XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3618
DISEGNO DI LEGGE
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO
DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI
Art. 1.
(Delega al Governo per l'attuazione
di direttive comunitarie).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di
un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare
attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli
allegati A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione
delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B,
nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate
nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli
altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati ed
al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso,
entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere
dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine i
decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il
termine previsto per il parere dei competenti organi
parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza
dei termini previsti ai commi 1 o 4 o successivamente, questi
ultimi sono prorogati di novanta giorni.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla
presente legge, il Governo può emanare, con la procedura
indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e
correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma
1.
5. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117,
quinto comma, della Costituzione, i decreti legislativi
eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano
entrano in vigore, per le regioni e le province autonome nelle
quali non sia ancora in vigore la propria normativa di
attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per
l'attuazione della normativa comunitaria e perdono comunque
efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della
normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e
provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e, nelle materie di competenza
concorrente, dei princìpi fondamentali stabiliti dalla
legislazione dello Stato. A tale fine i decreti legislativi
recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva e
cedevole delle disposizioni in essi contenute anche con
riguardo alle eventuali previste coperture finanziarie con
oneri a carico dello Stato.
Art. 2.
(Princìpi e criteri direttivi generali
della delega legislativa).
1. Salvi gli specifici princìpi e criteri direttivi
stabiliti dalle disposizioni di cui al capo II ed in aggiunta
a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti
legislativi di cui all'articolo 1 sono informati ai seguenti
princìpi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative;
b) per evitare disarmonie con le discipline
vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da
attuare, sono introdotte le occorrenti modifiche o
integrazioni alle discipline stesse, fatte salve le materie
oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di
semplificazione amministrativa;
c) salva l'applicazione delle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste
sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle
disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei
limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 103.291 euro e
dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni
che rechino un danno di particolare gravità. La sanzione
amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 103
euro e non superiore a 103.291 euro è prevista per le
infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi
da quelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e
massimi previsti, le sanzioni sopra indicate sono determinate
nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità
lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione
presenta in astratto, di specifiche qualità personali del
colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla
persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso
sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già
comminate dalle leggi vigenti per le violazioni omogenee e di
pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni
dei decreti legislativi;
d) eventuali spese non contemplate da leggi
vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali possono essere previste
nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di
attuazione delle direttive; alla relativa copertura, nonché
alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti
dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile
fare fronte con i fondi già assegnati alle competenti
amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione
di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per
un ammontare non superiore a 50 milioni di euro;
e) all'attuazione di direttive che modificano
precedenti direttive già attuate con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislativo
di attuazione della direttiva modificata;
f) i decreti legislativi assicurano in ogni caso
che, nelle materie oggetto delle direttive da attuare, la
disciplina sia pienamente conforme alle prescrizioni delle
direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali
modificazioni comunque intervenute fino al momento
dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di
competenze fra amministrazioni diverse o comunque siano
coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i
decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune
forme di coordinamento, rispettando i princìpi di
sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e le competenze
delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure
per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la
trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità
nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei
soggetti responsabili.
Art. 3.
(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di
violazioni di disposizioni comunitarie).
1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme
comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte
salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro
due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le
violazioni di direttive comunitarie attuate in via
regolamentare o amministrativa ai sensi della legge 22
febbraio 1994, n. 146, della legge 24 aprile 1998, n. 128, e
della presente legge, e di regolamenti comunitari vigenti alla
data di entrata in vigore della presente legge, per i quali
non siano già previste sanzioni penali o amministrative.
2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti
legislativi adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio
dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri
competenti per materia. I decreti legislativi si informeranno
ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma
1, lettera c).
3. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al presente
articolo il Governo acquisisce i pareri dei competenti organi
parlamentari che devono essere espressi entro sessanta giorni
dalla ricezione degli schemi. Decorso inutilmente il termine
predetto, i decreti legislativi possono essere comunque
emanati.
Art. 4.
(Oneri relativi a prestazioni e controlli).
1. Gli oneri per prestazioni e controlli da eseguire da
parte di uffici pubblici nell'attuazione delle normative
comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati, ove
ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria,
secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del
servizio. Le suddette tariffe sono predeterminate e
pubbliche.
Art. 5.
(Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie
interessate dalle direttive comunitarie).
