XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3632
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
risponde alle esigenze, provenienti da più parti, di rendere
più comprensibile, equo e trasparente al consumatore finale il
complesso sistema dell'assicurazione obbligatoria derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. Le
norme che qui si propongono attuano una strategia
interstiziale, senza modificare sostanzialmente l'impianto
delle disposizioni vigenti in materia, le quali sono ormai
sedimentate sia su un piano scientifico autonomo che su un
livello economico e tecnico-attuariale che corrisponde a
standard internazionali. E' quindi sufficiente
modificare o introdurre alcune disposizioni legislative più
chiare e stringenti per conferire al sistema della cosiddetta
"RCAuto", recentemente riformato da alcune norme contenute
nella legge 12 dicembre 2002, n. 273, quegli aspetti di equità
e di maggiore rispondenza alle regole del libero mercato, che
si traducono direttamente ed immediatamente in sensibili
vantaggi economici per i cittadini, sia in veste di clienti
che pagano i premi alle assicurazioni, sia in quella di utenti
della strada che sono coinvolti in sinistri, a torto o a
ragione, per i quali meritano l'attenzione di un sistema
assicurativo-finanziario che non sempre risponde con
tempestività e completezza alle attese dei consumatori.
L'impressione che deriva dalla osservazione delle modalità
con le quali è gestito, a volte in modo discrezionale, a volte
in maniera del tutto arbitraria, il susseguirsi degli eventi
giuridici che determinano il pagamento del premio e la
prestazione dell'obbligazione legata ad un contratto
assicurativo RCAuto, è quella di una serie di falle che
consentono ingiusti aggravi degli oneri a carico dei
consumatori, cui non corrispondono la qualità ed i livelli dei
servizi e delle prestazioni che la legge ed il mercato pongono
in capo alle imprese assicuratrici.
In considerazione di tale palese situazione di difficoltà
che grava su un cittadino-utente che è lasciato solo e senza
difesa a tutelare i propri interessi contro quelli di potenti
lobby finanziarie e commerciali, lo sforzo del
legislatore deve essere quello di limitare i danni e di
prevenire gli abusi, eliminando i margini di eccessiva
discrezionalità che offrono alle imprese assicuratrici la
possibilità di esercitare, a volte persino in modo legale, il
diritto e la legge del più forte.
Il problema è molto sentito anche a livello europeo. Se
dal 1969 la RCAuto è diventata obbligatoria per tutti, fin dal
1972 l'Unione europea si è dotata di direttive comuni allo
scopo di colmare i vuoti che ancora esistono nella copertura
assicurativa obbligatoria dei passeggeri all'interno della
Comunità. L'Italia ha innovato la propria normativa quasi
esclusivamente per ottemperare alle prescrizioni comunitarie,
ma non si è mai collocata chiaramente in una prospettiva di
tutela del consumatore finale del prodotto assicurativo.
L'istituzione dell'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP),
l'istituto che vigila sulle imprese assicuratrici private, è
sembrata più un'emissione governativa voluta per regolamentare
la concorrenza tra le imprese sul mercato, che una vera e
propria volontà di governare con maggiore incisività un
settore le cui sorti erano sempre state nelle mani
dell'associazione di categoria delle imprese stesse. Ma è
proprio dall'ISVAP che più recentemente giungono le maggiori
istanze rivolte direttamente a dare seguito alle esigenze dei
consumatori. Infatti il ruolo svolto dall'Istituto, cioè
quello di controllare che l'iniziativa privata non si svolga a
danno dell'interesse pubblico che esso è chiamato a tutelare,
tende per sua stessa natura a collocarsi dalla parte dei
cittadini utenti, pur non dimenticando il ruolo spettante ai
cittadini lavoratori, impiegati nel settore assicurativo.
E' chiaro ed evidente che le modifiche ordinamentali e
normative che concernono importanti settori del mercato non
possono prescindere dalla valutazione attenta dei riflessi
economici ed occupazionali che essi possono ingenerare nel
settore assicurativo. Le imprese devono rispettare princìpi
generali che limitano il proprio interesse primario, che è
quello di ogni impresa, cioè di generare utili, e perciò
accumulo di ricchezza e di investimenti, ma non devono essere
poste nelle condizioni di modificare i propri piani finanziari
al punto di dover operare economie, razionalizzazioni e
ristrutturazioni produttive che si rivolgono a danno dei
lavoratori e, quindi, dell'intera collettività.
