XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3642
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione di piani di azionariato
dei dipendenti).
1. I piani di azionariato dei dipendenti, di seguito
denominati "piani", possono essere istituiti sulla base di
contratti e accordi collettivi, a livello aziendale o
multi-aziendale.
2. I piani sono attuati mediante la promozione o la
costituzione di apposite società di investimento a capitale
variabile (SICAV) riservate ai dipendenti, in attività o a
riposo, delle aziende firmatarie. La denominazione della SICAV
deve contenere l'indicazione di "fondo comune di impresa", di
seguito denominato "fondo". Ai fondi non si applicano le
disposizioni degli articoli 2333, 2334, 2335 e 2336 del codice
civile.
3. Le azioni e gli altri strumenti finanziari
rappresentativi di capitale di rischio o che danno diritto a
sottoscrivere o ad acquistare tali strumenti finanziari nonché
i derivati su tali strumenti, emessi o ceduti in attuazione
del piano, sono assegnati alle SICAV in ragione delle adesioni
dei dipendenti al piano. Le SICAV emettono in contropartita
azioni, da assegnare agli aderenti al piano in proporzione
alla loro partecipazione ad esso.
4. Alle deliberazioni di aumento di capitale finalizzate
all'assegnazione di strumenti finanziari ai piani non si
applicano le disposizioni dell'articolo 2441 del codice
civile.
Art. 2.
(Adesione al piano).
1. L'adesione al piano da parte dei singoli lavoratori è
volontaria.
2. Gli aderenti al piano possono chiedere il rimborso
delle azioni solo quando sia decorso un termine che il piano
stesso fissa in misura non inferiore a tre anni. Il rimborso
delle azioni può tuttavia essere richiesto anche prima della
scadenza di tale termine, in pendenza di un'offerta pubblica
di acquisto o di scambio avente ad oggetto strumenti
finanziari assegnati al piano.
3. Gli aderenti al piano che possiedono o acquistano
individualmente gli strumenti finanziari oggetto del piano
stesso possono conferire alla SICAV tali strumenti finanziari.
Non si applicano le disposizioni degli articoli 2343 e
2343-bis del codice civile.
Art. 3.
(Disciplina dei fondi comuni
di impresa).
1. Salvo quanto previsto dai commi 2, 3, 4 e 5 del
presente articolo, ai fondi costituiti ai sensi dell'articolo
1 della presente legge non si applicano le norme dettate dal
testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, in materia di gestione collettiva del risparmio.
2. La custodia degli strumenti finanziari e delle
disponibilità liquide dei fondi è affidata a un depositario.
Possono assumere l'incarico di depositario le banche, le
società di intermediazione mobiliare, le imprese
d'investimento e le società di gestione del risparmio italiane
o autorizzate ad operare in Italia. Al depositario si
applicano le disposizioni degli articoli 36, commi 4 e 5, e
38, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58.
3. Agli organi di gestione e di controllo dei fondi si
applicano le disposizioni degli articoli 36, commi 4 e 5, e
40, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58.
4. Ai fondi si applicano le disposizioni degli articoli
2523, 2525, primo comma, 2532, commi secondo, quarto e quinto,
e 2533 del codice civile, nonché degli articoli 45, commi 1,
2, 6, lettere b) e c), 7 e 8, e 48, comma 1, primo
periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58. Salvo quanto previsto dall'articolo 2,
comma 2, della presente legge, si applica altresì il citato
articolo 45, comma 5, del medesimo testo unico di cui al
decreto legislativo n. 58 del 1998.
5. Agli effetti delle disposizioni dell'articolo 43, comma
8, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, i fondi costituiti mediante accordi a livello
multi-aziendale sono suddivisi in tanti comparti quante sono
le aziende aderenti al piano.
6. I fondi sono considerati investitori professionali agli
effetti delle disposizioni degli articoli 30 e 100, comma 1,
lettera a), del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Art. 4.
(Attività dei fondi).
1. Il patrimonio dei fondi non può essere oggetto di
operazioni d'investimento e di disinvestimento. E' fatta salva
la facoltà di investire in strumenti finanziari emessi dalle
aziende che istituiscono il piano i dividendi e gli altri
proventi percepiti dal fondo, ferma restando la possibilità
della distribuzione degli stessi agli aderenti.
2. I fondi possono sollecitare deleghe di voto tra i
dipendenti e i dipendenti a riposo delle società aderenti al
piano in deroga agli articoli 138, 139 e 140 del testo unico
di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; a tali
sollecitazioni si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni previste dagli articoli 141, commi 3 e 4, 142 e
143, del citato testo unico di cui decreto legislativo n. 58
del 1998, nonché le disposizioni emanate dalla Commissione
nazionale per le società e la borsa in materia di raccolta di
deleghe di voto, ai sensi dell'articolo 144 del medesimo testo
unico.
Art. 5.
(Recesso dell'aderente).
1. In caso di recesso, l'aderente può richiedere la
liquidazione in danaro della propria quota ovvero
l'assegnazione degli strumenti finanziari oggetto del piano.
Per la determinazione del valore della quota si applicano i
criteri stabiliti dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo
6, comma 1, lettera c), numero 4), del testo unico di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Art. 6.
(Trattamento fiscale dei piani).
1. Le disposizioni dell'articolo 48, commi 2, lettere
g) e g-bis), e 2-bis, del testo unico delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, si applicano anche alle azioni e agli altri
strumenti finanziari assegnati in attuazione dei piani.
2. Ai fini ci cui al comma 1 del presente articolo,
l'importo massimo previsto dalla lettera g) del comma 2
dell'articolo 48 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, è fissato in 2.500 euro, e il
periodo minimo di possesso di cui alla medesima lettera
g) è fissato in quattro anni. La condizione del periodo
minimo di possesso si applica ai trasferimenti effettuati
dalla SICAV anche in sede di rimborso agli aderenti al piano,
e non si applica ai conferimenti alla SICAV delle azioni e
degli altri strumenti finanziari da parte di detti aderenti
ovvero alle cessioni di azioni della SICAV.
3. Non concorrono a formare il reddito di lavoro
dipendente i "prestiti di fedeltà" concessi agli aderenti al
piano. Con tale definizione si intendono, ai fini del presente
comma, i prestiti di favore erogati dai soggetti indicati
all'articolo 48, comma 2-bis, del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni, destinati alla sottoscrizione
delle azioni della SICAV. Gli oneri finanziari connessi alla
concessione di tali prestiti sono deducibili dal reddito di
impresa del soggetto erogante.
4. Gli importi versati dagli aderenti al piano in sede di
sottoscrizione delle azioni della SICAV, diversi da quelli di
cui al comma 3 e fino ad un massimo di 5.000 euro, danno
diritto ad una detrazione dall'imposta sul reddito delle
persone fisiche pari al 19 per cento.
5. Ai fondi si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n.
84, e successive modificazioni.