XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3618
Onorevoli Deputati! - Con il presente disegno di legge
il Governo adempie all'obbligo di proporre al Parlamento
l'approvazione del testo legislativo che la legge 9 marzo
1989, n. 86, recante "norme generali sulla partecipazione
dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle
procedure di esecuzione degli obblighi comunitari", ha
individuato come lo strumento cardine, ancorché non esclusivo,
per l'adeguamento della legislazione nazionale al diritto
comunitario.
Il disegno di legge in esame è costituito ed organizzato
secondo le linee portanti già ampiamente sperimentate nelle
precedenti leggi comunitarie e, conformemente all'articolo 3
della legge n. 86 del 1989, prevede due forme di produzione
normativa:
a) normazione diretta, utilizzata per limitate
correzioni e integrazioni di disposizioni legislative vigenti,
per lo più volte ad eliminare situazioni di contrasto con il
Trattato CE e con il diritto comunitario derivato;
b) conferimento della delega legislativa,
utilizzata per l'attuazione di direttive (elencate negli
allegati A e B) che richiedono l'introduzione di normative
organiche e complesse.
Circa la struttura del disegno di legge, si rappresenta
che il capo I, conforme alla disciplina dettata dalla legge 1^
marzo 2002, n. 39 (legge comunitaria 2001), contiene le
disposizioni di carattere generale relative ai procedimenti da
seguire nell'emanazione dei provvedimenti; il capo II, invece,
detta disposizioni particolari di adempimento diretto ed i
criteri specifici di delega.
Il procedimento per la emanazione dei decreti legislativi
è regolato dall'articolo 1; la responsabilità dello stesso è
attribuita al Presidente del Consiglio dei ministri, o al
Ministro per le politiche comunitarie, cui, nel rispetto delle
competenze dei Ministeri di settore, spetta di operare per
assicurare la conformità del provvedimento all'obbligo
comunitario da assolvere.
Oggetto della delega legislativa, che è annuale, sono le
direttive comprese nell'allegato A e nell'allegato B.
Quest'ultimo si differenzia dal primo in quanto individua
le direttive per il cui recepimento occorre osservare una
procedura "aggravata" dalla sottoposizione del relativo schema
di provvedimento attuativo al parere dei competenti organi
parlamentari, derogandosi, per tale aspetto, alla disciplina
generale della delega legislativa contenuta nella legge 23
agosto 1988, n. 400 (articolo 14, comma 4), che contempla
l'intervento consultivo delle Commissioni parlamentari solo
per deleghe ultrabiennali.
Si sottolinea, altresì, che il passaggio per le
Commissioni parlamentari è stato esteso, in conformità alle
indicazioni contenute nella legge comunitaria per l'anno 2002,
anche ai decreti legislativi di cui all'allegato A, che
prevedono l'eventuale ricorso allo strumento delle sanzioni
penali ai fini della repressione della violazione degli
obblighi comunitari.
Il comma 5 concerne l'attuazione delle direttive
comunitarie in materie riservate alla competenza legislativa
delle regioni e delle province autonome in conformità alla
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Tale disposizione prevede che i decreti legislativi a tale
fine eventualmente adottati nelle materie riservate alla
competenza legislativa delle regioni e delle province
autonome, qualora queste ultime non abbiano provveduto con
proprie norme attuative secondo quanto previsto dall'articolo
117, quinto comma, della Costituzione, entrano in vigore alla
scadenza del termine stabilito per l'attuazione della
normativa comunitaria e perdono efficacia a decorrere dalla
data di entrata in vigore della normativa attuativa regionale
o provinciale. Lo stesso comma stabilisce che i decreti
legislativi di recepimento dovranno recare l'esplicita
indicazione della natura sostitutiva e cedevole delle
disposizioni in essi contenute, anche con riguardo alle
eventuali previste coperture finanziarie con oneri a carico
dello Stato.