In un certo senso, quindi, il mantenimento di un impianto
normativo generale in materia di RCAuto, che si avvia a
compiere tra poco i trentacinque anni di vigenza, assicura una
continuità di know-how manageriale, di investimenti
finanziari, di tranquillità imprenditoriale alle società
assicuratrici, che rende questo settore appetibile sia per gli
investimenti nel capitale sociale delle imprese, sia
indirettamente nel mercato finanziario e borsistico. Il
mercato assicurativo è una fetta importante dell'economia del
Paese e come tale merita attenzione e rispetto.
In questo senso le misure, per la gran parte favorevoli al
consumatore, che qui si propongono sono state accuratamente
meditate per offrire una ricaduta positiva in termini di
qualità del servizio offerto al cittadino-utente senza
pregiudicare l'economia delle società assicuratrici che
lavorano con onestà e competenza, mentre rendono la vita più
difficile a società improvvisate, corsari della finanza ed
agenti e mandatari che realizzano e distribuiscono il prodotto
assicurativo senza alcuno scrupolo e senza prevedere i disagi
e le difficoltà cui possono costringere i propri clienti.
La presente proposta di legge è favorevole ai consumatori
ma è anche utile a recuperare un rapporto di fiducia e quindi
quote di mercato per quegli operatori onesti che dispiegano la
propria iniziativa economica con continuità da più di trenta
anni in un settore che è stato spesso oggetto di truffe, di
"prendi i soldi e scappa", di società nate come i funghi e poi
svanite nel nulla. Più che danneggiare le compagnie
assicurative, la fiducia del consumatore nelle imprese
consente a queste ultime di vincere certe recenti tendenze del
mercato, che hanno portato in Italia prodotti esteri, con
l'ausilio di nuove e convincenti tecniche di marketing
distribuite anche per via telematica.
Una maggior fiducia, una più sicura presenza sul
territorio, maggiore efficienza amministrativa - soprattutto
nei risarcimenti - condizioni contrattuali più eque finiscono
con il rafforzare e non con il danneggiare le imprese
assicuratrici, che cominciano a comprendere di essere i primi
soggetti interessati a soddisfare le esigenze dei propri
clienti. Da questo punto di vista la controparte delle imprese
assicuratrici RCAuto è sempre di meno il Governo, in fase di
contrattazione delle tariffe, e sempre di più l'organizzazione
dei consumatori e degli utenti. Questo processo di
sburocratizzazione della RCAuto sta avanzando lentamente ma
certamente non può più regredire, sia in Italia che in
Europa.
Entrando nel merito delle singole disposizioni, con
l'articolo 1 della presente proposta di legge si vuole evitare
agli automobilisti l'obbligo, tutto a favore delle compagnie
assicuratrici, di ricominciare nuovamente il sistema del
bonus-malus ogni volta che si acquisisce un nuovo
veicolo, anche in caso di furto o demolizione del precedente.
La disposizione obbliga le imprese a garantire al proprio
cliente la stessa classe di trattamento tariffario applicata
al veicolo precedentemente assicurato.
L'articolo 2 pone rimedio ad un'altra ingiustizia, che
pone a carico dell'assicurato la responsabilità civile
derivante dalla circolazione del veicolo rubato. Qui si
propone semplicemente che una volta fatta la relativa denuncia
di furto, l'assicurato non debba subire conseguenze di alcun
genere, neanche sul piano tariffario, per un bene di cui ha
perso il possesso, anche se mantiene ipoteticamente la
proprietà - sempre che il mezzo venga ritrovato.
L'articolo 3 dispone che la classe tariffaria applicata ad
un soggetto, qualora sia proprietario di più veicoli, non può
che riferirsi ad un rischio omogeneo. Quindi il proprietario
di due o più veicoli deve essere inserito in una tariffa di
rischio uguale per tutti i veicoli che possiede. Questo
articolo dispone che la perequazione del bonus-malus si
applichi anche ai motocicli e ciclomotori che ora ne sono
esclusi.
L'articolo 4 dispone che le modalità del risarcimento del
danno ai terzi trasportati o ai terzi estranei siano le stesse
applicate al danno subìto dall'assicurato.
L'articolo 5 consente all'assicurato o al danneggiato di
valersi di un perito assicurativo diverso da quello
dell'impresa assicuratrice, ponendo il relativo onere a carico
di quest'ultima.
