XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3645




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Norme in materia di funzioni
e responsabilità dei dirigenti).

        1. All'articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

        "2. Spettano ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo. I dirigenti adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, ed esercitano funzioni di organizzazione e di direzione finanziaria, tecnica e amministrativa degli uffici ai quali sono preposti, mediante autonomi poteri di gestione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva delle scelte organizzative, dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. Ai dirigenti, in relazione a quanto previsto dal decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, è attribuita la quota parte delle risorse dell'amministrazione corrispondente all'ambito delle competenze e delle responsabilità loro conferite e agli obiettivi loro assegnati; per consentire ai dirigenti l'effettivo esercizio di autonomi poteri di spesa, in sede di bilancio annuale si adotta il criterio del massimo accorpamento possibile dei capitoli e delle unità previsionali di base, con particolare riferimento a quelli relativi alle spese di funzionamento";

                b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

        "3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative. In mancanza, le disposizioni, anche previgenti, che conferiscono agli organi di governo l'adozione di atti e l'esercizio di poteri rientranti nelle suddette attribuzioni si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti".

        2. L'articolo 70, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è abrogato.


Art. 2.

(Norme in materia di indirizzo
politico amministrativo).

        1. L'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

        "3. Il Ministro non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o altri atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il Ministro può fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare i propri atti o provvedimenti. Qualora il perdurare dell'inerzia o del ritardo, ovvero il verificarsi di gravi inosservanze delle direttive generali da parte del dirigente competente, determinino o rischino di produrre un pregiudizio per l'interesse pubblico, il Ministro nomina, previa contestazione, un commissario ad acta, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri; nei casi di estrema urgenza, si può prescindere dalla contestazione. Resta salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, lettera p), della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta altresì salvo quanto previsto dall'articolo 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dall'articolo 10 del relativo regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635".

Art. 3.

(Norme in materia di funzioni e di qualifica
dirigenziale).

        1. All'articolo 15 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) al comma 1, è premesso il seguente:

        "01. Per funzione dirigenziale si intende l'attività di direzione o coordinamento di strutture specificamente individuate con gli atti e con le determinazioni organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, e all'articolo 5, commi 1 e 2, nonché la responsabilità di attività di progettazione, studio, ricerca, ispezione e controllo nell'ambito di compiti e di missioni propri delle amministrazioni pubbliche";

                b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

        "1. Nelle amministrazioni pubbliche di cui al presente capo la dirigenza è ordinata in un'unica qualifica, articolata nelle due fasce di cui all'articolo 23. Restano salve le particolari disposizioni concernenti la carriera diplomatica e prefettizia e le carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate";

                c) al comma 3 le parole: "del dirigente generale" sono sostituite dalle seguenti: "di un dirigente incaricato di funzione di livello generale";

                d) il comma 4 è abrogato.


Art. 4.

(Norme in materia di delega di funzioni dirigenziali e di
vicedirigenza).

        1. L'articolo 17, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

        "1-bis. I titolari di funzioni dirigenziali, per specifiche e comprovate ragioni di servizio o per la realizzazione di specifici progetti, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 1 a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati. I contratti collettivi di comparto determinano i criteri e le modalità per la definizione dei profili retributivi connessi all'attribuzione e all'esercizio delle deleghe, nonché all'eventuale, temporaneo, esercizio di funzioni di reggenza di posizione dirigenziale vacante. Non si applica, in ogni caso, l'articolo 2103 del codice civile".

        2. L'articolo 17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è abrogato.


Art. 5.

(Norme in materia di incarichi
di funzioni dirigenziali).

