XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3616
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'articolo 176 del codice penale è sostituito dal
seguente:
"Art. 176 (Liberazione condizionale).- Il
condannato a pena detentiva che, durante il tempo di
esecuzione della pena, abbia partecipato all'opera di
rieducazione e si sia attivato, per quanto possibile, a
risarcire il danno, o a favore della vittima del reato, può
essere ammesso alla liberazione condizionale, se ha scontato
almeno la metà della pena inflittagli.
Il condannato all'ergastolo puo essere ammesso alla
liberazione condizionale quando abbia scontato almeno ventuno
anni di pena".