XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3633




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Finalità e ambito di applicazione).

        1. La presente legge, nel rispetto delle competenze attribuite dalla normativa vigente alle regioni, agli enti locali e alle province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce i princìpi generali volti ad assicurare condizioni di sicurezza uniformi su tutto il territorio nazionale nella pratica esercitata in forma non agonistica dello sci e di altri sport della neve individuati dalle singole normative regionali e delle province autonome.
        2. Spetta alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano assicurare la realizzazione e la gestione in sicurezza delle aree sciabili protette, individuate ai sensi dell'articolo 2.


Art. 2.

(Princìpi generali per l'individuazione delle aree
sciabili protette).

        1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuna regione e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano le aree sciabili protette, comprendenti piste e impianti di risalita, riservati alla pratica non agonistica dello sci e di altri sport della neve indicati dalle singole normative regionali e delle province autonome.
        2. I soggetti di cui al comma 1 fissano, altresì, le caratteristiche e i requisiti tecnici che devono avere le piste e le aree sciabili protette al fine di assicurare agli utenti adeguate condizioni di sicurezza.
        3. Le aree di cui al comma 1 devono essere individuate in ambiti territoriali non soggetti a frane o a valanghe o, comunque, in zone protette da tali pericoli e idonee sotto il profilo idrogeologico. Il tracciato deve essere privo di ostacoli che possono costituire una situazione di pericolo.
        4. Nell'individuazione delle aree di cui al comma 1 devono altresì essere segnalate le piste adibite alle varie specialità, distinguendo, in particolare, le piste destinate allo sci da quelle destinate allo snowboard. Tali piste devono, altresì, essere classificate secondo le loro caratteristiche tecniche.
        5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dispongono periodiche revisioni delle aree sciabili protette anche al fine dell'eventuale chiusura delle piste che non abbiano i requisiti previsti dalla normativa vigente.


Art. 3.

(Segnaletica).

        1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina l'apposita segnaletica che deve essere predisposta nelle aree sciabili protette, a cura dei gestori di cui all'articolo 8.
        2. Spetta alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano determinare l'ammontare delle sanzioni amministrative da applicare nel caso di violazione delle indicazioni fornite dalla segnaletica di cui al comma 1.


Art. 4.

(Obblighi di comportamento nella pratica dello sci e di altri
sport della neve).

        1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pratica lo sci o altro sport della neve tenendo una condotta che, in relazione alle caratteristiche della pista e alla situazione ambientale, può costituire pericolo per l'incolumità altrui, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 500 euro.


Art. 5.

(Pericolo di valanga).

1. Il primo comma dell'articolo 450 del codice penale è sostituito dal seguente:

        "Chiunque, con la propria azione od omissione colposa, fa sorgere o persistere il pericolo di un disastro ferroviario, di un'inondazione, di un naufragio, di una valanga, o della sommersione di una nave o di un altro edificio natante, è punito con la reclusione fino a due anni".


Art. 6.

(Omissione di soccorso).

        1. Fuori dai casi previsti dal secondo comma dell'articolo 593 del codice penale, chiunque nella pratica dello sci o di altro sport della neve, trovando una persona in difficoltà non presta l'assistenza occorrente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250 euro a 1.000 euro.


Art. 7.

(Uso del casco protettivo).

        1. E' fatto obbligo ai soggetti che praticano lo sci, minori di anni quattordici, di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati, stabiliti dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        2. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari a 50 euro.
        3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale caschi protettivi non conformi ai tipi omologati ai sensi del comma 1, è punito con l'ammenda da 1.000 euro a 2.000 euro.
        4. I caschi protettivi non conformi ai tipi omologati ai sensi del comma 1 sono soggetti al sequestro e alla relativa confisca.
        5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nell'esercizio della pratica dello snowboard.


Art. 8.

(Obblighi dei gestori
delle aree sciabili protette).

        1. Le aree sciabili protette individuate ai sensi dell'articolo 2 sono affidate in concessione a gestori che hanno il compito di assicurare agli utenti la pratica delle attività previste dalla presente legge in condizioni di sicurezza, adottando tutte le misure idonee a prevenire infortuni sulle piste e prevedendo, altresì, un idoneo servizio di pronto soccorso.
        2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 euro a 200.000 euro.
        3. Il gestore ha l'obbligo di chiudere le piste in caso di pericolo o di non agibilità delle stesse.
        4. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione dell'obbligo di cui al comma 3 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50.000 euro a 300.000 euro.


Art. 9.

(Responsabilità civile dei gestori delle aree sciabili
protette).

        1. I gestori delle aree sciabili protette sono civilmente responsabili della regolarità e della sicurezza dell'esercizio delle piste e devono consentirne l'apertura al pubblico previa stipulazione di un apposito contratto di assicurazione ai fini della responsabilità civile per danni derivabili agli utenti.
        2. Al gestore che non ha ottemperato all'obbligo di cui al comma 1 si applica l'ammenda di 500.000 euro. In assenza della copertura assicurativa di cui al citato comma 1, la concessione è sospesa.


Art. 10.

(Relazione al Parlamento).

        1. Ogni anno il Governo riferisce alle Camere sulle iniziative assunte in ambito comunitario al fine di pervenire alla elaborazione di criteri uniformi di classificazione e di sicurezza delle aree adibite alla pratica dello sci e di altri sport della neve.



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