XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3618




        Onorevoli Deputati! - Con il presente disegno di legge il Governo adempie all'obbligo di proporre al Parlamento l'approvazione del testo legislativo che la legge 9 marzo 1989, n. 86, recante "norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari", ha individuato come lo strumento cardine, ancorché non esclusivo, per l'adeguamento della legislazione nazionale al diritto comunitario.
        Il disegno di legge in esame è costituito ed organizzato secondo le linee portanti già ampiamente sperimentate nelle precedenti leggi comunitarie e, conformemente all'articolo 3 della legge n. 86 del 1989, prevede due forme di produzione normativa:

                a) normazione diretta, utilizzata per limitate correzioni e integrazioni di disposizioni legislative vigenti, per lo più volte ad eliminare situazioni di contrasto con il Trattato CE e con il diritto comunitario derivato;

                b) conferimento della delega legislativa, utilizzata per l'attuazione di direttive (elencate negli allegati A e B) che richiedono l'introduzione di normative organiche e complesse.

        Circa la struttura del disegno di legge, si rappresenta che il capo I, conforme alla disciplina dettata dalla legge 1^ marzo 2002, n. 39 (legge comunitaria 2001), contiene le disposizioni di carattere generale relative ai procedimenti da seguire nell'emanazione dei provvedimenti; il capo II, invece, detta disposizioni particolari di adempimento diretto ed i criteri specifici di delega.
        Il procedimento per la emanazione dei decreti legislativi è regolato dall'articolo 1; la responsabilità dello stesso è attribuita al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro per le politiche comunitarie, cui, nel rispetto delle competenze dei Ministeri di settore, spetta di operare per assicurare la conformità del provvedimento all'obbligo comunitario da assolvere.
        Oggetto della delega legislativa, che è annuale, sono le direttive comprese nell'allegato A e nell'allegato B.
        Quest'ultimo si differenzia dal primo in quanto individua le direttive per il cui recepimento occorre osservare una procedura "aggravata" dalla sottoposizione del relativo schema di provvedimento attuativo al parere dei competenti organi parlamentari, derogandosi, per tale aspetto, alla disciplina generale della delega legislativa contenuta nella legge 23 agosto 1988, n. 400 (articolo 14, comma 4), che contempla l'intervento consultivo delle Commissioni parlamentari solo per deleghe ultrabiennali.
        Si sottolinea, altresì, che il passaggio per le Commissioni parlamentari è stato esteso, in conformità alle indicazioni contenute nella legge comunitaria per l'anno 2002, anche ai decreti legislativi di cui all'allegato A, che prevedono l'eventuale ricorso allo strumento delle sanzioni penali ai fini della repressione della violazione degli obblighi comunitari.
        Il comma 5 concerne l'attuazione delle direttive comunitarie in materie riservate alla competenza legislativa delle regioni e delle province autonome in conformità alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
        Tale disposizione prevede che i decreti legislativi a tale fine eventualmente adottati nelle materie riservate alla competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, qualora queste ultime non abbiano provveduto con proprie norme attuative secondo quanto previsto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, entrano in vigore alla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa attuativa regionale o provinciale. Lo stesso comma stabilisce che i decreti legislativi di recepimento dovranno recare l'esplicita indicazione della natura sostitutiva e cedevole delle disposizioni in essi contenute, anche con riguardo alle eventuali previste coperture finanziarie con oneri a carico dello Stato.
        Il potere sostitutivo dello Stato trova chiaro fondamento nella circostanza che l'Unione europea costituisce una Unione di Stati e che lo Stato nel suo complesso, nella qualità di interlocutore primario della Comunità e dei partner europei, rappresenta il soggetto responsabile dell'adempimento degli obblighi comunitari. Di qui il corollario, a più riprese ribadito dalla Corte delle leggi, alla stregua del quale, ferma restando la competenza in prima istanza delle regioni e delle province autonome, allo Stato competono tutti gli strumenti necessari per non trovarsi impotente di fronte a violazioni di norme comunitarie determinate da attività positive od omissive dei soggetti dotati di autonomia costituzionale. "Gli strumenti consistono non in avocazioni di competenze a favore dello Stato ma in interventi repressivi o sostitutivi e suppletivi - questi ultimi anche in via preventiva, ma cedevoli di fronte all'attivazione dei poteri regionali e provinciali normalmente competenti - rispetto a violazioni o carenze nell'attuazione e nell'esecuzione di norme comunitarie da parte delle regioni e delle province autonome" (Corte costituzionale, sentenze n. 425 del 1999; n. 126 del 1996, relative all'esercizio di competenza esclusiva da parte delle province autonome di Trento e di Bolzano).
