XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3643
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. E' individuata la figura libero professionale
dell'ottico optometrista, con il seguente profilo: l'ottico
optometrista è l'operatore sanitario che, in possesso del
titolo universitario abilitante, esegue con autonomia
professionale l'esame soggettivo e oggettivo delle deficienze
puramente ottiche della vista, compiendo attività dirette alla
individuazione, alla prevenzione, alla correzione e alla
compensazione dei difetti ottico-refrattivi della vista, sia
mediante la prescrizione, l'adattamento, la realizzazione e la
fornitura di occhiali, di lenti a contatto, correttive ed
estetiche, nonché di ausili visivi per ipovedenti, sia
attraverso procedure di educazione visiva di sua
competenza.
Art. 2.
1. Nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 1
l'ottico optometrista individua, realizza, appronta, fornisce,
applica e comunque adatta all'utente occhiali e lenti a
contatto, sia correttive che estetiche, e ausili visivi per
ipovedenti, utilizzando i processi tecnologici e metodologici
più idonei allo scopo, ad esclusione di quelli di competenza
del medico-chirurgo.
2. L'ottico optometrista, nell'ambito delle proprie
competenze, provvede altresì alla fornitura diretta al
pubblico e alla riparazione di lenti e di occhiali, quando
l'utente che lo richieda presenta gli occhiali o le lenti, o
le parti di essi, di cui chiede il ricambio o la
riparazione.
3. L'ottico optometrista in nessun caso svolge attività
dirette all'accertamento di malattie, all'effettuazione di
diagnosi e alla elaborazione o all'esecuzione di terapie.
4. L'ottico optometrista svolge la sua attività
professionale autonomamente o in collaborazione con
professionisti di altre aree sanitarie.
5. L'ottico optometrista svolge la sua attività
professionale in regime libero professionale o di dipendenza,
sia in strutture sanitarie pubbliche o private, sia
all'interno di strutture imprenditoriali.
6. Per esercitare la professione di ottico optometrista
occorre essere iscritti agli appositi albi professionali,
istituiti in ogni regione e nelle province autonome di Trento
e di Bolzano.
7. Per l'iscrizione agli albi professionali degli ottici
optometristi sono richiesti i seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano o di altro Stato
facente parte dell'Unione europea;
b) avere compiuto ventuno anni;
c) essere in possesso del diploma di laurea di
primo livello in ottica optometria, o di un titolo
equipollente, rilasciato da facoltà universitarie o corsi di
laurea in ottica optometria, anche di Stati facenti parte
dell'Unione europea;
d) avere superato gli esami di Stato di
abilitazione alla professione di cui all'articolo 4;
e) avere la residenza o il domicilio nella
regione, ovvero nelle province autonome, di appartenenza.
8. In via transitoria, e per un periodo limitato a cinque
anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente
legge, hanno diritto all'iscrizione agli albi di cui al comma
6, tutti coloro che alla medesima data sono in possesso del
diploma di ottico e di un attestato rilasciato da un istituto
di istruzione superiore di optometria, o da un istituto
analogo, istituito dagli enti territoriali o da questi
riconosciuto. E' altresì concesso, in via transitoria e per lo
stesso periodo, agli ottici che dimostrano di avere esercitato
per cinque anni tale professione, essendo in possesso del
titolo di ottico, di accedere a sostenere l'esame di Stato di
abilitazione.
9. La professione di ottico optometrista è incompatibile
con l'esercizio di ogni altra libera professione.
10. Chiunque esercita la professione di ottico
optometrista o si fregia di tale titolo senza essere iscritto
negli albi previsti dal comma 6, è punito, salvo che il fatto
costituisca più grave reato, con l'ammenda da 260 euro a 2.600
euro.
Art. 3.
1. Le facoltà universitarie di scienze matematiche,
fisiche e naturali, di intesa con le facoltà universitarie di
medicina e chirurgia, possono istituire corsi di laurea di
primo livello in ottica optometria, in conformità alla legge 9
maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni.
Art. 4.
1. Ogni anno sono disposti, con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, esami di
Stato di abilitazione alla professione di ottico optometrista.
Tali esami hanno sede in Roma e consistono in prove scritte ed
orali.
2. Possono sostenere gli esami di Stato di abilitazione
quanti, in possesso del diploma di laurea in ottica optometria
o equipollente, previsto dall'articolo 2, comma 7, lettera
c), hanno svolto, con decorrenza dal conseguimento del
titolo, almeno un anno solare di pratica professionale presso
un ottico optometrista in attività e iscritto all'albo di cui
al citato articolo 2, comma 6.
3. La commissione di esame, nominata dal Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è composta
da un professore ordinario di una facoltà universitaria di
scienze matematiche, fisiche e naturali, che la presiede, da
due rappresentanti del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, e da quattro ottici
optometristi iscritti agli albi di cui all'articolo 2, comma
6, con almeno cinque anni di iscrizione agli stessi. Si
prescinde da tale limite temporale in sede di prima
applicazione della presente legge e per un periodo transitorio
pari a cinque anni.
4. Contro il diniego di iscrizione agli albi professionali
di cui all'articolo 2, comma 6, è ammesso ricorso all'autorità
giudiziaria ordinaria.
Art. 5.
1. E' istituita la Federazione nazionale degli Ordini
professionali degli ottici optometristi, con sede in Roma.
2. Le norme emanate dalle regioni e dalle province
autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 7
stabiliscono disposizioni relative al funzionamento degli
Ordini professionali e della Federazione nazionale, alle
elezioni degli organi rappresentativi, alle tariffe, alla
deontologia professionale, nonché alla prima formazione degli
albi professionali.
Art. 6.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le disposizioni del decreto del Ministro della
sanità 23 aprile 1992, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 18 giugno 1992, e le
disposizioni del decreto del Ministro della sanità 28 ottobre
1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 dell'11
novembre 1992, limitatamente ai corsi per l'esercizio
dell'arte ausiliaria di ottico, sono abrogate. E' garantito
comunque il completamento degli studi agli allievi che sono
iscritti ai corsi stessi.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge l'articolo 12 del regolamento di cui al regio
decreto 31 maggio 1928, n. 1334, è abrogato. Le disposizioni
del medesimo articolo continuano comunque ad applicarsi agli
ottici che, superato il periodo transitorio di cinque anni
stabilito dall'articolo 2, comma 8, della presente legge non
hanno sostenuto l'esame di stato di abilitazione di cui
all'articolo 4 e che sono iscritti in appositi elenchi ad
esaurimento tenuti presso le aziende sanitarie locali
competenti per territorio.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, l'allegato B annesso al decreto del Ministro
della sanità 3 maggio 1994, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 1998, è abrogato.
Art. 7.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le regioni disciplinano, ai sensi
dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, la
professione di ottico optometrista nel rispetto dei princìpi
fondamentali contenuti nella presente legge.
Art. 8.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.