XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3638
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. A favore delle imprese navalmeccaniche, armatoriali e
delle società di navigazione, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti concede un contributo,
finalizzato alla realizzazione di nuove unità navali per il
trasporto delle merci, dei passeggeri e di crociera, in misura
non superiore al 30 per cento delle spese sostenute per
accrescere la produttività dei cantieri esistenti, per la
ristrutturazione e l'ammodernamento dei processi di officina
navale o delle strutture di prefabbricazione, nonché per
l'adeguamento degli impianti di servizi destinati alla
produzione.
Art. 2.
1. Ai fini della concessione del contributo di cui
all'articolo 1, le imprese interessate, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, presentano
apposita domanda al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, allegando i relativi progetti di investimento e la
scheda analitica.
2. I progetti di investimento sono soggetti
all'approvazione da parte del comitato tecnico-scientifico
istituito ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 maggio 1976,
n. 259.
Art. 3.
1. Gli interventi per l'attuazione delle finalità di cui
all'articolo 1 devono essere completati entro trenta mesi
dalla data di approvazione del relativo progetto; decorso
inutilmente tale termine, il contributo concesso ai sensi del
medesimo articolo 1 è revocato. E' concessa una proroga, non
superiore a sei mesi, a condizione che la relativa richiesta
sia presentata prima della data di scadenza e che la mancata
ultimazione degli interventi sia dovuta a cause, documentate,
non imputabili al soggetto beneficiario del contributo ovvero
a sopravvenute ragioni di ordine tecnico.
Art. 4.
1. La verifica della realizzazione delle finalità di cui
all'articolo 1 e dell'ammontare delle relative spese è
effettuata dalla commissione di valutazione dei piani di
investimento nel settore navalmeccanico, istituita ai sensi
dell'articolo 15 del regolamento di cui al decreto del
Ministro della marina mercantile 8 novembre 1990, n. 373.
Art. 5.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in 26 milioni di euro, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.