XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3641
Onorevoli Colleghi! - Nel momento in cui ci apprestiamo
a celebrare il 2003 quale anno europeo dei disabili non
possiamo sottrarci a riproporre all'attenzione delle aule
parlamentari l'annoso problema della piena integrazione dei
sordi attraverso il riconoscimento della lingua dei segni
italiana (LIS).
L'articolo 3 del dettato costituzionale, proclamando la
pari dignità sociale e l'uguaglianza di fronte alla legge di
ogni cittadino senza distinzione, tra l'altro, di condizioni
personali e sociali, sancisce solennemente l'obbligo della
Repubblica a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e
sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei
cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e
l'effettiva partecipazione all'organizzazione politica,
economica e sociale del Paese. Tali princìpi, peraltro, sono
rintracciabili nelle legislazioni di tutti i Paesi civili; in
Italia hanno trovato man mano attuazione - seppure ancora non
completa - in una serie di leggi che costituiscono riferimenti
fondamentali per l'inserimento sociale, educativo e lavorativo
delle persone portatrici di handicap. Tra queste,
ricordiamo, il testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni
ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, che, in particolare al titolo VII, capo IV, sezione I,
paragrafo I, tratta del diritto all'educazione, all'istruzione
e alla integrazione dell'alunno handicappato nonché
dell'obbligo scolastico per gli alunni sordi. E', in
particolare, in riferimento a tale ultima categoria che si
rende necessaria una ulteriore riflessione e un'attenzione
particolare. I sordi in Italia sono circa 960.000, includendo
in tale cifra sia coloro che sono nati sordi o che lo sono
diventati nei primi anni di vita (e che quindi non hanno
potuto acquisire il linguaggio parlato come i bambini udenti,
a causa della sordità), sia le persone che sono diventate
sorde dopo aver appreso il linguaggio parlato o in conseguenza
di cause acquisite per effetto di incidenti o malattie. Le
difficoltà per una piena integrazione sono evidentemente molto
maggiori per i primi, i cosiddetti sordomuti, che possono
imparare la lingua parlata solo dopo un lungo iter di
riabilitazione. Nasce allora l'esigenza di uno strumento che
consenta, in primo luogo, ai bambini sordi un pieno sviluppo
cognitivo nell'ambito della propria comunità che includa sia
persone sorde che udenti, sviluppo che costituisce la base per
un pieno accesso all'istruzione, alla cultura e
all'inserimento lavorativo e sociale. Tale strumento è
rappresentato dalla LIS, che è una vera e propria lingua,
avente una propria specifica morfologia, sintattica e
lessicale, e non soltanto una modalità di espressione della
lingua italiana. La lingua dei segni infatti è la lingua
naturale delle persone sorde perché per la sua modalità
visivo-gestuale può essere acquisita in modo spontaneo dai
bambini sordi con le stesse tappe del linguaggio parlato.
In Europa la lingua dei segni ha avuto un riconoscimento
al più alto livello con due risoluzioni del Parlamento
europeo, del 17 giugno 1988 e del 18 novembre 1998 sulla
lingua dei segni dei sordi e con la risoluzione dell'Unesco
resa a Salamanca il 15 maggio 2001, in cui all'articolo 21 si
legge che "le politiche educative devono tener conto delle
differenze individuali e delle diversità delle situazioni.
L'importanza del linguaggio dei segni come mezzo di
comunicazione per i sordi ad esempio, dovrà essere
riconosciuta e bisognerà assicurare l'accesso a tutti i sordi
all'istruzione per mezzo di questo linguaggio. In
considerazione dei bisogni particolari delle persone sorde in
materia di comunicazione, può essere più appropriato
provvedere alla loro istruzione in scuole specializzate o in
classi o unità speciali in seno a istituti ordinari". I sordi
utilizzano figure professionali quali l'interprete LIS e gli
operatori (vedi assistenti alla comunicazione) garantendo
attraverso l'uso della LIS risultati ottimali per la
formazione di soggetti affetti da sordità.
La creazione di un Segretariato regionale per i Paesi
della Comunità europea, l'interesse e gli aiuti forniti a
tutt'oggi dalla Commissione delle Comunità europee alle
organizzazioni che rappresentano i non udenti nella Comunità
costituiscono i presupposti migliori per un riconoscimento
ufficiale in ogni Stato membro della lingua dei segni e un
invito agli Stati membri ad abolire gli ostacoli che ancora si
frappongono al suo uso.
L'Unione europea dei sordi (EUD - European Union of the
Deaf, con sede in Bruxelles) creata nel 1985 e che
rappresenta attualmente le associazioni di 14 Stati membri
dell'Unione europea (Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia,
Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Paesi Bassi,
Portogallo, Regno Unito, Spagna e Svezia) ha più volte
sollecitato, con atti formali, tutti gli Stati membri
dell'Unione europea "ad accettare legalmente la lingua dei
segni di ciascun Paese nell'ambito della struttura della Carta
europea delle lingue minoritarie".
Sembra quindi giunto il momento per l'Italia di procedere
in tale senso, dando alla LIS pieno riconoscimento, e ciò nel
quadro non solo dell'attenzione ai problemi delle persone
svantaggiate, che costituisce adempimento dei princìpi di cui
all'articolo 3 della nostra Carta costituzionale, ma superando
in certo modo la visione limitata di assistenza delle persone
handicappate, con il riconoscimento fattivo delle peculiarità
e delle potenzialità che tali persone, considerate non solo in
quanto isolate ma come comunità, hanno. In questa ottica si
pone la presente proposta di legge, che prevede il
riconoscimento della LIS quale lingua propria della comunità
dei sordi, equiparandola pertanto ad una qualsiasi lingua di
minoranza linguistica, degna anch'essa, come le altre finora
considerate che traggono la loro origine su base etnica, della
tutela prevista dall'articolo 6 della Costituzione. E' in
questo senso che la LIS deve essere per noi considerata
"lingua non territoriale" della comunità dei sordi,
equiparando tale definizione a quella della Carta europea
delle lingue regionali o minoritarie, fatto a Strasburgo il 5
novembre 1992 <articolo 1, lettera c)>.
La presente proposta di legge prevede, pertanto, con il
riconoscimento della LIS, che di essa sia consentito l'uso in
giudizio e nei rapporti dei cittadini con le pubbliche
amministrazioni. Peraltro, per dare effettiva attuazione a
tale disposizione si è ritenuto preferibile ricorrere allo
strumento del regolamento previsto dalla legge 23 agosto 1988,
n. 400, anche per i risvolti tecnici che tale normativa
comporta e per l'esigenza di coinvolgere in qualche modo nella
elaborazione di essa l'ente preposto istituzionalmente alla
tutela dei sordomuti, giovandosi concretamente delle
esperienze e competenze di tutti coloro che si sono dedicati a
tali problemi. Le norme regolamentari previste si pongono
nelle linee tracciate dalla legge-quadro 5 febbraio 1992, n.
104, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate, e coinvolgendo le regioni,
competenti in materia di assistenza, e in generale gli enti
locali, è opportuno siano emanate previa intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Una particolare
sottolineatura si vuole dare alle disposizioni relative
all'uso e all'insegnamento della LIS nelle scuole, che si
pongono nell'ambito non solo di quanto già previsto dalla
citata legge-quadro n. 104 del 1992, ma anche di quanto
previsto dal testo unico delle disposizioni in materia di
istruzione di cui al citato decreto legislativo n. 297 del
1994.