XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3632




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Validità del contratto in caso di furto o
demolizione).

        1. Al primo comma, secondo periodo, dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, la parola: "nuovo" è soppressa.
        2. Al secondo comma dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, le parole: "di cui al presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai periodi primo e secondo del primo comma".
        3. All'articolo 8 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "In caso di furto del veicolo assicurato, regolarmente denunciato all'autorità competente, ovvero in caso di demolizione dello stesso, l'assicurato ha diritto alla prosecuzione della validità del contratto a valere su altro veicolo di sua proprietà, previo l'eventuale conguaglio del premio, mantenendo invariato il livello della formula tariffaria bonus-malus già applicato".


Art. 2.

(Responsabilità civile in caso di furto).

        1. Al primo comma dell'articolo 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

            "b-bis) il veicolo o natante risulti oggetto di furto regolarmente denunciato alle autorità competenti;".

        2. Al secondo comma dell'articolo 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, le parole: "Nell'ipotesi di cui alla lettera b)" sono sostituite dalle seguenti: "Nelle ipotesi di cui alle lettere b) e b-bis)".


Art. 3.

(Perequazione della formula tariffaria bonus-malus.
Applicazione a motocicli e ciclomotori).

        1. L'assicurato che stipula nuovi contratti assicurativi per altri veicoli di sua proprietà con la medesima compagnia assicuratrice ha diritto, su sua richiesta, per questi ultimi, all'applicazione della formula tariffaria bonus-malus già maturata per il primo veicolo.
        2. La formula tariffaria bonus-malus si applica anche ai contratti di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di ciclomotori e di motocicli, per i quali le imprese assicuratrici devono prevedere una apposita tabella di perequazione cui fare riferimento al momento del rilascio all'assicurato dell'attestazione dello stato di rischio.


Art. 4.

(Risarcimento del danno ai terzi trasportati e ai terzi
estranei).

        1. Dopo l'articolo 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

        "Art. 22-bis. 1. In caso di sinistro tra veicoli in cui i terzi trasportati, ovvero i terzi estranei ai proprietari e ai conducenti dei veicoli, riportano lesioni personali o anche solo danni a cose di loro proprietà, per la denuncia, gli accertamenti, il risarcimento e la liquidazione del danno, anche biologico, si applicano le procedure e le modalità previste dall'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, e successive modificazioni, e dall'articolo 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57, e successive modificazioni".

Art. 5.

(Perito assicurativo di fiducia).

        1. All'articolo 3 della legge 17 febbraio 1992, n. 166, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "1-bis. Nel caso in cui l'assicurato si avvalga della facoltà di ricorrere ad un perito assicurativo nei modi previsti dal comma 1, il pagamento della prestazione professionale spetta direttamente alla compagnia assicuratrice, previo recepimento della parcella professionale e di copia della perizia assicurativa consegnata all'assicurato. Tale facoltà si estende anche al danneggiato, nel caso in cui sia persona diversa dall'assicurato".


Art. 6.

(Requisiti dell'impresa assicuratrice per l'esercizio
dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei
natanti).

        1. All'articolo 10 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

        "1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ciascuna impresa può essere autorizzata ad esercitare l'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti soltanto se realizza contemporaneamente le seguenti condizioni in ciascuna provincia del territorio nazionale:

            a) è presente con proprie strutture di vendita;

            b) è a disposizione degli assicurati con propri uffici informativi;

            c) è presente con propri uffici di liquidazione dei sinistri in gestione diretta.

            1-ter. Le imprese possono ottemperare alle condizioni di cui al comma 1-bis anche in consorzio con altre imprese e comunque per una percentuale non superiore ad un terzo delle proprie strutture in gestione diretta.

            1-quater. Le imprese che, alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter e al presente comma, sono autorizzate ad esercitare l'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, possono proseguire tale esercizio per un anno, al termine del quale, ove non ottemperino alle condizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter, l'autorizzazione è revocata".