        1. L'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

        "Art. 19. (Incarichi di funzioni dirigenziali) - 1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto:

                a) delle attitudini, del livello di competenza e delle capacità professionali, in riferimento alle posizioni organizzative precedentemente ricoperte e ai risultati già conseguiti e valutati;

                b) della complessità della struttura interessata e del grado di responsabilità connesso alla relativa conduzione;

                c) della natura e delle caratteristiche degli obiettivi fissati nella direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo del Ministro e dei programmi da realizzare;

                d) dell'applicazione, ove risulti prevalente rispetto ad esigenze di continuità dell'azione amministrativa, del criterio della rotazione negli incarichi, finalizzata a garantire una più efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse, in relazione alle modificazioni degli assetti funzionali e organizzativi delle amministrazioni, e a favorire lo sviluppo della professionalità dei dirigenti;

                e) delle condizioni di pari opportunità di cui all'articolo 7.

            2. Al conferimento degli incarichi e al passaggio a incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile.
            3. Gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti a tempo determinato, per una durata non inferiore, di norma, a quella minima indicata dal presente articolo e, comunque, tale da consentire un'adeguata valutazione dell'attività del dirigente e dei risultati conseguiti nell'adempimento dell'incarico, applicando i criteri di cui al comma 1 ed eventuali altri criteri preventivamente definiti dalle amministrazioni con riferimento alle specifiche professionalità richieste. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, gli incarichi sono attribuiti mediante contratto individuale, nel quale: si definiscono l'oggetto e la durata dell'incarico; si stabiliscono i programmi da realizzare e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dal Ministro nei propri atti di indirizzo; si individuano, anche mediante rinvio ai relativi atti di assegnazione, le risorse umane, finanziarie e strumentali che vengono messe a disposizione del dirigente ai fini dell'adempimento dei compiti assegnatigli, e che sono periodicamente riviste e adeguate, anche in relazione alle previsioni contenute negli atti di indirizzo che intervengano nel corso del rapporto; si specificano le prestazioni professionali e si determina il relativo trattamento economico, che ha carattere onnicomprensivo, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 24.
            4. Entro l'inizio del terzo mese anteriore alla scadenza naturale degli incarichi, le amministrazioni interessate effettuano, con le procedure di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e tenendo conto di quanto previsto dai contratti collettivi, una valutazione complessiva dell'attività svolta dal dirigente nell'espletamento dell'incarico. Se la valutazione non ha avuto esito negativo o in assenza di valutazione svolta dagli organi di cui al medesimo articolo 5 del citato decreto legislativo n. 286 del 1999, il dirigente ha diritto alla conferma nello stesso incarico; laddove alla scadenza di un incarico di funzione dirigenziale emergano esigenze di rotazione negli incarichi, e nel caso in cui l'incarico attribuito ad un dirigente venga meno prima della scadenza per ragioni organizzative, il dirigente ha diritto all'attribuzione, con il suo consenso, di altro incarico almeno equivalente sul piano funzionale e retributivo.
            5. Gli incarichi di segretario generale di Ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici di livello dirigenziale generale e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia di cui all'articolo 23; l'atto di conferimento dell'incarico è preceduto da un contratto individuale, nel quale viene manifestato il consenso in merito all'oggetto dell'incarico, alla sua durata e ai suoi obiettivi, e viene definito il corrispondente trattamento economico. Gli incarichi hanno una durata non inferiore a due anni e non superiore a cinque anni, con facoltà di rinnovo.
            6. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti dal Ministro competente mediante la stipula di contratti individuali di cui al comma 3 con dirigenti della prima fascia di cui all'articolo 23 o, in misura non superiore al 50 per cento della relativa dotazione, con dirigenti appartenenti alla seconda fascia. Quando l'incarico da conferire abbia ad oggetto la direzione di uffici vacanti, la decisione di procedere alla copertura viene pubblicizzata nelle forme determinate dai contratti collettivi di lavoro, anche al fine di consentire ai dirigenti iscritti all'albo di cui al citato articolo 23 di presentare la propria candidatura; dell'avvenuto conferimento viene data immediata comunicazione al Consiglio dei ministri. Gli incarichi hanno una durata non inferiore a tre anni e non superiore a sette anni, con facoltà di rinnovo.
