltà ed incertezze attuative, tali da
richiedere una migliore formulazione delle norme e, in qualche
caso, da far ritenere opportuni - senza, peraltro, inficiare
la ratio e l'impianto complessivo di una riforma della
quale va, invece, riaffermata la validità - interventi
modificativi di tipo sostanziale, al fine di inserire nelle
disposizioni del decreto legislativo n. 165 del 2001
indicazioni dirette ad evitare letture e utilizzazioni di esse
incoerenti o poco convincenti, in termini di funzionalità
degli apparati pubblici e di garanzia dell'imparzialità e
dell'efficacia dell'azione amministrativa, oltre che di tutela
della professionalità e della posizione lavorativa degli
stessi dirigenti. Ma, di certo, le modificazioni introdotte
con la legge n. 145 del 2002, lungi dall'affrontare in maniera
soddisfacente tali esigenze di correzione e integrazione del
tessuto normativo, finiscono per ampliarne e approfondirne i
profili di criticità, introducendo in esso ulteriori
contraddizioni, elementi di incertezza e fattori
distorsivi.
Si evidenzia, quindi, l'esigenza di un nuovo intervento
legislativo, diretto a rivedere aspetti salienti delle norme
sulla dirigenza contenute nel decreto legislativo n. 165 del
2001, come modificate dalla legge n. 145 del 2002: ciò al fine
di restituire coerenza al quadro normativo, riaffermandone e
consolidandone l'impianto privatistico-contrattuale, di
consolidare la distinzione funzionale fra politica e
amministrazione e di dotare di maggiori garanzie, anche alla
luce dell'esperienza, la posizione dei dirigenti, in
riferimento all'attribuzione e al rinnovo degli incarichi ed
alle forme di svolgimento e di valutazione della loro
attività.
In primo luogo, si rende opportuna una ulteriore
precisazione, in termini di assoluta linearità e chiarezza,
dei princìpi normativi sui quali si regge il delicato
equilibrio fra l'esercizio della responsabilità politica e lo
svolgimento da parte dei dirigenti di un'attività operativa di
cura degli interessi pubblici libera da ipoteche e da indebiti
condizionamenti: in tale senso, vanno eliminati alcuni residui
fattori di confusione fra poteri degli organi politici e
funzioni dei dirigenti, e, in particolare, va rafforzata
l'autonomia dei dirigenti in ordine alla gestione delle
risorse finanziarie necessarie per l'espletamento delle loro
funzioni, assegnando a ciascuno di essi uno specifico
budget e favorendo l'esercizio dei loro autonomi poteri
di spesa grazie a un indispensabile riaccorpamento delle voci
di bilancio.
Occorre, poi, individuare con chiarezza la natura e la
tipologia delle funzioni dirigenziali e ribadire in modo
inequivoco il carattere unitario della dirigenza statale, pur
nel rispetto delle sue articolazioni funzionali. Al tempo
stesso vanno eliminate le disposizioni, introdotte dalla legge
n. 145 del 2002, concernenti l'istituzione della
vicedirigenza, che risultano del tutto incongruenti rispetto a
una moderna e funzionale visione dell'organizzazione
amministrativa, vista nella sua dimensione soggettiva; mentre
va, invece, valorizzato lo strumento della delega di una quota
di funzioni dei dirigenti ai loro più qualificati
collaboratori.
Soprattutto, appare necessaria una ridefinizione delle
modalità di affidamento e di revoca degli incarichi
dirigenziali, con specifico riferimento alla trasparenza e
all'oggettività dei criteri di conferimento e delle relative
procedure. In proposito, sembra finalmente giunto il momento
di superare i limiti e le incertezze della disciplina
introdotta negli scorsi anni riguardo alla determinazione
della natura e delle caratteristiche degli atti di
conferimento degli incarichi, attribuendo un valore
determinante allo strumento negoziale (con l'unica eccezione
degli incarichi di massimo livello, inevitabilmente connessi
con la sfera della decisione politica) per l'attribuzione
delle funzioni dirigenziali e per l'individuazione
dell'oggetto e della durata dei vari tipi di incarico, oltre
che per la disciplina delle relative prestazioni lavorative e
dei connessi profili retributivi (anche allo scopo di ribadire
l'appartenenza della materia alla giurisdizione dell'autorità
giudiziaria ordinaria). Inoltre, va garantita una ragionevole
durata - minima e massima - degli incarichi, diversificandone
il carattere di temporaneità in relazione ai differenti
livelli di responsabilità. Vanno anche soddisfatte, pur senza
escludere l'applicazione del criterio della rotazione nelle
funzioni, esigenze di continuità nell'azione amministrativa,
che coincidono con una rafforzata garanzia della posizione dei
dirigenti in occasione della conferma o del rinnovo degli
incarichi. Vanno, ancora, introdotti limiti e criteri chiari
per evitare eccessi e abusi nell'utilizzo della possibilità
(pur da valutare in termini positivi) di affidare funzioni di
direzione nello Stato a dirigenti di altre amministrazioni e a
soggetti portatori di competenze ed esperienze professionali
esterne.
