XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3632
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Validità del contratto in caso di furto o
demolizione).
1. Al primo comma, secondo periodo, dell'articolo 8 della
legge 24 dicembre 1969, n. 990, la parola: "nuovo" è
soppressa.
2. Al secondo comma dell'articolo 8 della legge 24
dicembre 1969, n. 990, le parole: "di cui al presente
articolo" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai periodi
primo e secondo del primo comma".
3. All'articolo 8 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"In caso di furto del veicolo assicurato, regolarmente
denunciato all'autorità competente, ovvero in caso di
demolizione dello stesso, l'assicurato ha diritto alla
prosecuzione della validità del contratto a valere su altro
veicolo di sua proprietà, previo l'eventuale conguaglio del
premio, mantenendo invariato il livello della formula
tariffaria bonus-malus già applicato".
Art. 2.
(Responsabilità civile in caso di furto).
1. Al primo comma dell'articolo 19 della legge 24 dicembre
1969, n. 990, e successive modificazioni, dopo la lettera
b) è inserita la seguente:
"b-bis) il veicolo o natante risulti oggetto di
furto regolarmente denunciato alle autorità competenti;".
2. Al secondo comma dell'articolo 19 della legge 24
dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, le parole:
"Nell'ipotesi di cui alla lettera b)" sono sostituite
dalle seguenti: "Nelle ipotesi di cui alle lettere b) e
b-bis)".
Art. 3.
(Perequazione della formula tariffaria bonus-malus.
Applicazione a motocicli e ciclomotori).
1. L'assicurato che stipula nuovi contratti assicurativi
per altri veicoli di sua proprietà con la medesima compagnia
assicuratrice ha diritto, su sua richiesta, per questi ultimi,
all'applicazione della formula tariffaria bonus-malus
già maturata per il primo veicolo.
2. La formula tariffaria bonus-malus si applica
anche ai contratti di assicurazione della responsabilità
civile derivante dalla circolazione di ciclomotori e di
motocicli, per i quali le imprese assicuratrici devono
prevedere una apposita tabella di perequazione cui fare
riferimento al momento del rilascio all'assicurato
dell'attestazione dello stato di rischio.
Art. 4.
(Risarcimento del danno ai terzi trasportati e ai terzi
estranei).
1. Dopo l'articolo 22 della legge 24 dicembre 1969, n.
990, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
"Art. 22-bis. 1. In caso di sinistro tra veicoli in
cui i terzi trasportati, ovvero i terzi estranei ai
proprietari e ai conducenti dei veicoli, riportano lesioni
personali o anche solo danni a cose di loro proprietà, per la
denuncia, gli accertamenti, il risarcimento e la liquidazione
del danno, anche biologico, si applicano le procedure e le
modalità previste dall'articolo 3 del decreto-legge 23
dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 1977, n. 39, e successive modificazioni, e
dall'articolo 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57, e successive
modificazioni".
Art. 5.
(Perito assicurativo di fiducia).
1. All'articolo 3 della legge 17 febbraio 1992, n. 166, è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"1-bis. Nel caso in cui l'assicurato si avvalga
della facoltà di ricorrere ad un perito assicurativo nei modi
previsti dal comma 1, il pagamento della prestazione
professionale spetta direttamente alla compagnia
assicuratrice, previo recepimento della parcella professionale
e di copia della perizia assicurativa consegnata
all'assicurato. Tale facoltà si estende anche al danneggiato,
nel caso in cui sia persona diversa dall'assicurato".
Art. 6.
(Requisiti dell'impresa assicuratrice per l'esercizio
dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei
natanti).
1. All'articolo 10 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e
successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti
commi:
"1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione ciascuna impresa può essere
autorizzata ad esercitare l'assicurazione della responsabilità
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei
natanti soltanto se realizza contemporaneamente le seguenti
condizioni in ciascuna provincia del territorio nazionale:
a) è presente con proprie strutture di vendita;
b) è a disposizione degli assicurati con propri
uffici informativi;
c) è presente con propri uffici di liquidazione
dei sinistri in gestione diretta.
1-ter. Le imprese possono ottemperare alle
condizioni di cui al comma 1-bis anche in consorzio con
altre imprese e comunque per una percentuale non superiore ad
un terzo delle proprie strutture in gestione diretta.
1-quater. Le imprese che, alla data di entrata in
vigore delle disposizioni di cui ai commi 1-bis e
1-ter e al presente comma, sono autorizzate ad
esercitare l'assicurazione della responsabilità civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei
natanti, possono proseguire tale esercizio per un anno, al
termine del quale, ove non ottemperino alle condizioni di cui
ai commi 1-bis e 1-ter, l'autorizzazione è
revocata".