1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di
cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, entro il termine di
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, testi unici delle disposizioni dettate in attuazione
delle deleghe conferite per il recepimento di direttive
comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le norme
legislative vigenti nelle stesse materie, apportando le sole
integrazioni e modificazioni necessarie a garantire la
semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale
della normativa.
2. I testi unici di cui al comma 1 riguardano materie o
settori omogenei. Fermo restando quanto disposto al comma 3,
le disposizioni contenute nei testi unici non possono essere
abrogate, derogate, sospese o comunque modificate se non in
modo esplicito, mediante l'indicazione puntuale delle
disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o
modificare.
3. Per le disposizioni adottate ai sensi del presente
articolo si applica quanto previsto al comma 5 dell'articolo
1.
4. Il presente articolo non si applica alla materia della
sicurezza e igiene del lavoro.
Capo II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO, CRITERI SPECIFICI DI
DELEGA LEGISLATIVA
Art. 6.
(Modifiche all'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n.
89, in materia di accesso alla professione notarile).
1. All'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'alinea, la parola: "notaro" è sostituita
dalla seguente: "notaio";
b) al numero 1^, le parole: "del regno" sono
sostituite dalle seguenti: "italiano o di un altro Paese
membro dell'Unione europea";
c) al numero 4^, le parole: "in una delle
Università del Regno" sono sostituite dalle seguenti: "in una
università italiana o di un titolo riconosciuto equipollente
ai sensi della legge 11 luglio 2002, n. 148";
d) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"I requisiti di cui ai numeri 4^ e 5^ del primo comma sono
sostituiti dal possesso del decreto di riconoscimento
professionale emanato in applicazione del decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 115".
Art. 7.
(Modifica all'allegato III del decreto legislativo 26
maggio 2000, n. 187, recante attuazione della direttiva
97/43/Euratom in materia di protezione sanitaria delle persone
contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad
esposizioni mediche).
1. Il terzo capoverso del numero 4 dell'allegato III
del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, è sostituito
dal seguente:
"Allorché non è ipotizzabile beneficio diretto la
giustificazione deve essere particolarmente accurata e tenere
conto dell'utilità sociale attesa. Oltre il rischio da
radiazioni va considerato anche ogni altro rischio associato o
aggiuntivo che la ricerca possa comportare".
Art. 8.
(Modifica dell'articolo 4 del decreto legislativo 19
novembre 1998, n. 432, recante attuazione delle direttive
93/118/CE e 96/43/CE che modificano e codificano la direttiva
85/73/CEE in materia di finanziamento delle ispezioni e dei
controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti
di origine animale).
1. L'articolo 4 del decreto legislativo 19 novembre 1998,
n. 432, è sostituito dal seguente:
"Art. 4. - 1. Le regioni e le province autonome
pubblicano nel bollettino ufficiale regionale, entro il 31
marzo di ciascun anno, comunicandone tempestivamente gli
estremi al Ministero della salute ed al Ministero
dell'economia e delle finanze, i dati relativi alle somme
effettivamente percepite ai sensi del presente decreto, nonché
ai costi del servizio prestato, da calcolare tenendo conto
degli oneri salariali e sociali relativi al personale del
servizio di ispezione e delle spese amministrative connesse
all'esecuzione dei controlli e delle ispezioni. Il Ministero
della salute effettua, d'intesa con il Ministero dell'economia
e delle finanze, la valutazione dei dati e la verifica degli
adempimenti di cui al presente decreto.
2. Le regioni e le province autonome rideterminano,
ove necessario, entro il 30 giugno di ciascun anno, la misura
dei contributi dovuti dagli interessati fino alla copertura
dei costi di cui al comma 1.
3. Le regioni e le province autonome pubblicano nel
bollettino ufficiale regionale le rideterminazioni dei
contributi di cui al comma 2, dandone comunicazione tempestiva
al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle
finanze, per l'espletamento delle attività di cui al comma
1".
Art. 9.
(Modifica all'articolo 39 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, in materia di Commissione consultiva per i prodotti
fitosanitari).
1. All'articolo 39 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"3-bis. Il Ministro della salute può disporre che la
Commissione di cui al comma 3, fino a quando esercita le
proprie funzioni e competenze, si avvalga di esperti nelle
discipline attinenti agli studi di cui agli allegati II e III
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e successive
modificazioni, nel numero massimo di cinquanta, inclusi in un
apposito elenco da adottare con decreto del Ministro della
salute, sentiti i Ministri delle politiche agricole e
forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle
attività produttive, sulla base delle esigenze relative alle
attività di valutazione e consultive derivanti
dall'applicazione del citato decreto legislativo n. 194 del
1995, e successive modificazioni. Le spese derivanti
dall'attuazione del presente comma sono poste a carico degli
interessati alle attività svolte dalla Commissione stessa ai
sensi dell'articolo 20, comma 5, del citato decreto
legislativo n. 194 del 1995".
