XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3645
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Norme in materia di funzioni
e responsabilità dei dirigenti).
1. All'articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Spettano ai dirigenti tutti i compiti di
attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli
atti di indirizzo adottati dagli organi di governo. I
dirigenti adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi,
compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso
l'esterno, ed esercitano funzioni di organizzazione e di
direzione finanziaria, tecnica e amministrativa degli uffici
ai quali sono preposti, mediante autonomi poteri di gestione
delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono
responsabili in via esclusiva delle scelte organizzative,
dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi
risultati. Ai dirigenti, in relazione a quanto previsto dal
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive
modificazioni, è attribuita la quota parte delle risorse
dell'amministrazione corrispondente all'ambito delle
competenze e delle responsabilità loro conferite e agli
obiettivi loro assegnati; per consentire ai dirigenti
l'effettivo esercizio di autonomi poteri di spesa, in sede di
bilancio annuale si adotta il criterio del massimo
accorpamento possibile dei capitoli e delle unità previsionali
di base, con particolare riferimento a quelli relativi alle
spese di funzionamento";
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma
2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di
specifiche disposizioni legislative. In mancanza, le
disposizioni, anche previgenti, che conferiscono agli organi
di governo l'adozione di atti e l'esercizio di poteri
rientranti nelle suddette attribuzioni si intendono nel senso
che la relativa competenza spetta ai dirigenti".
2. L'articolo 70, comma 6, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, è abrogato.
Art. 2.
(Norme in materia di indirizzo
politico amministrativo).
1. L'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:
"3. Il Ministro non può revocare, riformare,
riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o
altri atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o
ritardo il Ministro può fissare un termine perentorio entro il
quale il dirigente deve adottare i propri atti o
provvedimenti. Qualora il perdurare dell'inerzia o del
ritardo, ovvero il verificarsi di gravi inosservanze delle
direttive generali da parte del dirigente competente,
determinino o rischino di produrre un pregiudizio per
l'interesse pubblico, il Ministro nomina, previa
contestazione, un commissario ad acta, dandone
comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri; nei
casi di estrema urgenza, si può prescindere dalla
contestazione. Resta salvo quanto previsto dall'articolo 2,
comma 3, lettera p), della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Resta altresì salvo quanto previsto dall'articolo 6 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dall'articolo 10 del
relativo regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n.
635".
Art. 3.
(Norme in materia di funzioni e di qualifica
dirigenziale).
1. All'articolo 15 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, è premesso il seguente:
"01. Per funzione dirigenziale si intende l'attività
di direzione o coordinamento di strutture specificamente
individuate con gli atti e con le determinazioni organizzativi
di cui all'articolo 2, comma 1, e all'articolo 5, commi 1 e 2,
nonché la responsabilità di attività di progettazione, studio,
ricerca, ispezione e controllo nell'ambito di compiti e di
missioni propri delle amministrazioni pubbliche";
b) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Nelle amministrazioni pubbliche di cui al
presente capo la dirigenza è ordinata in un'unica qualifica,
articolata nelle due fasce di cui all'articolo 23. Restano
salve le particolari disposizioni concernenti la carriera
diplomatica e prefettizia e le carriere delle Forze di polizia
e delle Forze armate";
c) al comma 3 le parole: "del dirigente generale"
sono sostituite dalle seguenti: "di un dirigente incaricato di
funzione di livello generale";
d) il comma 4 è abrogato.
Art. 4.
(Norme in materia di delega di funzioni dirigenziali e di
vicedirigenza).
1. L'articolo 17, comma 1-bis, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal
seguente:
"1-bis. I titolari di funzioni dirigenziali, per
specifiche e comprovate ragioni di servizio o per la
realizzazione di specifici progetti, possono delegare per un
periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato,
alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle
lettere b), d) ed e) del comma 1 a dipendenti che
ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell'ambito
degli uffici ad essi affidati. I contratti collettivi di
comparto determinano i criteri e le modalità per la
definizione dei profili retributivi connessi all'attribuzione
e all'esercizio delle deleghe, nonché all'eventuale,
temporaneo, esercizio di funzioni di reggenza di posizione
dirigenziale vacante. Non si applica, in ogni caso, l'articolo
2103 del codice civile".
