XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3616
Onorevoli Colleghi! - La liberazione condizionale,
importante strumento di reinserimento sociale, è divenuta una
misura quasi in "disuso" nel nostro ordinamento penitenziario.
La stessa, infatti, raramente viene concessa, e ciò anche nei
confronti di chi pure si trova a scontare gli ultimi mesi
della pena. Basti pensare che, nonostante in carcere vi siano
circa 10.000 condannati definitivi che devono scontare meno di
tre anni di pena, i tribunali di sorveglianza di tutta Italia,
stando ai dati del 2001, hanno trattato soltanto 1.190
richieste e ne hanno accolte solo 98, respingendo tutte le
altre.
E' indubbio che la previsione troppo restrittiva e, nel
contempo, troppo vaga, che richiede al magistrato di
sorveglianza di "indagare" sulla certezza del ravvedimento
che, in base all'attuale formulazione dell'articolo 176 del
codice penale, deve essere "sicuro" e desumibile dal
comportamento tenuto dal condannato, insieme al necessario
presupposto dell'adempimento delle obbligazioni civili
derivanti dal reato, rendano molto difficile la concessione
della liberazione condizionale e rischino di limitare
fortemente l'efficacia e la portata dell'istituto.
La presente proposta di legge è tesa quindi a semplificare
i requisiti attualmente richiesti per la concessione della
misura, prevedendo, da un lato, la riduzione del periodo di
pena detentiva che il condannato deve avere già scontato per
poter essere ammesso alla liberazione condizionale e,
dall'altro, la sostituzione del criterio del "sicuro"
ravvedimento con quello della partecipazione attiva e
consapevole all'opera di rieducazione, nonché dell'essersi
attivato, per quanto possibile, per il risarcimento del danno
o, più in generale, a favore della vittima del reato.
In tal modo, si intende potenziare lo strumento della
liberazione condizionale, che verrebbe disposta solo in
presenza di elementi concreti che possano far ritenere che il
condannato non commetta ulteriori reati, nonchè si sia
attivato per quanto possibile in relazione al titolo del reato
e alle sue condizioni economiche e sociali, a favore del
danneggiato o della vittima del reato.