XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3626




        Onorevoli Colleghi! - Oltre vent'anni addietro si è posto mano legislativamente ad una cosiddetta "riforma universitaria" relativa soprattutto alla docenza.
        All'origine di quella iniziativa vi era una sorta di precariato diffuso costituito dai docenti incaricati.
        Si sono istituiti il ruolo del professore associato di II fascia e il ruolo del ricercatore collocato inizialmente tra i non docenti e poi nel tempo diventato di fatto quasi un docente di III fascia.
        Si è dato corso, quindi, ai fini dell'attuazione, e in via transitoria, ad una serie di tornate di concorsi riservati a coloro che rivestivano determinate qualifiche e le occupavano da un certo numero di anni.
        A regime, si è proceduto poi ai normali concorsi di I e II fascia e per ricercatori.
        Inutile precisare che sono nati diversi contenziosi, alcuni dei quali ancora pendenti, relativamente a persone che, ritenendosi in possesso dei titoli, avevano presentato domanda e non erano state ammesse al concorso, o a persone che, nonostante l'ammissione, erano state ritenute non idonee.
        Senza dire che qualcuno, incaricato sin da allora, non ha ritenuto di presentare domanda per il concorso.
        Di fatto a tutt'oggi rimangono pochissimi docenti incaricati di insegnamento universitario per lo più in forza di provvedimenti giudiziari che hanno loro riconosciuto, anche in via cautelativa, il diritto a mantenere l'incarico di insegnamento nella pendenza di un giudizio amministrativo di durata praticamente illimitata: l'udienza di discussione da cui deriva la sentenza dovrebbe essere richiesta dalla parte ricorrente la quale, avendo ottenuto la sospensiva e potendo temere una decisione negativa, può scegliere di non correre il rischio e di mantenere lo status di incaricato, che per quanto precario, comporta qualifica, funzione e stipendio.
        Tali soggetti, tuttavia, svolgono concretamente quel compito ormai da oltre vent'anni ed è difficile sostenere che non ne sono idonei.
        Occorre, quindi, un provvedimento che risolva la questione sanando una disfunzione ingiustificabile.
        Tali docenti incaricati, infatti, si trovano in servizio come titolari del loro insegnamento universitario con funzioni assolutamente analoghe a quelle dei professori associati, ma senza il riconoscimento di un ruolo e con un trattamento economico praticamente congelato che non supera il 40 per cento di quello degli associati con pari anzianità.
        Per comprendere come si sia potuti giungere alla situazione attuale è necessario richiamare, sia pur sinteticamente, tutto il contesto legislativo in cui la vicenda si inquadra.
        La figura del professore incaricato a tempo indeterminato venne istituita come "stabilizzato" con l'articolo 4 del decreto-legge 1^ ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, recante misure urgenti per l'università.
        Il professore incaricato veniva stabilizzato nell'insegnamento del quale era titolare dopo che per tre anni aveva avuto assegnato, dalla stessa o da università diverse, un incarico di insegnamento. I consigli di facoltà interessati procedevano alla nomina dopo aver valutato i risultati di un'istruttoria svolta da una apposita commissione, che effettuava un giudizio comparativo e motivato dei titoli dei candidati, presentando una graduatoria finale.
        I professori incaricati erano titolari di un corso di insegnamento, e i loro doveri e obblighi erano stabiliti dall'articolo 2 del regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 534, come segue: "(...) hanno l'obbligo di dedicare al proprio insegnamento sotto forma sia di lezioni cattedratiche sia di esercitazioni, tante ore settimanali quante la natura e l'estensione dell'insegnamento stesso richiedono, e in ogni modo almeno sei ore fra lezioni ed esercitazioni; di osservare l'orario scolastico prestabilito; di attendere alla direzione dei gabinetti, istituti, cliniche, laboratori e simili annessi alle loro cattedre, di partecipare alle commissioni per gli esami di profitto e di laurea, nonchè alle funzioni accademiche e a quelle ad esse connesse, cui siano chiamati".
        Dal punto di vista economico, il trattamento dei professori di ruolo, dei professori incaricati stabilizzati e degli assistenti di ruolo veniva sempre determinato in un medesimo articolo di legge nell'ambito delle disposizioni riguardanti il personale del comparto università.
        Gli attuali professori incaricati stabilizzati, ancorchè considerati non di ruolo, sono stati dunque assunti come docenti ad alto livello a tutti gli effetti, con prerogative simili a quelle del professore ordinario, salvo la possibilità di occupare cariche accademiche. Si deve anche segnalare che il professore incaricato stabilizzato resta in servizio fino all'età di settanta anni, e ha diritto al trattamento di liquidazione e pensionistico come qualunque dipendente dello Stato. Tale diritto (settanta anni di età in luogo di sessantacinque anni) resta tutt'ora acquisito anche per chi vada ora a ricoprire una qualifica di professore di ruolo.
        Per questa ragione, assistenti di ruolo con incarico di insegnamento stabilizzato, in passato hanno spesso optato per lo stato giuridico di professori incaricati stabilizzati, ritenendone la posizione e la funzione più qualificanti ed economicamente più convenienti.
        E' evidente che l'odierna situazione è ingiustificabile e insostenibile.
        Da qui la necessità dell'intervento legislativo di cui alla presente proposta di legge costituita da un solo articolo e per cui i professori incaricati vengono inquadrati in un ruolo ad esaurimento fino al compimento del settantesimo anno di età.
        Si prevede la necessità di opzione per l'ipotesi di titolarità di altro rapporto di impiego pubblico o privato.
        Si definiscono la funzione e la qualifica equiparandole ai professori associati e si prevede insieme l'esonero dalla prova pratica nell'eventuale concorso per posti di professore universitario.
        Si individua il trattamento economico e si regola l'anzianità di servizio.




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