2. L'articolo 17-bis del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, è abrogato.
Art. 5.
(Norme in materia di incarichi
di funzioni dirigenziali).
1. L'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:
"Art. 19. (Incarichi di funzioni dirigenziali) - 1.
Per il conferimento di ciascun incarico di funzione
dirigenziale si tiene conto:
a) delle attitudini, del livello di competenza e
delle capacità professionali, in riferimento alle posizioni
organizzative precedentemente ricoperte e ai risultati già
conseguiti e valutati;
b) della complessità della struttura interessata e
del grado di responsabilità connesso alla relativa
conduzione;
c) della natura e delle caratteristiche degli
obiettivi fissati nella direttiva annuale e negli altri atti
di indirizzo del Ministro e dei programmi da realizzare;
d) dell'applicazione, ove risulti prevalente
rispetto ad esigenze di continuità dell'azione amministrativa,
del criterio della rotazione negli incarichi, finalizzata a
garantire una più efficace ed efficiente utilizzazione delle
risorse, in relazione alle modificazioni degli assetti
funzionali e organizzativi delle amministrazioni, e a favorire
lo sviluppo della professionalità dei dirigenti;
e) delle condizioni di pari opportunità di cui
all'articolo 7.
2. Al conferimento degli incarichi e al passaggio a
incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice
civile.
3. Gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
sono conferiti a tempo determinato, per una durata non
inferiore, di norma, a quella minima indicata dal presente
articolo e, comunque, tale da consentire un'adeguata
valutazione dell'attività del dirigente e dei risultati
conseguiti nell'adempimento dell'incarico, applicando i
criteri di cui al comma 1 ed eventuali altri criteri
preventivamente definiti dalle amministrazioni con riferimento
alle specifiche professionalità richieste. Fatto salvo quanto
previsto dal comma 5, gli incarichi sono attribuiti mediante
contratto individuale, nel quale: si definiscono l'oggetto e
la durata dell'incarico; si stabiliscono i programmi da
realizzare e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle
priorità, ai piani e ai programmi definiti dal Ministro nei
propri atti di indirizzo; si individuano, anche mediante
rinvio ai relativi atti di assegnazione, le risorse umane,
finanziarie e strumentali che vengono messe a disposizione del
dirigente ai fini dell'adempimento dei compiti assegnatigli, e
che sono periodicamente riviste e adeguate, anche in relazione
alle previsioni contenute negli atti di indirizzo che
intervengano nel corso del rapporto; si specificano le
prestazioni professionali e si determina il relativo
trattamento economico, che ha carattere onnicomprensivo, nel
rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 24.
4. Entro l'inizio del terzo mese anteriore alla
scadenza naturale degli incarichi, le amministrazioni
interessate effettuano, con le procedure di cui all'articolo 5
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e tenendo
conto di quanto previsto dai contratti collettivi, una
valutazione complessiva dell'attività svolta dal dirigente
nell'espletamento dell'incarico. Se la valutazione non ha
avuto esito negativo o in assenza di valutazione svolta dagli
organi di cui al medesimo articolo 5 del citato decreto
legislativo n. 286 del 1999, il dirigente ha diritto alla
conferma nello stesso incarico; laddove alla scadenza di un
incarico di funzione dirigenziale emergano esigenze di
rotazione negli incarichi, e nel caso in cui l'incarico
attribuito ad un dirigente venga meno prima della scadenza per
ragioni organizzative, il dirigente ha diritto
all'attribuzione, con il suo consenso, di altro incarico
almeno equivalente sul piano funzionale e retributivo.