            7. Gli incarichi di funzione dirigenziale sono conferiti dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale mediante la stipula di contratti individuali di cui al comma 3 con i dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c). Quando l'incarico da conferire abbia ad oggetto la direzione di uffici vacanti, la decisione di procedere alla copertura viene pubblicizzata nelle forme determinate dai contratti collettivi di lavoro, anche al fine di consentire ai dirigenti iscritti all'albo di cui all'articolo 23 di presentare la propria candidatura. Gli incarichi hanno una durata non inferiore a tre anni e non superiore a sette anni, con facoltà di rinnovo.
            8. Gli incarichi di cui ai commi da 5 a 7 possono essere conferiti da ciascuna amministrazione, con le medesime procedure, entro il limite dell'8 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia di cui all'articolo 23 e del 5 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti non iscritti all'albo di cui al citato articolo 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti, con mantenimento dell'anzianità di servizio anche ai fini della progressione di carriera.
            9. Gli incarichi di cui ai commi da 5 a 7 possono essere altresì conferiti da ciascuna amministrazione, previa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di un avviso contenente l'indicazione dell'incarico oggetto del conferimento e del tipo di esperienze e di competenze professionali richieste, tramite contratto a tempo determinato avente una durata non superiore a tre anni per gli incarichi di cui ai commi 5 e 6 e a cinque anni per gli altri incarichi, entro il limite dell'8 per cento della dotazione organica dei dirigenti della prima fascia di cui all'articolo 23 e del 5 per cento di quella dei dirigenti della seconda fascia, a persone di elevata e comprovata qualificazione professionale, che abbiano ricoperto per almeno un quinquennio funzioni dirigenziali in organismi ed enti pubblici o privati e aziende pubbliche o private, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate anche presso amministrazioni pubbliche, o a persone provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria, dalle magistrature e dal ruolo degli avvocati dello Stato. Ai fini del conferimento degli incarichi di cui al presente comma, l'amministrazione valuta prioritariamente le eventuali candidature di dirigenti delle amministrazioni dello Stato. Quando l'incarico viene attribuito a soggetti esterni, il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla qualificazione professionale degli interessati, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio anche ai fini della progressione di carriera.
            10. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 5 possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati, con atto motivato, entro novanta giorni dal voto di fiducia al Governo. Decorso tale termine, gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza.
            11. Del conferimento degli incarichi relativi alle funzioni dirigenziali di cui ai commi 5 e 6, conferiti anche nei modi di cui ai commi 8 e 9, e delle determinazioni di cui al comma 10, è data immediata comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti. Le competenti Commissioni parlamentari, entro dieci giorni dalla comunicazione, ove lo richieda un terzo dei loro componenti, invitano i Ministri competenti a riferire in ordine alle ragioni poste a base delle scelte operate in sede di conferimento degli incarichi e delle determinazioni di cui al comma 10; le Commissioni parlamentari possono, altresì, invitare le persone designate agli incarichi a partecipare ad una seduta pubblica, al fine di approfondire gli elementi emersi nel corso delle audizioni dei Ministri.
            12. Ai dirigenti iscritti all'albo e ai ruoli di cui all'articolo 23 in alternativa alla titolarità di uffici dirigenziali possono essere affidati, con le medesime procedure di cui al presente articolo, incarichi relativi a funzioni ispettive, di consulenza, progettazione, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali.
            13. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al presente articolo sono revocati, oltre che per motivate ragioni organizzative e gestionali, nelle ipotesi di responsabilità dirigenziale disciplinate dall'articolo 21, ovvero nel caso di risoluzione consensuale del contratto individuale di cui al comma 3. La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dei dirigenti è disciplinata dai contratti collettivi.
            14. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero degli affari esteri e per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e di sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti è demandata ai rispettivi ordinamenti.
            15. Per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continua ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246".

