XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3615
Onorevoli Colleghi! - Il progetto qui presentato si
pone innanzitutto il fine di ridisegnare i troppo ampi collegi
europei al fine di evitare il protrarsi dell'inevitabile
problema dei costi della politica; la conseguente riduzione
delle preferenze esprimibili in proporzione all'ampiezza del
collegio; la riaffermazione della necessità di assicurare
tramite l'indicazione della preferenza la possibilità da parte
dei cittadini di scegliere pienamente la propria
rappresentanza in un momento così delicato per l'affermazione
di una Europa capace di valorizzare le diversità;
l'attribuzione di una quota del 25 per cento dei seggi su
lista unica bloccata nazionale sulla quale fare confluire il
sostegno ad una particolare opzione politica con la
possibilità di recuperare in questa sede eventuali
rappresentanze di minoranze territoriali sino a questo momento
sempre escluse dal Parlamento europeo; l'incompatibilità di
membro del Parlamento europeo con le cariche di parlamentare
nazionale, di consigliere regionale, oltre che di assessore o
di presidente di una regione.
In termini tecnici le attuali cinque circoscrizioni
vengono portate a nove, di assai più ridotte dimensioni. Ciò
consentirà alle competizioni elettorali di interpretare con
maggiore rigore la geografia politica del territorio rendendo
più coerente il principio di rappresentanza in seno al
Parlamento europeo ispirandolo, per l'appunto, allo scopo
ultimo di questa assemblea.
La riaffermazione del voto di preferenza in circoscrizioni
meno ampie di quelle previste attualmente è funzionale a
garantire un matrimonio felice tra il principio di
rappresentatività e quello di libera scelta da parte
dell'elettore, senza considerare che il recupero della quota
del 25 per cento su base nazionale consentirà un equilibrio
perfetto delle liste potendo i partiti indicare in quella
quota i rappresentanti di aree territoriali minoritarie.
Per quanto concerne quest'ultimo aspetto, la presente
proposta di legge propone di assegnare appunto un quarto dei
seggi del Parlamento europeo spettanti all'Italia in un
collegio unico nazionale tra liste che concorrono in
quest'ambito. Le liste possono essere presentate solo dalle
formazioni politiche che abbiano presentato proprie liste in
almeno tre circoscrizioni del Paese. Il riparto dei seggi
viene effettuato anche in ambito nazionale in ragione
proporzionale. Le liste in ambito nazionale sono, come si è
detto, liste "bloccate": i seggi spettanti a ciascuna lista
sono assegnati ai candidati seguendo l'ordine progressivo di
presentazione nella lista stessa. Si è peraltro previsto il
divieto di presentare candidature contemporanee nelle liste
nazionali e circoscrizionali, in modo da tenere distinti i due
canali di accesso alla rappresentanza al Parlamento
europeo.
Per ridurre la frammentazione politica, si è inoltre
introdotta una soglia di sbarramento in ambito nazionale pari
al 4 per cento dei voti validi. Solo le liste che superano
tale soglia potranno accedere al riparto dei seggi sia nel
collegio unico nazionale che nelle circoscrizioni.
Nel testo viene, infine, rivisto il regime di
incompatibilità, anche ripetendo il disposto di norme già
esistenti ed indicando tutte le cariche a cui essa va
riferita, al fine di fugare i problemi interpretativi.
Va rammentato che il secondo comma dell'articolo 122 della
Costituzione, sostituito dall'articolo 2 della legge
costituzionale n. 1 del 1999, prevede che "Nessuno può
appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta
regionale, (...) ovvero al Parlamento europeo". Queste
incompatibilità si aggiungono a quella già prevista dalla
legge 24 gennaio 1979, n. 18, (articolo 6, primo comma) che
prevede l'incompatibilità per i presidenti di giunta
regionale. Tuttavia l'attuale dizione delle norme potrebbe far
ritenere escluse cariche istituzionali delle regioni a statuto
speciale. Pertanto la lettera b) del primo comma
dell'articolo 6 della legge n. 18 del 1979, nel testo che
ripropone con la presente proposta di legge, chiarisce che
l'incompatibilità riguarda tutte le regioni.
In sintonia con la recente decisione del Consiglio europeo
che ha modificato l'atto relativo all'elezione dei
rappresentanti del Parlamento europeo, si è inoltre provveduto
ad introdurre la incompatibilità tra la carica di parlamentare
nazionale e quella di parlamentare europeo.