5. Gli incarichi di segretario generale di
Ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate
al loro interno in uffici di livello dirigenziale generale e
quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a
dirigenti della prima fascia di cui all'articolo 23; l'atto di
conferimento dell'incarico è preceduto da un contratto
individuale, nel quale viene manifestato il consenso in merito
all'oggetto dell'incarico, alla sua durata e ai suoi
obiettivi, e viene definito il corrispondente trattamento
economico. Gli incarichi hanno una durata non inferiore a due
anni e non superiore a cinque anni, con facoltà di rinnovo.
6. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti dal Ministro competente mediante la
stipula di contratti individuali di cui al comma 3 con
dirigenti della prima fascia di cui all'articolo 23 o, in
misura non superiore al 50 per cento della relativa dotazione,
con dirigenti appartenenti alla seconda fascia. Quando
l'incarico da conferire abbia ad oggetto la direzione di
uffici vacanti, la decisione di procedere alla copertura viene
pubblicizzata nelle forme determinate dai contratti collettivi
di lavoro, anche al fine di consentire ai dirigenti iscritti
all'albo di cui al citato articolo 23 di presentare la propria
candidatura; dell'avvenuto conferimento viene data immediata
comunicazione al Consiglio dei ministri. Gli incarichi hanno
una durata non inferiore a tre anni e non superiore a sette
anni, con facoltà di rinnovo.
7. Gli incarichi di funzione dirigenziale sono
conferiti dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale
generale mediante la stipula di contratti individuali di cui
al comma 3 con i dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, lettera c). Quando l'incarico
da conferire abbia ad oggetto la direzione di uffici vacanti,
la decisione di procedere alla copertura viene pubblicizzata
nelle forme determinate dai contratti collettivi di lavoro,
anche al fine di consentire ai dirigenti iscritti all'albo di
cui all'articolo 23 di presentare la propria candidatura. Gli
incarichi hanno una durata non inferiore a tre anni e non
superiore a sette anni, con facoltà di rinnovo.
8. Gli incarichi di cui ai commi da 5 a 7 possono
essere conferiti da ciascuna amministrazione, con le medesime
procedure, entro il limite dell'8 per cento della dotazione
organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia di cui
all'articolo 23 e del 5 per cento della dotazione organica di
quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti non
iscritti all'albo di cui al citato articolo 23, purché
dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori
ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi
ordinamenti, con mantenimento dell'anzianità di servizio anche
ai fini della progressione di carriera.
9. Gli incarichi di cui ai commi da 5 a 7 possono
essere altresì conferiti da ciascuna amministrazione, previa
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di un avviso
contenente l'indicazione dell'incarico oggetto del
conferimento e del tipo di esperienze e di competenze
professionali richieste, tramite contratto a tempo determinato
avente una durata non superiore a tre anni per gli incarichi
di cui ai commi 5 e 6 e a cinque anni per gli altri incarichi,
entro il limite dell'8 per cento della dotazione organica dei
dirigenti della prima fascia di cui all'articolo 23 e del 5
per cento di quella dei dirigenti della seconda fascia, a
persone di elevata e comprovata qualificazione professionale,
che abbiano ricoperto per almeno un quinquennio funzioni
dirigenziali in organismi ed enti pubblici o privati e aziende
pubbliche o private, o che abbiano conseguito una particolare
specializzazione professionale, culturale e scientifica
desumibile dalla formazione universitaria e
post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da
concrete esperienze di lavoro maturate anche presso
amministrazioni pubbliche, o a persone provenienti dai settori
della ricerca, della docenza universitaria, dalle magistrature
e dal ruolo degli avvocati dello Stato. Ai fini del
conferimento degli incarichi di cui al presente comma,
l'amministrazione valuta prioritariamente le eventuali
candidature di dirigenti delle amministrazioni dello Stato.
