XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3642




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Istituzione di piani di azionariato
dei dipendenti).

        1. I piani di azionariato dei dipendenti, di seguito denominati "piani", possono essere istituiti sulla base di contratti e accordi collettivi, a livello aziendale o multi-aziendale.
        2. I piani sono attuati mediante la promozione o la costituzione di apposite società di investimento a capitale variabile (SICAV) riservate ai dipendenti, in attività o a riposo, delle aziende firmatarie. La denominazione della SICAV deve contenere l'indicazione di "fondo comune di impresa", di seguito denominato "fondo". Ai fondi non si applicano le disposizioni degli articoli 2333, 2334, 2335 e 2336 del codice civile.
        3. Le azioni e gli altri strumenti finanziari rappresentativi di capitale di rischio o che danno diritto a sottoscrivere o ad acquistare tali strumenti finanziari nonché i derivati su tali strumenti, emessi o ceduti in attuazione del piano, sono assegnati alle SICAV in ragione delle adesioni dei dipendenti al piano. Le SICAV emettono in contropartita azioni, da assegnare agli aderenti al piano in proporzione alla loro partecipazione ad esso.
        4. Alle deliberazioni di aumento di capitale finalizzate all'assegnazione di strumenti finanziari ai piani non si applicano le disposizioni dell'articolo 2441 del codice civile.


Art. 2.

(Adesione al piano).

        1. L'adesione al piano da parte dei singoli lavoratori è volontaria.
        2. Gli aderenti al piano possono chiedere il rimborso delle azioni solo quando sia decorso un termine che il piano stesso fissa in misura non inferiore a tre anni. Il rimborso delle azioni può tuttavia essere richiesto anche prima della scadenza di tale termine, in pendenza di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio avente ad oggetto strumenti finanziari assegnati al piano.
        3. Gli aderenti al piano che possiedono o acquistano individualmente gli strumenti finanziari oggetto del piano stesso possono conferire alla SICAV tali strumenti finanziari. Non si applicano le disposizioni degli articoli 2343 e 2343-bis del codice civile.


Art. 3.

(Disciplina dei fondi comuni
di impresa).

        1. Salvo quanto previsto dai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, ai fondi costituiti ai sensi dell'articolo 1 della presente legge non si applicano le norme dettate dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di gestione collettiva del risparmio.
        2. La custodia degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide dei fondi è affidata a un depositario. Possono assumere l'incarico di depositario le banche, le società di intermediazione mobiliare, le imprese d'investimento e le società di gestione del risparmio italiane o autorizzate ad operare in Italia. Al depositario si applicano le disposizioni degli articoli 36, commi 4 e 5, e 38, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
        3. Agli organi di gestione e di controllo dei fondi si applicano le disposizioni degli articoli 36, commi 4 e 5, e 40, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
        4. Ai fondi si applicano le disposizioni degli articoli 2523, 2525, primo comma, 2532, commi secondo, quarto e quinto, e 2533 del codice civile, nonché degli articoli 45, commi 1, 2, 6, lettere b) e c), 7 e 8, e 48, comma 1, primo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, della presente legge, si applica altresì il citato articolo 45, comma 5, del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998.
        5. Agli effetti delle disposizioni dell'articolo 43, comma 8, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i fondi costituiti mediante accordi a livello multi-aziendale sono suddivisi in tanti comparti quante sono le aziende aderenti al piano.
        6. I fondi sono considerati investitori professionali agli effetti delle disposizioni degli articoli 30 e 100, comma 1, lettera a), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.


Art. 4.

(Attività dei fondi).

        1. Il patrimonio dei fondi non può essere oggetto di operazioni d'investimento e di disinvestimento. E' fatta salva la facoltà di investire in strumenti finanziari emessi dalle aziende che istituiscono il piano i dividendi e gli altri proventi percepiti dal fondo, ferma restando la possibilità della distribuzione degli stessi agli aderenti.
        2. I fondi possono sollecitare deleghe di voto tra i dipendenti e i dipendenti a riposo delle società aderenti al piano in deroga agli articoli 138, 139 e 140 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; a tali sollecitazioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dagli articoli 141, commi 3 e 4, 142 e 143, del citato testo unico di cui decreto legislativo n. 58 del 1998, nonché le disposizioni emanate dalla Commissione nazionale per le società e la borsa in materia di raccolta di deleghe di voto, ai sensi dell'articolo 144 del medesimo testo unico.

Art. 5.

(Recesso dell'aderente).

        1. In caso di recesso, l'aderente può richiedere la liquidazione in danaro della propria quota ovvero l'assegnazione degli strumenti finanziari oggetto del piano. Per la determinazione del valore della quota si applicano i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), numero 4), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.


Art. 6.

(Trattamento fiscale dei piani).

        1. Le disposizioni dell'articolo 48, commi 2, lettere g) e g-bis), e 2-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano anche alle azioni e agli altri strumenti finanziari assegnati in attuazione dei piani.
        2. Ai fini ci cui al comma 1 del presente articolo, l'importo massimo previsto dalla lettera g) del comma 2 dell'articolo 48 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è fissato in 2.500 euro, e il periodo minimo di possesso di cui alla medesima lettera g) è fissato in quattro anni. La condizione del periodo minimo di possesso si applica ai trasferimenti effettuati dalla SICAV anche in sede di rimborso agli aderenti al piano, e non si applica ai conferimenti alla SICAV delle azioni e degli altri strumenti finanziari da parte di detti aderenti ovvero alle cessioni di azioni della SICAV.
        3. Non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i "prestiti di fedeltà" concessi agli aderenti al piano. Con tale definizione si intendono, ai fini del presente comma, i prestiti di favore erogati dai soggetti indicati all'articolo 48, comma 2-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati alla sottoscrizione delle azioni della SICAV. Gli oneri finanziari connessi alla concessione di tali prestiti sono deducibili dal reddito di impresa del soggetto erogante.
        4. Gli importi versati dagli aderenti al piano in sede di sottoscrizione delle azioni della SICAV, diversi da quelli di cui al comma 3 e fino ad un massimo di 5.000 euro, danno diritto ad una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche pari al 19 per cento.
        5. Ai fondi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, e successive modificazioni.



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