Art. 7.
(Eccessiva, ingiusta e immotivata onerosità del premio
assicurativo).
1. In conformità a quanto previsto dalla legge 7 marzo
1996, n. 108, e successive modificazioni, in materia di usura,
le tariffe assicurative sono considerate eccessivamente
onerose a carico dell'assicurato e produttive di un
arricchimento ingiusto e immotivato in favore delle imprese
che esercitano l'assicurazione obbligatoria della
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli
a motore e dei natanti, quando il premio e gli altri vantaggi
o compensi, avuto riguardo alle concrete modalità del
pagamento e al premio medio praticato per operazioni similari,
risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione
della garanzia principale, ovvero al rischio effettivamente
assunto direttamente dalla impresa assicuratrice. Per la
determinazione dell'eccessiva onerosità del premio
assicurativo si tiene conto delle commissioni, delle
remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle
per imposte e tasse, collegate alla erogazione della
prestazione assicurativa.
2. Il Ministro delle attività produttive, sentiti
l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e l'Istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse
collettivo (ISVAP), rileva trimestralmente il premio
assicurativo effettivo globale medio annuo, comprensivo di
commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e di spese,
escluse quelle per imposte e tasse, delle tariffe praticate
dalle imprese che esercitano l'assicurazione obbligatoria
della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore e dei natanti nel corso del trimestre
precedente. I valori medi derivanti da tale rilevazione sono
pubblicati senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale.
3. Il premio assicurativo è considerato eccessivamente,
ingiustamente e immotivatamente oneroso quando supera del 50
per cento il premio medio rilevato e pubblicato ai sensi del
comma 2.
4. Chiunque pretenda il pagamento di un premio
eccessivamente oneroso ai sensi del presente articolo, nonché,
a qualsiasi titolo, concorra alla determinazione, alla
approvazione e alla immissione sul mercato della relativa
tariffa, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la
multa da 3.500 euro a 15.000 euro, salva, agli effetti civili,
la immediata restituzione agli assicurati della parte di
premio eccedente il limite determinato ai sensi del comma
3.
5. Per quanto non previsto dal presente articolo si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
all'articolo 644 del codice penale, nonché le disposizioni di
cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive
modificazioni.
Art. 8.
(Consulenti di fiducia).
1. Al primo periodo dell'articolo 22 della legge 24
dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, le parole:
"decorsi sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti:
"decorsi quaranta giorni".
2. In caso di inosservanza da parte dell'impresa
assicuratrice dei termini, delle procedure e delle modalità di
cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977,
n. 39, e successive modificazioni, e all'articolo 22 della
legge 24 dicembre 1969, n. 990, come da ultimo modificato dal
comma 1 del presente articolo, l'assicurato può avvalersi
della consulenza e dell'assistenza di uno o più professionisti
di propria fiducia, i cui compensi professionali sono imputati
all'impresa assicuratrice.
Art. 9.
(Clausola di esclusività nei contratti di agenzia per
l'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti).
1. La clausola di esclusiva, relativa al divieto di
assunzione da parte dell'agente dell'incarico di trattare
nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più
imprese in concorrenza tra loro, di cui alla seconda parte
dell'articolo 1743 del codice civile, non si applica ai
contratti di agenzia intercorrenti con agenti di assicurazione
che operano nel settore dei contratti dell'assicurazione
obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
2. Eventuali clausole presenti nei contratti di cui al
comma 1, che prevedono diritti di esclusiva a favore di una o
di entrambe le parti, sono prive di efficacia.
3. Nei contratti in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge le clausole di cui al comma 2 restano
prive di efficacia decorsi tre mesi dalla richiesta scritta
comunicata da una delle parti.
Art. 10.
(Risarcimento del danno materiale).
1. Il nono comma dell'articolo 3 del decreto-legge 23
dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 1977, n. 39, introdotto dall'articolo 23,
comma 2, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, è sostituito
dai seguenti:
"Nel caso in cui l'assicuratore ed il danneggiato abbiano
concordato, entro i termini di cui al primo comma, la
riparazione dei danni subìti dal veicolo, il termine di
quindici giorni indicato al sesto comma decorre dalla data di
ricevimento da parte dell'assicuratore della relativa
documentazione fiscale.
Il termine di cui al nono comma vale anche nel caso in cui
il danneggiato abbia delegato all'autoriparatore la
riscossione dell'importo da liquidare.
