XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3632




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge risponde alle esigenze, provenienti da più parti, di rendere più comprensibile, equo e trasparente al consumatore finale il complesso sistema dell'assicurazione obbligatoria derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. Le norme che qui si propongono attuano una strategia interstiziale, senza modificare sostanzialmente l'impianto delle disposizioni vigenti in materia, le quali sono ormai sedimentate sia su un piano scientifico autonomo che su un livello economico e tecnico-attuariale che corrisponde a standard internazionali. E' quindi sufficiente modificare o introdurre alcune disposizioni legislative più chiare e stringenti per conferire al sistema della cosiddetta "RCAuto", recentemente riformato da alcune norme contenute nella legge 12 dicembre 2002, n. 273, quegli aspetti di equità e di maggiore rispondenza alle regole del libero mercato, che si traducono direttamente ed immediatamente in sensibili vantaggi economici per i cittadini, sia in veste di clienti che pagano i premi alle assicurazioni, sia in quella di utenti della strada che sono coinvolti in sinistri, a torto o a ragione, per i quali meritano l'attenzione di un sistema assicurativo-finanziario che non sempre risponde con tempestività e completezza alle attese dei consumatori.
        L'impressione che deriva dalla osservazione delle modalità con le quali è gestito, a volte in modo discrezionale, a volte in maniera del tutto arbitraria, il susseguirsi degli eventi giuridici che determinano il pagamento del premio e la prestazione dell'obbligazione legata ad un contratto assicurativo RCAuto, è quella di una serie di falle che consentono ingiusti aggravi degli oneri a carico dei consumatori, cui non corrispondono la qualità ed i livelli dei servizi e delle prestazioni che la legge ed il mercato pongono in capo alle imprese assicuratrici.
        In considerazione di tale palese situazione di difficoltà che grava su un cittadino-utente che è lasciato solo e senza difesa a tutelare i propri interessi contro quelli di potenti lobby finanziarie e commerciali, lo sforzo del legislatore deve essere quello di limitare i danni e di prevenire gli abusi, eliminando i margini di eccessiva discrezionalità che offrono alle imprese assicuratrici la possibilità di esercitare, a volte persino in modo legale, il diritto e la legge del più forte.
        Il problema è molto sentito anche a livello europeo. Se dal 1969 la RCAuto è diventata obbligatoria per tutti, fin dal 1972 l'Unione europea si è dotata di direttive comuni allo scopo di colmare i vuoti che ancora esistono nella copertura assicurativa obbligatoria dei passeggeri all'interno della Comunità. L'Italia ha innovato la propria normativa quasi esclusivamente per ottemperare alle prescrizioni comunitarie, ma non si è mai collocata chiaramente in una prospettiva di tutela del consumatore finale del prodotto assicurativo.
        L'istituzione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), l'istituto che vigila sulle imprese assicuratrici private, è sembrata più un'emissione governativa voluta per regolamentare la concorrenza tra le imprese sul mercato, che una vera e propria volontà di governare con maggiore incisività un settore le cui sorti erano sempre state nelle mani dell'associazione di categoria delle imprese stesse. Ma è proprio dall'ISVAP che più recentemente giungono le maggiori istanze rivolte direttamente a dare seguito alle esigenze dei consumatori. Infatti il ruolo svolto dall'Istituto, cioè quello di controllare che l'iniziativa privata non si svolga a danno dell'interesse pubblico che esso è chiamato a tutelare, tende per sua stessa natura a collocarsi dalla parte dei cittadini utenti, pur non dimenticando il ruolo spettante ai cittadini lavoratori, impiegati nel settore assicurativo.
        E' chiaro ed evidente che le modifiche ordinamentali e normative che concernono importanti settori del mercato non possono prescindere dalla valutazione attenta dei riflessi economici ed occupazionali che essi possono ingenerare nel settore assicurativo. Le imprese devono rispettare princìpi generali che limitano il proprio interesse primario, che è quello di ogni impresa, cioè di generare utili, e perciò accumulo di ricchezza e di investimenti, ma non devono essere poste nelle condizioni di modificare i propri piani finanziari al punto di dover operare economie, razionalizzazioni e ristrutturazioni produttive che si rivolgono a danno dei lavoratori e, quindi, dell'intera collettività.
