XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3638




        Onorevoli Colleghi! - Il settore delle imprese navalmeccaniche e dell'industria marittima nazionale nel suo complesso attraversa una fase di delicata transazione dovuta a cause sia di ordine interno che internazionale.
        Non vi è dubbio infatti che l'attuale congiuntura economica sfavorevole, nazionale ed europea, legata a un andamento macroeconomico europeo e mondiale negativo dopo l'attentato occorso l'11 settembre 2001, ha determinato un peggioramento della situazione economica per le imprese armatoriali e per le società di navigazione in Italia. Il peso fiscale per il settore, tra l'altro, continua a incidere in misura eccessiva, con la conseguenza che si corre il rischio di una fuga in massa delle nostre imprese dal registro nazionale, per iscriversi in più convenienti registri di altri Paesi, che godono di un sistema fiscale e contributivo più favorevole.
        La presente proposta di legge, pertanto, intende rilanciare il settore dell'industria navalmeccanica attraverso un piano di incentivazione comprendente misure contributive per l'ammodernamento, la ristrutturazione e il rilancio dei cantieri, allo scopo di rendere più competitivo a livello europeo tutto il comparto navalmeccanico italiano.
        All'articolo 1 è previsto un contributo statale non superiore al 30 per cento, per le spese effettuate per accrescere la produttività dei cantieri, nonché l'ammodernamento o la ristrutturazione delle strutture navali o piani di investimento.
        Gli articoli 2 e 3 recano le norme volte a dettare i tempi per la presentazione delle domande, e l'esame da parte di un apposito comitato tecnico che valuterà i progetti di investimento.
        L'articolo 4 stabilisce che la commissione di valutazione (istituita ai sensi dell'articolo 15 del regolamento di cui al decreto del Ministro della marina mercantile n. 373 del 1990) determina sul piano finanziario se sussistono i requisiti necessari per l'approvazione dei piani presentati.
        Infine, l'articolo 5 stabilisce la copertura finanziaria della legge, in 26 milioni di euro, a carico dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.




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