XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3633
Onorevoli Colleghi! - La proposta di legge in esame,
nel rispetto delle competenze attribuite dalla normativa
vigente alle regioni, agli enti locali e alle province
autonome di Trento e di Bolzano, è volta ad introdurre nel
nostro ordinamento giuridico alcuni princìpi generali uniformi
su tutto il territorio nazionale per prevenire gli infortuni
nella pratica dello sci e di altri sport della neve.
E' noto, infatti, che la previsione di una normativa
specifica che disciplini, in generale, condizioni e garanzie
di sicurezza nella pratica di questi sport può contribuire in
maniera determinante a impedire il verificarsi di numerosi e
gravi incidenti sulle piste da sci, dovuti, di frequente, a
comportamenti imprudenti da parte degli sportivi, ovvero alla
scarsa sicurezza degli impianti e delle attrezzature dedicate
allo sci e alle altre discipline sportive di montagna.
Va, inoltre, rilevato che su questa materia esiste
solamente una limitata normativa regionale mentre appare
estremamente importante adottare una disciplina uniforme che
raggiunga uno standard di sicurezza elevato e
possibilmente uniforme con altri Stati europei, soprattutto
con quelli confinanti. Nel merito del provvedimento,
l'articolo 1 della proposta di legge in esame definisce le
finalità e l'ambito di applicazione, specificando che lo scopo
è quello di introdurre princìpi generali volti ad assicurare
condizioni di sicurezza uniformi su tutto il territorio
nazionale nella pratica esercitata in forma non agonistica
dello sci e di altri sport della neve individuati dalle
singole normative regionali.
Il successivo articolo 2 fissa i princìpi generali per
l'individuazione, da parte delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, dalle aree sciabili protette
prevedendo, in particolare, che tali aree devono trovarsi in
ambiti territoriali non soggetti a frane e valanghe o,
comunque, in zone protette da tale pericolo e idonee sotto il
profilo idrogeologico. Si precisa, inoltre, che dovranno
essere segnalate le piste adibite alle varie specialità,
distinguendo, in particolare, le piste destinate allo sci da
quelle destinate allo snowboard.
L'articolo 3 attribuisce al Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, il compito di determinare l'apposita
segnaletica che deve essere predisposta nelle aree sciabili
protette, specificando che spetta alle regioni e alle province
autonome di Trento e di Bolzano fissare l'ammontare delle
sanzioni amministrative da applicare nel caso di
violazione.
L'articolo 4 individua gli obblighi di comportamento nella
pratica dello sci e di altri sport della neve puntualizzando
che, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pratica lo
sci o altro sport della neve tenendo una condotta che, in
relazione alle caratteristiche della pista e alla situazione
ambientale, può costituire pericolo per l'incolumità altrui, è
punito con l'applicazione di una sanzione amministrativa.
Strettamente connessa a questa disposizione è la
successiva norma prevista dall'articolo 5, volta a sostituire
l'attuale formulazione del primo comma dell'articolo 450 del
codice penale in materia di delitti colposi di pericolo,
inserendo tra le condotte colpose già sanzionate da questa
norma anche quelle idonee a cagionare una valanga.
In relazione a tale modifica occorre, infatti, osservare
che il "codice Zanardelli" del 1889 prevedeva esclusivamente
il pericolo di disastro ferroviario colposamente cagionato.
Tale fattispecie è stata successivamente ampliata, sebbene
nella relazione ministeriale al progetto di codice penale
vigente si legga che l'estensione della previsione di delitti
colposi a quelli esplicitamente indicati e non ad altri si
giustifica in considerazione della eccezionalità della
previsione dei delitti colposi di pericolo rispetto al sistema
giuridico.
Peraltro, pur tenendo conto di tali considerazioni, non si
comprende il motivo per cui sia stato espunto il pericolo di
valanga colposamente provocato, tanto che uno dei più
autorevoli giuristi dell'epoca, nel suo "Trattato di
diritto penale", commentando la disposizione in esame, che
non trovava applicazione anche nelle ipotesi di causazione
colposa di un pericolo di incendio o di una frana, osservava
che "non tutte queste esclusioni sono razionalmente
giustificabili".
Sempre in relazione ai doveri di comportamento nella
pratica dello sci e di altri sport della neve, il successivo
articolo 6 individua, poi, un preciso dovere di assistenza nei
confronti di coloro che si trovano in stato di difficoltà,
mentre l'articolo 7 prevede l'uso obbligatorio del casco
protettivo ai soggetti che praticano lo sci, minori di anni
quattordici.
Per quanto riguarda poi la disciplina degli obblighi dei
gestori delle aree sciabili protette, l'articolo 8 stabilisce,
in particolare, che tali soggetti hanno il compito di
assicurare agli utenti la pratica delle attività previste
dalla legge in condizioni di sicurezza, adottando tutte le
misure idonee a prevenire infortuni sulle piste e prevedendo,
altresì, un idoneo servizio di pronto soccorso.
Si stabilisce, inoltre, all'articolo 9, che i gestori
delle aree sciabili protette sono civilmente responsabili
della regolarità e della sicurezza dell'esercizio delle piste
e devono consentirne l'apertura al pubblico previa
stipulazione di un apposito contratto di assicurazione ai fini
della responsabilità civile per danni derivabili agli
utenti.
L'ultimo articolo, in considerazione della necessità di
ottenere una omogeneità di disciplina su questa materia con
altri Stati europei, soprattutto con quelli confinanti con
l'Italia, stabilisce che ogni anno il Governo riferisce alle
Camere sulle iniziative assunte in ambito comunitario al fine
di pervenire alla elaborazione di uniformi criteri di
classificazione e di sicurezza delle aree adibite alla pratica
dello sci e di altri sport della neve.