Art. 6.

(Norme in materia
di responsabilità dirigenziale)

        1. L'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        "Art. 21. (Responsabilità dirigenziale) - 1. I risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione nello svolgimento di funzioni dirigenziali, o il mancato raggiungimento degli obiettivi definiti nel contratto individuale, valutati con i sistemi e le garanzie previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e dai contratti collettivi, comportano la revoca dell'incarico, adottata con le stesse procedure previste per il conferimento dall'articolo 19, e la destinazione ad altro incarico, anche tra quelli di cui al citato articolo 19, comma 12, presso la medesima amministrazione ovvero presso altra amministrazione che vi abbia interesse.
            2. Quando la valutazione dell'attività dirigenziale fa emergere rilevanti profili di responsabilità, il titolare di funzioni dirigenziali, previa contestazione e nel rispetto del diritto al contraddittorio, se dirigente dei ruoli di cui all'articolo 23 può essere collocato a disposizione per un periodo non inferiore a due anni, se soggetto esterno o appartenente ad altra qualifica o ruolo è rimosso dall'incarico e può essere escluso dal conferimento di nuovi incarichi dirigenziali per un periodo non inferiore a due anni; laddove dalla valutazione emergano elementi di tale gravità da rendere impossibile l'ulteriore prosecuzione del suo rapporto con l'amministrazione, quest'ultima può recedere dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e del contratto collettivo.
            3. Restano ferme le disposizioni vigenti per il personale con qualifica dirigenziale delle Forze di polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle Forze armate".

        2. Al comma 1 dell'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, le parole: "I provvedimenti di cui all'articolo 21, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "I provvedimenti di cui all'articolo 21, comma 2".


Art. 7.

(Norme in materia di albo
e di ruolo dei dirigenti)

        1. L'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        "Art. 23. (Albo e ruolo dei dirigenti) - 1. Per consentire l'attuazione della disciplina in materia di accesso alla qualifica dirigenziale e di mobilità, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, l'albo dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di cui all'articolo 1, comma 2. L'albo si articola nella prima e nella seconda fascia: i dirigenti della seconda fascia sono reclutati attraverso i meccanismi di accesso di cui all'articolo 28; i dirigenti della seconda fascia transitano nella prima qualora abbiano coperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti, in base ai particolari ordinamenti di cui all'articolo 19, comma 14, per un periodo pari almeno a tre anni senza essere incorsi nelle misure previste dall'articolo 21 per le ipotesi di responsabilità dirigenziale. Le modalità di costituzione e di funzionamento dell'albo sono disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
            2. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, al fine di rendere conoscibili le risorse dirigenziali esistenti nel settore pubblico e promuovere la mobilità e l'interscambio professionale dei dirigenti fra amministrazioni statali, amministrazioni centrali e locali, altri soggetti pubblici o privati, organismi ed enti internazionali e dell'Unione europea, cura una banca dati informatica, interamente disponibile al pubblico, e articolata in modo tale da tener conto di eventuali specificità tecniche, contenente i dati curriculari e professionali di ciascun dirigente iscritto all'albo di cui al comma 1, ivi comprese le valutazioni delle prestazioni effettuate ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; agli stessi fini, accerta, su richiesta dei dirigenti, e in funzione dello sviluppo professionale e formativo, le loro attitudini personali e professionali e le competenze da essi acquisite.
            3. In ogni amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è istituito il ruolo dei dirigenti, che si articola nella prima e nella seconda fascia, in corrispondenza a quelle dell'albo di cui al comma 1; nell'ambito del ruolo possono essere definite apposite sezioni, in modo da garantire la eventuale specificità tecnica. I dirigenti sono inseriti nel ruolo al momento della prima attribuzione di un incarico presso l'amministrazione, e vi permangono fino all'eventuale conferimento di incarico da parte di altra amministrazione, a seguito del quale essi transitano nel ruolo di quest'ultima.
            4. E' assicurata la mobilità dei dirigenti iscritti all'albo di cui al comma 1 nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nei limiti dei posti ivi disponibili. Il passaggio del dirigente dal ruolo dell'amministrazione di appartenenza a quello dell'amministrazione che gli conferisce un nuovo incarico richiede il consenso della prima, laddove sia in atto un incarico di funzione dirigenziale presso di essa. I contratti o accordi collettivi nazionali disciplinano, secondo il criterio della continuità dei rapporti e privilegiando la libera scelta del dirigente, gli effetti connessi ai trasferimenti e alla mobilità dirigenziale".


