XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3616




        Onorevoli Colleghi! - La liberazione condizionale, importante strumento di reinserimento sociale, è divenuta una misura quasi in "disuso" nel nostro ordinamento penitenziario. La stessa, infatti, raramente viene concessa, e ciò anche nei confronti di chi pure si trova a scontare gli ultimi mesi della pena. Basti pensare che, nonostante in carcere vi siano circa 10.000 condannati definitivi che devono scontare meno di tre anni di pena, i tribunali di sorveglianza di tutta Italia, stando ai dati del 2001, hanno trattato soltanto 1.190 richieste e ne hanno accolte solo 98, respingendo tutte le altre.
        E' indubbio che la previsione troppo restrittiva e, nel contempo, troppo vaga, che richiede al magistrato di sorveglianza di "indagare" sulla certezza del ravvedimento che, in base all'attuale formulazione dell'articolo 176 del codice penale, deve essere "sicuro" e desumibile dal comportamento tenuto dal condannato, insieme al necessario presupposto dell'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, rendano molto difficile la concessione della liberazione condizionale e rischino di limitare fortemente l'efficacia e la portata dell'istituto.
        La presente proposta di legge è tesa quindi a semplificare i requisiti attualmente richiesti per la concessione della misura, prevedendo, da un lato, la riduzione del periodo di pena detentiva che il condannato deve avere già scontato per poter essere ammesso alla liberazione condizionale e, dall'altro, la sostituzione del criterio del "sicuro" ravvedimento con quello della partecipazione attiva e consapevole all'opera di rieducazione, nonché dell'essersi attivato, per quanto possibile, per il risarcimento del danno o, più in generale, a favore della vittima del reato.
        In tal modo, si intende potenziare lo strumento della liberazione condizionale, che verrebbe disposta solo in presenza di elementi concreti che possano far ritenere che il condannato non commetta ulteriori reati, nonchè si sia attivato per quanto possibile in relazione al titolo del reato e alle sue condizioni economiche e sociali, a favore del danneggiato o della vittima del reato.




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