        L'ammissibilità di un intervento suppletivo anticipato e cedevole è corroborata, oltre che dal vigente dettato dell'articolo 9 della citata legge n. 86 del 1989, anche dall'articolo 2 della legge 1^ marzo 2002, n. 39 (legge comunitaria 2001), nonché dal disegno di legge approvato definitivamente dal Senato della Repubblica e non ancora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (atto Senato n. 1329-B legge comunitaria 2002) e dal disegno di legge di attuazione del titolo V della parte seconda della Costituzione, ove si prevede la possibilità per lo Stato di dare vita a norme sostitutive che entrino in vigore solo alla scadenza del termine assegnato per l'attuazione della direttiva da parte della regione (in questo senso l'azione è sostitutiva perché produce effetto dopo la verificazione dell'inadempimento) e cedevoli (in quanto le norme si ritirano dopo l'occupazione del "territorio" da parte della norma regionale o provinciale).
        Segnatamente, detta anticipazione del meccanismo sostitutivo fa sì che la supplenza, pur se concepita anticipatamente, sortisca il suo risultato nel momento stesso dell'inadempimento, così evitando ritardi tali da esporre l'Italia a sistematiche procedure di infrazione.
        La disposizione è finalizzata ad evitare l'inadempimento nell'attuazione della normativa comunitaria da parte delle regioni e delle province autonome, prevedendo una procedura sostitutiva, se necessario, anticipata: i decreti legislativi sostitutivi entrano comunque in vigore solo alla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e si caratterizzano per il fatto di essere cedevoli, nel senso che perdono efficacia per le regioni che, anche dopo la scadenza del termine, provvedano al recepimento delle direttive nel rispetto dei vincoli comunitari e dei princìpi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale.
        L'utilizzo di tale forma di sostituzione preventiva è stata favorevolmente considerata dalla Conferenza Stato-Regioni in occasione dell'esame di molteplici schemi di decreti legislativi attuativi delle deleghe comunitarie con la citata legge n. 39 del 2002.
        Quanto al problema della copertura legislativa di detto fenomeno, si osserva, per completezza, che, ferma l'opportuna esplicitazione del meccanismo finora descritto nelle iniziative legislative di attuazione del titolo V della parte seconda della Costituzione, e nelle leggi comunitarie 2002 e 2003, la disciplina di riferimento può essere già tratta dal dettato dell'articolo 9 della "legge La Pergola" (legge n. 86 del 1989), da interpretare in conformità del nuovo assetto costituzionale e già considerata dai rammentati decisa della Consulta, idonei a fondare l'esercizio di un potere sostitutivo in ordine a materie di competenza esclusiva di regioni a statuto speciale e province autonome.
        L'articolo 2 prevede, come nelle precedenti leggi comunitarie, i princìpi e criteri direttivi di delega di portata generale in tema di attribuzione e organizzazione delle funzioni amministrative, di contenimento della spesa e di politica sanzionatoria.
        Va segnalato che la lettera d) del comma 1 prevede un meccanismo di copertura degli oneri finanziari rispettoso delle indicazioni rese dalla Camera dei deputati con apposito ordine del giorno all'atto dell'approvazione definitiva della legge comunitaria 2001 (n. 39 del 2002).
        L'articolo 3 conferisce una delega biennale al fine di consentire la gestione di una politica sanzionatoria dei comportamenti che costituiscono violazione di precetti comunitari non trasfusi in leggi nazionali, perché contenuti o in direttive attuate con fonti non primarie, inidonee quindi a istituire sanzioni penali, o in regolamenti CE, direttamente applicabili.
        Come è noto, infatti, non esiste una normazione comunitaria per le sanzioni, e tanto in ragione della netta diversità dei sistemi nazionali. I regolamenti e le direttive lasciano quindi agli Stati membri di regolare le conseguenze della loro inosservanza.
        L'articolo 4 riproduce una disposizione già contenuta in precedenti leggi comunitarie in materia di oneri relativi a prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici in applicazione delle normative comunitarie.
        L'articolo 5 prevede la delega al Governo all'emanazione di testi unici delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite con le leggi comunitarie annuali. La previsione di tale delega rappresenta uno strumento utile per operare un'azione periodica di coordinamento e di riordino del sistema normativo, muovendo dalle conseguenze provocate dal rinnovamento operato dall'intervento delle norme comunitarie.
        Il comma 2 richiama un criterio previsto dall'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, alla stregua del quale disposizioni contenute nei testi unici non possono essere abrogate, sospese, derogate o comunque modificate se non in modo esplicito, mediante l'indicazione puntuale delle disposizioni da abrogare, sospendere o modificare. Nel testo dell'articolato, seguendo l'impostazione della legge comunitaria 2002, non si menziona l'articolo 7 della legge n. 50 del 1999 in quanto il nuovo disegno di legge di semplificazione per l'anno 2001 propone un diverso modello di riordino normativo con correlativa soppressione della norma.
        Gli articoli 6 e seguenti recano disposizioni particolari di adempimento e criteri di delega specifici per le singole direttive in essi indicate.
        In particolare, l'articolo 6 modifica l'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, in materia di accesso alla professione notarile.
