XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3616




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. L'articolo 176 del codice penale è sostituito dal seguente:

        "Art. 176 (Liberazione condizionale).- Il condannato a pena detentiva che, durante il tempo di esecuzione della pena, abbia partecipato all'opera di rieducazione e si sia attivato, per quanto possibile, a risarcire il danno, o a favore della vittima del reato, può essere ammesso alla liberazione condizionale, se ha scontato almeno la metà della pena inflittagli.
        Il condannato all'ergastolo puo essere ammesso alla liberazione condizionale quando abbia scontato almeno ventuno anni di pena".



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