Il potere sostitutivo dello Stato trova chiaro fondamento
nella circostanza che l'Unione europea costituisce una Unione
di Stati e che lo Stato nel suo complesso, nella qualità di
interlocutore primario della Comunità e dei partner
europei, rappresenta il soggetto responsabile
dell'adempimento degli obblighi comunitari. Di qui il
corollario, a più riprese ribadito dalla Corte delle leggi,
alla stregua del quale, ferma restando la competenza in prima
istanza delle regioni e delle province autonome, allo Stato
competono tutti gli strumenti necessari per non trovarsi
impotente di fronte a violazioni di norme comunitarie
determinate da attività positive od omissive dei soggetti
dotati di autonomia costituzionale. "Gli strumenti consistono
non in avocazioni di competenze a favore dello Stato ma in
interventi repressivi o sostitutivi e suppletivi - questi
ultimi anche in via preventiva, ma cedevoli di fronte
all'attivazione dei poteri regionali e provinciali normalmente
competenti - rispetto a violazioni o carenze nell'attuazione e
nell'esecuzione di norme comunitarie da parte delle regioni e
delle province autonome" (Corte costituzionale, sentenze n.
425 del 1999; n. 126 del 1996, relative all'esercizio di
competenza esclusiva da parte delle province autonome di
Trento e di Bolzano).
L'ammissibilità di un intervento suppletivo anticipato e
cedevole è corroborata, oltre che dal vigente dettato
dell'articolo 9 della citata legge n. 86 del 1989, anche
dall'articolo 2 della legge 1^ marzo 2002, n. 39 (legge
comunitaria 2001), nonché dal disegno di legge approvato
definitivamente dal Senato della Repubblica e non ancora
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (atto Senato n.
1329-B legge comunitaria 2002) e dal disegno di legge di
attuazione del titolo V della parte seconda della
Costituzione, ove si prevede la possibilità per lo Stato di
dare vita a norme sostitutive che entrino in vigore solo alla
scadenza del termine assegnato per l'attuazione della
direttiva da parte della regione (in questo senso l'azione è
sostitutiva perché produce effetto dopo la verificazione
dell'inadempimento) e cedevoli (in quanto le norme si ritirano
dopo l'occupazione del "territorio" da parte della norma
regionale o provinciale).
Segnatamente, detta anticipazione del meccanismo
sostitutivo fa sì che la supplenza, pur se concepita
anticipatamente, sortisca il suo risultato nel momento stesso
dell'inadempimento, così evitando ritardi tali da esporre
l'Italia a sistematiche procedure di infrazione.
La disposizione è finalizzata ad evitare l'inadempimento
nell'attuazione della normativa comunitaria da parte delle
regioni e delle province autonome, prevedendo una procedura
sostitutiva, se necessario, anticipata: i decreti legislativi
sostitutivi entrano comunque in vigore solo alla scadenza del
termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria
e si caratterizzano per il fatto di essere cedevoli, nel senso
che perdono efficacia per le regioni che, anche dopo la
scadenza del termine, provvedano al recepimento delle
direttive nel rispetto dei vincoli comunitari e dei princìpi
fondamentali stabiliti dalla legislazione statale.
L'utilizzo di tale forma di sostituzione preventiva è
stata favorevolmente considerata dalla Conferenza
Stato-Regioni in occasione dell'esame di molteplici schemi di
decreti legislativi attuativi delle deleghe comunitarie con la
citata legge n. 39 del 2002.
Quanto al problema della copertura legislativa di detto
fenomeno, si osserva, per completezza, che, ferma l'opportuna
esplicitazione del meccanismo finora descritto nelle
iniziative legislative di attuazione del titolo V della parte
seconda della Costituzione, e nelle leggi comunitarie 2002 e
2003, la disciplina di riferimento può essere già tratta dal
dettato dell'articolo 9 della "legge La Pergola" (legge n. 86
del 1989), da interpretare in conformità del nuovo assetto
costituzionale e già considerata dai rammentati decisa
della Consulta, idonei a fondare l'esercizio di un potere
sostitutivo in ordine a materie di competenza esclusiva di
regioni a statuto speciale e province autonome.
