XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3625




        Onorevoli Colleghi! - Il bando di concorso del 1^ agosto 1989, per la terza tornata dei giudizi d'idoneità a professore associato, non prevede espressamente la partecipazione dei medici interni, i quali, preservando il loro diritto, hanno, comunque, presentato la domanda di partecipazione al concorso, respinta con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con la motivazione che gli stessi avrebbero potuto partecipare alle prime due tornate, rispettivamente, del 1981 e del 1984.
        Successivamente, molti di tali medici interni hanno presentato opposizione al decreto di esclusione innanzi ai tribunali amministrativi regionali (TAR) competenti. Tali ricorsi (numerosi) sono tuttora pendenti.
        Qualche TAR (ad esempio Catania) ha accolto la richiesta di sospensione dall'esclusione dal concorso, costringendo le commissioni giudicatrici ad emettere un giudizio d'idoneità che, però, ha interessato solo 39 dei concorrenti ammessi con riserva. Il Consiglio universitario nazionale ha approvato gli atti delle commissioni predette.
        I candidati successivamente giudicati idonei hanno presentato, nei termini previsti, istanza per ottenere il relativo inquadramento, ma le facoltà le hanno respinte, data l'ammissione con riserva al concorso.
        Il Ministero, infatti, ha sempre ritenuto che l'inquadramento potesse derivare soltanto dallo scioglimento della riserva. Successivamente, invece, l'autonomia concessa per legge alle università, anche per ciò che concerne il riconoscimento dei titoli per l'inquadramento, ha consentito, di fatto, che le università inquadrassero quei medici tra i docenti di II fascia perché dichiarati idonei, anche se in un concorso al quale erano stati ammessi con riserva. Ciò conformemente alla decisione del Consiglio di Stato (Sentenza 466/86) che ha così statuito: "la pronuncia cautelare di ammissione con riserva ad un concorso pubblico comporta per l'amministrazione l'adozione di tutti i provvedimenti automaticamente conseguenti fra i quali anche la nomina del concorrente che risulti vincitore".
        D'altro canto, la Corte costituzionale, con sentenza n. 89 del 1986, ha dichiarato incostituzionale l'articolo 50, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, nella parte in cui ammetteva a partecipare ai concorsi per professore associato i tecnici laureati e non contemplava tra le qualifiche da ammettere gli aiuti e gli assistenti dei policlinici universitari (medici interni).
        Quanto sopra per chiarire che, a seguito dell'articolo 8 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, "Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica", si ripropongono gli stessi profili di incostituzionalità censurati dalla sentenza sopra richiamata.
        Infatti, l'articolo 8, al comma 7, recita: "E' legittimamente conseguita l'idoneità di cui agli articoli 50, 51, 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, da parte dei tecnici laureati di cui all'articolo 1, comma 10, penultimo periodo, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, anche se non in servizio al 1^ agosto 1980, i quali, ammessi con riserva ai relativi giudizi per effetto di ordinanze di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi alla partecipazione, emesse dai competenti organi di giurisdizione amministrativa, li abbiano superati", perpetuando di fatto quella disparità di trattamento tra tecnici laureati e "medici interni", già oggetto della predetta pronuncia da parte della Corte costituzionale.
        La situazione in cui oggi tali "docenti" si trovano è particolare anche ai fini della prospettiva di carriera. Infatti, qualora venisse, finalmente, discusso innanzi al TAR il loro ricorso e quel tribunale decidesse di rigettarlo, gli interessati vedrebbero sciolta negativamente la riserva di ammissione, con la conseguenza che l'esclusione da concorrente comporterebbe l'inutilità della dichiarata idoneità, con la perdita della qualifica di docente.
        D'altro canto, l'attuale inquadramento (anche se con riserva) quali docenti associati non consente la partecipazione al concorso per professore associato.
        Tale situazione va chiarita anche tenendo conto che il passare del tempo comporta, nei vari anni accademici, l'effettivo espletamento della docenza con l'implicito riconoscimento della relativa idoneità.
        La precarietà va, quindi, definita. E' necessaria, pertanto, un'integrazione dell'articolo 8 della legge n. 370 del 1999, tesa ad ottenere un inquadramento definitivo, nel ruolo di professori universitari di II fascia, dei candidati che hanno superato favorevolmente il giudizio di idoneità a professore associato e che sono stati ammessi a partecipare con riserva alla terza tornata dei giudizi medesimi, indetta con decreto ministeriale 4 luglio 1989.




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