        La modifica normativa in esame si rende necessaria ai fini dell'adeguamento del sistema nazionale italiano al principio della libertà di stabilimento che costituisce un momento qualificante del processo di eliminazione delle discriminazioni tra i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea. L'urgenza dell'intervento deriva dalla pendenza di una procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea (procedura 1996/4825).
        Il vigente articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, subordina la partecipazione al concorso notarile al possesso del requisito della cittadinanza italiana. La modifica proposta adeguerebbe l'ordinamento interno e consentirebbe ai soggetti aventi cittadinanza di altri Paesi membri dell'Unione europea di partecipare al suddetto concorso.
        Il secondo punto, relativo al riconoscimento del titolo "accademico" ottenuto in alcuno dei Paesi membri, in applicazione della direttiva 89/48/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul riconoscimento dei diplomi, consentirebbe ai soggetti che abbiano conseguito la laurea in giurisprudenza al di fuori delle università italiane, di rendere effettiva la partecipazione al concorso notarile.
        L'articolo 7 modifica il terzo capoverso del punto 4 dell'allegato III del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187. Tale modifica si rende necessaria per rendere coerente la normativa in ogni sua parte ed evitare ogni possibile difficoltà interpretativa eliminando il richiamo ai limiti di dose contenuti nell'allegato III del decreto legislativo citato, e precisamente nel periodo conclusivo del terzo capoverso del punto "4. Giustificazione".
        Con l'articolo 39 della legge 1^ marzo 2002, n. 39 (legge comunitaria 2001), sono già state apportate alcune modifiche alla normativa relativa alla radioprotezione (decreto legislativo n. 230 del 1995 e successive modificazioni, e decreto legislativo n. 187 del 2000) per la parte inerente la ricerca medica e biomedica comportante esposizione a radiazioni ionizzanti, al fine di semplificare la procedura autorizzativa e di rendere la norma pienamente conforme ai princìpi della raccomandazione 62 dell'International Commission for Radiological Protection (ICPR), eliminando ogni riferimento ai limiti di dose previsti per le persone del pubblico dalla ricerca sui soggetti sani, riferimento che appariva in contrasto con quanto previsto dal citato documento ICPR, il quale richiama in tale tipologia di ricerca il rispetto dei "vincoli di dose".
        L'articolo 8 sostituisce l'articolo 4 del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432, recante attuazione delle direttive 93/118/CE e 96/43/CE che hanno modificato la direttiva 85/73/CEE in materia di finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale.
        Il decreto legislativo citato stabilisce il principio che per le ispezioni ed i controlli veterinari, effettuati presso gli stabilimenti che producono, stoccano e trasformano taluni prodotti di origine animale, è necessario che gli usufruitori corrispondano all'erogatore del servizio un contributo corrispondente all'effettivo costo del servizio prestato. Lo stesso provvedimento ha altresì fissato le modalità per la determinazione del contributo allo scopo di evitare eventuali distorsioni nella concorrenza tra gli operatori nella Unione europea.
        Con tale modifica si intende maggiormente responsabilizzare le regioni e le province autonome per la determinazione dei costi in questione, trasferendo alle medesime la relativa competenza e, nel contempo, snellire l'attuale procedura di rideterminazione.
        L'articolo 9 modifica l'articolo 39 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 290 del 2001, introducendo il comma 3-bis, prevedendo l'aumento del numero degli esperti in seno alla Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari (da un numero massimo di 20 a un numero massimo di 50), in modo da consentire il regolare svolgimento dei lavori della Commissione.
        Tale modifica si rende necessaria al fine di agevolare lo svolgimento dei lavori della Commissione, data la rilevante mole di lavoro che richiede agli esperti non solo la presenza costante alle riunioni della Commissione, ma anche l'effettuazione di studi e soluzioni di problematiche che richiedono un impegno anche presso altre strutture.
        L'articolo 10 reca la sostituzione del comma 2 dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e trova la propria ragione giustificatrice nella necessità di adeguare l'articolato del regolamento citato alle disposizioni della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relative alla procedura di revisione di tutte le sostanze attive presenti nei prodotti fitosanitari registrati ed in commercio negli Stati membri, al fine di meglio tutelare la salute dei consumatori e degli operatori attraverso una corretta utilizzazione dei suddetti prodotti. In particolare, le sostanze attive attualmente in commercio sono 800 circa e l'Unione europea ha frazionato nel tempo la procedura di revisione, suddividendo dette sostanze in quattro liste di revisione, definite con appositi regolamenti (regolamento (CE) n. 3600/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, e successive modificazioni; regolamento (CE) n. 451/2000 della Commissione, del 28 febbraio 2000; regolamento (CE) n. 1112/2002 della Commissione, del 20 giugno 2002, e regolamento (CE) n. 1490/2002 della Commissione, del 14 agosto 2002). Poiché il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 290 del 2001 cita soltanto i regolamenti (CE) n. 3600/92 e (CE) n. 451/2000, non può darsi seguito all'istruttoria relativa alla proroga delle autorizzazioni per l'immissione in commercio di prodotti fitosanitari la cui sostanza attiva è stata inclusa negli allegati dei successivi regolamenti comunitari, ma di cui non esiste alcun riferimento nel citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 290 del 2001.