Art. 10.
(Modifica all'articolo 11 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, in materia di autorizzazione all'immissione in commercio
di prodotti fitosanitari).
1. Il comma 2 dell'articolo 11 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, è sostituito dal seguente:
"2. La Direzione generale sanità pubblica
veterinaria, alimenti e nutrizione proroga l'autorizzazione
all'immissione in commercio, senza sentire l'Istituto
convenzionato di cui all'articolo 3, qualora si tratti di un
prodotto contenente una sostanza attiva oggetto dei
regolamenti della Commissione europea, di cui all'articolo 8,
paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 91/414/CEE del
Consiglio, del 15 luglio 1991, e sino all'iscrizione della
sostanza attiva medesima nell'allegato I del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e successive modificazioni,
sempreché non siano sopravvenuti dati scientifici tali da
alterare gli elementi posti a base del provvedimento di
autorizzazione".
Art. 11.
(Modifica all'articolo 207 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada, in
esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle
Comunità europee del 19 marzo 2002, nella causa
C-224/00).
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 207 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della
strada, è inserito il seguente:
"2-bis. Qualora il veicolo sia immatricolato in uno
Stato membro dell'Unione europea o aderente all'Accordo sullo
Spazio economico europeo, la somma da versare a titolo di
cauzione, di cui al comma 2 è pari alla somma richiesta per il
pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 202".
Art. 12.
(Delega al Governo in materia di trattamento dei dati
personali e tutela della vita privata nel settore delle
comunicazioni elettroniche).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine
di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, un decreto legislativo per dare attuazione alla
direttiva 2002/58/CE anche mediante modifica della legge 31
dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, in
conformità dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere lo specifico ed espresso consenso
degli abbonati per il trattamento dei dati inseriti negli
elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico,
qualora tale trattamento esuli dalla finalità della mera
ricerca dell'abbonato. Il consenso va prestato in forma
scritta nei casi di cui all'articolo 22, comma 1, della legge
31 dicembre 1996, n. 675;
b) disporre limitazioni dei diritti e degli
obblighi di cui agli articoli 5 e 6, all'articolo 8, paragrafi
da 1 a 4, e all'articolo 9 della direttiva, come misure
necessarie, opportune e proporzionate alla salvaguardia della
sicurezza nazionale, della difesa, della sicurezza pubblica ed
alla prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento dei
reati e dell'uso non autorizzato del sistema di comunicazione
elettronica;
c) prevedere che i dati di cui agli articoli 5 e
6, all'articolo 8, paragrafi da 1 a 4, e all'articolo 9 della
direttiva, siano conservati per un periodo di tempo limitato,
per le finalità di cui alla lettera b) del presente
comma.
Art. 13.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni comunitarie in materia di tutela
dall'inquinamento acustico).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, su
proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di
concerto con i Ministri interessati, e con le modalità di cui
ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, un decreto legislativo di
riordino, coordinamento ed integrazione delle disposizioni
legislative in materia di tutela dall'inquinamento acustico,
nel rispetto dei princìpi e delle disposizioni comunitarie in
materia, nonché dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) adeguare l'ordinamento interno alla direttiva
2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del
rumore ambientale;
b) prevedere adeguati strumenti di informazione al
pubblico in merito al rumore ambientale e ai relativi effetti
e, in particolare, stabilire procedure che consentano la
partecipazione del pubblico alla predisposizione dei piani
d'azione destinati a gestire nel territorio i problemi
dell'inquinamento acustico.
Art. 14.
(Recepimento dell'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva
85/337/CEE concernente la valutazione di impatto ambientale di
determinati progetti pubblici e privati).
