XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3626
Onorevoli Colleghi! - Oltre vent'anni addietro si è
posto mano legislativamente ad una cosiddetta "riforma
universitaria" relativa soprattutto alla docenza.
All'origine di quella iniziativa vi era una sorta di
precariato diffuso costituito dai docenti incaricati.
Si sono istituiti il ruolo del professore associato di II
fascia e il ruolo del ricercatore collocato inizialmente tra i
non docenti e poi nel tempo diventato di fatto quasi un
docente di III fascia.
Si è dato corso, quindi, ai fini dell'attuazione, e in via
transitoria, ad una serie di tornate di concorsi riservati a
coloro che rivestivano determinate qualifiche e le occupavano
da un certo numero di anni.
A regime, si è proceduto poi ai normali concorsi di I e II
fascia e per ricercatori.
Inutile precisare che sono nati diversi contenziosi,
alcuni dei quali ancora pendenti, relativamente a persone che,
ritenendosi in possesso dei titoli, avevano presentato domanda
e non erano state ammesse al concorso, o a persone che,
nonostante l'ammissione, erano state ritenute non idonee.
Senza dire che qualcuno, incaricato sin da allora, non ha
ritenuto di presentare domanda per il concorso.
Di fatto a tutt'oggi rimangono pochissimi docenti
incaricati di insegnamento universitario per lo più in forza
di provvedimenti giudiziari che hanno loro riconosciuto, anche
in via cautelativa, il diritto a mantenere l'incarico di
insegnamento nella pendenza di un giudizio amministrativo di
durata praticamente illimitata: l'udienza di discussione da
cui deriva la sentenza dovrebbe essere richiesta dalla parte
ricorrente la quale, avendo ottenuto la sospensiva e potendo
temere una decisione negativa, può scegliere di non correre il
rischio e di mantenere lo status di incaricato, che per
quanto precario, comporta qualifica, funzione e stipendio.
Tali soggetti, tuttavia, svolgono concretamente quel
compito ormai da oltre vent'anni ed è difficile sostenere che
non ne sono idonei.
Occorre, quindi, un provvedimento che risolva la questione
sanando una disfunzione ingiustificabile.
Tali docenti incaricati, infatti, si trovano in servizio
come titolari del loro insegnamento universitario con funzioni
assolutamente analoghe a quelle dei professori associati, ma
senza il riconoscimento di un ruolo e con un trattamento
economico praticamente congelato che non supera il 40 per
cento di quello degli associati con pari anzianità.
Per comprendere come si sia potuti giungere alla
situazione attuale è necessario richiamare, sia pur
sinteticamente, tutto il contesto legislativo in cui la
vicenda si inquadra.
La figura del professore incaricato a tempo indeterminato
venne istituita come "stabilizzato" con l'articolo 4 del
decreto-legge 1^ ottobre 1973, n. 580, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, recante
misure urgenti per l'università.
Il professore incaricato veniva stabilizzato
nell'insegnamento del quale era titolare dopo che per tre anni
aveva avuto assegnato, dalla stessa o da università diverse,
un incarico di insegnamento. I consigli di facoltà interessati
procedevano alla nomina dopo aver valutato i risultati di
un'istruttoria svolta da una apposita commissione, che
effettuava un giudizio comparativo e motivato dei titoli dei
candidati, presentando una graduatoria finale.
I professori incaricati erano titolari di un corso di
insegnamento, e i loro doveri e obblighi erano stabiliti
dall'articolo 2 del regio decreto legislativo 27 maggio 1946,
n. 534, come segue: "(...) hanno l'obbligo di dedicare al
proprio insegnamento sotto forma sia di lezioni cattedratiche
sia di esercitazioni, tante ore settimanali quante la natura e
l'estensione dell'insegnamento stesso richiedono, e in ogni
modo almeno sei ore fra lezioni ed esercitazioni; di osservare
l'orario scolastico prestabilito; di attendere alla direzione
dei gabinetti, istituti, cliniche, laboratori e simili annessi
alle loro cattedre, di partecipare alle commissioni per gli
esami di profitto e di laurea, nonchè alle funzioni
accademiche e a quelle ad esse connesse, cui siano
chiamati".
Dal punto di vista economico, il trattamento dei
professori di ruolo, dei professori incaricati stabilizzati e
degli assistenti di ruolo veniva sempre determinato in un
medesimo articolo di legge nell'ambito delle disposizioni
riguardanti il personale del comparto università.
Gli attuali professori incaricati stabilizzati, ancorchè
considerati non di ruolo, sono stati dunque assunti come
docenti ad alto livello a tutti gli effetti, con prerogative
simili a quelle del professore ordinario, salvo la possibilità
di occupare cariche accademiche. Si deve anche segnalare che
il professore incaricato stabilizzato resta in servizio fino
all'età di settanta anni, e ha diritto al trattamento di
liquidazione e pensionistico come qualunque dipendente dello
Stato. Tale diritto (settanta anni di età in luogo di
sessantacinque anni) resta tutt'ora acquisito anche per chi
vada ora a ricoprire una qualifica di professore di ruolo.
Per questa ragione, assistenti di ruolo con incarico di
insegnamento stabilizzato, in passato hanno spesso optato per
lo stato giuridico di professori incaricati stabilizzati,
ritenendone la posizione e la funzione più qualificanti ed
economicamente più convenienti.
E' evidente che l'odierna situazione è ingiustificabile e
insostenibile.
Da qui la necessità dell'intervento legislativo di cui
alla presente proposta di legge costituita da un solo articolo
e per cui i professori incaricati vengono inquadrati in un
ruolo ad esaurimento fino al compimento del settantesimo anno
di età.
Si prevede la necessità di opzione per l'ipotesi di
titolarità di altro rapporto di impiego pubblico o privato.
Si definiscono la funzione e la qualifica equiparandole ai
professori associati e si prevede insieme l'esonero dalla
prova pratica nell'eventuale concorso per posti di professore
universitario.
Si individua il trattamento economico e si regola
l'anzianità di servizio.