XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3642




        Onorevoli Colleghi! - La trasformazione della struttura proprietaria delle società verso la diffusione dell'azionariato e una maggiore contendibilità degli assetti di controllo, da un lato, e la crescente importanza assunta dal "capitale umano" nella creazione di valore delle imprese, dall'altro, sono fattori che spingono verso un superamento della tradizionale divisione "soggettiva" tra capitale e lavoro sotto il profilo delle responsabilità nei confronti della conduzione dell'impresa e delle relative fonti di reddito (profitti per il capitale, redditi da lavoro dipendente per il lavoro). In questa linea va anche l'evoluzione dell'allocazione del risparmio dei lavoratori, e in particolar modo del risparmio previdenziale, che tende a spostarsi da un'intermediazione fortemente pubblica attraverso il debito pubblico e un regime pensionistico a ripartizione, verso forme di impiego orientato al mercato azionario, soprattutto in un'ottica di lungo periodo.
        Tali fattori stanno creando un quadro in cui l'azionariato dei dipendenti viene ad assumere una connotazione "fisiologica" all'interno del funzionamento dell'economia di mercato non tanto in funzione redistributiva, quanto soprattutto nella realizzazione della funzione di impresa in un'ottica orientata alla creazione di valore.
        Non a caso le esperienze più significative di azionariato dei dipendenti si sono sviluppate nei Paesi, in particolare in quelli anglosassoni, in cui i processi descritti sono più avanzati e in cui la crescita del coinvolgimento dei lavoratori nel capitale delle imprese è stata incoraggiata attraverso adeguate politiche d'incentivazione. All'interno dei modelli maggiormente orientati al mercato, caratterizzati dalla prevalenza delle public company e di forme "istituzionalizzate" di gestione del risparmio diffuso, l'azionariato dei dipendenti svolge un ruolo crescente nel perseguimento di strategie di crescita delle imprese coerenti con la valorizzazione delle risorse umane, sia in termini occupazionali che di incremento della ricchezza complessiva dei lavoratori. In primo luogo, appare evidente la mancanza di strumenti giuridici adeguati per la gestione collettiva dell'azionariato dei dipendenti.
        Gli strumenti attualmente disponibili (associazione di azionisti, raccolta di deleghe, intestazione fiduciaria, patto di sindacato, costituzione di una società o di una cooperativa ad hoc) sono inadeguati in quanto:

            richiedono procedure costose e complesse;

            intervengono nella fase successiva al collocamento delle azioni ai singoli dipendenti, rendendo quindi necessaria una difficile attività di "compattamento", i cui costi per i singoli dipendenti, in termini di rinuncia o di riduzione della liquidità del proprio investimento, sono certi e quantificabili, mentre i benefici, in termini di possibilità di influire sulla conduzione della società, sono incerti e di natura non monetaria.

        In secondo luogo, si avverte la mancanza di una politica di incentivazione dell'azionariato dei dipendenti, presente in gran parte degli altri Paesi a capitalismo avanzato, che consenta di accompagnare e favorire lo sviluppo di tale fenomeno, considerati i rischi e i costi che i dipendenti sono chiamati a sopportare.
        Lo strumento che si propone prevede in sostanza che l'impresa e le rappresentanze dei lavoratori definiscano su base contrattuale un piano di distribuzione di azioni ai dipendenti, la cui gestione sarebbe effettuata in modo accentrato attraverso un particolare fondo ad hoc. Inoltre, le parti coinvolte dovrebbero godere di una serie di agevolazioni, prevalentemente di natura fiscale.
        Il carattere collettivo della gestione e la presenza di agevolazioni appaiono caratteristiche necessarie affinchè l'azionariato dei dipendenti possa rivelarsi efficace quale:

            strumento di produttività;

            strumento di partecipazione alla conduzione della società;

            canale di finanziamento "speciale" per l'impresa.

