XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3644
Onorevoli Colleghi! - Con la risoluzione n. 222 del 9
luglio 2002, l'Agenzia delle entrate ha sottolineato che la
tariffa del servizio di fognatura e depurazione non riveste
più natura tributaria, bensì di corrispettivo; pertanto essa è
soggetta all'imposta sul valore aggiunto.
Con tale risoluzione, l'Agenzia delle entrate ha altresì
sostenuto che la quota di tariffa relativa alla depurazione è
parte integrante della tariffa del servizio di fognatura e
depurazione "(...) non influendo, al riguardo, la circostanza
che l'ente erogatore del servizio, sia nel caso che gestisca
il servizio idrico integrato, sia che eserciti solo l'attività
di depurazione, provveda o meno in concreto all'effettiva
realizzazione della depurazione medesima".
Tale affermazione non appare affatto condivisibile, posto
che, a giudizio dell'Agenzia, l'interpretazione che ne deriva
appare conforme a quanto stabilito dall'articolo 14 della
legge 5 gennaio 1994, n. 36, che prevede che la quota
tariffaria per il servizio di depurazione delle acque reflue
sia pagata dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura
risulti sprovvista di impianto di depurazione ovvero
l'impianto stesso sia inattivo.
Vi è pertanto il paradosso di una legge che asserirebbe
che la depurazione si paga anche se non è effettuata.
Ne segue l'assoluta necessità di eliminare l'equivoca
interpretazione fornita dalla Agenzia delle entrate, andando a
modificare, alla radice, la norma della legge n. 36 del 1994
che ha consentito tale interpretazione.
A tal fine, si auspica l'approvazione della presente
proposta di legge che modifica il comma 1 dell'articolo 14
della citata legge n. 36 del 1994.