Quando l'incarico viene attribuito a soggetti esterni, il
trattamento economico può essere integrato da una indennità
commisurata alla qualificazione professionale degli
interessati, tenendo conto della temporaneità del rapporto e
delle condizioni di mercato relative alle specifiche
competenze professionali. Per il periodo di durata
dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni
sono collocati in aspettativa senza assegni, con
riconoscimento dell'anzianità di servizio anche ai fini della
progressione di carriera.
10. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al
comma 5 possono essere confermati, revocati, modificati o
rinnovati, con atto motivato, entro novanta giorni dal voto di
fiducia al Governo. Decorso tale termine, gli incarichi per i
quali non si sia provveduto si intendono confermati fino alla
loro naturale scadenza.
11. Del conferimento degli incarichi relativi alle
funzioni dirigenziali di cui ai commi 5 e 6, conferiti anche
nei modi di cui ai commi 8 e 9, e delle determinazioni di cui
al comma 10, è data immediata comunicazione al Senato della
Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda
relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei
soggetti prescelti. Le competenti Commissioni parlamentari,
entro dieci giorni dalla comunicazione, ove lo richieda un
terzo dei loro componenti, invitano i Ministri competenti a
riferire in ordine alle ragioni poste a base delle scelte
operate in sede di conferimento degli incarichi e delle
determinazioni di cui al comma 10; le Commissioni parlamentari
possono, altresì, invitare le persone designate agli incarichi
a partecipare ad una seduta pubblica, al fine di approfondire
gli elementi emersi nel corso delle audizioni dei Ministri.
12. Ai dirigenti iscritti all'albo e ai ruoli di cui
all'articolo 23 in alternativa alla titolarità di uffici
dirigenziali possono essere affidati, con le medesime
procedure di cui al presente articolo, incarichi relativi a
funzioni ispettive, di consulenza, progettazione, studio e
ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento,
ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti
pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali.
13. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al
presente articolo sono revocati, oltre che per motivate
ragioni organizzative e gestionali, nelle ipotesi di
responsabilità dirigenziale disciplinate dall'articolo 21,
ovvero nel caso di risoluzione consensuale del contratto
individuale di cui al comma 3. La risoluzione consensuale del
rapporto di lavoro dei dirigenti è disciplinata dai contratti
collettivi.
14. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri,
per il Ministero degli affari esteri e per le amministrazioni
che esercitano competenze in materia di difesa e di sicurezza
dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle
attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti è demandata
ai rispettivi ordinamenti.
15. Per il personale di cui all'articolo 3, comma 1,
il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali
continua ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti
di settore. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo
2 della legge 10 agosto 2000, n. 246".
Art. 6.
(Norme in materia
di responsabilità dirigenziale)
1. L'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 21. (Responsabilità dirigenziale) - 1. I
risultati negativi dell'attività amministrativa e della
gestione nello svolgimento di funzioni dirigenziali, o il
mancato raggiungimento degli obiettivi definiti nel contratto
individuale, valutati con i sistemi e le garanzie previsti
dall'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
286, e dai contratti collettivi, comportano la revoca
dell'incarico, adottata con le stesse procedure previste per
il conferimento dall'articolo 19, e la destinazione ad altro
incarico, anche tra quelli di cui al citato articolo 19, comma
12, presso la medesima amministrazione ovvero presso altra
amministrazione che vi abbia interesse.
2. Quando la valutazione dell'attività dirigenziale
fa emergere rilevanti profili di responsabilità, il titolare
di funzioni dirigenziali, previa contestazione e nel rispetto
del diritto al contraddittorio, se dirigente dei ruoli di cui
all'articolo 23 può essere collocato a disposizione per un
periodo non inferiore a due anni, se soggetto esterno o
appartenente ad altra qualifica o ruolo è rimosso
dall'incarico e può essere escluso dal conferimento di nuovi
incarichi dirigenziali per un periodo non inferiore a due
anni; laddove dalla valutazione emergano elementi di tale
gravità da rendere impossibile l'ulteriore prosecuzione del
suo rapporto con l'amministrazione, quest'ultima può recedere
dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice
civile e del contratto collettivo.
