XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3633
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità e ambito di applicazione).
1. La presente legge, nel rispetto delle competenze
attribuite dalla normativa vigente alle regioni, agli enti
locali e alle province autonome di Trento e di Bolzano,
stabilisce i princìpi generali volti ad assicurare condizioni
di sicurezza uniformi su tutto il territorio nazionale nella
pratica esercitata in forma non agonistica dello sci e di
altri sport della neve individuati dalle singole normative
regionali e delle province autonome.
2. Spetta alle regioni e alle province autonome di Trento
e di Bolzano assicurare la realizzazione e la gestione in
sicurezza delle aree sciabili protette, individuate ai sensi
dell'articolo 2.
Art. 2.
(Princìpi generali per l'individuazione delle aree
sciabili protette).
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, ciascuna regione e le province autonome di
Trento e di Bolzano individuano le aree sciabili protette,
comprendenti piste e impianti di risalita, riservati alla
pratica non agonistica dello sci e di altri sport della neve
indicati dalle singole normative regionali e delle province
autonome.
2. I soggetti di cui al comma 1 fissano, altresì, le
caratteristiche e i requisiti tecnici che devono avere le
piste e le aree sciabili protette al fine di assicurare agli
utenti adeguate condizioni di sicurezza.
3. Le aree di cui al comma 1 devono essere individuate in
ambiti territoriali non soggetti a frane o a valanghe o,
comunque, in zone protette da tali pericoli e idonee sotto il
profilo idrogeologico. Il tracciato deve essere privo di
ostacoli che possono costituire una situazione di pericolo.
4. Nell'individuazione delle aree di cui al comma 1 devono
altresì essere segnalate le piste adibite alle varie
specialità, distinguendo, in particolare, le piste destinate
allo sci da quelle destinate allo snowboard. Tali piste
devono, altresì, essere classificate secondo le loro
caratteristiche tecniche.
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano dispongono periodiche revisioni delle aree sciabili
protette anche al fine dell'eventuale chiusura delle piste che
non abbiano i requisiti previsti dalla normativa vigente.
Art. 3.
(Segnaletica).
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, determina l'apposita segnaletica che deve essere
predisposta nelle aree sciabili protette, a cura dei gestori
di cui all'articolo 8.
2. Spetta alle regioni e alle province autonome di Trento
e di Bolzano determinare l'ammontare delle sanzioni
amministrative da applicare nel caso di violazione delle
indicazioni fornite dalla segnaletica di cui al comma 1.
Art. 4.
(Obblighi di comportamento nella pratica dello sci e di altri
sport della neve).
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pratica
lo sci o altro sport della neve tenendo una condotta che, in
relazione alle caratteristiche della pista e alla situazione
ambientale, può costituire pericolo per l'incolumità altrui, è
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da 100 euro a 500 euro.
Art. 5.
(Pericolo di valanga).
1. Il primo comma dell'articolo 450 del codice penale è
sostituito dal seguente:
"Chiunque, con la propria azione od omissione colposa, fa
sorgere o persistere il pericolo di un disastro ferroviario,
di un'inondazione, di un naufragio, di una valanga, o della
sommersione di una nave o di un altro edificio natante, è
punito con la reclusione fino a due anni".
Art. 6.
(Omissione di soccorso).
1. Fuori dai casi previsti dal secondo comma dell'articolo
593 del codice penale, chiunque nella pratica dello sci o di
altro sport della neve, trovando una persona in difficoltà non
presta l'assistenza occorrente è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 250 euro a 1.000
euro.
Art. 7.
(Uso del casco protettivo).
1. E' fatto obbligo ai soggetti che praticano lo sci,
minori di anni quattordici, di tenere regolarmente allacciato
un casco protettivo conforme ai tipi omologati, stabiliti dal
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio
decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
2. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma pari a 50 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque importa
o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale
caschi protettivi non conformi ai tipi omologati ai sensi del
comma 1, è punito con l'ammenda da 1.000 euro a 2.000 euro.
4. I caschi protettivi non conformi ai tipi omologati ai
sensi del comma 1 sono soggetti al sequestro e alla relativa
confisca.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche nell'esercizio della pratica dello
snowboard.
Art. 8.
(Obblighi dei gestori
delle aree sciabili protette).
1. Le aree sciabili protette individuate ai sensi
dell'articolo 2 sono affidate in concessione a gestori che
hanno il compito di assicurare agli utenti la pratica delle
attività previste dalla presente legge in condizioni di
sicurezza, adottando tutte le misure idonee a prevenire
infortuni sulle piste e prevedendo, altresì, un idoneo
servizio di pronto soccorso.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione
delle disposizioni di cui al comma 1 comporta l'applicazione
della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
20.000 euro a 200.000 euro.
3. Il gestore ha l'obbligo di chiudere le piste in caso di
pericolo o di non agibilità delle stesse.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione
dell'obbligo di cui al comma 3 comporta l'applicazione della
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50.000
euro a 300.000 euro.
Art. 9.
(Responsabilità civile dei gestori delle aree sciabili
protette).
1. I gestori delle aree sciabili protette sono civilmente
responsabili della regolarità e della sicurezza dell'esercizio
delle piste e devono consentirne l'apertura al pubblico previa
stipulazione di un apposito contratto di assicurazione ai fini
della responsabilità civile per danni derivabili agli
utenti.
2. Al gestore che non ha ottemperato all'obbligo di cui al
comma 1 si applica l'ammenda di 500.000 euro. In assenza della
copertura assicurativa di cui al citato comma 1, la
concessione è sospesa.
Art. 10.
(Relazione al Parlamento).
1. Ogni anno il Governo riferisce alle Camere sulle
iniziative assunte in ambito comunitario al fine di pervenire
alla elaborazione di criteri uniformi di classificazione e di
sicurezza delle aree adibite alla pratica dello sci e di altri
sport della neve.