XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3644




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il comma 1 dell'articolo 14 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        "1. La quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e di depurazione non è dovuta dagli utenti nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi. I proventi relativi alla quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e di depurazione, determinati ai sensi dell'articolo 3, commi da 42 a 47, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, aumentati della percentuale di cui al punto 2.3 della deliberazione del CIPE 4 aprile 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2001, affluiscono a un fondo vincolato a disposizione dei soggetti gestori del Servizio idrico integrato la cui utilizzazione è vincolata alla attuazione del piano d'ambito".



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