XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3641
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. La Repubblica riconosce la lingua dei segni italiana
(LIS) come lingua non territoriale propria della comunità dei
sordi, in applicazione degli articoli 3 e 6 della
Costituzione, ai sensi della Carta europea delle lingue
regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992
e in ottemperanza alle risoluzioni del Parlamento europeo del
17 giugno 1988 e del 18 novembre 1998.
2. L'uso della LIS gode di tutte le tutele e dei
provvedimenti conseguenti al riconoscimento di cui al comma
1.
Art. 2.
1. L'utilizzo della LIS è consentito e agevolato nei
rapporti con le amministrazioni pubbliche e in quelli con gli
enti locali, nonché nei procedimenti giudiziari civili e
penali.
2. E' garantito l'insegnamento della LIS nelle scuole
elementari e medie e l'utilizzo dell'interprete della LIS
nelle scuole superiori e nelle università.
3. Sono incentivate le trasmissioni televisive nelle quali
è utilizzata la LIS e quelle gestite dai sordi.
Art. 3.
1. Nell'ambito delle finalità di cui alla legge 5 febbraio
1992, n. 104, e successive modificazioni, il Governo adotta
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, un
regolamento di attuazione delle disposizioni di cui
all'articolo 2 della presente legge, sentiti la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, l'Ente nazionale protezione ed assistenza
sordomuti nonché le altre associazioni maggiormente
rappresentative.
Art. 4.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2,
che non possano essere posti a carico delle ordinarie
dotazioni di bilancio dei competenti Ministeri, si fa fronte a
carico delle disponibilità di cui all'articolo 42 della legge
5 febbraio 1992, n. 104, nonché del Fondo per l'integrazione
degli interventi regionali e delle province autonome di cui al
comma 1 del medesimo articolo 42.