Art. 7.

(Eccessiva, ingiusta e immotivata onerosità del premio
assicurativo).

        1. In conformità a quanto previsto dalla legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive modificazioni, in materia di usura, le tariffe assicurative sono considerate eccessivamente onerose a carico dell'assicurato e produttive di un arricchimento ingiusto e immotivato in favore delle imprese che esercitano l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, quando il premio e gli altri vantaggi o compensi, avuto riguardo alle concrete modalità del pagamento e al premio medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione della garanzia principale, ovvero al rischio effettivamente assunto direttamente dalla impresa assicuratrice. Per la determinazione dell'eccessiva onerosità del premio assicurativo si tiene conto delle commissioni, delle remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione della prestazione assicurativa.
        2. Il Ministro delle attività produttive, sentiti l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), rileva trimestralmente il premio assicurativo effettivo globale medio annuo, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e di spese, escluse quelle per imposte e tasse, delle tariffe praticate dalle imprese che esercitano l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti nel corso del trimestre precedente. I valori medi derivanti da tale rilevazione sono pubblicati senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale.
        3. Il premio assicurativo è considerato eccessivamente, ingiustamente e immotivatamente oneroso quando supera del 50 per cento il premio medio rilevato e pubblicato ai sensi del comma 2.
        4. Chiunque pretenda il pagamento di un premio eccessivamente oneroso ai sensi del presente articolo, nonché, a qualsiasi titolo, concorra alla determinazione, alla approvazione e alla immissione sul mercato della relativa tariffa, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 3.500 euro a 15.000 euro, salva, agli effetti civili, la immediata restituzione agli assicurati della parte di premio eccedente il limite determinato ai sensi del comma 3.
        5. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 644 del codice penale, nonché le disposizioni di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive modificazioni.


Art. 8.

(Consulenti di fiducia).

        1. Al primo periodo dell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, le parole: "decorsi sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "decorsi quaranta giorni".
        2. In caso di inosservanza da parte dell'impresa assicuratrice dei termini, delle procedure e delle modalità di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, e successive modificazioni, e all'articolo 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, l'assicurato può avvalersi della consulenza e dell'assistenza di uno o più professionisti di propria fiducia, i cui compensi professionali sono imputati all'impresa assicuratrice.


Art. 9.

(Clausola di esclusività nei contratti di agenzia per
l'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti).

        1. La clausola di esclusiva, relativa al divieto di assunzione da parte dell'agente dell'incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro, di cui alla seconda parte dell'articolo 1743 del codice civile, non si applica ai contratti di agenzia intercorrenti con agenti di assicurazione che operano nel settore dei contratti dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
        2. Eventuali clausole presenti nei contratti di cui al comma 1, che prevedono diritti di esclusiva a favore di una o di entrambe le parti, sono prive di efficacia.
        3. Nei contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge le clausole di cui al comma 2 restano prive di efficacia decorsi tre mesi dalla richiesta scritta comunicata da una delle parti.


Art. 10.

(Risarcimento del danno materiale).

        1. Il nono comma dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, introdotto dall'articolo 23, comma 2, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, è sostituito dai seguenti:

        "Nel caso in cui l'assicuratore ed il danneggiato abbiano concordato, entro i termini di cui al primo comma, la riparazione dei danni subìti dal veicolo, il termine di quindici giorni indicato al sesto comma decorre dalla data di ricevimento da parte dell'assicuratore della relativa documentazione fiscale.
        Il termine di cui al nono comma vale anche nel caso in cui il danneggiato abbia delegato all'autoriparatore la riscossione dell'importo da liquidare.
        Qualora la riparazione risulti antieconomica rispetto al valore di mercato del veicolo medesimo al momento del sinistro ed agli ulteriori oneri e danni derivanti dalla sua eventuale sostituzione, al danneggiato è liquidato un risarcimento pecuniario pari a tale complessivo valore.
        Nel caso di cui all'undicesimo comma, qualora il danneggiato accetti il risarcimento pecuniario in luogo della riparazione, il veicolo è inviato a rottamazione ovvero sottoposto obbligatoriamente a revisione presso un soggetto autorizzato a norma di legge e non può circolare prima che detta revisione escluda la pericolosità della mancata riparazione".