Art. 8.

(Norme in materia di accesso
alla qualifica di dirigente)

        1. All'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

        "1. L'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene per concorso per esami ovvero per corso-concorso di formazione";

                b) al comma 2 è premesso il seguente periodo: "Per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, i concorsi per esami sono banditi, per i diversi profili professionali dirigenziali, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base delle indicazioni fornite dalle singole amministrazioni, e danno accesso, rispettando l'ordine di graduatoria, all'albo dei dirigenti di cui all'articolo 23, comma 1; per gli enti pubblici non economici i concorsi per esami sono banditi direttamente dagli enti pubblici interessati, e danno accesso ai relativi ruoli dirigenziali";

                c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

        "3. Il corso-concorso selettivo di formazione, bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, dà accesso, rispettando l'ordine di graduatoria, all'albo dei dirigenti di cui all'articolo 23, e per gli enti pubblici non economici dà accesso ai relativi ruoli dirigenziali. Al corso-concorso selettivo di formazione possono essere ammessi, con le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 5, soggetti muniti di laurea nonché di uno dei seguenti titoli: laurea specialistica, diploma di specializzazione, diploma di master di secondo livello, dottorato di ricerca, o altro titolo post-universitario rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private, secondo modalità di riconoscimento disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Scuola superiore della pubblica amministrazione. Al corso-concorso possono essere ammessi dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. Possono essere ammessi, inoltre, dipendenti di strutture private, muniti di laurea, che abbiano maturato almeno cinque anni di esperienza lavorativa in posizioni professionali equivalenti a quelle indicate nel comma 2 per i dipendenti pubblici, secondo modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; possono essere ammessi, altresì, i cittadini italiani, muniti di laurea, che abbiano maturato almeno cinque anni di esperienza lavorativa presso enti od organismi internazionali, in posizioni per le quali è richiesto il possesso di diploma di laurea";

                d) al comma 5, la lettera b), è abrogata.


Art. 9.

(Norme in materia di valutazione
dei dirigenti)

