XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3626
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. I professori universitari incaricati, rimasti in
servizio ai sensi degli articoli 113 e 120 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e
successive modificazioni, o che rientrano nell'ambito di
applicazione della legge 17 febbraio 1992, n. 204, vengono
inquadrati nel ruolo ad esaurimento dei professori
universitari incaricati e hanno diritto di rimanere in
servizio fino al compimento del settantesimo anno di etą.
Coloro che si trovano nella condizione di professore
universitario incaricato e sono titolari di altro rapporto di
impiego di natura pubblica o privata, sono tenuti ad
esercitare l'opzione entro il termine perentorio di sessanta
giorni, pena la decadenza dall'incarico al termine dell'anno
accademico in corso.
2. I professori universitari incaricati sono soggetti agli
stessi doveri e godono degli stessi diritti dei professori
universitari di ruolo di II fascia. I professori universitari
incaricati che partecipano a concorsi per posti di professore
universitario sono esonerati dal sostenere una prova
didattica.
3. Il trattamento economico dei professori universitari
incaricati č pari al 90 per cento del trattamento spettante ai
professori universitari di ruolo di II fascia con pari
anzianitą nell'incarico. L'anzianitą di servizio č calcolata a
decorrere dall'inizio dell'anno accademico in cui č stato
conferito il primo incarico.