L'articolo 2 prevede, come nelle precedenti leggi
comunitarie, i princìpi e criteri direttivi di delega di
portata generale in tema di attribuzione e organizzazione
delle funzioni amministrative, di contenimento della spesa e
di politica sanzionatoria.
Va segnalato che la lettera d) del comma 1 prevede
un meccanismo di copertura degli oneri finanziari rispettoso
delle indicazioni rese dalla Camera dei deputati con apposito
ordine del giorno all'atto dell'approvazione definitiva della
legge comunitaria 2001 (n. 39 del 2002).
L'articolo 3 conferisce una delega biennale al fine di
consentire la gestione di una politica sanzionatoria dei
comportamenti che costituiscono violazione di precetti
comunitari non trasfusi in leggi nazionali, perché contenuti o
in direttive attuate con fonti non primarie, inidonee quindi a
istituire sanzioni penali, o in regolamenti CE, direttamente
applicabili.
Come è noto, infatti, non esiste una normazione
comunitaria per le sanzioni, e tanto in ragione della netta
diversità dei sistemi nazionali. I regolamenti e le direttive
lasciano quindi agli Stati membri di regolare le conseguenze
della loro inosservanza.
L'articolo 4 riproduce una disposizione già contenuta
in precedenti leggi comunitarie in materia di oneri relativi a
prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici
pubblici in applicazione delle normative comunitarie.
L'articolo 5 prevede la delega al Governo
all'emanazione di testi unici delle disposizioni dettate in
attuazione delle deleghe conferite con le leggi comunitarie
annuali. La previsione di tale delega rappresenta uno
strumento utile per operare un'azione periodica di
coordinamento e di riordino del sistema normativo, muovendo
dalle conseguenze provocate dal rinnovamento operato
dall'intervento delle norme comunitarie.
Il comma 2 richiama un criterio previsto dall'articolo 7
della legge 8 marzo 1999, n. 50, alla stregua del quale
disposizioni contenute nei testi unici non possono essere
abrogate, sospese, derogate o comunque modificate se non in
modo esplicito, mediante l'indicazione puntuale delle
disposizioni da abrogare, sospendere o modificare. Nel testo
dell'articolato, seguendo l'impostazione della legge
comunitaria 2002, non si menziona l'articolo 7 della legge n.
50 del 1999 in quanto il nuovo disegno di legge di
semplificazione per l'anno 2001 propone un diverso modello di
riordino normativo con correlativa soppressione della
norma.
Gli articoli 6 e seguenti recano disposizioni particolari
di adempimento e criteri di delega specifici per le singole
direttive in essi indicate.
In particolare, l'articolo 6 modifica l'articolo 5
della legge 16 febbraio 1913, n. 89, in materia di accesso
alla professione notarile.
La modifica normativa in esame si rende necessaria ai fini
dell'adeguamento del sistema nazionale italiano al principio
della libertà di stabilimento che costituisce un momento
qualificante del processo di eliminazione delle
discriminazioni tra i cittadini degli Stati membri dell'Unione
europea. L'urgenza dell'intervento deriva dalla pendenza di
una procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea
(procedura 1996/4825).
Il vigente articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89,
subordina la partecipazione al concorso notarile al possesso
del requisito della cittadinanza italiana. La modifica
proposta adeguerebbe l'ordinamento interno e consentirebbe ai
soggetti aventi cittadinanza di altri Paesi membri dell'Unione
europea di partecipare al suddetto concorso.
Il secondo punto, relativo al riconoscimento del titolo
"accademico" ottenuto in alcuno dei Paesi membri, in
applicazione della direttiva 89/48/CEE del Consiglio, del 21
dicembre 1988, sul riconoscimento dei diplomi, consentirebbe
ai soggetti che abbiano conseguito la laurea in giurisprudenza
al di fuori delle università italiane, di rendere effettiva la
partecipazione al concorso notarile.