1. In caso di calamità sono esclusi dalla procedura di
valutazione di impatto ambientale gli interventi disposti in
via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 5, della
legge 24 febbraio 1992, n. 225, per le quali sia stato
dichiarato lo stato d'emergenza.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, i soggetti
competenti al rilascio dell'autorizzazione, in casi
eccezionali, possono esentare in tutto o in parte un progetto
specifico dalle procedure in materia di valutazione di impatto
ambientale definite dalle norme vigenti, rispettando i
seguenti adempimenti:
a) esaminano se sia opportuna un'altra forma di
valutazione e se si debbano mettere a disposizione del
pubblico le informazioni raccolte;
b) mettono a disposizione del pubblico interessato
le informazioni relative a tale esenzione e le ragioni per cui
è stata concessa;
c) informano la Commissione europea, prima del
rilascio dell'autorizzazione, dei motivi che giustificano
l'esenzione accordata e le forniscono le informazioni che
mettono eventualmente a disposizione dei propri cittadini.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano nei
casi di possibili impatti ambientali transfrontalieri, di cui
alla convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in
un contesto transfrontaliero, con annessi, fatta a Expo il 25
febbraio 1991, resa esecutiva dalla legge 3 novembre 1994, n.
640.
Art. 15.
(Modifica all'allegato I del decreto legislativo 4 agosto
1999, n. 372, recante attuazione della direttiva 96/61/CE
relativa alla prevenzione e riduzione integrate
dell'inquinamento).
1. All'allegato I, punto 5.3, del decreto legislativo 4
agosto 1999, n. 372, le parole: "o il ricupero" sono
soppresse.
Art. 16.
(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva
2002/73/CE che modifica la direttiva 76/207/CEE del Consiglio
relativa all'attuazione del principio della parità di
trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda
l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione
professionale e le condizioni di lavoro).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine e
con le modalità di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, uno o più
decreti legislativi al fine di dare organica attuazione alla
direttiva 2002/73/CE che modifica la direttiva 76/207/CEE, e
di apportare le necessarie modifiche alle disposizioni vigenti
in materia di parità di trattamento tra gli uomini e le donne
per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e
alla promozione professionali e le condizioni di lavoro, nel
rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) garantire l'effettiva applicazione del
principio di parità di trattamento tra uomini e donne in
materia di lavoro, assicurando che le differenze di genere non
siano causa di discriminazione diretta o indiretta, in
un'ottica che tenga conto delle condizioni relative allo stato
matrimoniale o di famiglia, per quanto attiene alle seguenti
aree: condizioni di accesso all'occupazione ed al lavoro, sia
dipendente che autonomo, compresi i criteri di selezione e le
condizioni di assunzione; svolgimento del rapporto di lavoro,
comprese le condizioni di lavoro, la retribuzione e le
condizioni del licenziamento; accesso a tutti i tipi e i
livelli di orientamento e di formazione, di perfezionamento e
di riqualificazione professionale, inclusi i tirocini;
attività prestata presso le organizzazioni dei lavoratori o
dei datori di lavoro e accesso alle prestazioni erogate da
tali organizzazioni;
b) definire la nozione di discriminazione come
"diretta" quando una persona è trattata meno favorevolmente,
in base al sesso, di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata
un'altra in una situazione analoga; definire la nozione di
discriminazione "indiretta" quando una disposizione, un
criterio o una prassi, apparentemente neutri, mettono in una
situazione di particolare svantaggio le persone di un
determinato sesso, rispetto a persone dell'altro sesso, salvo
che il differente trattamento sia giustificato da ragioni
oggettive ovvero, nel caso di attività di lavoro,
caratteristiche specifiche di sesso costituiscano requisiti
essenziali al loro svolgimento; definire la nozione di
"molestie" quando viene posto in essere, per ragioni connesse
al sesso, un comportamento indesiderato che persiste, anche
quando è stato inequivocabilmente dichiarato dalla persona che
lo subisce come offensivo, pregiudicando obiettivamente la sua
dignità e libertà, ovvero creando un clima di intimidazione
nei suoi confronti; definire la nozione di "molestie sessuali"
quando il suddetto comportamento abbia in maniera manifesta
una connotazione sessuale; considerare le molestie e le
molestie sessuali come discriminazioni;
c) prevedere l'applicazione del principio di
parità di trattamento senza distinzione di sesso in tutti i
settori di lavoro, sia pubblici che privati, assicurando che,
ferma restando la normativa di settore, sia azionabile da
parte di coloro che si ritengono lesi una tutela
giurisdizionale o amministrativa, con la garanzia di una
riparazione o di un equo indennizzo;
d) prevedere misure adeguate per incoraggiare il
dialogo fra le parti sociali al fine di promuovere il
principio della parità di trattamento anche attraverso accordi
nell'ambito della contrattazione collettiva, codici di
comportamento, scambi di esperienze e pratiche nonché il
monitoraggio della prassi sui luoghi di lavoro.