        In un certo senso, quindi, il mantenimento di un impianto normativo generale in materia di RCAuto, che si avvia a compiere tra poco i trentacinque anni di vigenza, assicura una continuità di know-how manageriale, di investimenti finanziari, di tranquillità imprenditoriale alle società assicuratrici, che rende questo settore appetibile sia per gli investimenti nel capitale sociale delle imprese, sia indirettamente nel mercato finanziario e borsistico. Il mercato assicurativo è una fetta importante dell'economia del Paese e come tale merita attenzione e rispetto.
        In questo senso le misure, per la gran parte favorevoli al consumatore, che qui si propongono sono state accuratamente meditate per offrire una ricaduta positiva in termini di qualità del servizio offerto al cittadino-utente senza pregiudicare l'economia delle società assicuratrici che lavorano con onestà e competenza, mentre rendono la vita più difficile a società improvvisate, corsari della finanza ed agenti e mandatari che realizzano e distribuiscono il prodotto assicurativo senza alcuno scrupolo e senza prevedere i disagi e le difficoltà cui possono costringere i propri clienti.
        La presente proposta di legge è favorevole ai consumatori ma è anche utile a recuperare un rapporto di fiducia e quindi quote di mercato per quegli operatori onesti che dispiegano la propria iniziativa economica con continuità da più di trenta anni in un settore che è stato spesso oggetto di truffe, di "prendi i soldi e scappa", di società nate come i funghi e poi svanite nel nulla. Più che danneggiare le compagnie assicurative, la fiducia del consumatore nelle imprese consente a queste ultime di vincere certe recenti tendenze del mercato, che hanno portato in Italia prodotti esteri, con l'ausilio di nuove e convincenti tecniche di marketing distribuite anche per via telematica.
        Una maggior fiducia, una più sicura presenza sul territorio, maggiore efficienza amministrativa - soprattutto nei risarcimenti - condizioni contrattuali più eque finiscono con il rafforzare e non con il danneggiare le imprese assicuratrici, che cominciano a comprendere di essere i primi soggetti interessati a soddisfare le esigenze dei propri clienti. Da questo punto di vista la controparte delle imprese assicuratrici RCAuto è sempre di meno il Governo, in fase di contrattazione delle tariffe, e sempre di più l'organizzazione dei consumatori e degli utenti. Questo processo di sburocratizzazione della RCAuto sta avanzando lentamente ma certamente non può più regredire, sia in Italia che in Europa.
        Entrando nel merito delle singole disposizioni, con l'articolo 1 della presente proposta di legge si vuole evitare agli automobilisti l'obbligo, tutto a favore delle compagnie assicuratrici, di ricominciare nuovamente il sistema del bonus-malus ogni volta che si acquisisce un nuovo veicolo, anche in caso di furto o demolizione del precedente. La disposizione obbliga le imprese a garantire al proprio cliente la stessa classe di trattamento tariffario applicata al veicolo precedentemente assicurato.
        L'articolo 2 pone rimedio ad un'altra ingiustizia, che pone a carico dell'assicurato la responsabilità civile derivante dalla circolazione del veicolo rubato. Qui si propone semplicemente che una volta fatta la relativa denuncia di furto, l'assicurato non debba subire conseguenze di alcun genere, neanche sul piano tariffario, per un bene di cui ha perso il possesso, anche se mantiene ipoteticamente la proprietà - sempre che il mezzo venga ritrovato.
        L'articolo 3 dispone che la classe tariffaria applicata ad un soggetto, qualora sia proprietario di più veicoli, non può che riferirsi ad un rischio omogeneo. Quindi il proprietario di due o più veicoli deve essere inserito in una tariffa di rischio uguale per tutti i veicoli che possiede. Questo articolo dispone che la perequazione del bonus-malus si applichi anche ai motocicli e ciclomotori che ora ne sono esclusi.
        L'articolo 4 dispone che le modalità del risarcimento del danno ai terzi trasportati o ai terzi estranei siano le stesse applicate al danno subìto dall'assicurato.
        L'articolo 5 consente all'assicurato o al danneggiato di valersi di un perito assicurativo diverso da quello dell'impresa assicuratrice, ponendo il relativo onere a carico di quest'ultima.