3. Restano ferme le disposizioni vigenti per il
personale con qualifica dirigenziale delle Forze di polizia,
delle carriere diplomatica e prefettizia e delle Forze
armate".
2. Al comma 1 dell'articolo 22 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, le parole: "I
provvedimenti di cui all'articolo 21, comma 1" sono
sostituite dalle seguenti: "I provvedimenti di cui
all'articolo 21, comma 2".
Art. 7.
(Norme in materia di albo
e di ruolo dei dirigenti)
1. L'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 23. (Albo e ruolo dei dirigenti) - 1. Per
consentire l'attuazione della disciplina in materia di accesso
alla qualifica dirigenziale e di mobilità, è istituito presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, l'albo dei dirigenti delle amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di cui
all'articolo 1, comma 2. L'albo si articola nella prima e
nella seconda fascia: i dirigenti della seconda fascia sono
reclutati attraverso i meccanismi di accesso di cui
all'articolo 28; i dirigenti della seconda fascia transitano
nella prima qualora abbiano coperto incarichi di direzione di
uffici dirigenziali generali o equivalenti, in base ai
particolari ordinamenti di cui all'articolo 19, comma 14, per
un periodo pari almeno a tre anni senza essere incorsi nelle
misure previste dall'articolo 21 per le ipotesi di
responsabilità dirigenziale. Le modalità di costituzione e di
funzionamento dell'albo sono disciplinate con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri.
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, al fine di rendere
conoscibili le risorse dirigenziali esistenti nel settore
pubblico e promuovere la mobilità e l'interscambio
professionale dei dirigenti fra amministrazioni statali,
amministrazioni centrali e locali, altri soggetti pubblici o
privati, organismi ed enti internazionali e dell'Unione
europea, cura una banca dati informatica, interamente
disponibile al pubblico, e articolata in modo tale da tener
conto di eventuali specificità tecniche, contenente i dati
curriculari e professionali di ciascun dirigente iscritto
all'albo di cui al comma 1, ivi comprese le valutazioni delle
prestazioni effettuate ai sensi dell'articolo 5 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286; agli stessi fini, accerta,
su richiesta dei dirigenti, e in funzione dello sviluppo
professionale e formativo, le loro attitudini personali e
professionali e le competenze da essi acquisite.
3. In ogni amministrazione dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, è istituito il ruolo dei dirigenti, che
si articola nella prima e nella seconda fascia, in
corrispondenza a quelle dell'albo di cui al comma 1;
nell'ambito del ruolo possono essere definite apposite
sezioni, in modo da garantire la eventuale specificità
tecnica. I dirigenti sono inseriti nel ruolo al momento della
prima attribuzione di un incarico presso l'amministrazione, e
vi permangono fino all'eventuale conferimento di incarico da
parte di altra amministrazione, a seguito del quale essi
transitano nel ruolo di quest'ultima.
4. E' assicurata la mobilità dei dirigenti iscritti
all'albo di cui al comma 1 nell'ambito delle amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nei limiti dei
posti ivi disponibili. Il passaggio del dirigente dal ruolo
dell'amministrazione di appartenenza a quello
dell'amministrazione che gli conferisce un nuovo incarico
richiede il consenso della prima, laddove sia in atto un
incarico di funzione dirigenziale presso di essa. I contratti
o accordi collettivi nazionali disciplinano, secondo il
criterio della continuità dei rapporti e privilegiando la
libera scelta del dirigente, gli effetti connessi ai
trasferimenti e alla mobilità dirigenziale".
Art. 8.