Art. 17.
(Modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28,
recante attuazione della direttiva 1999/35/CE relativa ad un
sistema di visite obbligatorie per l'esercizio in condizioni
di sicurezza di traghetti roll-on/roll-off e di unità
veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea, nonché
disciplina delle procedure d'indagine sui sinistri
marittimi).
1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 del
decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28, è sostituita dalla
seguente:
"b) "unità veloce da passeggeri": un'unità veloce
come definita dalla regola I del capitolo X della "Convenzione
Solas del 1974", che trasporti più di dodici passeggeri;".
2. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 2
febbraio 2001, n. 28, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "alle navi che effettuano viaggi nazionali oltre 20
miglia dalla costa oppure viaggi internazionali".
3. Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 2
febbraio 2001, n. 28, è sostituito dal seguente:
"2. L'amministrazione trasmette alla Commissione
europea copia dei verbali di visita di cui all'articolo 11,
comma 3, eventualmente corredati del numero di identificazione
IMO dell'unità".
Art. 18.
(Modifica all'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987,
n. 49, recante nuova disciplina della cooperazione dell'Italia
con i Paesi in via di sviluppo).
1. All'articolo 28, comma 4, della legge 26 febbraio 1987,
n. 49, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) risultino costituite ai sensi della legislazione
nazionale di uno Stato membro dell'Unione europea o di altro
Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico
europeo;".
Art. 19.
(Modifiche all'articolo 9 della legge 21 febbraio 1990, n.
36, recante nuove norme sulla detenzione delle armi, delle
munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati).
1. All'articolo 9 della legge 21 febbraio 1990, n. 36,
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"2-bis. L'autorizzazione di cui al comma 1 può
essere rilasciata altresì agli agenti di polizia dei Paesi
appartenenti all'Unione europea e degli altri Paesi con i
quali sono sottoscritti specifici accordi di collaborazione
interfrontaliera per lo svolgimento di servizi congiunti con
agenti delle forze di polizia dello Stato.
2-ter. I soggetti autorizzati ai sensi del comma
2-bis possono utilizzare le armi esclusivamente per
legittima difesa.
2-quater. Per i danni causati dagli agenti di
polizia di Paesi diversi da quelli di cui al comma
2-bis, durante lo svolgimento dei servizi di cui al
medesimo comma 2-bis, si osservano, in quanto
compatibili, le disposizioni dell'articolo 43 della
Convenzione del 19 giugno 1990, di applicazione dell'Accordo
di Schengen, resa esecutiva dalla legge 30 settembre 1993, n.
388".
Allegato A
(Articolo 1, commi 1 e 3)
2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21
ottobre 2002, che modifica le direttive 90/425/CEE e
92/118/CEE del Consiglio con riguardo alle norme sanitarie
relative ai sottoprodotti di origine animale.
2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25
giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del
rumore ambientale.
2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12
luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla
tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni
elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle
comunicazioni elettroniche).
2002/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5
novembre 2002, che modifica le direttive in materia di
sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento
provocato dalle navi.
2002/86/CE della Commissione, del 6 novembre 2002, recante
modifica della direttiva 2001/101/CE per quanto concerne il
termine a partire da cui sono vietati gli scambi di prodotti
non conformi alla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio.
2002/92/CE del Consiglio, del 3 dicembre 2002, che
modifica la direttiva 77/388/CEE, con riguardo alla proroga
della facoltà di autorizzare gli Stati membri ad applicare
un'aliquota IVA ridotta su taluni servizi ad alta intensità di
lavoro.
2002/94/CE della Commissione, del 9 dicembre 2002, recante
talune modalità di applicazione della direttiva 76/308/CEE del
Consiglio sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei
crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed
altre misure.
Allegato B
(Articolo 1, commi 1 e 3)
2002/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25
giugno 2002, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di
salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi
derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni) (sedicesima
direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1,
della direttiva 89/391/CEE).
2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza
di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la
direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e
98/27/CE.
2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
settembre 2002, che modifica la direttiva 76/207/CEE del
Consiglio relativa all'attuazione del principio della parità
di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda
l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione
professionali e le condizioni di lavoro.
2002/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
settembre 2002, che modifica la direttiva 80/987/CEE del
Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori
subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro.
2002/90/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, volta a
definire il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del
soggiorno illegali.