L'articolo 7 modifica il terzo capoverso del punto 4
dell'allegato III del decreto legislativo 26 maggio 2000, n.
187. Tale modifica si rende necessaria per rendere coerente la
normativa in ogni sua parte ed evitare ogni possibile
difficoltà interpretativa eliminando il richiamo ai limiti di
dose contenuti nell'allegato III del decreto legislativo
citato, e precisamente nel periodo conclusivo del terzo
capoverso del punto "4. Giustificazione".
Con l'articolo 39 della legge 1^ marzo 2002, n. 39 (legge
comunitaria 2001), sono già state apportate alcune modifiche
alla normativa relativa alla radioprotezione (decreto
legislativo n. 230 del 1995 e successive modificazioni, e
decreto legislativo n. 187 del 2000) per la parte inerente la
ricerca medica e biomedica comportante esposizione a
radiazioni ionizzanti, al fine di semplificare la procedura
autorizzativa e di rendere la norma pienamente conforme ai
princìpi della raccomandazione 62 dell'International
Commission for Radiological Protection (ICPR), eliminando
ogni riferimento ai limiti di dose previsti per le persone del
pubblico dalla ricerca sui soggetti sani, riferimento che
appariva in contrasto con quanto previsto dal citato documento
ICPR, il quale richiama in tale tipologia di ricerca il
rispetto dei "vincoli di dose".
L'articolo 8 sostituisce l'articolo 4 del decreto
legislativo 19 novembre 1998, n. 432, recante attuazione delle
direttive 93/118/CE e 96/43/CE che hanno modificato la
direttiva 85/73/CEE in materia di finanziamento delle
ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di
taluni prodotti di origine animale.
Il decreto legislativo citato stabilisce il principio che
per le ispezioni ed i controlli veterinari, effettuati presso
gli stabilimenti che producono, stoccano e trasformano taluni
prodotti di origine animale, è necessario che gli usufruitori
corrispondano all'erogatore del servizio un contributo
corrispondente all'effettivo costo del servizio prestato. Lo
stesso provvedimento ha altresì fissato le modalità per la
determinazione del contributo allo scopo di evitare eventuali
distorsioni nella concorrenza tra gli operatori nella Unione
europea.
Con tale modifica si intende maggiormente
responsabilizzare le regioni e le province autonome per la
determinazione dei costi in questione, trasferendo alle
medesime la relativa competenza e, nel contempo, snellire
l'attuale procedura di rideterminazione.
L'articolo 9 modifica l'articolo 39 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 290 del
2001, introducendo il comma 3-bis, prevedendo l'aumento
del numero degli esperti in seno alla Commissione consultiva
per i prodotti fitosanitari (da un numero massimo di 20 a un
numero massimo di 50), in modo da consentire il regolare
svolgimento dei lavori della Commissione.
Tale modifica si rende necessaria al fine di agevolare lo
svolgimento dei lavori della Commissione, data la rilevante
mole di lavoro che richiede agli esperti non solo la presenza
costante alle riunioni della Commissione, ma anche
l'effettuazione di studi e soluzioni di problematiche che
richiedono un impegno anche presso altre strutture.
L'articolo 10 reca la sostituzione del comma 2
dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e trova la
propria ragione giustificatrice nella necessità di adeguare
l'articolato del regolamento citato alle disposizioni della
direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991,
relative alla procedura di revisione di tutte le sostanze
attive presenti nei prodotti fitosanitari registrati ed in
commercio negli Stati membri, al fine di meglio tutelare la
salute dei consumatori e degli operatori attraverso una
corretta utilizzazione dei suddetti prodotti. In particolare,
le sostanze attive attualmente in commercio sono 800 circa e
l'Unione europea ha frazionato nel tempo la procedura di
revisione, suddividendo dette sostanze in quattro liste di
revisione, definite con appositi regolamenti (regolamento (CE)
n. 3600/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, e
successive modificazioni; regolamento (CE) n. 451/2000 della
Commissione, del 28 febbraio 2000; regolamento (CE) n.
