XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3625
Onorevoli Colleghi! - Il bando di concorso del 1^
agosto 1989, per la terza tornata dei giudizi d'idoneità a
professore associato, non prevede espressamente la
partecipazione dei medici interni, i quali, preservando il
loro diritto, hanno, comunque, presentato la domanda di
partecipazione al concorso, respinta con decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con
la motivazione che gli stessi avrebbero potuto partecipare
alle prime due tornate, rispettivamente, del 1981 e del
1984.
Successivamente, molti di tali medici interni hanno
presentato opposizione al decreto di esclusione innanzi ai
tribunali amministrativi regionali (TAR) competenti. Tali
ricorsi (numerosi) sono tuttora pendenti.
Qualche TAR (ad esempio Catania) ha accolto la richiesta
di sospensione dall'esclusione dal concorso, costringendo le
commissioni giudicatrici ad emettere un giudizio d'idoneità
che, però, ha interessato solo 39 dei concorrenti ammessi con
riserva. Il Consiglio universitario nazionale ha approvato gli
atti delle commissioni predette.
I candidati successivamente giudicati idonei hanno
presentato, nei termini previsti, istanza per ottenere il
relativo inquadramento, ma le facoltà le hanno respinte, data
l'ammissione con riserva al concorso.
Il Ministero, infatti, ha sempre ritenuto che
l'inquadramento potesse derivare soltanto dallo scioglimento
della riserva. Successivamente, invece, l'autonomia concessa
per legge alle università, anche per ciò che concerne il
riconoscimento dei titoli per l'inquadramento, ha consentito,
di fatto, che le università inquadrassero quei medici tra i
docenti di II fascia perché dichiarati idonei, anche se in un
concorso al quale erano stati ammessi con riserva. Ciò
conformemente alla decisione del Consiglio di Stato (Sentenza
466/86) che ha così statuito: "la pronuncia cautelare di
ammissione con riserva ad un concorso pubblico comporta per
l'amministrazione l'adozione di tutti i provvedimenti
automaticamente conseguenti fra i quali anche la nomina del
concorrente che risulti vincitore".
D'altro canto, la Corte costituzionale, con sentenza n. 89
del 1986, ha dichiarato incostituzionale l'articolo 50, n. 3,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980,
nella parte in cui ammetteva a partecipare ai concorsi per
professore associato i tecnici laureati e non contemplava tra
le qualifiche da ammettere gli aiuti e gli assistenti dei
policlinici universitari (medici interni).
Quanto sopra per chiarire che, a seguito dell'articolo 8
della legge 19 ottobre 1999, n. 370, "Disposizioni in materia
di università e di ricerca scientifica e tecnologica", si
ripropongono gli stessi profili di incostituzionalità
censurati dalla sentenza sopra richiamata.
Infatti, l'articolo 8, al comma 7, recita: "E'
legittimamente conseguita l'idoneità di cui agli articoli 50,
51, 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382, da parte dei tecnici laureati di cui
all'articolo 1, comma 10, penultimo periodo, della legge 14
gennaio 1999, n. 4, anche se non in servizio al 1^ agosto
1980, i quali, ammessi con riserva ai relativi giudizi per
effetto di ordinanze di sospensione dell'efficacia di atti
preclusivi alla partecipazione, emesse dai competenti organi
di giurisdizione amministrativa, li abbiano superati",
perpetuando di fatto quella disparità di trattamento tra
tecnici laureati e "medici interni", già oggetto della
predetta pronuncia da parte della Corte costituzionale.
La situazione in cui oggi tali "docenti" si trovano è
particolare anche ai fini della prospettiva di carriera.
Infatti, qualora venisse, finalmente, discusso innanzi al TAR
il loro ricorso e quel tribunale decidesse di rigettarlo, gli
interessati vedrebbero sciolta negativamente la riserva di
ammissione, con la conseguenza che l'esclusione da concorrente
comporterebbe l'inutilità della dichiarata idoneità, con la
perdita della qualifica di docente.
D'altro canto, l'attuale inquadramento (anche se con
riserva) quali docenti associati non consente la
partecipazione al concorso per professore associato.
Tale situazione va chiarita anche tenendo conto che il
passare del tempo comporta, nei vari anni accademici,
l'effettivo espletamento della docenza con l'implicito
riconoscimento della relativa idoneità.
La precarietà va, quindi, definita. E' necessaria,
pertanto, un'integrazione dell'articolo 8 della legge n. 370
del 1999, tesa ad ottenere un inquadramento definitivo, nel
ruolo di professori universitari di II fascia, dei candidati
che hanno superato favorevolmente il giudizio di idoneità a
professore associato e che sono stati ammessi a partecipare
con riserva alla terza tornata dei giudizi medesimi, indetta
con decreto ministeriale 4 luglio 1989.