        2. Il decimo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, e successive modificazioni, è abrogato.


Art. 11.

(Attività istruttorie).

        1. All'articolo 3, primo comma, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, e successive modificazioni, al secondo periodo le parole: "Entro sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro quaranta giorni", e al terzo periodo le parole: "Il termine di sessanta giorni è ridotto a trenta" sono sostituite dalle seguenti: "Il termine di quaranta giorni è ridotto a venti".
        2. Dopo l'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, come da ultimo modificato dalla presente legge, è inserito il seguente:
        "Art. 3-bis. 1. Le visite mediche disposte per controllo dall'impresa assicuratrice devono avere luogo nel termine perentorio di quindici giorni dal recepimento della comunicazione all'impresa da parte del danneggiato di aver maturato la stabilizzazione dei postumi; decorso inutilmente tale termine si intende che l'impresa abbia rinunciato ad effettuare le visite.
            2. L'esito della visita medica di cui al comma 1 deve essere refertato, ai fini della successiva offerta di risarcimento da parte dell'impresa, entro quindici giorni dall'effettuazione della visita stessa".


Art. 12.

(Determinazione del valore del danno e
risarcimento).

        1. Dopo l'articolo 31 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

        "Art. 31-bis. 1. Ad esclusione dei casi di cui all'articolo 19, la quantificazione del danno, qualora le offerte di risarcimento dell'impresa non soddisfino le richieste di risarcimento del danneggiato può, prima che sia avviato il procedimento innanzi all'autorità giudiziaria, essere demandata ad un collegio arbitrale, composto da un consulente tecnico per ciascuna delle parti e presieduto da un consulente tecnico nominato dal presidente del tribunale competente, che deve pronunciarsi entro dieci giorni dal recepimento del fascicolo contenente la documentazione relativa alla decisione".


Art. 13.

(Fruibilità delle banche dati ISVAP).

        1. Dopo l'articolo 12-quater della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è inserito il seguente:

        "Art. 12-quinquies. 1. L'ISVAP deve garantire ai cittadini direttamente interessati, per consultazione diretta e per via telematica, l'accesso ai dati forniti dalle imprese assicuratrici in relazione ai sinistri in cui sono personalmente coinvolti a qualunque titolo.
            2. L'ISVAP rende pubbliche, mediante una speciale sezione del proprio bollettino mensile, le sanzioni comminate, a qualunque titolo, ad ogni singola impresa autorizzata ad esercitare l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti".


Art. 14.

(Pubblicità dei premi e delle condizioni di polizza sui
servizi di Televideo).

        1. Al comma 2 dell'articolo 12-bis della legge 24 dicembre 1969, n. 990, dopo le parole: "nei punti di vendita" sono inserite le seguenti: "mediante la pubblicazione sui servizi di Televideo delle reti televisive nazionali".


Art. 15.

(Riserve finanziarie).

        1. All'articolo 13 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

        "In ogni caso gli importi indicati all'articolo 12 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, e successive modificazioni, sono incrementati, per l'anno 2003, del 20 per cento, previo smontamento globale delle riserve finanziarie, mediante l'esecuzione di operazioni di matematica finanziaria e di tecnica attuariale che devono essere documentate all'ISVAP con l'invio di un bollettino separato dai dati complessivi di bilancio.
        Gli adeguamenti annuali delle riserve, ai fini di cui al secondo comma, sono calcolati sulla base del tasso di inflazione programmato indicato dal Governo nel Documento di programmazione economico-finanziaria".



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