1112/2002 della Commissione, del 20 giugno 2002, e regolamento
(CE) n. 1490/2002 della Commissione, del 14 agosto 2002).
Poiché il regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 290 del 2001 cita soltanto i regolamenti (CE) n.
3600/92 e (CE) n. 451/2000, non può darsi seguito
all'istruttoria relativa alla proroga delle autorizzazioni per
l'immissione in commercio di prodotti fitosanitari la cui
sostanza attiva è stata inclusa negli allegati dei successivi
regolamenti comunitari, ma di cui non esiste alcun riferimento
nel citato regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 290 del 2001.
L'articolo 11 introduce il comma 2-bis dell'articolo
207 del decreto legislativo n. 285 del 1992, recante nuovo
codice della strada sulla base di quanto già previsto dalla
citata legge comunitaria per il 2002 (atto Senato n. 1329-B),
in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle
Comunità europee del 19 marzo 2002, nella causa C-224/00.
Rispetto al testo del citato atto Senato n. 1329-B è stata
prevista una ulteriore modifica, che si rende necessaria a
seguito delle osservazioni formulate dalla Commissione
europea-Direzione generale della giustizia e degli affari
interni, la quale ha rilevato che la disposizione così
introdotta dalla suddetta legge comunitaria continuerebbe a
mantenere un trattamento differenziato in danno dei conducenti
dei veicoli immatricolati in Stati non appartenenti all'Unione
europea ma aderenti all'Accordo sullo Spazio economico
europeo, in violazione, pertanto, di tale Accordo.
L'articolo 12 introduce un criterio specifico di delega
per dare attuazione alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al
trattamento dei dati personali e alla tutela della vita
privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, il cui
termine scade il 31 ottobre 2003.
L'articolo 13 introduce criteri specifici di delega per il
riordino, il coordinamento e l'integrazione delle disposizioni
legislative in materia di tutela dell'inquinamento acustico
nel rispetto dei princìpi e delle disposizioni comunitarie.
L'articolo 14 recepisce l'articolo 2, paragrafo 3, della
direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985,
concernente la valutazione di impatto ambientale di
determinati progetti pubblici e privati, come modificato
dall'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 97/11/CE del
Consiglio, del 3 marzo 1997, che prevede la possibilità per
gli Stati membri, in casi eccezionali, di esentare, in tutto o
in parte, un progetto specifico dall'assoggettamento alle
disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale
recate dalla direttiva medesima, prescrivendo però, che nei
casi predetti di deroga, gli Stati membri obbligatoriamente
pongano in essere determinati adempimenti. Resta fermo il
potere di ordinanza contingibile ed urgente del Consiglio dei
ministri per l'attuazione degli interventi di emergenza atti a
fronteggiare le situazioni calamitose che possono pregiudicare
gli interessi fondamentali della comunità. Il recepimento
delle disposizioni di cui all'articolo 2 citato consente di
superare le contestazioni della Commissione europea, relative
alla violazione della direttiva 85/337/CEE, nei confronti
dello Stato italiano, formalizzate nell'avvio di una specifica
procedura d'infrazione (procedura 1999/5166 del 23 ottobre
2001).
L'articolo 15 modifica l'allegato 1 del decreto
legislativo 4 agosto 1999, n. 372, al fine di allineare tale
disposizione, relativa alla prevenzione e riduzione integrate
dell'inquinamento, al dettato comunitario a causa della non
corrispondenza del testo italiano della direttiva 96/61/CE
(della quale il citato decreto legislativo reca attuazione) e
l'originale versione inglese.
L'articolo 16 introduce criteri specifici di delega per
armonizzare i contenuti della direttiva 2002/73/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, con
la legislazione vigente, in materia di parità di trattamento
fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al
lavoro, alla formazione e alla promozione professionale e le
condizioni di lavoro.
