XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3644
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il comma 1 dell'articolo 14 della legge 5 gennaio 1994,
n. 36, e successive modificazioni, è sostituito dal
seguente:
"1. La quota di tariffa riferita al servizio di
pubblica fognatura e di depurazione non è dovuta dagli utenti
nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti
centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente
inattivi. I proventi relativi alla quota di tariffa riferita
al servizio di pubblica fognatura e di depurazione,
determinati ai sensi dell'articolo 3, commi da 42 a 47, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni,
aumentati della percentuale di cui al punto 2.3 della
deliberazione del CIPE 4 aprile 2001, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2001,
affluiscono a un fondo vincolato a disposizione dei soggetti
gestori del Servizio idrico integrato la cui utilizzazione è
vincolata alla attuazione del piano d'ambito".