Per salvaguardare fondamentali princìpi ricavabili dalle
norme costituzionali e dalla legislazione generale sul lavoro,
si devono respingere ipotesi di allargamento o di
rafforzamento del potere di intervento sugli incarichi in
atto, da limitare correttamente soltanto a poche figure di
vertice, in occasione dei mutamenti delle compagini
governative, e vanno responsabilizzati gli organi politici per
le relative scelte, escludendo automatismi normativi.
Quanto alle modalità di valutazione delle prestazioni
dirigenziali e alla connessa disciplina della responsabilità
dirigenziale, occorre precisare e rafforzare le indicazioni
del decreto legislativo n. 286 del 1999 relative ai meccanismi
valutativi dell'attività dei dirigenti, così da conferire loro
un maggiore tasso di effettività; così come si rende opportuna
una formulazione diversa e più chiara delle disposizioni in
tema di responsabilità dirigenziale del decreto legislativo n.
165 del 2001, sia rispetto alla versione originaria, sia
rispetto a quella risultante dalle modifiche apportate dalla
legge n. 145 del 2002, che risultano entrambe poco perspicue
(specie per ciò che attiene all'articolazione delle misure
sanzionatorie).
Sembra, altresì, opportuno ripristinare - pur prendendo
atto della ricostituzione dei ruoli ministeriali - un elemento
di unitarietà del corpo dirigenziale statale, attraverso la
creazione di un albo generale della dirigenza dello Stato; va,
inoltre, agevolata la mobilità dei dirigenti fra i diversi
ruoli. Infine, vanno riviste le norme sui meccanismi di
accesso alla qualifica dirigenziale, eliminando momenti di
eccessiva frammentazione delle relative procedure e definendo
meglio l'ambito dei soggetti ammessi ad esse.
La proposta di legge si compone di undici articoli, dei
quali di seguito si illustrano i contenuti.
Articolo 1. Si propone una nuova formulazione
dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del
2001, determinando con precisione l'ambito delle competenze e
delle responsabilità dei dirigenti; in particolare, si prevede
l'attribuzione a ciascun dirigente, anche ai fini
dell'autonomo esercizio di poteri di spesa (che dovrebbe
essere favorito da un'operazione di accorpamento dei capitoli
e delle unità previsionali di base nell'ambito del bilancio),
della quota di risorse dell'amministrazione corrispondente
all'ambito delle competenze e degli obiettivi assegnatigli,
così da realizzare una piena responsabilizzazione della
dirigenza nell'esercizio dei poteri di gestione. Viene, poi,
integrato il testo del comma 3, chiarendo che le disposizioni,
anche (ma non solo) quelle previgenti, le quali conferiscano
ad organi di governo l'adozione di atti e l'esercizio di
poteri propri della dirigenza vanno intese nel senso che la
relativa competenza spetta, comunque, ai dirigenti.
Articolo 2. Viene modificato il comma 3
dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001,
allo scopo di cancellare definitivamente i residui elementi di
possibile confusione o sovrapposizione fra poteri
dell'autorità politica e sfera di autonomia decisionale
riconosciuta ai dirigenti: nello specifico, oltre a provvedere
ad alcuni miglioramenti formali del testo, si prevede
l'eliminazione del potere di annullamento ministeriale per
motivi di legittimità, considerato da qualificati commentatori
come contraddittorio con il disegno complessivo di riforma in
ordine ai rapporti fra organi politici e dirigenza, per il
fatto di porre al centro di tali rapporti i singoli atti di
amministrazione concreta e di gestione, e non gli obiettivi e
il risultato complessivo dell'attività amministrativa.
Articolo 3. In questo articolo, modificando ed
integrando le disposizioni dell'articolo 15 del decreto
legislativo n. 165 del 2001, vengono definiti i connotati e la
tipologia delle funzioni dirigenziali; inoltre, si afferma
esplicitamente, superando eventuali dubbi interpretativi, il
carattere unitario della dirigenza statale, in quanto
inquadrata in un'unica qualifica, seppure articolata in due
fasce. Viene anche abrogato il comma 4 dello stesso articolo
15, che non risulta compatibile con il pieno riconoscimento
delle autonomie regionali.
