XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3638




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. A favore delle imprese navalmeccaniche, armatoriali e delle società di navigazione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti concede un contributo, finalizzato alla realizzazione di nuove unità navali per il trasporto delle merci, dei passeggeri e di crociera, in misura non superiore al 30 per cento delle spese sostenute per accrescere la produttività dei cantieri esistenti, per la ristrutturazione e l'ammodernamento dei processi di officina navale o delle strutture di prefabbricazione, nonché per l'adeguamento degli impianti di servizi destinati alla produzione.


Art. 2.

        1. Ai fini della concessione del contributo di cui all'articolo 1, le imprese interessate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentano apposita domanda al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, allegando i relativi progetti di investimento e la scheda analitica.
        2. I progetti di investimento sono soggetti all'approvazione da parte del comitato tecnico-scientifico istituito ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 maggio 1976, n. 259.


Art. 3.

        1. Gli interventi per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1 devono essere completati entro trenta mesi dalla data di approvazione del relativo progetto; decorso inutilmente tale termine, il contributo concesso ai sensi del medesimo articolo 1 è revocato. E' concessa una proroga, non superiore a sei mesi, a condizione che la relativa richiesta sia presentata prima della data di scadenza e che la mancata ultimazione degli interventi sia dovuta a cause, documentate, non imputabili al soggetto beneficiario del contributo ovvero a sopravvenute ragioni di ordine tecnico.


Art. 4.

        1. La verifica della realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1 e dell'ammontare delle relative spese è effettuata dalla commissione di valutazione dei piani di investimento nel settore navalmeccanico, istituita ai sensi dell'articolo 15 del regolamento di cui al decreto del Ministro della marina mercantile 8 novembre 1990, n. 373.


Art. 5.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 26 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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