XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3644




        Onorevoli Colleghi! - Con la risoluzione n. 222 del 9 luglio 2002, l'Agenzia delle entrate ha sottolineato che la tariffa del servizio di fognatura e depurazione non riveste più natura tributaria, bensì di corrispettivo; pertanto essa è soggetta all'imposta sul valore aggiunto.
        Con tale risoluzione, l'Agenzia delle entrate ha altresì sostenuto che la quota di tariffa relativa alla depurazione è parte integrante della tariffa del servizio di fognatura e depurazione "(...) non influendo, al riguardo, la circostanza che l'ente erogatore del servizio, sia nel caso che gestisca il servizio idrico integrato, sia che eserciti solo l'attività di depurazione, provveda o meno in concreto all'effettiva realizzazione della depurazione medesima".
        Tale affermazione non appare affatto condivisibile, posto che, a giudizio dell'Agenzia, l'interpretazione che ne deriva appare conforme a quanto stabilito dall'articolo 14 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, che prevede che la quota tariffaria per il servizio di depurazione delle acque reflue sia pagata dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura risulti sprovvista di impianto di depurazione ovvero l'impianto stesso sia inattivo.
        Vi è pertanto il paradosso di una legge che asserirebbe che la depurazione si paga anche se non è effettuata.
        Ne segue l'assoluta necessità di eliminare l'equivoca interpretazione fornita dalla Agenzia delle entrate, andando a modificare, alla radice, la norma della legge n. 36 del 1994 che ha consentito tale interpretazione.
        A tal fine, si auspica l'approvazione della presente proposta di legge che modifica il comma 1 dell'articolo 14 della citata legge n. 36 del 1994.




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