XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3630
Onorevoli Colleghi! - Lo sci è divenuto, soprattutto
negli ultimi anni, un fenomeno di massa, praticato da milioni
di connazionali e da altrettanti turisti stranieri; questo
fenomeno ha portato certamente ricchezza al nostro Paese,
agevolando soprattutto territori prima esclusi dalle
potenzialità turistiche, ma l'elevato numero di praticanti e,
soprattutto, il sempre crescente numero di incidenti (talvolta
assai gravi, se non addirittura mortali) hanno posto problemi
di regole e, più in generale, di governo e di disciplina del
fenomeno.
Ne è nata una richiesta di intervento del legislatore,
perché l'Italia non ha una normativa nazionale che regoli la
pratica dello sci in modo uniforme su tutto il territorio.
Allo scopo di permettere ai praticanti di questo sport di
continuare a esercitarlo in condizioni di sicurezza, già nel
1967 la Federazione internazionale sci (FIS) aveva dettato
alcune regole di prudenza e diligenza, che sono state
cristallizzate nel cosiddetto "Decalogo" dello sciatore e,
successivamente, l'Associazione italiana maestri di sci (AMSI)
ne ha aggiunte altre due, tanto che la raccolta può ora essere
chiamata "Dodecalogo" dello sciatore.
Pertanto, di tali regole di prudenza e diligenza è stato
tratto lo spunto per la redazione della presente proposta di
legge.
Analisi dell'articolato.
L'articolo 1 precisa che si tratta di una "legge quadro",
che detta in materia una disciplina generale sul comportamento
che deve essere tenuto nella pratica dello sci, che andrà poi
integrata con la disciplina regionale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, in modo che ogni territorio
possa avere una legislazione in materia compatibile con le
proprie specifiche necessità, peraltro in un quadro di
uniformità nazionale.
L'articolo 2 individua, semplicemente, chi è considerato,
ai fini dell'applicazione della legge, "sciatore".
L'articolo 3 reca norme per la prevenzione degli
incidenti, considerata la pericolosità di chi, per fare una
passeggiata, per slittare o per esercitare qualunque altro
svago sulla neve (sci alpinismo e sci escursionismo), utilizza
un terreno - pista da sci - predisposto per un uso diverso e
specifico; tale soggetto, infatti, diviene, per chi scia, un
ostacolo imprevisto ed imprevedibile, idoneo a provocare
incidenti.
E' logica l'eccezione ai divieti stabilita a favore dei
mezzi di soccorso e di servizio, nonché a favore del personale
addetto alle piste, alla sicurezza o comunque autorizzato.
L'articolo 4, in sintesi, si limita a parafrasare il
principio, che dovrebbe essere noto a tutti, del "neminem
laedere".
L'articolo 5 reca norme fondamentali, posto che spesso le
collisioni tra sciatori avvengono per l'eccessiva velocità
degli stessi, i quali dovrebbero sempre essere in grado di
fermarsi, di girare, di evitare un ostacolo e di dominare
l'attrezzo che usano sulla neve.
Allo stesso modo, molte collisioni avvengono perché gli
sciatori, liberi di percorrere la pista che preferiscono,
spesso non la scelgono tenendo conto delle loro capacità
sciistiche e delle caratteristiche della pista stessa; si sa,
infatti, che le piste (sia da discesa che da fondo) sono
classificate in modo diverso, a seconda della loro difficoltà,
e, conseguentemente, dell'impegno che richiedono allo
sciatore; il grado di difficoltà è sempre segnalato, per cui
l'utente è sempre posto nella condizione di poter scegliere,
applicando le generali regole di prudenza.
Per quanto riguarda altre eventuali segnaletiche (pista
chiusa, incrocio, eccetera) è ovvio che chi non le rispetta si
rende ipso facto responsabile del danno che dovesse
derivarne.