        Il raggiungimento di tali obiettivi rende lo strumento potenzialmente gradito a tutte le parti sociali coinvolte: gli azionisti, i lavoratori e la collettività, assumendo una valenza non meramente redistributiva, ma strategica nell'innovazione del sistema industriale e finanziario nazionale.
        La scelta di coinvolgere i lavoratori collettivamente nella proprietà (cioè tramite l'uso dello strumento azionario) consente di beneficiare in tutti i sensi della partecipazione (legando cioè i diritti patrimoniali e di voto), cosa che per esempio il profit sharing o la partecipazione per statuto dei lavoratori in sede di controllo non consentirebbero.
        Tali benefici si riflettono:

            sugli azionisti (attraverso la maggiore incentivazione del fattore umano dell'impresa e la possibilità di reperire risorse finanziarie aggiuntive);

            sui lavoratori (attraverso un maggior ruolo nel controllo dell'impresa);

            sulla collettività (per tutte le esternalità che genera una relazione "armonica" tra capitale e lavoro).

        La previsione di specifiche misure di agevolazione è funzionale al superamento dei vincoli finanziari dei lavoratori, che si esplicano in prima battuta poiché il piano determina certamente un'allocazione non ottimale del rischio o, ancor più decisamente, quando si verifica un'effettiva indisponibilità delle risorse finanziarie necessarie allo scopo.
        Riguardo al primo punto, lo svantaggio derivante dalla concentrazione delle zone del rischio può essere bilanciato dalla convenienza dell'emissione, cioè da uno sconto sui "giusti" valori dell'emissione.
        Considerato che i costi dello sconto ricadrebbero esclusivamente sugli azionisti, mentre i benefici della partecipazione si estendono anche alla collettività, ragioni di equità suggeriscono che una parte dello "sconto" sia concesso per il tramite di agevolazioni fiscali.
        Riguardo al secondo punto, si potrebbe pensare di "finanziare i finanziatori", cioè canalizzare risorse finanziarie "agevolate" sui lavoratori affinché possano partecipare all'emissione.
        L'opportunità di favorire il finanziamento dei lavoratori verso l'impresa si giustifica anche per il ruolo segnaletico dell'insider-lavoratore che si mette in gioco e che di fatto si vincola così a garantire il proprio contributo in termini di impegno e di controllo. Questo risvolto potrebbe essere di centrale importanza specialmente per le imprese in fase di dissesto finanziario, per quelle in fase di quotazione-privatizzazione, caratterizzate da maggiori problemi di asimmetrie informative, e infine per quelle operanti in contesti "svantaggiati", per le quali la partecipazione attiva di tutti i soggetti coinvolti è un'indispensabile garanzia per poter aggregare adesioni e supporti alle iniziative imprenditoriali.
        L'oggetto della presente proposta di legge riguarda le offerte di azioni ai dipendenti realizzate attraverso l'istituzione di "piani di azionariato dei dipendenti", di seguito denominati "piani". Tali piani devono assumere determinate caratteristiche che garantiscano la natura contrattuale e collettiva del coinvolgimento dei dipendenti nel capitale. I piani hanno natura volontaria e non speculativa, ma anzi orientata ad una partecipazione di medio-lungo periodo al capitale, ferma restando la possibilità di "uscita dall'investimento" in caso di mutamenti degli assetti di controllo. La partecipazione al fondo è incrementabile da parte degli aderenti che possono apportarvi i titoli posseduti o acquistati individualmente.
        Per i fondi comuni d'impresa si prevede una disciplina ad hoc che definisca la loro specificità in funzione del ruolo che devono svolgere di strumento collettivo di partecipazione dei dipendenti, ferma restando la necessaria tutela dei diritti individuali degli aderenti.
        I fondi, coerentemente con la loro natura di strumento collettivo di partecipazione stabile al capitale, non svolgono attività di trading ma "amministrano" le azioni apportate e i relativi diritti.
        Il recesso dal piano può essere realizzato, a scelta dell'aderente, mediante l'assegnazione degli strumenti finanziari di sua competenza o la liquidazione in denaro del loro valore determinato in base ai criteri generali applicabili alle quote o alle azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio.
        Il trattamento fiscale dei piani prevede alcune agevolazioni finalizzate soprattutto a favorire l'allungamento della durata dell'investimento e l'eventuale apporto finanziario da parte degli aderenti per la realizzazione del piano.
        La presente proposta di legge è composta da sei articoli.
        L'articolo 1 definisce i piani di azionariato dei dipendenti stabilendo che essi:

