XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3625




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. All'articolo 8 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

        "7-bis. E' altresì, legittimamente conseguita l'idoneità di cui agli articoli 50, 51, 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, da parte di coloro che, ammessi con riserva ai
relativi giudizi per effetto di ordinanze di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi alla partecipazione, emesse dai competenti organi di giurisdizione amministrativa, li abbiano superati e siano inquadrati dall'università senza aggravio di spese".



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