L'articolo 6 prevede che le imprese assicuratrici non
possano vendere il proprio prodotto RCAuto soltanto mediante
una operazione commerciale e di marketing, ma debbano
essere presenti sul territorio anche con i servizi successivi
in favore dei propri clienti: informazioni, pagamento dei
premi, perizie e liquidazioni dei sinistri. Questo è un
aspetto molto importante della legge, perché molto spesso il
cliente vede sul territorio solo chi gli chiede di pagare il
premio, mentre è costretto a lunghi spostamenti e a file
interminabili per ottenere il pagamento delle prestazioni
assicurate. La tendenza delle imprese assicuratrici è infatti
quella di inviare i propri agenti di vendita e di riscossione
anche nei piccolissimi comuni, ma non di servire con
altrettanta capillarità i propri clienti al momento del
pagamento della prestazione assicurata.
L'articolo 7 vuole impedire che nel mercato assicurativo
si realizzino abusi simili a quelli che il codice penale
classifica come "usurai" sul piano bancario e creditizio.
Ovviamente in questo caso non si può parlare di usura, ma di
eccessiva onerosità, non solo civilmente ma anche penalmente
rilevante. In analogia con le norme sull'usura il Ministro
delle attività produttive rileva i premi medi dell'RCAuto e li
pubblica nella Gazzetta Ufficiale, in modo da consentire
ai cittadini di controllare che il proprio premio sia
contenuto nel limite massimo del 50 per cento superiore alla
media. Superato tale limite scattano sanzioni penali e multe
e, naturalmente, il rimborso all'assicurato della parte
eccedente il premio legalmente ammissibile. Ad esempio, posto
che sia 100 euro il premio medio accertato, l'assicurato può
accettare - tutelandosi ovviamente con la scelta di premi più
economici sul libero mercato - un premio massimo di 150 euro.
Un preteso premio di 180 euro comporta la denuncia penale e la
restituzione di 30 euro.
L'articolo 8 consente all'assicurato di valersi di un
proprio consulente di fiducia con oneri a carico dell'impresa
assicuratrice nel caso in cui, decorsi quaranta giorni dalla
data della richiesta, quest'ultima non abbia provveduto alla
quantificazione del danno.
L'articolo 9 offre un'ulteriore possibilità di
liberalizzare il mercato e di favorire una sana concorrenza.
Si dispone infatti l'abolizione dei contratti di esclusiva,
con i quali le imprese assicuratrici tengono legati i propri
agenti di vendita.
L'articolo 10 dispone nuove modalità per il risarcimento
del danno materiale, che può essere liquidato in luogo della
riparazione del veicolo.
L'articolo 11 introduce termini più rapidi per lo
svolgimento delle attività istruttorie legate all'accertamento
ed alla liquidazione del danno subìto dalle persone,
prevedendo visite mediche ed altri accertamenti in tempi più
ristretti.
L'articolo 12 dispone una nuova modalità di ricorso ad un
procedimento arbitrale per la quantificazione definitiva del
danno subìto. In tal modo si determina una soluzione
stragiudiziale e quindi più rapida del contenzioso tra società
assicuratrici e clienti.
L'articolo 13 rende più trasparenti e consultabili agli
assicurati le banche dati dell'ISVAP, formate a loro volta
dalle comunicazioni obbligatorie rese all'Istituto dalle
società assicuratrici. Per quanto concerne i sinistri, il
cittadino potrà accedere solo ai dati di quelli in cui è
coinvolto personalmente, a qualunque titolo. L'ISVAP dovrà
inoltre pubblicare un bollettino con tutte le sanzioni
comminate alle imprese che esercitano la RCAuto.
L'articolo 14 dispone che, per maggiore trasparenza e
conoscenza delle tariffe, le imprese assicuratrici debbano
pubblicarle anche sui servizi di Televideo.
L'articolo 15 propone un sistema di calcolo delle riserve
finanziarie che sia ancorato all'inflazione programmata dal
Governo, e non a quella accertata dall'Istituto nazionale di
statistica, sulla base di operazioni di matematica finanziaria
da evidenziare con chiarezza in una comunicazione all'ISVAP
del tutto separata dagli altri dati di bilancio dell'impresa
assicuratrice.
Malgrado le continue e recenti modificazioni alla
normativa dell'RCAuto, l'approvazione della proposta di legge
si rende ulteriormente necessaria in quanto essa è portatrice
di valori generali di interesse comune per tutta la
collettività, con i quali si apre una prospettiva nuova di
partecipazione diretta dei consumatori alle scelte che
regolano il mercato.