        L'articolo 6 prevede che le imprese assicuratrici non possano vendere il proprio prodotto RCAuto soltanto mediante una operazione commerciale e di marketing, ma debbano essere presenti sul territorio anche con i servizi successivi in favore dei propri clienti: informazioni, pagamento dei premi, perizie e liquidazioni dei sinistri. Questo è un aspetto molto importante della legge, perché molto spesso il cliente vede sul territorio solo chi gli chiede di pagare il premio, mentre è costretto a lunghi spostamenti e a file interminabili per ottenere il pagamento delle prestazioni assicurate. La tendenza delle imprese assicuratrici è infatti quella di inviare i propri agenti di vendita e di riscossione anche nei piccolissimi comuni, ma non di servire con altrettanta capillarità i propri clienti al momento del pagamento della prestazione assicurata.
        L'articolo 7 vuole impedire che nel mercato assicurativo si realizzino abusi simili a quelli che il codice penale classifica come "usurai" sul piano bancario e creditizio. Ovviamente in questo caso non si può parlare di usura, ma di eccessiva onerosità, non solo civilmente ma anche penalmente rilevante. In analogia con le norme sull'usura il Ministro delle attività produttive rileva i premi medi dell'RCAuto e li pubblica nella Gazzetta Ufficiale, in modo da consentire ai cittadini di controllare che il proprio premio sia contenuto nel limite massimo del 50 per cento superiore alla media. Superato tale limite scattano sanzioni penali e multe e, naturalmente, il rimborso all'assicurato della parte eccedente il premio legalmente ammissibile. Ad esempio, posto che sia 100 euro il premio medio accertato, l'assicurato può accettare - tutelandosi ovviamente con la scelta di premi più economici sul libero mercato - un premio massimo di 150 euro. Un preteso premio di 180 euro comporta la denuncia penale e la restituzione di 30 euro.
        L'articolo 8 consente all'assicurato di valersi di un proprio consulente di fiducia con oneri a carico dell'impresa assicuratrice nel caso in cui, decorsi quaranta giorni dalla data della richiesta, quest'ultima non abbia provveduto alla quantificazione del danno.
        L'articolo 9 offre un'ulteriore possibilità di liberalizzare il mercato e di favorire una sana concorrenza. Si dispone infatti l'abolizione dei contratti di esclusiva, con i quali le imprese assicuratrici tengono legati i propri agenti di vendita.
        L'articolo 10 dispone nuove modalità per il risarcimento del danno materiale, che può essere liquidato in luogo della riparazione del veicolo.
        L'articolo 11 introduce termini più rapidi per lo svolgimento delle attività istruttorie legate all'accertamento ed alla liquidazione del danno subìto dalle persone, prevedendo visite mediche ed altri accertamenti in tempi più ristretti.
        L'articolo 12 dispone una nuova modalità di ricorso ad un procedimento arbitrale per la quantificazione definitiva del danno subìto. In tal modo si determina una soluzione stragiudiziale e quindi più rapida del contenzioso tra società assicuratrici e clienti.
        L'articolo 13 rende più trasparenti e consultabili agli assicurati le banche dati dell'ISVAP, formate a loro volta dalle comunicazioni obbligatorie rese all'Istituto dalle società assicuratrici. Per quanto concerne i sinistri, il cittadino potrà accedere solo ai dati di quelli in cui è coinvolto personalmente, a qualunque titolo. L'ISVAP dovrà inoltre pubblicare un bollettino con tutte le sanzioni comminate alle imprese che esercitano la RCAuto.
        L'articolo 14 dispone che, per maggiore trasparenza e conoscenza delle tariffe, le imprese assicuratrici debbano pubblicarle anche sui servizi di Televideo.
        L'articolo 15 propone un sistema di calcolo delle riserve finanziarie che sia ancorato all'inflazione programmata dal Governo, e non a quella accertata dall'Istituto nazionale di statistica, sulla base di operazioni di matematica finanziaria da evidenziare con chiarezza in una comunicazione all'ISVAP del tutto separata dagli altri dati di bilancio dell'impresa assicuratrice.
        Malgrado le continue e recenti modificazioni alla normativa dell'RCAuto, l'approvazione della proposta di legge si rende ulteriormente necessaria in quanto essa è portatrice di valori generali di interesse comune per tutta la collettività, con i quali si apre una prospettiva nuova di partecipazione diretta dei consumatori alle scelte che regolano il mercato.




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