XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3630
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Oggetto).
1. La presente legge stabilisce i princìpi fondamentali
per la legislazione delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano in materia di sicurezza sulle piste da
sci, nel rispetto dei relativi statuti e delle norme di
attuazione.
Art. 2.
(Definizione).
1. E' sciatore chi esercita una o più delle tecniche
sciistiche nella disciplina alpina, del fondo o dello
snowboard, utilizzando le rispettive attrezzature.
Art. 3.
(Divieti).
1. Ogni pista da sci di discesa o di fondo può essere
percorsa con l'attrezzo o con gli attrezzi al cui uso la pista
è destinata ai sensi delle disposizioni vigenti in materia
emanate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di
Bolzano.
2. E' vietato salire, scendere o comunque percorrere a
piedi, ovvero con altro mezzo diverso dagli sci, dal monosci o
dallo snowboard, le piste da sci di discesa e di fondo,
se non in caso di assoluta necessità, fatta eccezione per i
mezzi di soccorso e di servizio, nonché per il personale
addetto o autorizzato.
3. E' altresì vietato salire lungo le piste da sci di
discesa con attrezzature da sci alpinismo o da sci
escursionismo.
4. La salita, la discesa o il percorso a piedi di una
pista da sci sono consentiti solo nei casi di assoluta
necessità e a condizione che siano effettuati lungo i bordi
della medesima pista.
5. E' fatta salva la facoltà delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano di prevedere, in
conformità a quanto stabilito dal presente articolo, ulteriori
norme finalizzate ad assicurare il corretto utilizzo da parte
degli sciatori delle piste da sci situate nei rispettivi
territori.
Art. 4.
(Regole di comportamento).
1. Il comportamento degli sciatori sulle piste da sci deve
essere improntato ai princìpi del rispetto dell'incolumità
delle persone e della tutela dell'ambiente, evitando
qualsivoglia atto che possa causare pericoli o provocare
danni.
Art. 5.
(Controllo della velocità e della segnaletica).
1. Gli sciatori devono tenere una velocità e un
comportamento adeguati alle proprie capacità, alle condizioni
generali metereologiche e logistiche nonché alla densità della
circolazione presente sulla pista.
2. Gli sciatori devono rispettare la segnaletica presente
sulle piste, nonché le altre eventuali specifiche regole d'uso
adottate per le piste stesse.
Art. 6.
(Scelta della direzione e delle tracce).
1. Lo sciatore più a monte ha l'obbligo di mantenere una
distanza di sicurezza rispetto allo sciatore a valle e deve
percorrere traiettorie che evitino possibili collisioni con
altri sciatori che lo precedono nella discesa, i quali hanno
diritto di precedenza.
2. Nello sci di fondo lo sciatore deve, altresì, procedere
mantenendosi sempre sul lato destro della pista; tale
disposizione si applica anche agli sciatori in gruppo, con
l'ulteriore previsione che essi devono disporsi in fila
indiana.
Art. 7.
(Sorpasso).
1. Lo sciatore alpino e lo snowbordista possono effettuare
sorpassi a monte o a valle, sulla destra o sulla sinistra del
soggetto che superano, a condizione che mantengano dallo
stesso una distanza tale da non metterlo in pericolo e da
consentire a loro medesimi ed al soggetto sorpassato di
effettuare evoluzioni o fermate in condizioni di assoluta
sicurezza.
2. Lo sciatore di fondo può effettuare sorpassi a destra o
a sinistra ferma restando la libertà dello sciatore che lo
precede di non favorire il sorpasso.
Art. 8.
(Attraversamento e incroci).
1. Lo sciatore che si immette su una pista o che
attraversa una zona nella quale sono effettuate esercitazioni
ha l'obbligo di garantire che l'attraversamento non provochi
danni a sé, ad altri soggetti e all'ambiente. Il diritto di
precedenza spetta, comunque, allo sciatore proveniente da
monte, rispetto allo sciatore che si immette o attraversa.
2. Lo sciatore di fondo che procede su tratti in discesa
di piste da fondo ha la precedenza sugli altri sciatori.
Art. 9.
(Sosta sulle piste).
1. E' vietato, se non in casi di assoluta necessità,
fermarsi nei punti di transito obbligato e privi di visibilità
delle piste da sci e, comunque, in tutti i punti in cui la
sosta possa costituire pericolo per gli sciatori in arrivo.
2. In caso di caduta, lo sciatore deve sgomberare la pista
il più presto possibile onde evitare di costituire ostacolo o
pericolo per gli sciatori in arrivo.
Art. 10.
(Abbandono dell'attrezzatura).
1. E' vietato abbandonare l'attrezzatura da sci alpino, da
sci di fondo e da snowboard sulle relative piste.
Art. 11.
(Utilizzo degli impianti di risalita).
1. Gli utenti degli impianti di risalita delle piste da
sci hanno l'obbligo di osservare tutte le prescrizioni
relative all'uso dei medesimi, contenute nei regolamenti
d'esercizio esposti al pubblico, e sono tenuti ad attenersi
agli inviti, alle avvertenze e alle disposizioni impartiti dal
personale dipendente o incaricato della sorveglianza,
concernenti il corretto funzionamento degli impianti, nonché
l'ordine e la sicurezza dell'esercizio.
2. E' fatta salva la facoltà delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano di prevedere, in
conformità a quanto stabilito dal presente articolo, ulteriori
norme finalizzate ad assicurare il corretto utilizzo da parte
degli utenti degli impianti di risalita situati nei rispettivi
territori.
Art. 12.
(Soccorso).
1. Ogni sciatore è tenuto a prestare soccorso in caso di
incidente sulle piste.
2. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1 è punita
ai sensi dell'articolo 593 del codice penale.
Art. 13.
(Identificazione).
1. Chiunque sia coinvolto in un incidente sulle piste da
sci o ne sia testimone è tenuto a fornire le proprie
generalità agli organi competenti.
Art. 14.
(Sanzioni amministrative).
1. Lo sciatore che viola gli obblighi stabiliti dagli
articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 è soggetto ad
una sanzione amministrativa il cui importo è determinato dalle
regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano
territorialmente competenti.
2. Per le violazioni di cui al comma 1 le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano possono determinare
anche eventuali sanzioni accessorie, quali tra le altre il
ritiro dello skipass o di altro documento equipollente,
e individuano i pubblici ufficiali o gli incaricati di
pubblico servizio legittimati ad applicarle.
Art. 15.
(Realizzazione di piste da snowboard).
1. Allo scopo di prevenire e di ridurre il numero di
incidenti sulle piste da sci, ogni compensorio sciistico può
dotarsi di apposite piste per la pratica esclusiva della
disciplina dello snowboard, distinte dalle piste per la
pratica dello sci alpino e dello sci di fondo.
Art. 16.
(Percorsi e itinerari di sci alpinismo
e di sci escursionismo).
1. Ogni comprensorio sciistico può riconoscere e
classificare percorsi e itinerari specifici, di sci alpinismo
e di sci escursionismo, a condizione che essi siano tenuti
distinti dalle aree riservate alla pratica dello sci alpino,
del fondo e dello snowboard.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano individuano i percorsi e gli itinerari di cui al comma
1, con proprie norme, provvedendo, altresì, a stabilire i
relativi criteri d'uso.
Art. 17.
(Adeguamento della legislazione).
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono tenute ad adeguare le rispettive
normative in materia alle disposizioni della medesima legge,
nel rispetto dei rispettivi statuti e delle norme di
attuazione.