            devono essere costituiti sulla base di contratti collettivi a livello aziendale o multi-aziendale;

            sono attuati mediante la costituzione di apposite società di investimento a capitale variabile (SICAV) denominate "fondi comuni di impresa";

            prevedono l'assegnazione delle azioni della o delle società interessate al fondo che emette in contropartita sue azioni assegnate ai dipendenti in ragione della loro adesione al piano.

        L'articolo 2 stabilisce che:

            l'adesione al piano da parte dei singoli dipendenti è volontaria. I dipendenti che non aderiscono al piano non usufruiranno delle condizioni e delle eventuali agevolazioni previste per gli aderenti;

            il piano deve prevedere un periodo minimo di possesso delle azioni del fondo da parte degli aderenti che non può essere inferiore a tre anni. Tale limite non si applica in caso di offerta pubblica di acquisto o di scambio che coinvolge gli strumenti finanziari oggetto del piano;

            possono essere conferiti al fondo gli strumenti finanziari oggetto del piano che sono posseduti o acquistati dagli aderenti.

        L'articolo 3 prevede che:

            ai fondi non si applicano le disposizioni generali sulla gestione del risparmio, tranne le forme principali di garanzia costituite dall'obbligo di deposito degli strumenti finanziari posseduti presso un soggetto autorizzato, e dal dovere di adottare regole di comportamento che garantiscono gli interessi dei partecipanti al fondo;

            le regole di governance dei fondi, in parte ispirate a quella delle cooperative, sono finalizzate a incentivare la partecipazione dei soci e a valorizzare gli elementi di omogeneità tra i soci (voto capitario, gradimento all'entrata di nuovi azionisti, possibilità di assemblee separate);

            nel caso di piani che coinvolgono più società, i fondi sono costituiti con un comparto dedicato ad ogni società;

            i fondi sono considerati investitori professionali e quindi possono partecipare a collocamenti privati di strumenti finanziari.

        L'articolo 4 prevede che:

            i fondi non effettuano operazioni di investimento e disinvestimento del loro patrimonio che non sono finalizzate all'investimento dei dividendi e degli altri proventi percepiti (che devono essere investiti in strumenti finanziari emessi dalle società che hanno istituito il piano) e al rimborso delle loro azioni agli aderenti nei casi e nelle condizioni previsti (richiesta del recesso in denaro a scadenza del limite minimo di durata od offerta pubblica d'acquisto);

            i fondi possono sollecitare deleghe di voto per le azioni non apportate al fondo detenute dai dipendenti delle società che hanno istituito il piano, senza doversi avvalere di un intermediario e senza dover possedere i requisiti di possesso previsti per gli altri soggetti, ferma restando l'applicazione delle necessarie regole di trasparenza e correttezza stabilite dalla Commissione nazionale per le società e la borsa.

        L'articolo 5 definisce le modalità con le quali l'aderente può richiedere il recesso dal piano, prevedendo la liquidazione in danaro della propria quota ovvero l'assegnazione degli strumenti finanziari oggetto del piano.
        L'articolo 6 prevede che:

            è elevato a 2.500 euro il limite massimo per l'esclusione dal reddito imponibile dei dipendenti del valore delle azioni assegnate nell'ambito di un piano, qualora il limite di durata del possesso sia portato ad almeno quattro anni;

            è escluso dal reddito imponibile dei dipendenti il valore dei prestiti di fedeltà concessi a condizione di favore dalle società per la sottoscrizione delle azioni del fondo;

            è possibile la detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche del 19 per cento dell'importo versato dagli aderenti in sede di sottoscrizione delle azioni della SICAV fino al massimo di 5.000 euro.




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