XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3643
Onorevoli Colleghi! - Quella dell'ottico optometrista è
una "libera" professione, da tempo riconosciuta come tale
dalla legislazione di tanti Paesi occidentali, che si occupa
dei problemi della visione dell'uomo, privilegiando gli
aspetti tecnico-ottici.
L'ordinamento vigente prevede esclusivamente la figura
professionale dell'ottico: quest'ultima, disciplinata
dall'articolo 12 del regolamento di cui al regio decreto 31
maggio 1928, n. 1334, con il trascorrere del tempo ha assunto
- tuttavia - più vasto contenuto professionale.
Alla figura dell'ottico si è, quindi, sostituita quella
dell'ottico optometrista.
Detta evoluzione professionale trova riscontro nella
costante interpretazione giurisprudenziale (giudici di
legittimità e di merito) dalla quale si evince che l'esercizio
dell'optometria è cosa ben diversa dall'esercizio della
medicina, atteso che miopia e stigmatismo, presbiopia e
ipermetropia non costituiscono "malattie" dell'occhio, ma
difetti della vista.
Tuttavia, proprio i giudici aditi hanno evidenziato la
necessità di un intervento del legislatore volto a prevedere e
a regolare la professione dell'optometrista.
Di qui la presentazione della proposta di legge che vuole
colmare l'accennata lacuna presente nell'ordinamento.
La proposta di legge, nel dettaglio, è così
strutturata:
a) l'articolo 1 definisce la figura libero
professionale dell'ottico optometrista, e ne delinea il
profilo come operatore sanitario;
b) l'articolo 2 descrive analiticamente i
contenuti professionali dell'attività, che sono esposti in
particolare al comma 1, con particolare riferimento alla
individuazione, realizzazione, approntamento, fornitura,
applicazione e adattamento di occhiali, lenti a contatto e
ausili per ipovedenti. In particolare: si evidenziano le
limitazioni dell'ambito professionale dell'ottico
optometrista, prevedendosi l'esclusione di attività dirette
all'accertamento di malattie, all'effettuazione di diagnosi e
all'elaborazione o esecuzione di terapie (che sono ovviamente
riservate all'esercente la professione di medico chirurgo).
L'articolo individua, inoltre (comma 7) i requisiti necessari
per poter accedere alla professione;
c) l'articolo 3 prevede che l'insegnamento
universitario relativo sia tenuto nelle facoltà di scienze
matematiche fisiche e naturali, di intesa con le facoltà di
medicina e chirurgia, ciò al fine di evitare qualsiasi
possibile confusione (anche di riflesso o derivata) con la
figura del medico specialista in oftalmologia;
d) l'articolo 4 detta disposizioni in ordine agli
esami di Stato per l'abilitazione alla professione di ottico
optometrista, così come previsto per ogni singola libera
professione dall'articolo 33, quinto comma, della
Costituzione;
e) l'articolo 5 istituisce la Federazione
nazionale degli Ordini professionali degli ottici
optometristi;
f) l'articolo 6 detta norme di natura transitoria
relative alle scuole professionali esistenti e prevede
l'abrogazione delle norme vigenti incompatibili con la
legge;
g) l'articolo 7 prevede l'emanazione, da parte
delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, delle norme per l'attuazione della legge;
h) l'articolo 8 disciplina le modalità di entrata
in vigore della legge.