(Norme in materia di accesso
alla qualifica di dirigente)
1. All'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. L'accesso alla qualifica di dirigente nelle
amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e
negli enti pubblici non economici avviene per concorso per
esami ovvero per corso-concorso di formazione";
b) al comma 2 è premesso il seguente periodo: "Per
le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, i
concorsi per esami sono banditi, per i diversi profili
professionali dirigenziali, dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri, sulla base delle indicazioni fornite dalle singole
amministrazioni, e danno accesso, rispettando l'ordine di
graduatoria, all'albo dei dirigenti di cui all'articolo 23,
comma 1; per gli enti pubblici non economici i concorsi per
esami sono banditi direttamente dagli enti pubblici
interessati, e danno accesso ai relativi ruoli
dirigenziali";
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Il corso-concorso selettivo di formazione,
bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione,
per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo,
dà accesso, rispettando l'ordine di graduatoria, all'albo dei
dirigenti di cui all'articolo 23, e per gli enti pubblici non
economici dà accesso ai relativi ruoli dirigenziali. Al
corso-concorso selettivo di formazione possono essere ammessi,
con le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 5,
soggetti muniti di laurea nonché di uno dei seguenti titoli:
laurea specialistica, diploma di specializzazione, diploma di
master di secondo livello, dottorato di ricerca, o altro
titolo post-universitario rilasciato da istituti universitari
italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative
pubbliche o private, secondo modalità di riconoscimento
disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, sentiti il Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca e la Scuola superiore della
pubblica amministrazione. Al corso-concorso possono essere
ammessi dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni,
muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di
servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle
quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. Possono
essere ammessi, inoltre, dipendenti di strutture private,
muniti di laurea, che abbiano maturato almeno cinque anni di
esperienza lavorativa in posizioni professionali equivalenti a
quelle indicate nel comma 2 per i dipendenti pubblici, secondo
modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400; possono essere ammessi, altresì, i
cittadini italiani, muniti di laurea, che abbiano maturato
almeno cinque anni di esperienza lavorativa presso enti od
organismi internazionali, in posizioni per le quali è
richiesto il possesso di diploma di laurea";
d) al comma 5, la lettera b), è abrogata.
Art. 9.
(Norme in materia di valutazione
dei dirigenti)
1. L'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
286, è sostituito dal seguente:
"Art. 5. (Valutazione del personale con incarico
dirigenziale) - 1. Le pubbliche amministrazioni, sulla base
dei risultati del controllo strategico e del controllo di
gestione, valutano, in coerenza a quanto stabilito al riguardo
dai contratti collettivi nazionali di lavoro, le prestazioni
dei propri dirigenti, con riferimento ai risultati
dell'attività svolta, nonché ai comportamenti relativi
all'impiego e allo sviluppo delle risorse ad essi assegnate.
La valutazione si fonda, da un lato, sul raffronto tra i
risultati conseguiti e gli obiettivi operativi assegnati e,
dall'altro, sul rapporto tra il livello delle competenze
organizzative espresse e quello definito in sede di
programmazione delle attività. In ogni caso, a decorrere dal
1^ gennaio 2005, la corresponsione della retribuzione di
risultato è subordinata agli esiti della valutazione della
prestazione di ciascun dirigente.
2. Il procedimento per la valutazione è ispirato ai
princìpi dell'imparzialità, della trasparenza, della diretta
conoscenza dell'attività del valutato da parte del valutatore
di prima istanza e della partecipazione del valutato al
procedimento; al valutato deve, comunque, essere garantita la
possibilità di rivolgersi ad un valutatore di seconda istanza,
che verifica la correttezza formale e sostanziale della
valutazione effettuata.
3. Ciascuna amministrazione dello Stato predispone
un sistema di valutazione della dirigenza e lo sottopone al
Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 7, il quale
valuta la congruenza del sistema rispetto ai criteri indicati
dal presente articolo; qualora il sistema di valutazione non
sia validato dal Comitato, non possono essere applicate le
misure previste dall'articolo 21, commi 1 e 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
in materia di responsabilità dirigenziale. Il Comitato
verifica la corretta attuazione dei sistemi di valutazione
adottati dalle amministrazioni, eventualmente revocando la sua
validazione qualora riscontri gravi irregolarità di
funzionamento.
