XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3643




        Onorevoli Colleghi! - Quella dell'ottico optometrista è una "libera" professione, da tempo riconosciuta come tale dalla legislazione di tanti Paesi occidentali, che si occupa dei problemi della visione dell'uomo, privilegiando gli aspetti tecnico-ottici.
        L'ordinamento vigente prevede esclusivamente la figura professionale dell'ottico: quest'ultima, disciplinata dall'articolo 12 del regolamento di cui al regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, con il trascorrere del tempo ha assunto - tuttavia - più vasto contenuto professionale.
        Alla figura dell'ottico si è, quindi, sostituita quella dell'ottico optometrista.
        Detta evoluzione professionale trova riscontro nella costante interpretazione giurisprudenziale (giudici di legittimità e di merito) dalla quale si evince che l'esercizio dell'optometria è cosa ben diversa dall'esercizio della medicina, atteso che miopia e stigmatismo, presbiopia e ipermetropia non costituiscono "malattie" dell'occhio, ma difetti della vista.
        Tuttavia, proprio i giudici aditi hanno evidenziato la necessità di un intervento del legislatore volto a prevedere e a regolare la professione dell'optometrista.
        Di qui la presentazione della proposta di legge che vuole colmare l'accennata lacuna presente nell'ordinamento.
        La proposta di legge, nel dettaglio, è così strutturata:

                a) l'articolo 1 definisce la figura libero professionale dell'ottico optometrista, e ne delinea il profilo come operatore sanitario;

                b) l'articolo 2 descrive analiticamente i contenuti professionali dell'attività, che sono esposti in particolare al comma 1, con particolare riferimento alla individuazione, realizzazione, approntamento, fornitura, applicazione e adattamento di occhiali, lenti a contatto e ausili per ipovedenti. In particolare: si evidenziano le limitazioni dell'ambito professionale dell'ottico optometrista, prevedendosi l'esclusione di attività dirette all'accertamento di malattie, all'effettuazione di diagnosi e all'elaborazione o esecuzione di terapie (che sono ovviamente riservate all'esercente la professione di medico chirurgo). L'articolo individua, inoltre (comma 7) i requisiti necessari per poter accedere alla professione;

                c) l'articolo 3 prevede che l'insegnamento universitario relativo sia tenuto nelle facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali, di intesa con le facoltà di medicina e chirurgia, ciò al fine di evitare qualsiasi possibile confusione (anche di riflesso o derivata) con la figura del medico specialista in oftalmologia;

                d) l'articolo 4 detta disposizioni in ordine agli esami di Stato per l'abilitazione alla professione di ottico optometrista, così come previsto per ogni singola libera professione dall'articolo 33, quinto comma, della Costituzione;

                e) l'articolo 5 istituisce la Federazione nazionale degli Ordini professionali degli ottici optometristi;

                f) l'articolo 6 detta norme di natura transitoria relative alle scuole professionali esistenti e prevede l'abrogazione delle norme vigenti incompatibili con la legge;

                g) l'articolo 7 prevede l'emanazione, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle norme per l'attuazione della legge;

                h) l'articolo 8 disciplina le modalità di entrata in vigore della legge.




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