XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3633




        Onorevoli Colleghi! - La proposta di legge in esame, nel rispetto delle competenze attribuite dalla normativa vigente alle regioni, agli enti locali e alle province autonome di Trento e di Bolzano, è volta ad introdurre nel nostro ordinamento giuridico alcuni princìpi generali uniformi su tutto il territorio nazionale per prevenire gli infortuni nella pratica dello sci e di altri sport della neve.
        E' noto, infatti, che la previsione di una normativa specifica che disciplini, in generale, condizioni e garanzie di sicurezza nella pratica di questi sport può contribuire in maniera determinante a impedire il verificarsi di numerosi e gravi incidenti sulle piste da sci, dovuti, di frequente, a comportamenti imprudenti da parte degli sportivi, ovvero alla scarsa sicurezza degli impianti e delle attrezzature dedicate allo sci e alle altre discipline sportive di montagna.
        Va, inoltre, rilevato che su questa materia esiste solamente una limitata normativa regionale mentre appare estremamente importante adottare una disciplina uniforme che raggiunga uno standard di sicurezza elevato e possibilmente uniforme con altri Stati europei, soprattutto con quelli confinanti. Nel merito del provvedimento, l'articolo 1 della proposta di legge in esame definisce le finalità e l'ambito di applicazione, specificando che lo scopo è quello di introdurre princìpi generali volti ad assicurare condizioni di sicurezza uniformi su tutto il territorio nazionale nella pratica esercitata in forma non agonistica dello sci e di altri sport della neve individuati dalle singole normative regionali.
        Il successivo articolo 2 fissa i princìpi generali per l'individuazione, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle aree sciabili protette prevedendo, in particolare, che tali aree devono trovarsi in ambiti territoriali non soggetti a frane e valanghe o, comunque, in zone protette da tale pericolo e idonee sotto il profilo idrogeologico. Si precisa, inoltre, che dovranno essere segnalate le piste adibite alle varie specialità, distinguendo, in particolare, le piste destinate allo sci da quelle destinate allo snowboard.
        L'articolo 3 attribuisce al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il compito di determinare l'apposita segnaletica che deve essere predisposta nelle aree sciabili protette, specificando che spetta alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano fissare l'ammontare delle sanzioni amministrative da applicare nel caso di violazione.
        L'articolo 4 individua gli obblighi di comportamento nella pratica dello sci e di altri sport della neve puntualizzando che, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pratica lo sci o altro sport della neve tenendo una condotta che, in relazione alle caratteristiche della pista e alla situazione ambientale, può costituire pericolo per l'incolumità altrui, è punito con l'applicazione di una sanzione amministrativa.
        Strettamente connessa a questa disposizione è la successiva norma prevista dall'articolo 5, volta a sostituire l'attuale formulazione del primo comma dell'articolo 450 del codice penale in materia di delitti colposi di pericolo, inserendo tra le condotte colpose già sanzionate da questa norma anche quelle idonee a cagionare una valanga.
        In relazione a tale modifica occorre, infatti, osservare che il "codice Zanardelli" del 1889 prevedeva esclusivamente il pericolo di disastro ferroviario colposamente cagionato. Tale fattispecie è stata successivamente ampliata, sebbene nella relazione ministeriale al progetto di codice penale vigente si legga che l'estensione della previsione di delitti colposi a quelli esplicitamente indicati e non ad altri si giustifica in considerazione della eccezionalità della previsione dei delitti colposi di pericolo rispetto al sistema giuridico.
        Peraltro, pur tenendo conto di tali considerazioni, non si comprende il motivo per cui sia stato espunto il pericolo di valanga colposamente provocato, tanto che uno dei più autorevoli giuristi dell'epoca, nel suo "Trattato di diritto penale", commentando la disposizione in esame, che non trovava applicazione anche nelle ipotesi di causazione colposa di un pericolo di incendio o di una frana, osservava che "non tutte queste esclusioni sono razionalmente giustificabili".
        Sempre in relazione ai doveri di comportamento nella pratica dello sci e di altri sport della neve, il successivo articolo 6 individua, poi, un preciso dovere di assistenza nei confronti di coloro che si trovano in stato di difficoltà, mentre l'articolo 7 prevede l'uso obbligatorio del casco protettivo ai soggetti che praticano lo sci, minori di anni quattordici.
        Per quanto riguarda poi la disciplina degli obblighi dei gestori delle aree sciabili protette, l'articolo 8 stabilisce, in particolare, che tali soggetti hanno il compito di assicurare agli utenti la pratica delle attività previste dalla legge in condizioni di sicurezza, adottando tutte le misure idonee a prevenire infortuni sulle piste e prevedendo, altresì, un idoneo servizio di pronto soccorso.
        Si stabilisce, inoltre, all'articolo 9, che i gestori delle aree sciabili protette sono civilmente responsabili della regolarità e della sicurezza dell'esercizio delle piste e devono consentirne l'apertura al pubblico previa stipulazione di un apposito contratto di assicurazione ai fini della responsabilità civile per danni derivabili agli utenti.
        L'ultimo articolo, in considerazione della necessità di ottenere una omogeneità di disciplina su questa materia con altri Stati europei, soprattutto con quelli confinanti con l'Italia, stabilisce che ogni anno il Governo riferisce alle Camere sulle iniziative assunte in ambito comunitario al fine di pervenire alla elaborazione di uniformi criteri di classificazione e di sicurezza delle aree adibite alla pratica dello sci e di altri sport della neve.




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