        1. L'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, è sostituito dal seguente:

        "Art. 5. (Valutazione del personale con incarico dirigenziale) - 1. Le pubbliche amministrazioni, sulla base dei risultati del controllo strategico e del controllo di gestione, valutano, in coerenza a quanto stabilito al riguardo dai contratti collettivi nazionali di lavoro, le prestazioni dei propri dirigenti, con riferimento ai risultati dell'attività svolta, nonché ai comportamenti relativi all'impiego e allo sviluppo delle risorse ad essi assegnate. La valutazione si fonda, da un lato, sul raffronto tra i risultati conseguiti e gli obiettivi operativi assegnati e, dall'altro, sul rapporto tra il livello delle competenze organizzative espresse e quello definito in sede di programmazione delle attività. In ogni caso, a decorrere dal 1^ gennaio 2005, la corresponsione della retribuzione di risultato è subordinata agli esiti della valutazione della prestazione di ciascun dirigente.
            2. Il procedimento per la valutazione è ispirato ai princìpi dell'imparzialità, della trasparenza, della diretta conoscenza dell'attività del valutato da parte del valutatore di prima istanza e della partecipazione del valutato al procedimento; al valutato deve, comunque, essere garantita la possibilità di rivolgersi ad un valutatore di seconda istanza, che verifica la correttezza formale e sostanziale della valutazione effettuata.
            3. Ciascuna amministrazione dello Stato predispone un sistema di valutazione della dirigenza e lo sottopone al Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 7, il quale valuta la congruenza del sistema rispetto ai criteri indicati dal presente articolo; qualora il sistema di valutazione non sia validato dal Comitato, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in materia di responsabilità dirigenziale. Il Comitato verifica la corretta attuazione dei sistemi di valutazione adottati dalle amministrazioni, eventualmente revocando la sua validazione qualora riscontri gravi irregolarità di funzionamento.
            4. Nelle amministrazioni dello Stato, la valutazione di ciascun dirigente è effettuata dal responsabile dell'ufficio dirigenziale sovraordinato. Per i dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale generale, la valutazione è effettuata dal capo del dipartimento o da altro dirigente generale sovraordinato. Per i dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni, e ai quali si riferisce l'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la valutazione è effettuata dal Ministro. Nelle amministrazioni dello Stato il valutatore di seconda istanza è costituito dal Comitato dei garanti di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che per lo svolgimento di tale attività si avvale del supporto del Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 7.
            5. La procedura di valutazione di cui al presente articolo, che costituisce il presupposto per l'applicazione delle misure di cui all'articolo 21, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in materia di responsabilità dirigenziale, ha periodicità annuale. Tuttavia, quando il rischio grave di un risultato negativo si verifica prima della scadenza annuale, il procedimento di valutazione può essere anticipatamente concluso. Il procedimento di valutazione è anticipatamente concluso, inoltre, nei casi previsti dal comma 2 del citato articolo 21 del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni. La medesima procedura si applica anche alle valutazioni di cui all'articolo 19, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni".


Art. 10.

(Comitato tecnico scientifico per il coordinamento dei
controlli interni)

        1. L'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, è sostituito dal seguente:

        "Art. 7. (Comitato tecnico scientifico) - 1. Per il coordinamento in materia di controllo strategico, controllo di gestione e valutazione del personale dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato è costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito Comitato tecnico scientifico. Il Comitato è composto da non più di sei membri, scelti tra esperti di chiara fama, anche stranieri, nelle discipline economiche, giuridiche, sociologiche e statistiche, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per gli affari istituzionali. Il Comitato rimane in carica quattro anni. Il mandato dei membri del Comitato è rinnovabile una sola volta; ad essi si applica l'articolo 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.
            2. Il Comitato tecnico scientifico fornisce supporto e consulenza alle amministrazioni dello Stato nella progettazione, nello sviluppo e nella gestione dei sistemi di controllo strategico, controllo di gestione e valutazione dei dirigenti. Presso il Comitato è costituita una banca dati, accessibile in via telematica e pienamente integrata nella rete unitaria della pubblica amministrazione, alimentata dalle amministrazioni dello Stato, alla quale affluiscono, in ogni caso, le direttive annuali dei Ministri e gli indicatori di efficacia, efficienza ed economicità relativi ai centri di responsabilità e alle funzioni obiettivo del bilancio dello Stato, nonché i sistemi di valutazione dei dirigenti. Il Comitato formula, anche a richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri, valutazioni specifiche di politiche pubbliche o di programmi operativi plurisettoriali.
            3. Il Comitato tecnico scientifico presenta annualmente al Presidente del Consiglio dei ministri e, per il suo tramite, al Parlamento, una relazione sullo stato dei sistemi di controllo strategico, controllo di gestione e valutazione dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato".


Art. 11.

(Disposizioni transitorie)

        1. In sede di prima attuazione della presente legge, per l'attribuzione di nuovi incarichi dirigenziali su posti vacanti, vengono valutate preventivamente le attitudini e le capacità professionali dei dirigenti non confermati o assoggettati a rotazione ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge 15 luglio 2002, n. 145.



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