Articolo 4. Innanzitutto, si integra il testo
dell'articolo 17, comma 1-bis, del decreto legislativo
n. 165 del 2001, che consente ai dirigenti di delegare in via
temporanea, per ragioni di servizio, con atto scritto e
motivato, alcuni dei propri poteri a funzionari che
nell'ambito degli uffici di titolarità dei dirigenti stessi
ricoprano posizioni di elevato rilievo, demandando alla
contrattazione collettiva la determinazione dei criteri
generali per la definizione dei relativi profili retributivi,
come pure di quelli connessi alle ipotesi di reggenza
temporanea di uffici dirigenziali vacanti. In secondo luogo,
tenendo conto del fatto che tale meccanismo di delega consente
di affrontare in modo efficace e flessibile il problema di una
"decongestione" delle attività dirigenziali, valorizzando al
tempo stesso il ruolo degli elementi più qualificati
nell'ambito del personale assegnato agli uffici, senza creare
momenti di irrigidimento e di confusione nell'assetto
ordinamentale del lavoro pubblico, si prevede l'abrogazione
dell'articolo 17-bis, istitutivo di una vicedirigenza
dai connotati poco chiari e della quale, comunque, non si
comprende l'utilità in termini di funzionalità delle
amministrazioni.
Articolo 5. L'articolo introduce una nuova versione,
integralmente sostitutiva di quella in vigore, dell'articolo
19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che regola la
materia degli incarichi di funzioni dirigenziali. Le
principali innovazioni contenute nel testo proposto - che
tiene ampiamente conto dei contributi della giurisprudenza,
oltre che dell'apporto della contrattazione collettiva -
attengono ai seguenti profili:
a) vengono meglio specificati e articolati i
criteri da seguire in occasione del conferimento degli
incarichi, integrando la valutazione delle qualità soggettive
dei dirigenti interessati con una serie di elementi di ordine
oggettivo, al fine di modulare adeguatamente, pur senza
negarlo, il carattere fiduciario delle scelte;
b) si ridefinisce la dimensione temporale degli
incarichi, stabilendo un congruo termine minimo di durata e
articolandola in rapporto ai differenti livelli di
responsabilità (e al differente rapporto con l'autorità
politica in ordine alla funzione di attuazione degli
indirizzi);
c) si provvede ad una definitiva e compiuta
riconduzione della materia degli incarichi dirigenziali al
modello privatistico-contrattuale che informa, in generale, la
disciplina del lavoro pubblico, stabilendo che gli incarichi
siano conferiti mediante la stipula di contratti individuali
(e garantendo la trasparenza della scelta dei soggetti
attributari attraverso la previsione di momenti di pubblicità
in ordine agli incarichi da ricoprire); fanno eccezione solo
gli incarichi di vertice (segretari generali, capi di
dipartimento) costituenti un momento di snodo e di raccordo
fra politica e amministrazione, per i quali si mantiene la
procedura di conferimento già in vigore;
d) si introduce - in coerenza con il principio di
continuità dell'azione amministrativa, e al fine di evitare
situazioni di eccessiva "instabilità" nella posizione dei
dirigenti - il diritto del dirigente di ottenere alla scadenza
dell'incarico, previa valutazione complessiva del suo operato,
la conferma nello stesso incarico o l'attribuzione, con il suo
consenso, di un incarico equivalente (diritto, questo,
riconosciuto anche al dirigente che abbia perso il proprio
incarico a seguito di operazioni di ristrutturazione
organizzativa);
e) si rideterminano (in misura tale da non mettere
in discussione l'identità della compagine dirigenziale) le
quote di incarichi dirigenziali nelle amministrazioni dello
Stato attribuibili tramite contratti a tempo determinato a
soggetti particolarmente qualificati, con competenze ed
esperienze maturate sia all'interno del settore pubblico, sia
all'esterno di esso; anche rispetto a questi incarichi, si
introducono adeguate forme di pubblicità preventiva;
f) vengono meglio specificate l'ipotesi di revoca
degli incarichi e quella di risoluzione consensuale dei
relativi contratti individuali, che viene distinta rispetto
alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dei
dirigenti;
g) si stabilisce, eliminando la previsione di una
cessazione automatica, che le eventuali misure di conferma,
revoca, modifica o rinnovo degli incarichi dirigenziali di
vertice entro novanta giorni dal voto di fiducia al Governo
devono essere adottate con atto motivato;
h) si introduce, sia pure in termini di
eventualità e senza effetti di ingerenza o di impedimento
rispetto alle decisioni spettanti all'esecutivo, un intervento
delle competenti Commissioni parlamentari - nell'ambito dei
loro poteri di sindacato - nelle procedure di conferimento o
di revoca degli incarichi di maggiore rilievo: ciò al fine di
accrescere (rifacendosi all'esperienza di altri importanti
ordinamenti) il tasso di trasparenza e di verificabilità della
rispondenza all'interesse pubblico delle scelte operate in
questa delicata materia;
i) si propone un superamento della posizione di
"minorità" e di "residualità" degli incarichi dirigenziali
diversi dall'attribuzione della titolarità di uffici
(incarichi di studio, ricerca, consulenza, eccetera),
soprattutto in ragione del nuovo ruolo e del nuovo assetto
funzionale e organizzativo che le amministrazioni statali sono
destinate ad assumere in conseguenza delle recenti riforme
istituzionali ispirate al federalismo, al decentramento e alla
sussidiarietà.