L'articolo 6 stabilisce che la precedenza nell'uso della
pista spetta a chi sta davanti in modo tale che colui che
segue deve rispettare la distanza di sicurezza. Ciò comporta,
come dirette conseguenze:
a) che il dovere di evitare l'impatto incombe
sullo sciatore a monte;
b) che in caso di controversia, a seguito di
collisione, l'onere della prova sulla mancanza di colpa ricade
sullo sciatore a monte.
Per lo sci di fondo, invece, è peculiare l'obbligo di
"tenere la destra", che, pertanto, determina la responsabilità
di chi provoca un incidente in violazione di tale norma;
l'obbligo di "tenere la destra" è del tutto differente dalla
libera scelta del percorso e della direzione che
contraddistingue la regola dettata per chi pratica lo sci
alpino e lo snowboard.
L'articolo 7 prevede che sulle piste da sci -
contrariamente a quanto accade sulle strade - è possibile
superare un altro sciatore sia a destra che a sinistra, purché
non si creino difficoltà allo sciatore durante il sorpasso.
Nello sci da fondo la norma stabilisce che non sussiste un
obbligo dello sciatore più lento di fermarsi, di spostarsi o,
comunque, di far passare lo sciatore più veloce; ciò può
accadere solo nei limiti in cui la manovra non presenti
rischi.
Articolo 8: secondo il commento ufficiale della FIS,
l'esperienza dimostra che gran parte dei sinistri deriva dalle
immissioni e dalle partenze dopo una sosta. L'articolo,
dunque, contiene una regola più che logica, che mira a
prevenire incidenti a chi stia già regolarmente utilizzando la
pista. Per lo sciatore fondista, oltretutto, la regola è
fondamentale in quanto stabilisce la precedenza di diritto di
chi procede in discesa, su un terreno, rispetto al piano, più
difficoltoso e pericoloso; la regola è logica se si considera
che, nello sci da fondo, gli attrezzi sono tali da rendere,
per l'utente, assai più difficoltosa (rispetto allo sci
alpino) la frenata immediata ed improvvisa in discesa, se non
altro perché gli sci sono privi di lamine.
L'articolo 9 stabilisce che le soste vanno effettuate ai
bordi della pista. La ratio di questa norma risiede nel
potenziale pericolo costituito da un ostacolo imprevisto ed
imprevedibile sulla pista, anche se costituito da una persona
ferma sul percorso della stessa.
Articolo 10: anche in questo caso la ratio della
norma risiede nel potenziale pericolo costituito
dall'attrezzatura abbandonata, che costituisce ostacolo
imprevisto ed imprevedibile sulla pista.
Articolo 11: ogni impianto di risalita è munito di un
apposito regolamento di esercizio (ad esempio, il decreto del
Ministro dei trasporti 15 marzo 1982, n. 706, stabilisce le
norme tecniche per la costruzione e l'esercizio delle sciovie
in servizio pubblico), che l'utente ha l'obbligo di conoscere
e di rispettare per le parti che lo riguardano; un cieco
affidamento al mezzo o al personale dipendente, infatti, non è
giustificabile, come non è giustificabile il suo utilizzo
senza la necessaria esperienza e la doverosa informazione
sulle caratteristiche dell'impianto.
L'articolo 12 richiama il precetto dettato dall'articolo
593 del codice penale, secondo il quale è colpevole di
omissione di soccorso chi omette di avvisare l'autorità o di
prestare l'assistenza occorrente ad una persona ferita o in
pericolo; a differenza del precetto contenuto nel citato
articolo 593, primo comma, ("chiunque"), lo sciatore è
comunque tenuto a prestare soccorso e non può limitarsi a dare
avviso dell'incidente ad un altro utente della neve.
L'articolo 13 reca una disposizione volta a permettere la
corretta ricostruzione dell'incidente e l'individuazione della
responsabilità, posto che l'esperienza consente, purtroppo, di
affermare che si tratta di informazioni che lo sciatore
solitamente preferisce non fornire.
