XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3639
Onorevoli Colleghi! - Il dibattito finora sviluppatosi
in materia di riforme istituzionali ha evidenziato fra i vari
un aspetto decisivo, quello relativo alla necessità
inderogabile di procedere con una chiara e definita visione di
sistema. Un limite rilevante delle riforme realizzate,
infatti, è rappresentato dalla incompiuta definizione di un
mosaico predefinito, con il risultato di far emergere una
difficoltà ancora oggi non superata nella piena ed effettiva
operatività delle leggi di riforma in vigore, sia quelle
ordinarie che quelle di rango costituzionale. La recente
riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione
rappresenta di tutto ciò il punto più significativo; accanto
ad essa si collocano le riforme sulla forma di governo delle
regioni e sui nuovi statuti di autonomia regionale.
Da questa consapevolezza muove l'approccio della presente
proposta di legge costituzionale e segue l'asse attorno al
quale si sviluppò nella scorsa legislatura la riflessione
nell'ambito della Commissione bicamerale, con nuovi spunti di
riflessione sulla base dell'esperienza maturata in altre
democrazie dell'Europa e del mondo. Una proposta di riforma,
pertanto, utile a completare l'architettura istituzionale in
coerenza con la forma di Stato introdotta con il nuovo
articolo 114 della Costituzione.
In primo luogo la proposta reca la riforma del Parlamento
con il superamento del bicameralismo perfetto e con la
conseguente differenziazione di funzioni fra le due Camere.
La Camera dei deputati legifera in via esclusiva in tutte
le materie che la Costituzione attribuisce allo Stato, il
Senato federale legifera su tutte le materie di legislazione
concorrente, su statuti speciali delle regioni, organi di
governo e legislazione elettorale di comuni, province e città
metropolitane. La modalità di elezione del Senato federale e
la sua composizione, insieme gli attribuiscono il carattere di
sede nella quale si articola il confronto e la concertazione
fra Stato, autonomie locali e regioni.
Il secondo tema proposto riguarda la forma di governo;
attualmente il procedimento elettorale e la formazione
dell'esecutivo hanno determinato, nella prassi ormai
consolidata, una sostanziale modifica della norma
costituzionale vigente. Il Presidente del Consiglio dei
ministri, già proposto agli elettori con il nome indicato
nella scheda elettorale, supera di fatto la norma che assegna
al Presidente della Repubblica la prerogativa di nominarlo.
Come sarebbe infatti immaginabile una nomina diversa da quella
proposta prima del voto e risultata maggioritaria nel consenso
finale espresso? Oggi nessuno può ragionevolmente ritenere di
potere facilmente modificare una prassi ormai acquisita dal
comune modo di pensare dei cittadini; questi ultimi infatti
ritengono di designare con il loro voto il Capo del governo.
Per questa ragione la norma proposta si limita a codificare
quanto già oggi si determina per effetto della costituzione
materiale. Di conseguenza si assume, sulla base del
procedimento elettorale in vigore, la forma del governo del
primo ministro, ancorato al voto degli elettori, con la sola
possibilità in corso di legislatura di cambiamenti con voto
qualificato della Camera dei deputati, e nel solo ambito della
formazione o coalizione politica risultata maggioritaria nel
risultato elettorale. Il Presidente della Repubblica mantiene
il ruolo di alta autorità di garanzia costituzionale, con un
ampliamento della sua base di elezione al fine di rafforzarne
la rappresentatività e l'autorevolezza
democratico-istituzionale. I poteri del Presidente del
Consiglio dei ministri sono adeguati alla nuova forma
prevista, con il potere di nomina e revoca dei Ministri e di
proposta di scioglimento della Camera dei deputati.
Il contesto delineato di democrazia del maggioritario
richiama la introduzione della figura del Capo
dell'opposizione con conseguente adeguamento dei Regolamenti
parlamentari per definirne operatività e prerogative.
La procedura di esame da parte del Parlamento in materia
di ineleggibilità e di incompatibilità viene modificata, per
adeguarla al differente contesto di relazioni fra maggioranza
e opposizione parlamentare; in un sistema maggioritario, si
amplia infatti la sfera delle garanzie con la possibilità di
ricorrere, in caso di controversia, alla sede arbitrale e
definitiva, rappresentata dalla Corte costituzionale.
Infine, si muta la composizione della Corte costituzionale
per renderla più coerente con la nuova articolazione dei
poteri istituzionali introdotta con la modifica dell'articolo
114 della Costituzione, così come previsto dal nuovo titolo
V.
L'articolo 1 introduce una modifica nell'elettorato
passivo per la Camera dei deputati rendendolo possibile con il
raggiungimento della maggiore età, inoltre introduce la figura
del deputato a vita per chi ha ricoperto la carica di
Presidente della Repubblica.
L'articolo 2 definisce la composizione del Senato federale
della Repubblica e fissa i princìpi per la sua elezione su
base regionale; prevede inoltre la figura dei senatori di
diritto in relazione alla funzione svolta di presidente di
regione, di provincia o di città metropolitana, ovvero di
sindaco.
L'articolo 3 regola la procedura in materia di cause di
incompatibilità e ineleggibilità.
L'articolo 4 definisce la nuova funzione legislativa delle
due Camere secondo funzioni e compiti differenziati.
L'articolo 5 disciplina i presupposti e le modalità di
attivazione delle inchieste parlamentari, nonché i poteri
delle Commissioni parlamentari allo scopo istituite.
L'articolo 6 modifica il procedimento di elezione del
Presidente della Repubblica ampliando la sua base di elezione
ai rappresentanti delle autonomie locali.
L'articolo 7 definisce la nuova forma di governo con la
previsione di nuovi poteri del Presidente del Consiglio dei
ministri; inoltre indica i princìpi ai quali attenersi nel
procedimento elettorale per la elezione della Camera dei
deputati e per la proposta della candidatura alla carica di
Presidente del Consiglio dei ministri.
L'articolo 8 modifica la composizione della Corte
costituzionale.