Qualora la riparazione risulti antieconomica rispetto al
valore di mercato del veicolo medesimo al momento del sinistro
ed agli ulteriori oneri e danni derivanti dalla sua eventuale
sostituzione, al danneggiato è liquidato un risarcimento
pecuniario pari a tale complessivo valore.
Nel caso di cui all'undicesimo comma, qualora il
danneggiato accetti il risarcimento pecuniario in luogo della
riparazione, il veicolo è inviato a rottamazione ovvero
sottoposto obbligatoriamente a revisione presso un soggetto
autorizzato a norma di legge e non può circolare prima che
detta revisione escluda la pericolosità della mancata
riparazione".
2. Il decimo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 23
dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 1977, n. 39, e successive modificazioni, è
abrogato.
Art. 11.
(Attività istruttorie).
1. All'articolo 3, primo comma, del decreto-legge 23
dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 1977, n. 39, e successive modificazioni, al
secondo periodo le parole: "Entro sessanta giorni" sono
sostituite dalle seguenti: "Entro quaranta giorni", e al terzo
periodo le parole: "Il termine di sessanta giorni è ridotto a
trenta" sono sostituite dalle seguenti: "Il termine di
quaranta giorni è ridotto a venti".
2. Dopo l'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 1976,
n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1977, n. 39, come da ultimo modificato dalla presente legge, è
inserito il seguente:
"Art. 3-bis. 1. Le visite mediche disposte per
controllo dall'impresa assicuratrice devono avere luogo nel
termine perentorio di quindici giorni dal recepimento della
comunicazione all'impresa da parte del danneggiato di aver
maturato la stabilizzazione dei postumi; decorso inutilmente
tale termine si intende che l'impresa abbia rinunciato ad
effettuare le visite.
2. L'esito della visita medica di cui al comma 1
deve essere refertato, ai fini della successiva offerta di
risarcimento da parte dell'impresa, entro quindici giorni
dall'effettuazione della visita stessa".
Art. 12.
(Determinazione del valore del danno e
risarcimento).
1. Dopo l'articolo 31 della legge 24 dicembre 1969, n.
990, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
"Art. 31-bis. 1. Ad esclusione dei casi di cui
all'articolo 19, la quantificazione del danno, qualora le
offerte di risarcimento dell'impresa non soddisfino le
richieste di risarcimento del danneggiato può, prima che sia
avviato il procedimento innanzi all'autorità giudiziaria,
essere demandata ad un collegio arbitrale, composto da un
consulente tecnico per ciascuna delle parti e presieduto da un
consulente tecnico nominato dal presidente del tribunale
competente, che deve pronunciarsi entro dieci giorni dal
recepimento del fascicolo contenente la documentazione
relativa alla decisione".
Art. 13.
(Fruibilità delle banche dati ISVAP).
1. Dopo l'articolo 12-quater della legge 24 dicembre
1969, n. 990, è inserito il seguente:
"Art. 12-quinquies. 1. L'ISVAP deve garantire ai
cittadini direttamente interessati, per consultazione diretta
e per via telematica, l'accesso ai dati forniti dalle imprese
assicuratrici in relazione ai sinistri in cui sono
personalmente coinvolti a qualunque titolo.
2. L'ISVAP rende pubbliche, mediante una speciale
sezione del proprio bollettino mensile, le sanzioni comminate,
a qualunque titolo, ad ogni singola impresa autorizzata ad
esercitare l'assicurazione obbligatoria della responsabilità
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei
natanti".
Art. 14.
(Pubblicità dei premi e delle condizioni di polizza sui
servizi di Televideo).
1. Al comma 2 dell'articolo 12-bis della legge 24
dicembre 1969, n. 990, dopo le parole: "nei punti di vendita"
sono inserite le seguenti: "mediante la pubblicazione sui
servizi di Televideo delle reti televisive nazionali".
Art. 15.
(Riserve finanziarie).
1. All'articolo 13 della legge 24 dicembre 1969, n. 990,
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"In ogni caso gli importi indicati all'articolo 12 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, e successive
modificazioni, sono incrementati, per l'anno 2003, del 20 per
cento, previo smontamento globale delle riserve finanziarie,
mediante l'esecuzione di operazioni di matematica finanziaria
e di tecnica attuariale che devono essere documentate
all'ISVAP con l'invio di un bollettino separato dai dati
complessivi di bilancio.
Gli adeguamenti annuali delle riserve, ai fini di cui al
secondo comma, sono calcolati sulla base del tasso di
inflazione programmato indicato dal Governo nel Documento di
programmazione economico-finanziaria".