Articolo 6. Viene qui proposta una nuova e più
chiara versione dell'articolo 21 del decreto legislativo n.
165 del 2001, concernente la responsabilità dirigenziale: se
ne conservano, peraltro, i caratteri fondamentali, specie per
ciò che attiene alla necessaria graduazione - in rapporto alla
differente rilevanza e gravità dei casi concreti (ed evitando
di attribuire alle amministrazioni un eccessivo margine di
discrezionalità) - delle misure adottabili nelle ipotesi di
valutazione negativa dei comportamenti e dell'attività svolta
dai dirigenti.
Articolo 7. L'articolo interviene sul testo
dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come
modificato dalla legge n. 145 del 2002. Pur mantenendo i ruoli
dirigenziali delle singole amministrazioni, viene istituito,
al fine di garantire il carattere unitario della dirigenza
dello Stato e di favorire la migliore utilizzazione della
risorsa dirigenziale, un albo dei dirigenti, con relativa
banca dati informatica, presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Vengono,
inoltre, introdotte norme intese ad agevolare la mobilità dei
dirigenti fra amministrazioni diverse.
Articolo 8. L'articolo corregge le norme in materia
di accesso alla qualifica di dirigente contenute nell'articolo
28 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificate
dalla legge n. 145 del 2002, al fine di adeguare le relative
procedure all'istituzione dell'albo dei dirigenti (secondo
quanto previsto dall'articolo 7 della presente proposta di
legge), prevedendo l'indizione di concorsi unici ad opera
della Presidenza del Consiglio dei ministri; si provvede,
inoltre, ad allargare la platea dei soggetti ammessi al
corso-concorso selettivo di formazione anche a soggetti,
muniti di titolo di studio universitario, i quali abbiano
svolto per un congruo periodo di tempo qualificate attività
lavorative presso enti od organismi internazionali; il testo
viene, altresì, conformato alle innovazioni di recente
introdotte dal legislatore in ordine alla tipologia dei titoli
di studio rilasciati dalle università.
Articolo 9. Si introduce una nuova disciplina delle
forme e delle procedure per la valutazione delle prestazioni
dei dirigenti, che innova le indicazioni contenute
nell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
286. In particolare, si prefigura la predisposizione di un
sistema valutativo - da sottoporre a validazione ad opera del
Comitato tecnico scientifico sui controlli interni della
Presidenza del Consiglio dei ministri - da parte di ciascuna
amministrazione statale, stabilendo, tra l'altro, che la
corresponsione della retribuzione di risultato dei dirigenti
sia legata all'effettivo funzionamento del meccanismo
valutativo. Si prevede, inoltre, che il dirigente sottoposto a
valutazione possa ricorrere al comitato dei garanti nei
confronti delle determinazioni assunte dal suo valutatore (che
si identifica, di norma, con il titolare dell'ufficio
sovraordinato). Si chiarisce, ancora, che il procedimento
valutativo opera ai fini dell'applicazione delle misure in
tema di responsabilità dirigenziale, ma viene attivato anche
in occasione della verifica "a consuntivo" dell'attività dei
dirigenti al momento della scadenza degli incarichi.
Articolo 10. Vengono dettate disposizioni in tema di
coordinamento e verifica della funzionalità dei sistemi di
controllo interno delle amministrazioni dello Stato, ampliando
e riqualificando (rispetto a quanto previsto nell'articolo 7
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286) le funzioni
del Comitato tecnico scientifico costituito, per tali
finalità, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
Articolo 11. Si prevede in sede di prima
applicazione della legge un criterio di valutazione
prioritaria, nel caso di attribuzione di incarichi vacanti, di
attitudini e capacità professionali dei dirigenti rimossi in
base all'articolo 3, comma 7, della legge n. 145 del 2002.