L'articolo 14 prevede (a differenza ed in più rispetto al
"Dodecalogo" dello sciatore) l'applicazione di sanzioni
amministrative pecuniarie in caso di violazione di uno degli
obblighi sanciti dalla legge.
Alcune regioni e le province autonome (ad esempio: legge
regionale del Veneto n. 18 del 1990, articoli 58, 59 e 73;
legge della provincia autonoma di Bolzano n. 6 del 1981; leggi
della provincia autonoma di Trento n. 7 del 1987 e n. 10 del
1998; leggi regionali della Valle d'Aosta e del Lazio) hanno
già da tempo legiferato in materia, stabilendo l'ammontare
delle sanzioni, stabilendone di accessorie (ritiro dello
ski-pass) ed individuando i soggetti legittimati alla
loro applicazione. Si è, dunque, ritenuto opportuno demandare
alle amministrazioni regionali e alle province autonome il
compito di determinare l'ammontare delle sanzioni e le
eventuali pene accessorie, nonché di individuare i soggetti
legittimati ad applicarle; in tal modo le regioni e le
province autonome potranno adeguare la normativa vigente o
legiferare ex novo in materia.
Articolo 15: la realizzazione di apposite piste per la
pratica dello snowboard non vuole avere carattere
discriminatorio nei confronti di questa nuova disciplina, ma
semplicemente riconoscere, come già accaduto per lo sci alpino
e lo sci di fondo, che si tratta di discipline diverse,
praticate con attrezzi diversi e su piste aventi
caratteristiche diverse.
E' noto, infatti, che gran parte degli incidenti si
verifica per collisioni tra sciatore alpino e snowbordista, in
quanto le caratteristiche tecniche della "tavola" sono tali da
non garantire un arresto immediato dello sciatore, come,
invece, accade nello sci alpino. La realizzazione di apposite
piste per la pratica dello snowboard, però, dovrà tenere
presente i limiti oggettivi presenti nei vari comprensori
sciistici, nel senso che non ovunque sarà possibile accedere
direttamente alla pista da snowboard e, anzi, più
frequentemente, l'accesso alla pista per la pratica esclusiva
dello snowboard dovrà necessariamente avvenire tramite
il passaggio sulle piste da sci alpino; si dovrà, in sostanza,
tenere conto che alcune piste o tratti di pista dovranno, per
forza di cose, avere carattere promiscuo.
L'articolo 16 non vuole certo invadere l'ambito
dell'attività svolta dalle guide alpine, ma, semplicemente,
limitare il fenomeno, sempre più diffuso, di coloro che
risalgono le piste da sci con l'attrezzatura da sci alpinismo
e/o da sci escursionismo (sci e pelli di foca): tali soggetti
procedono in direzione opposta rispetto a coloro che scendono
lungo le piste, per cui costituiscono un ostacolo imprevisto
ed imprevedibile che può essere causa di incidenti. Con
l'articolo in esame si vuole permettere ai vari comprensori
sciistici (tramite le regioni e le province autonome
competenti per territorio) di individuare eventuali percorsi
per la pratica dello sci alpinismo o dello sci escursionismo
nel proprio ambito territoriale, in modo che tutte le
discipline possano essere svolte senza che l'una crei pericolo
per l'altra (ad esempio, un comprensorio potrebbe individuare
una "mulattiera" a latere delle piste come itinerario
percorribile anche in salita); in tal modo potrebbero
raggiungere la cima, i rifugi, eccetera, anche gli sci
alpinisti, gli sci escursionisti e coloro che vogliono fare
una passeggiata a piedi sulla neve o con le racchette da neve
("ciaspe") ai piedi.
La montagna, d'altro canto, deve necessariamente rimanere
accessibile a chiunque e non diventare monopolio di un'unica
categoria di sportivi.
L'articolo 17, in fine, reca il termine per l'adeguamento
della normativa delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano alle disposizioni della legge.
Alla stesura della proposta di legge ha contribuito con la
propria esperienza e i propri suggerimenti anche il collegio
dei maestri di sci della regione Veneto.