        L'articolo 11 introduce il comma 2-bis dell'articolo 207 del decreto legislativo n. 285 del 1992, recante nuovo codice della strada sulla base di quanto già previsto dalla citata legge comunitaria per il 2002 (atto Senato n. 1329-B), in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 19 marzo 2002, nella causa C-224/00. Rispetto al testo del citato atto Senato n. 1329-B è stata prevista una ulteriore modifica, che si rende necessaria a seguito delle osservazioni formulate dalla Commissione europea-Direzione generale della giustizia e degli affari interni, la quale ha rilevato che la disposizione così introdotta dalla suddetta legge comunitaria continuerebbe a mantenere un trattamento differenziato in danno dei conducenti dei veicoli immatricolati in Stati non appartenenti all'Unione europea ma aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, in violazione, pertanto, di tale Accordo.
        L'articolo 12 introduce un criterio specifico di delega per dare attuazione alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, il cui termine scade il 31 ottobre 2003.
        L'articolo 13 introduce criteri specifici di delega per il riordino, il coordinamento e l'integrazione delle disposizioni legislative in materia di tutela dell'inquinamento acustico nel rispetto dei princìpi e delle disposizioni comunitarie.
        L'articolo 14 recepisce l'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificato dall'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, che prevede la possibilità per gli Stati membri, in casi eccezionali, di esentare, in tutto o in parte, un progetto specifico dall'assoggettamento alle disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale recate dalla direttiva medesima, prescrivendo però, che nei casi predetti di deroga, gli Stati membri obbligatoriamente pongano in essere determinati adempimenti. Resta fermo il potere di ordinanza contingibile ed urgente del Consiglio dei ministri per l'attuazione degli interventi di emergenza atti a fronteggiare le situazioni calamitose che possono pregiudicare gli interessi fondamentali della comunità. Il recepimento delle disposizioni di cui all'articolo 2 citato consente di superare le contestazioni della Commissione europea, relative alla violazione della direttiva 85/337/CEE, nei confronti dello Stato italiano, formalizzate nell'avvio di una specifica procedura d'infrazione (procedura 1999/5166 del 23 ottobre 2001).
        L'articolo 15 modifica l'allegato 1 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, al fine di allineare tale disposizione, relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, al dettato comunitario a causa della non corrispondenza del testo italiano della direttiva 96/61/CE (della quale il citato decreto legislativo reca attuazione) e l'originale versione inglese.
        L'articolo 16 introduce criteri specifici di delega per armonizzare i contenuti della direttiva 2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, con la legislazione vigente, in materia di parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionale e le condizioni di lavoro.
        L'articolo 17 modifica alcuni articoli del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28, in ordine al sistema di visite obbligatorie per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti roll-on/roll-off e di unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea, al fine di correggere alcune inesattezze che comportano la non perfetta corrispondenza del testo di recepimento con la direttiva.
        L'articolo 18 modifica l'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, che disciplina la cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo, in ordine ad alcune delle condizioni richieste per ottenere il riconoscimento di idoneità delle organizzazioni non governative. Tale modifica si rende necessaria per porre fine ad una procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea nei confronti dello Stato italiano, in quanto la costituzione delle suddette organizzazioni per ottenere l'assegnazione dei programmi di cooperazione, ai sensi del codice civile italiano, violerebbe il principio comunitario della non discriminazione sulla base della nazionalità.
        L'articolo 19 modifica l'articolo 9 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, che disciplina la detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati. Tale modifica si rende necessaria, dopo la ratifica della Convenzione di Schengen da parte dell'Italia, per consentire al Ministro dell'interno o, su sua delega, al prefetto della provincia di confine, la facoltà di autorizzare gli agenti di polizia stranieri a introdurre e a portare in Italia le armi individuali di ordinanza, per le esigenze di legittima difesa.
        Completano il presente disegno di legge gli allegati A e B.
        
