XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3630




        Onorevoli Colleghi! - Lo sci è divenuto, soprattutto negli ultimi anni, un fenomeno di massa, praticato da milioni di connazionali e da altrettanti turisti stranieri; questo fenomeno ha portato certamente ricchezza al nostro Paese, agevolando soprattutto territori prima esclusi dalle potenzialità turistiche, ma l'elevato numero di praticanti e, soprattutto, il sempre crescente numero di incidenti (talvolta assai gravi, se non addirittura mortali) hanno posto problemi di regole e, più in generale, di governo e di disciplina del fenomeno.
        Ne è nata una richiesta di intervento del legislatore, perché l'Italia non ha una normativa nazionale che regoli la pratica dello sci in modo uniforme su tutto il territorio.
        Allo scopo di permettere ai praticanti di questo sport di continuare a esercitarlo in condizioni di sicurezza, già nel 1967 la Federazione internazionale sci (FIS) aveva dettato alcune regole di prudenza e diligenza, che sono state cristallizzate nel cosiddetto "Decalogo" dello sciatore e, successivamente, l'Associazione italiana maestri di sci (AMSI) ne ha aggiunte altre due, tanto che la raccolta può ora essere chiamata "Dodecalogo" dello sciatore.
        Pertanto, di tali regole di prudenza e diligenza è stato tratto lo spunto per la redazione della presente proposta di legge.


Analisi dell'articolato.

        L'articolo 1 precisa che si tratta di una "legge quadro", che detta in materia una disciplina generale sul comportamento che deve essere tenuto nella pratica dello sci, che andrà poi integrata con la disciplina regionale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in modo che ogni territorio possa avere una legislazione in materia compatibile con le proprie specifiche necessità, peraltro in un quadro di uniformità nazionale.

        L'articolo 2 individua, semplicemente, chi è considerato, ai fini dell'applicazione della legge, "sciatore".

        L'articolo 3 reca norme per la prevenzione degli incidenti, considerata la pericolosità di chi, per fare una passeggiata, per slittare o per esercitare qualunque altro svago sulla neve (sci alpinismo e sci escursionismo), utilizza un terreno - pista da sci - predisposto per un uso diverso e specifico; tale soggetto, infatti, diviene, per chi scia, un ostacolo imprevisto ed imprevedibile, idoneo a provocare incidenti.
        E' logica l'eccezione ai divieti stabilita a favore dei mezzi di soccorso e di servizio, nonché a favore del personale addetto alle piste, alla sicurezza o comunque autorizzato.

        L'articolo 4, in sintesi, si limita a parafrasare il principio, che dovrebbe essere noto a tutti, del "neminem laedere".

        L'articolo 5 reca norme fondamentali, posto che spesso le collisioni tra sciatori avvengono per l'eccessiva velocità degli stessi, i quali dovrebbero sempre essere in grado di fermarsi, di girare, di evitare un ostacolo e di dominare l'attrezzo che usano sulla neve.
        Allo stesso modo, molte collisioni avvengono perché gli sciatori, liberi di percorrere la pista che preferiscono, spesso non la scelgono tenendo conto delle loro capacità sciistiche e delle caratteristiche della pista stessa; si sa, infatti, che le piste (sia da discesa che da fondo) sono classificate in modo diverso, a seconda della loro difficoltà, e, conseguentemente, dell'impegno che richiedono allo sciatore; il grado di difficoltà è sempre segnalato, per cui l'utente è sempre posto nella condizione di poter scegliere, applicando le generali regole di prudenza.
        Per quanto riguarda altre eventuali segnaletiche (pista chiusa, incrocio, eccetera) è ovvio che chi non le rispetta si rende ipso facto responsabile del danno che dovesse derivarne.

        L'articolo 6 stabilisce che la precedenza nell'uso della pista spetta a chi sta davanti in modo tale che colui che segue deve rispettare la distanza di sicurezza. Ciò comporta, come dirette conseguenze:

            a) che il dovere di evitare l'impatto incombe sullo sciatore a monte;

            b) che in caso di controversia, a seguito di collisione, l'onere della prova sulla mancanza di colpa ricade sullo sciatore a monte.

        Per lo sci di fondo, invece, è peculiare l'obbligo di "tenere la destra", che, pertanto, determina la responsabilità di chi provoca un incidente in violazione di tale norma; l'obbligo di "tenere la destra" è del tutto differente dalla libera scelta del percorso e della direzione che contraddistingue la regola dettata per chi pratica lo sci alpino e lo snowboard.

        L'articolo 7 prevede che sulle piste da sci - contrariamente a quanto accade sulle strade - è possibile superare un altro sciatore sia a destra che a sinistra, purché non si creino difficoltà allo sciatore durante il sorpasso.
        Nello sci da fondo la norma stabilisce che non sussiste un obbligo dello sciatore più lento di fermarsi, di spostarsi o, comunque, di far passare lo sciatore più veloce; ciò può accadere solo nei limiti in cui la manovra non presenti rischi.

        Articolo 8: secondo il commento ufficiale della FIS, l'esperienza dimostra che gran parte dei sinistri deriva dalle immissioni e dalle partenze dopo una sosta. L'articolo, dunque, contiene una regola più che logica, che mira a prevenire incidenti a chi stia già regolarmente utilizzando la pista. Per lo sciatore fondista, oltretutto, la regola è fondamentale in quanto stabilisce la precedenza di diritto di chi procede in discesa, su un terreno, rispetto al piano, più difficoltoso e pericoloso; la regola è logica se si considera che, nello sci da fondo, gli attrezzi sono tali da rendere, per l'utente, assai più difficoltosa (rispetto allo sci alpino) la frenata immediata ed improvvisa in discesa, se non altro perché gli sci sono privi di lamine.