L'articolo 17 modifica alcuni articoli del decreto
legislativo 2 febbraio 2001, n. 28, in ordine al sistema di
visite obbligatorie per l'esercizio in condizioni di sicurezza
di traghetti roll-on/roll-off e di unità veloci da
passeggeri adibiti a servizi di linea, al fine di correggere
alcune inesattezze che comportano la non perfetta
corrispondenza del testo di recepimento con la direttiva.
L'articolo 18 modifica l'articolo 28 della legge 26
febbraio 1987, n. 49, che disciplina la cooperazione
dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo, in ordine ad
alcune delle condizioni richieste per ottenere il
riconoscimento di idoneità delle organizzazioni non
governative. Tale modifica si rende necessaria per porre fine
ad una procedura di infrazione avviata dalla Commissione
europea nei confronti dello Stato italiano, in quanto la
costituzione delle suddette organizzazioni per ottenere
l'assegnazione dei programmi di cooperazione, ai sensi del
codice civile italiano, violerebbe il principio comunitario
della non discriminazione sulla base della nazionalità.
L'articolo 19 modifica l'articolo 9 della legge 21
febbraio 1990, n. 36, che disciplina la detenzione delle armi,
delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati.
Tale modifica si rende necessaria, dopo la ratifica della
Convenzione di Schengen da parte dell'Italia, per consentire
al Ministro dell'interno o, su sua delega, al prefetto della
provincia di confine, la facoltà di autorizzare gli agenti di
polizia stranieri a introdurre e a portare in Italia le armi
individuali di ordinanza, per le esigenze di legittima
difesa.
Completano il presente disegno di legge gli allegati
A e B.
Essi contengono entrambi l'elencazione delle direttive da
recepire con decreto legislativo, con l'unica differenza che
riflette il diverso iter procedurale - preve-dente la
sottoposizione al parere delle Commissioni parlamentari - che
deve essere osservato in sede di trasposizione delle direttive
elencate nell'allegato B.
In ordine agli obblighi discendenti dall'articolo 2, comma
3, della legge 9 marzo 1989, n. 86, e successive
modificazioni, secondo cui nella relazione al disegno di legge
comunitaria:
"a) si riferisce sullo stato di conformità
dell'ordinamento interno al diritto comunitario e sullo stato
di eventuali procedure d'infrazione dando conto, in
particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia
delle Comunità europee relativa alle eventuali inadempienze e
violazioni degli obblighi comunitari da parte della Repubblica
italiana;
b) si fornisce l'elenco delle direttive attuate o
da attuare in via amministrativa;
c) si dà partitamente conto delle ragioni
dell'eventuale omesso inserimento delle direttive il cui
termine di recepimento scade nel periodo di riferimento, in
relazione ai tempi previsti per l'esercizio della delega
legislativa. Si dà altresì conto della legislazione regionale
attuativa di direttive comunitarie, fornendo i dati di cui
all'articolo 9, comma 2-bis", si segnala quanto
segue.
In relazione a quanto richiesto alla citata lettera
a), risultano in corso alla data del 31 dicembre
2002:
112 lettere di costituzione in mora e 41 pareri motivati
emessi dalla Commissione europea per infrazioni al diritto
comunitario;
40 ricorsi promossi davanti alla Corte di giustizia
delle Comunità europee;
12 sentenze di condanna per inadempimento emesse dalla
Corte di giustizia;
11 procedure di cui all'articolo 228 del Trattato CE in
base al quale la Commissione europea, in caso di inesecuzione
del giudicato, può adire la Corte di giustizia per chiedere
l'irrogazione di sanzioni pecuniarie allo Stato membro
inadempiente, delle quali 7 allo stadio di lettera di
costituzione in mora e 3 allo stadio di parere motivato.