Essi contengono entrambi l'elencazione delle direttive da recepire con decreto legislativo, con l'unica differenza che riflette il diverso iter procedurale - preve-dente la sottoposizione al parere delle Commissioni parlamentari - che deve essere osservato in sede di trasposizione delle direttive elencate nell'allegato B.
        In ordine agli obblighi discendenti dall'articolo 2, comma 3, della legge 9 marzo 1989, n. 86, e successive modificazioni, secondo cui nella relazione al disegno di legge comunitaria:

            "a) si riferisce sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto comunitario e sullo stato di eventuali procedure d'infrazione dando conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee relativa alle eventuali inadempienze e violazioni degli obblighi comunitari da parte della Repubblica italiana;

                b) si fornisce l'elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa;

                c) si dà partitamente conto delle ragioni dell'eventuale omesso inserimento delle direttive il cui termine di recepimento scade nel periodo di riferimento, in relazione ai tempi previsti per l'esercizio della delega legislativa. Si dà altresì conto della legislazione regionale attuativa di direttive comunitarie, fornendo i dati di cui all'articolo 9, comma 2-bis", si segnala quanto segue.

        In relazione a quanto richiesto alla citata lettera a), risultano in corso alla data del 31 dicembre 2002:

            112 lettere di costituzione in mora e 41 pareri motivati emessi dalla Commissione europea per infrazioni al diritto comunitario;

            40 ricorsi promossi davanti alla Corte di giustizia delle Comunità europee;

            12 sentenze di condanna per inadempimento emesse dalla Corte di giustizia;

            11 procedure di cui all'articolo 228 del Trattato CE in base al quale la Commissione europea, in caso di inesecuzione del giudicato, può adire la Corte di giustizia per chiedere l'irrogazione di sanzioni pecuniarie allo Stato membro inadempiente, delle quali 7 allo stadio di lettera di costituzione in mora e 3 allo stadio di parere motivato.

        Per quanto riguarda la lettera b), si fornisce, di seguito, l'elenco delle direttive da attuare in via amministrativa da parte dello Stato, delle regioni e delle province autonome, nell'ambito delle rispettive competenze:

        2002/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che modifica la direttiva 79/373/CEE del Consiglio relativa alla circolazione dei mangimi composti per animali e che abroga la direttiva 91/357/CEE della Commissione;

        2002/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002, sulle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri della Comunità;

        2002/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che modifica la direttiva 96/53/CE del Consiglio che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale;

        2002/8/CE della Commissione, del 6 febbraio 2002, che modifica le direttive 72/168/CEE e 72/180/CEE concernenti la fissazione dei caratteri e delle condizioni minime per l'esame delle varietà delle specie di ortaggi e, rispettivamente, delle specie delle piante agricole;

        2002/16/CE della Commissione, del 20 febbraio 2002, sull'uso di taluni derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;

        2002/17/CE della Commissione, del 21 febbraio 2002, recante modifica della direttiva 90/128/CEE relativa ai materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;

        2002/18/CE della Commissione, del 22 febbraio 2002, che modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, con l'iscrizione della sostanza attiva isoproturon;

        2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio;