        L'articolo 9 stabilisce che le soste vanno effettuate ai bordi della pista. La ratio di questa norma risiede nel potenziale pericolo costituito da un ostacolo imprevisto ed imprevedibile sulla pista, anche se costituito da una persona ferma sul percorso della stessa.

        Articolo 10: anche in questo caso la ratio della norma risiede nel potenziale pericolo costituito dall'attrezzatura abbandonata, che costituisce ostacolo imprevisto ed imprevedibile sulla pista.

        Articolo 11: ogni impianto di risalita è munito di un apposito regolamento di esercizio (ad esempio, il decreto del Ministro dei trasporti 15 marzo 1982, n. 706, stabilisce le norme tecniche per la costruzione e l'esercizio delle sciovie in servizio pubblico), che l'utente ha l'obbligo di conoscere e di rispettare per le parti che lo riguardano; un cieco affidamento al mezzo o al personale dipendente, infatti, non è giustificabile, come non è giustificabile il suo utilizzo senza la necessaria esperienza e la doverosa informazione sulle caratteristiche dell'impianto.

        L'articolo 12 richiama il precetto dettato dall'articolo 593 del codice penale, secondo il quale è colpevole di omissione di soccorso chi omette di avvisare l'autorità o di prestare l'assistenza occorrente ad una persona ferita o in pericolo; a differenza del precetto contenuto nel citato articolo 593, primo comma, ("chiunque"), lo sciatore è comunque tenuto a prestare soccorso e non può limitarsi a dare avviso dell'incidente ad un altro utente della neve.

        L'articolo 13 reca una disposizione volta a permettere la corretta ricostruzione dell'incidente e l'individuazione della responsabilità, posto che l'esperienza consente, purtroppo, di affermare che si tratta di informazioni che lo sciatore solitamente preferisce non fornire.

        L'articolo 14 prevede (a differenza ed in più rispetto al "Dodecalogo" dello sciatore) l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie in caso di violazione di uno degli obblighi sanciti dalla legge.
        Alcune regioni e le province autonome (ad esempio: legge regionale del Veneto n. 18 del 1990, articoli 58, 59 e 73; legge della provincia autonoma di Bolzano n. 6 del 1981; leggi della provincia autonoma di Trento n. 7 del 1987 e n. 10 del 1998; leggi regionali della Valle d'Aosta e del Lazio) hanno già da tempo legiferato in materia, stabilendo l'ammontare delle sanzioni, stabilendone di accessorie (ritiro dello ski-pass) ed individuando i soggetti legittimati alla loro applicazione. Si è, dunque, ritenuto opportuno demandare alle amministrazioni regionali e alle province autonome il compito di determinare l'ammontare delle sanzioni e le eventuali pene accessorie, nonché di individuare i soggetti legittimati ad applicarle; in tal modo le regioni e le province autonome potranno adeguare la normativa vigente o legiferare ex novo in materia.

        Articolo 15: la realizzazione di apposite piste per la pratica dello snowboard non vuole avere carattere discriminatorio nei confronti di questa nuova disciplina, ma semplicemente riconoscere, come già accaduto per lo sci alpino e lo sci di fondo, che si tratta di discipline diverse, praticate con attrezzi diversi e su piste aventi caratteristiche diverse.
        E' noto, infatti, che gran parte degli incidenti si verifica per collisioni tra sciatore alpino e snowbordista, in quanto le caratteristiche tecniche della "tavola" sono tali da non garantire un arresto immediato dello sciatore, come, invece, accade nello sci alpino. La realizzazione di apposite piste per la pratica dello snowboard, però, dovrà tenere presente i limiti oggettivi presenti nei vari comprensori sciistici, nel senso che non ovunque sarà possibile accedere direttamente alla pista da snowboard e, anzi, più frequentemente, l'accesso alla pista per la pratica esclusiva dello snowboard dovrà necessariamente avvenire tramite il passaggio sulle piste da sci alpino; si dovrà, in sostanza, tenere conto che alcune piste o tratti di pista dovranno, per forza di cose, avere carattere promiscuo.

        L'articolo 16 non vuole certo invadere l'ambito dell'attività svolta dalle guide alpine, ma, semplicemente, limitare il fenomeno, sempre più diffuso, di coloro che risalgono le piste da sci con l'attrezzatura da sci alpinismo e/o da sci escursionismo (sci e pelli di foca): tali soggetti procedono in direzione opposta rispetto a coloro che scendono lungo le piste, per cui costituiscono un ostacolo imprevisto ed imprevedibile che può essere causa di incidenti. Con l'articolo in esame si vuole permettere ai vari comprensori sciistici (tramite le regioni e le province autonome competenti per territorio) di individuare eventuali percorsi per la pratica dello sci alpinismo o dello sci escursionismo nel proprio ambito territoriale, in modo che tutte le discipline possano essere svolte senza che l'una crei pericolo per l'altra (ad esempio, un comprensorio potrebbe individuare una "mulattiera" a latere delle piste come itinerario percorribile anche in salita); in tal modo potrebbero raggiungere la cima, i rifugi, eccetera, anche gli sci alpinisti, gli sci escursionisti e coloro che vogliono fare una passeggiata a piedi sulla neve o con le racchette da neve ("ciaspe") ai piedi.
        La montagna, d'altro canto, deve necessariamente rimanere accessibile a chiunque e non diventare monopolio di un'unica categoria di sportivi.

        L'articolo 17, in fine, reca il termine per l'adeguamento della normativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano alle disposizioni della legge.

        Alla stesura della proposta di legge ha contribuito con la propria esperienza e i propri suggerimenti anche il collegio dei maestri di sci della regione Veneto.




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