Per quanto riguarda la lettera b), si fornisce, di
seguito, l'elenco delle direttive da attuare in via
amministrativa da parte dello Stato, delle regioni e delle
province autonome, nell'ambito delle rispettive competenze:
2002/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28
gennaio 2002, che modifica la direttiva 79/373/CEE del
Consiglio relativa alla circolazione dei mangimi composti per
animali e che abroga la direttiva 91/357/CEE della
Commissione;
2002/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18
febbraio 2002, sulle formalità di dichiarazione delle navi in
arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri della
Comunità;
2002/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18
febbraio 2002, che modifica la direttiva 96/53/CE del
Consiglio che stabilisce, per taluni veicoli stradali che
circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate
nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi
autorizzati nel traffico internazionale;
2002/8/CE della Commissione, del 6 febbraio 2002, che
modifica le direttive 72/168/CEE e 72/180/CEE concernenti la
fissazione dei caratteri e delle condizioni minime per l'esame
delle varietà delle specie di ortaggi e, rispettivamente,
delle specie delle piante agricole;
2002/16/CE della Commissione, del 20 febbraio 2002,
sull'uso di taluni derivati epossidici in materiali e oggetti
destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;
2002/17/CE della Commissione, del 21 febbraio 2002,
recante modifica della direttiva 90/128/CEE relativa ai
materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a
contatto con i prodotti alimentari;
2002/18/CE della Commissione, del 22 febbraio 2002, che
modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CEE del
Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti
fitosanitari, con l'iscrizione della sostanza attiva
isoproturon;
2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18
marzo 2002, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a
due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del
Consiglio;
2002/26/CE della Commissione, del 13 marzo 2002, relativa
ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo
ufficiale del tenore di ocratossina A nei prodotti
alimentari;
2002/27/CE della Commissione, del 13 marzo 2002, recante
modifica della direttiva 98/53/CE che fissa metodi per il
prelievo di campioni e metodi d'analisi per il controllo
ufficiale dei tenori massimi di taluni contaminanti nei
prodotti alimentari;
2002/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
marzo 2002, che istituisce norme e procedure per
l'introduzione di restrizioni operative ai fini del
contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità;
2002/31/CE della Commissione, del 22 marzo 2002, che
stabilisce le modalità di applicazione della direttiva
92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il
consumo di energia dei condizionatori d'aria per uso
domestico;
2002/34/CE della Commissione, del 15 aprile 2002, che
adegua al progresso tecnico gli allegati II, III e VII della
direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative
ai prodotti cosmetici;
2002/35/CE della Commissione, del 25 aprile 2002, che
modifica la direttiva 97/70/CE del Consiglio che istituisce un
regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di
lunghezza uguale o superiore a 24 metri;
2002/37/CE della Commissione, del 3 maggio 2002, che
modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con
l'iscrizione della sostanza attiva etofumesate;
2002/40/CE della Commissione, dell'8 maggio 2002, che
stabilisce le modalità di applicazione della direttiva
92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura
indicante il consumo di energia dei forni elettrici per uso
domestico;
2002/41/CE della Commissione, del 17 maggio 2002,
che adegua al progresso tecnico la direttiva 95/1/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla velocità
massima per costruzione nonché alla coppia massima e alla
potenza massima netta dei motori dei veicoli a due o tre
ruote;
2002/42/CE della Commissione, del 17 maggio 2002,
recante modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE,
86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità
massime di residui di antiparassitari (bentazone e piridato)
rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti
alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di
origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli;
2002/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 25 giugno 2002, recante ventesima modifica della direttiva
76/769/CEE del Consiglio per quanto riguarda le restrizioni in
materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze
e preparati pericolosi (paraffine clorurate a catena
corta);
2002/48/CE della Commissione, del 30 maggio 2002,
che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con
l'iscrizione delle sostanze attive iprovalicarb, prosulfuron e
sulfosulfuron;
2002/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 luglio 2002, sulla riduzione del livello delle
emissioni inquinanti dei veicoli a motore a due o a tre ruote
