XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3626




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. I professori universitari incaricati, rimasti in servizio ai sensi degli articoli 113 e 120 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, o che rientrano nell'ambito di applicazione della legge 17 febbraio 1992, n. 204, vengono inquadrati nel ruolo ad esaurimento dei professori universitari incaricati e hanno diritto di rimanere in servizio fino al compimento del settantesimo anno di etą. Coloro che si trovano nella condizione di professore universitario incaricato e sono titolari di altro rapporto di impiego di natura pubblica o privata, sono tenuti ad esercitare l'opzione entro il termine perentorio di sessanta giorni, pena la decadenza dall'incarico al termine dell'anno accademico in corso.
        2. I professori universitari incaricati sono soggetti agli stessi doveri e godono degli stessi diritti dei professori universitari di ruolo di II fascia. I professori universitari incaricati che partecipano a concorsi per posti di professore universitario sono esonerati dal sostenere una prova didattica.
        3. Il trattamento economico dei professori universitari incaricati č pari al 90 per cento del trattamento spettante ai professori universitari di ruolo di II fascia con pari anzianitą nell'incarico. L'anzianitą di servizio č calcolata a decorrere dall'inizio dell'anno accademico in cui č stato conferito il primo incarico.



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