        2002/26/CE della Commissione, del 13 marzo 2002, relativa ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale del tenore di ocratossina A nei prodotti alimentari;

        2002/27/CE della Commissione, del 13 marzo 2002, recante modifica della direttiva 98/53/CE che fissa metodi per il prelievo di campioni e metodi d'analisi per il controllo ufficiale dei tenori massimi di taluni contaminanti nei prodotti alimentari;

        2002/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 marzo 2002, che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità;

        2002/31/CE della Commissione, del 22 marzo 2002, che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori d'aria per uso domestico;

        2002/34/CE della Commissione, del 15 aprile 2002, che adegua al progresso tecnico gli allegati II, III e VII della direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici;

        2002/35/CE della Commissione, del 25 aprile 2002, che modifica la direttiva 97/70/CE del Consiglio che istituisce un regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri;

        2002/37/CE della Commissione, del 3 maggio 2002, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva etofumesate;
        2002/40/CE della Commissione, dell'8 maggio 2002, che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei forni elettrici per uso domestico;

            2002/41/CE della Commissione, del 17 maggio 2002, che adegua al progresso tecnico la direttiva 95/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla velocità massima per costruzione nonché alla coppia massima e alla potenza massima netta dei motori dei veicoli a due o tre ruote;

            2002/42/CE della Commissione, del 17 maggio 2002, recante modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari (bentazone e piridato) rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli;

            2002/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, recante ventesima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio per quanto riguarda le restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (paraffine clorurate a catena corta);

            2002/48/CE della Commissione, del 30 maggio 2002, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive iprovalicarb, prosulfuron e sulfosulfuron;

            2002/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, sulla riduzione del livello delle emissioni inquinanti dei veicoli a motore a due o a tre ruote e che modifica la direttiva 97/24/CE;

            2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio;

            2002/61/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, recante diciannovesima modificazione della direttiva 76/769/CEE del Consiglio relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (coloranti azoici);

            2002/62/CE della Commissione, del 9 luglio 2002, che adegua al progresso tecnico per la nona volta l'allegato I alla direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di ammissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (composti organostannici);

            2002/63/CE della Commissione, dell'11 luglio 2002, che stabilisce metodi comunitari di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale e che abroga la direttiva 79/700/CEE;

            2002/64/CE della Commissione, del 15 luglio 2002, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive cinidon etile, cialofop butile, famoxadone, florasulam, metalaxil-M e picolinafen;

            2002/66/CE della Commissione, del 16 luglio 2002, recante modifica degli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sugli e negli ortofrutticoli, sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli;

            2002/69/CE della Commissione, del 30 luglio 2002, che stabilisce i metodi di campionamento e d'analisi per il controllo ufficiale di diossine e la determinazione di PCB diossina-simili nei prodotti alimentari;

            2002/71/CE della Commissione, del 19 agosto 2002, recante modifica degli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto concerne la fissazione delle quantità massime di residui di antiparassitari (formotion, dimetoato e ossidemeton-metile) sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli;

            2002/72/CE della Commissione, del 6 agosto 2002, relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;

            2002/75/CE della Commissione, del 2 settembre 2002, che modifica la direttiva 96/98/CE del Consiglio sull'equipaggiamento marittimo;

            2002/76/CE della Commissione, del 6 settembre 2002, recante modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari (metsulfuron metile) rispettivamente sui e nei cereali e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli;

            2002/78/CE della Commissione, del 1^ ottobre 2002, che adegua al progresso tecnico la direttiva 71/320/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla frenatura di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi;

            2002/79/CE della Commissione, del 2 ottobre 2002, recante modifica degli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di certi antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli;

            2002/80/CE della Commissione, del 3 ottobre 2002, che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/220/CEE del Consiglio relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore;

            2002/81/CE della Commissione, del 10 ottobre 2002, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva flumiossazina;

        2002/82/CE della Commissione, del 15 ottobre 2002, recante modifica della direttiva 96/77/CE che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti;

            2002/85/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che modifica la direttiva 92/6/CEE del Consiglio concernente il montaggio e l'impiego di limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità.

        Per quanto riguarda la lettera c), si fa presente, in particolare, che: non necessita di un provvedimento di attuazione la direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica.
        Non risultano, infine, disponibili i dati relativi all'attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome ai sensi dell'articolo 9 della "legge La Pergola".

... (omissis) ...

... (omissis) ...




Frontespizio Testo articoli