XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3630




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Oggetto).

        1. La presente legge stabilisce i princìpi fondamentali per la legislazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di sicurezza sulle piste da sci, nel rispetto dei relativi statuti e delle norme di attuazione.


Art. 2.

(Definizione).

        1. E' sciatore chi esercita una o più delle tecniche sciistiche nella disciplina alpina, del fondo o dello snowboard, utilizzando le rispettive attrezzature.


Art. 3.

(Divieti).

        1. Ogni pista da sci di discesa o di fondo può essere percorsa con l'attrezzo o con gli attrezzi al cui uso la pista è destinata ai sensi delle disposizioni vigenti in materia emanate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
        2. E' vietato salire, scendere o comunque percorrere a piedi, ovvero con altro mezzo diverso dagli sci, dal monosci o dallo snowboard, le piste da sci di discesa e di fondo, se non in caso di assoluta necessità, fatta eccezione per i mezzi di soccorso e di servizio, nonché per il personale addetto o autorizzato.
        3. E' altresì vietato salire lungo le piste da sci di discesa con attrezzature da sci alpinismo o da sci escursionismo.
        4. La salita, la discesa o il percorso a piedi di una pista da sci sono consentiti solo nei casi di assoluta necessità e a condizione che siano effettuati lungo i bordi della medesima pista.
        5. E' fatta salva la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di prevedere, in conformità a quanto stabilito dal presente articolo, ulteriori norme finalizzate ad assicurare il corretto utilizzo da parte degli sciatori delle piste da sci situate nei rispettivi territori.


Art. 4.

(Regole di comportamento).

        1. Il comportamento degli sciatori sulle piste da sci deve essere improntato ai princìpi del rispetto dell'incolumità delle persone e della tutela dell'ambiente, evitando qualsivoglia atto che possa causare pericoli o provocare danni.


Art. 5.

(Controllo della velocità e della segnaletica).

        1. Gli sciatori devono tenere una velocità e un comportamento adeguati alle proprie capacità, alle condizioni generali metereologiche e logistiche nonché alla densità della circolazione presente sulla pista.
        2. Gli sciatori devono rispettare la segnaletica presente sulle piste, nonché le altre eventuali specifiche regole d'uso adottate per le piste stesse.


Art. 6.

(Scelta della direzione e delle tracce).

        1. Lo sciatore più a monte ha l'obbligo di mantenere una distanza di sicurezza rispetto allo sciatore a valle e deve percorrere traiettorie che evitino possibili collisioni con altri sciatori che lo precedono nella discesa, i quali hanno diritto di precedenza.
        2. Nello sci di fondo lo sciatore deve, altresì, procedere mantenendosi sempre sul lato destro della pista; tale disposizione si applica anche agli sciatori in gruppo, con l'ulteriore previsione che essi devono disporsi in fila indiana.


Art. 7.

(Sorpasso).

        1. Lo sciatore alpino e lo snowbordista possono effettuare sorpassi a monte o a valle, sulla destra o sulla sinistra del soggetto che superano, a condizione che mantengano dallo stesso una distanza tale da non metterlo in pericolo e da consentire a loro medesimi ed al soggetto sorpassato di effettuare evoluzioni o fermate in condizioni di assoluta sicurezza.
        2. Lo sciatore di fondo può effettuare sorpassi a destra o a sinistra ferma restando la libertà dello sciatore che lo precede di non favorire il sorpasso.


Art. 8.

(Attraversamento e incroci).

        1. Lo sciatore che si immette su una pista o che attraversa una zona nella quale sono effettuate esercitazioni ha l'obbligo di garantire che l'attraversamento non provochi danni a sé, ad altri soggetti e all'ambiente. Il diritto di precedenza spetta, comunque, allo sciatore proveniente da monte, rispetto allo sciatore che si immette o attraversa.
        2. Lo sciatore di fondo che procede su tratti in discesa di piste da fondo ha la precedenza sugli altri sciatori.


Art. 9.

(Sosta sulle piste).

        1. E' vietato, se non in casi di assoluta necessità, fermarsi nei punti di transito obbligato e privi di visibilità delle piste da sci e, comunque, in tutti i punti in cui la sosta possa costituire pericolo per gli sciatori in arrivo.
        2. In caso di caduta, lo sciatore deve sgomberare la pista il più presto possibile onde evitare di costituire ostacolo o pericolo per gli sciatori in arrivo.

Art. 10.

(Abbandono dell'attrezzatura).

        1. E' vietato abbandonare l'attrezzatura da sci alpino, da sci di fondo e da snowboard sulle relative piste.


Art. 11.

(Utilizzo degli impianti di risalita).

        1. Gli utenti degli impianti di risalita delle piste da sci hanno l'obbligo di osservare tutte le prescrizioni relative all'uso dei medesimi, contenute nei regolamenti d'esercizio esposti al pubblico, e sono tenuti ad attenersi agli inviti, alle avvertenze e alle disposizioni impartiti dal personale dipendente o incaricato della sorveglianza, concernenti il corretto funzionamento degli impianti, nonché l'ordine e la sicurezza dell'esercizio.
        2. E' fatta salva la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di prevedere, in conformità a quanto stabilito dal presente articolo, ulteriori norme finalizzate ad assicurare il corretto utilizzo da parte degli utenti degli impianti di risalita situati nei rispettivi territori.


Art. 12.

(Soccorso).

        1. Ogni sciatore è tenuto a prestare soccorso in caso di incidente sulle piste.
        2. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1 è punita ai sensi dell'articolo 593 del codice penale.


Art. 13.

(Identificazione).

        1. Chiunque sia coinvolto in un incidente sulle piste da sci o ne sia testimone è tenuto a fornire le proprie generalità agli organi competenti.

Art. 14.

(Sanzioni amministrative).

        1. Lo sciatore che viola gli obblighi stabiliti dagli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 è soggetto ad una sanzione amministrativa il cui importo è determinato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano territorialmente competenti.
        2. Per le violazioni di cui al comma 1 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono determinare anche eventuali sanzioni accessorie, quali tra le altre il ritiro dello skipass o di altro documento equipollente, e individuano i pubblici ufficiali o gli incaricati di pubblico servizio legittimati ad applicarle.


Art. 15.

(Realizzazione di piste da snowboard).

        1. Allo scopo di prevenire e di ridurre il numero di incidenti sulle piste da sci, ogni compensorio sciistico può dotarsi di apposite piste per la pratica esclusiva della disciplina dello snowboard, distinte dalle piste per la pratica dello sci alpino e dello sci di fondo.


Art. 16.

(Percorsi e itinerari di sci alpinismo
e di sci escursionismo).

        1. Ogni comprensorio sciistico può riconoscere e classificare percorsi e itinerari specifici, di sci alpinismo e di sci escursionismo, a condizione che essi siano tenuti distinti dalle aree riservate alla pratica dello sci alpino, del fondo e dello snowboard.
        2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano i percorsi e gli itinerari di cui al comma 1, con proprie norme, provvedendo, altresì, a stabilire i relativi criteri d'uso.

Art. 17.

(Adeguamento della legislazione).

        1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenute ad adeguare le rispettive normative in materia alle disposizioni della medesima legge, nel rispetto dei rispettivi statuti e delle norme di attuazione.



Frontespizio Relazione