XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3639
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
Art. 1.
1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 56. - La Camera dei deputati è eletta a suffragio
universale e diretto.
Il numero dei deputati è di quattrocento, otto dei quali
eletti nella circoscrizione Estero.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori.
La legge stabilisce le modalità di attribuzione dei
seggi.
E' deputato di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è
stato Presidente della Repubblica".
Art. 2.
1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 57. - Il Senato federale della Repubblica è eletto a
base regionale.
Il numero dei senatori elettivi è di duecento.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore
a sei; il Molise ne ha due la Valle d'Aosta uno. Il numero dei
seggi fino alla concorrenza di duecento è ripartito tra le
Regioni in proporzione alla popolazione, quale risulta al 31
dicembre dell'anno che precede le elezioni, sulla base dei
quozienti interi e dei più alti resti.
E' senatore di diritto il Presidente della Giunta
regionale.
In ogni Regione, salvo la Valle d'Aosta, l'assemblea dei
sindaci , dei presidenti di Provincia e di Città
metropolitana, secondo modalità stabilite dalla legge, elegge
fra i suoi componenti un senatore di diritto.
La legge stabilisce modalità di attribuzione dei seggi
elettivi. Le elezioni per i senatori si svolgono in ogni
Regione in concomitanza con il rinnovo del Consiglio
regionale.
I senatori elettivi sono eletti a suffragio universale e
diretto; sono eleggibili a senatore tutti gli elettori".
2. Gli articoli 58 e 59 della Costituzione sono
abrogati.
Art. 3.
1. L'articolo 66 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 66. - Ciascuna Camera giudica dei titoli di
ammissione dei suoi componenti e delle cause di ineleggibilità
e di incompatibilità. Sulle decisioni delle Camere è ammesso
ricorso alla Corte costituzionale che decide in via
definitiva".
Art. 4.
1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 70. - La funzione legislativa dello Stato è
esercitata dalla Camera dei deputati e dal Senato federale
della Repubblica.
Sono approvate dalle due Camere le leggi in materia di:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di
asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
c) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono
essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
perequazione delle risorse finanziarie pubbliche;
d) cittadinanza; stato civile e anagrafi;
immigrazione;
e) ordine pubblico e sicurezza;
f) norme generali sull'istruzione;
g) bilancio dello Stato, legge finanziaria, leggi
di attuazione dell'articolo 119.
Sono esaminati dal Senato federale della Repubblica e, se
approvati, sono trasmessi alla Camera dei deputati i disegni
di legge in materia di:
a) statuti speciali delle Regioni;
b) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città
metropolitane;
c) princìpi fondamentali nelle materie di
legislazione concorrente fra Stato e Regioni;
d) modifiche territoriali di cui all'articolo
132.
La Camera dei deputati, a richiesta di un quinto dei suoi
componenti presentata entro dieci giorni dalla trasmissione,
esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui al
comma precedente. Entro i trenta giorni successivi delibera e
può proporre modifiche sulle quali il Senato federale della
Repubblica decide in via definitiva.
Ogni disegno di legge non compreso nelle materie di cui al
presente articolo è esaminato dalla Camera dei deputati e, se
approvato, è trasmesso al Senato federale della Repubblica. Il
Senato federale della Repubblica, a richiesta di un quinto dei
suoi componenti presentata entro dieci giorni dalla
trasmissione, esamina il disegno di legge. Entro i trenta
giorni successivi delibera e può proporre modifiche sulle
quali la Camera dei deputati decide in via definitiva".
Art. 5.
1. L'articolo 82 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 82. - Ciascuna Camera può disporre inchieste su
materie di pubblico interesse. A tale scopo su richiesta di
almeno un quarto dei suoi componenti nomina fra i propri
componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la
proporzione fra i vari gruppi. La commissione d'inchiesta
procede alle indagini e agli esami con gli stesi poteri e le
stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria".
Art. 6.
1. All'articolo 83 della Costituzione dopo il secondo
comma è inserito il seguente:
"All'elezione partecipano i sindaci dei Comuni capoluogo e
i presidenti delle relative Province o Città
metropolitane".
Art. 7.
1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 92. - Il Governo della Repubblica è composto del
Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri, che
insieme costituiscono il Consiglio dei ministri.
Il Presidente della Repubblica nomina Presidente del
Consiglio dei ministri il candidato proposto agli elettori
dalla coalizione o dalla formazione politica che alle elezioni
per la Camera dei deputati ha ottenuto la maggioranza dei voti
validamente espressi.
La legge per la elezione della Camera dei deputati
stabilisce le modalità e i criteri per la presentazione dei
candidati alla carica di Presidente del Consiglio dei
ministri.
Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e revoca i
ministri.
Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri
prestano giuramento prima di assumere le funzioni nelle mani
del Presidente della Repubblica.
Il Presidente del Consiglio dei ministri propone al
Presidente della Repubblica lo scioglimento della Camera dei
deputati quando viene meno la possibilità di proseguire
l'azione di governo secondo l'indirizzo politico risultato
maggioritario nel voto per l'elezione della Camera dei
deputati.
Il Presidente della Repubblica, sentito il suo Presidente,
scioglie la Camera dei deputati qualora entro il termine di
trenta giorni dalla proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, non sia stata proposta un'altra candidatura dalla
coalizione o formazione politica che ha raccolto la
maggioranza dei voti alle elezioni, con una mozione motivata
approvata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera
dei deputati.
Il regolamento della Camera dei deputati disciplina le
modalità di elezione del Capo dell'opposizione e ne stabilisce
funzioni e prerogative.
L'approvazione di una mozione di sfiducia da parte della
Camera dei deputati nei confronti del Presidente del Consiglio
dei ministri comporta la decadenza del Presidente del
Consiglio e del Governo e l'indizione di nuove elezioni".
2. Gli articoli 93 e 94 della Costituzione sono
abrogati.
Art. 8.
1. All'articolo 135 della Costituzione il primo comma è
sostituito dal seguente:
"La Corte costituzionale è composta da sedici giudici,
nominati per un quarto dal Presidente della Repubblica, per un
quarto dalla Camera dei deputati, per un quarto dal Senato
federale della Repubblica e per un quarto dalle supreme
magistrature ordinaria e amministrative".