e che modifica la direttiva 97/24/CE;
2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema
comunitario di monitoraggio del traffico navale e
d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del
Consiglio;
2002/61/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 luglio 2002, recante diciannovesima modificazione della
direttiva 76/769/CEE del Consiglio relativa alle restrizioni
in materia di immissione sul mercato e di uso di talune
sostanze e preparati pericolosi (coloranti azoici);
2002/62/CE della Commissione, del 9 luglio 2002, che
adegua al progresso tecnico per la nona volta l'allegato I
alla direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il
ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari
ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni
in materia di ammissione sul mercato e di uso di talune
sostanze e preparati pericolosi (composti organostannici);
2002/63/CE della Commissione, dell'11 luglio 2002,
che stabilisce metodi comunitari di campionamento ai fini del
controllo ufficiale dei residui di antiparassitari sui e nei
prodotti alimentari di origine vegetale e animale e che abroga
la direttiva 79/700/CEE;
2002/64/CE della Commissione, del 15 luglio 2002,
che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con
l'iscrizione delle sostanze attive cinidon etile, cialofop
butile, famoxadone, florasulam, metalaxil-M e picolinafen;
2002/66/CE della Commissione, del 16 luglio 2002,
recante modifica degli allegati delle direttive 76/895/CEE,
86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano
le quantità massime di residui di antiparassitari
rispettivamente sugli e negli ortofrutticoli, sui e nei
cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su
e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli
ortofrutticoli;
2002/69/CE della Commissione, del 30 luglio 2002,
che stabilisce i metodi di campionamento e d'analisi per il
controllo ufficiale di diossine e la determinazione di PCB
diossina-simili nei prodotti alimentari;
2002/71/CE della Commissione, del 19 agosto 2002,
recante modifica degli allegati delle direttive 76/895/CEE,
86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto
concerne la fissazione delle quantità massime di residui di
antiparassitari (formotion, dimetoato e ossidemeton-metile)
sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine
animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale,
compresi gli ortofrutticoli;
2002/72/CE della Commissione, del 6 agosto 2002,
relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica
destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;
2002/75/CE della Commissione, del 2 settembre 2002,
che modifica la direttiva 96/98/CE del Consiglio
sull'equipaggiamento marittimo;
2002/76/CE della Commissione, del 6 settembre 2002,
recante modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE e
90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di
residui di antiparassitari (metsulfuron metile)
rispettivamente sui e nei cereali e su e in alcuni prodotti di
origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli;
2002/78/CE della Commissione, del 1^ ottobre 2002,
che adegua al progresso tecnico la direttiva 71/320/CEE del
Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri relative alla frenatura di talune categorie di veicoli
a motore e dei loro rimorchi;
2002/79/CE della Commissione, del 2 ottobre 2002,
recante modifica degli allegati delle direttive 76/895/CEE,
86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano
le quantità massime di residui di certi antiparassitari
rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti
alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di
origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli;
2002/80/CE della Commissione, del 3 ottobre 2002,
che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/220/CEE del
Consiglio relativa alle misure da adottare contro
l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a
motore;
2002/81/CE della Commissione, del 10 ottobre 2002,
che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con
l'iscrizione della sostanza attiva flumiossazina;
2002/82/CE della Commissione, del 15 ottobre 2002, recante
modifica della direttiva 96/77/CE che stabilisce i requisiti
di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai
coloranti e dagli edulcoranti;
2002/85/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 5 novembre 2002, che modifica la direttiva 92/6/CEE del
Consiglio concernente il montaggio e l'impiego di limitatori
di velocità per talune categorie di autoveicoli nella
Comunità.
Per quanto riguarda la lettera c), si fa presente,
in particolare, che: non necessita di un provvedimento di
attuazione la direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16
settembre 2002, relativa alla concorrenza nei mercati delle
reti e dei servizi di comunicazione elettronica.
Non risultano, infine, disponibili i dati relativi
all'attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle
province autonome ai sensi dell'articolo 9 della "legge La
Pergola".
... (omissis) ...
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