4. Nelle amministrazioni dello Stato, la valutazione
di ciascun dirigente è effettuata dal responsabile
dell'ufficio dirigenziale sovraordinato. Per i dirigenti
preposti ad uffici di livello dirigenziale generale, la
valutazione è effettuata dal capo del dipartimento o da altro
dirigente generale sovraordinato. Per i dirigenti preposti ai
centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni, e
ai quali si riferisce l'articolo 14, comma 1, lettera
b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la
valutazione è effettuata dal Ministro. Nelle amministrazioni
dello Stato il valutatore di seconda istanza è costituito dal
Comitato dei garanti di cui all'articolo 22 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
che per lo svolgimento di tale attività si avvale del supporto
del Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 7.
5. La procedura di valutazione di cui al presente
articolo, che costituisce il presupposto per l'applicazione
delle misure di cui all'articolo 21, commi 1 e 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
in materia di responsabilità dirigenziale, ha periodicità
annuale. Tuttavia, quando il rischio grave di un risultato
negativo si verifica prima della scadenza annuale, il
procedimento di valutazione può essere anticipatamente
concluso. Il procedimento di valutazione è anticipatamente
concluso, inoltre, nei casi previsti dal comma 2 del citato
articolo 21 del decreto legislativo n. 165 del 2001, e
successive modificazioni. La medesima procedura si applica
anche alle valutazioni di cui all'articolo 19, comma 4, del
medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive
modificazioni".
Art. 10.
(Comitato tecnico scientifico per il coordinamento dei
controlli interni)
1. L'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
286, è sostituito dal seguente:
"Art. 7. (Comitato tecnico scientifico) - 1. Per il
coordinamento in materia di controllo strategico, controllo di
gestione e valutazione del personale dirigenziale nelle
amministrazioni dello Stato è costituito presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri un apposito Comitato tecnico
scientifico. Il Comitato è composto da non più di sei membri,
scelti tra esperti di chiara fama, anche stranieri, nelle
discipline economiche, giuridiche, sociologiche e statistiche,
nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, previo
parere delle Commissioni parlamentari competenti per gli
affari istituzionali. Il Comitato rimane in carica quattro
anni. Il mandato dei membri del Comitato è rinnovabile una
sola volta; ad essi si applica l'articolo 31 della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.
2. Il Comitato tecnico scientifico fornisce supporto
e consulenza alle amministrazioni dello Stato nella
progettazione, nello sviluppo e nella gestione dei sistemi di
controllo strategico, controllo di gestione e valutazione dei
dirigenti. Presso il Comitato è costituita una banca dati,
accessibile in via telematica e pienamente integrata nella
rete unitaria della pubblica amministrazione, alimentata dalle
amministrazioni dello Stato, alla quale affluiscono, in ogni
caso, le direttive annuali dei Ministri e gli indicatori di
efficacia, efficienza ed economicità relativi ai centri di
responsabilità e alle funzioni obiettivo del bilancio dello
Stato, nonché i sistemi di valutazione dei dirigenti. Il
Comitato formula, anche a richiesta del Presidente del
Consiglio dei ministri, valutazioni specifiche di politiche
pubbliche o di programmi operativi plurisettoriali.
3. Il Comitato tecnico scientifico presenta
annualmente al Presidente del Consiglio dei ministri e, per il
suo tramite, al Parlamento, una relazione sullo stato dei
sistemi di controllo strategico, controllo di gestione e
valutazione dei dirigenti delle amministrazioni dello
Stato".
Art. 11.
(Disposizioni transitorie)
1. In sede di prima attuazione della presente legge, per
l'attribuzione di nuovi incarichi dirigenziali su posti
vacanti, vengono valutate preventivamente le attitudini e le
capacità professionali dei dirigenti non confermati o
assoggettati a rotazione ai sensi dell'articolo 3, comma 7,
della legge 15 luglio 2002, n. 145.