XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3615




        Onorevoli Colleghi! - Il progetto qui presentato si pone innanzitutto il fine di ridisegnare i troppo ampi collegi europei al fine di evitare il protrarsi dell'inevitabile problema dei costi della politica; la conseguente riduzione delle preferenze esprimibili in proporzione all'ampiezza del collegio; la riaffermazione della necessità di assicurare tramite l'indicazione della preferenza la possibilità da parte dei cittadini di scegliere pienamente la propria rappresentanza in un momento così delicato per l'affermazione di una Europa capace di valorizzare le diversità; l'attribuzione di una quota del 25 per cento dei seggi su lista unica bloccata nazionale sulla quale fare confluire il sostegno ad una particolare opzione politica con la possibilità di recuperare in questa sede eventuali rappresentanze di minoranze territoriali sino a questo momento sempre escluse dal Parlamento europeo; l'incompatibilità di membro del Parlamento europeo con le cariche di parlamentare nazionale, di consigliere regionale, oltre che di assessore o di presidente di una regione.
        In termini tecnici le attuali cinque circoscrizioni vengono portate a nove, di assai più ridotte dimensioni. Ciò consentirà alle competizioni elettorali di interpretare con maggiore rigore la geografia politica del territorio rendendo più coerente il principio di rappresentanza in seno al Parlamento europeo ispirandolo, per l'appunto, allo scopo ultimo di questa assemblea.
        La riaffermazione del voto di preferenza in circoscrizioni meno ampie di quelle previste attualmente è funzionale a garantire un matrimonio felice tra il principio di rappresentatività e quello di libera scelta da parte dell'elettore, senza considerare che il recupero della quota del 25 per cento su base nazionale consentirà un equilibrio perfetto delle liste potendo i partiti indicare in quella quota i rappresentanti di aree territoriali minoritarie.
        Per quanto concerne quest'ultimo aspetto, la presente proposta di legge propone di assegnare appunto un quarto dei seggi del Parlamento europeo spettanti all'Italia in un collegio unico nazionale tra liste che concorrono in quest'ambito. Le liste possono essere presentate solo dalle formazioni politiche che abbiano presentato proprie liste in almeno tre circoscrizioni del Paese. Il riparto dei seggi viene effettuato anche in ambito nazionale in ragione proporzionale. Le liste in ambito nazionale sono, come si è detto, liste "bloccate": i seggi spettanti a ciascuna lista sono assegnati ai candidati seguendo l'ordine progressivo di presentazione nella lista stessa. Si è peraltro previsto il divieto di presentare candidature contemporanee nelle liste nazionali e circoscrizionali, in modo da tenere distinti i due canali di accesso alla rappresentanza al Parlamento europeo.
        Per ridurre la frammentazione politica, si è inoltre introdotta una soglia di sbarramento in ambito nazionale pari al 4 per cento dei voti validi. Solo le liste che superano tale soglia potranno accedere al riparto dei seggi sia nel collegio unico nazionale che nelle circoscrizioni.
        Nel testo viene, infine, rivisto il regime di incompatibilità, anche ripetendo il disposto di norme già esistenti ed indicando tutte le cariche a cui essa va riferita, al fine di fugare i problemi interpretativi.
        Va rammentato che il secondo comma dell'articolo 122 della Costituzione, sostituito dall'articolo 2 della legge costituzionale n. 1 del 1999, prevede che "Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale, (...) ovvero al Parlamento europeo". Queste incompatibilità si aggiungono a quella già prevista dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, (articolo 6, primo comma) che prevede l'incompatibilità per i presidenti di giunta regionale. Tuttavia l'attuale dizione delle norme potrebbe far ritenere escluse cariche istituzionali delle regioni a statuto speciale. Pertanto la lettera b) del primo comma dell'articolo 6 della legge n. 18 del 1979, nel testo che ripropone con la presente proposta di legge, chiarisce che l'incompatibilità riguarda tutte le regioni.
        In sintonia con la recente decisione del Consiglio europeo che ha modificato l'atto relativo all'elezione dei rappresentanti del Parlamento europeo, si è inoltre provveduto ad introdurre la incompatibilità tra la carica di parlamentare nazionale e quella di parlamentare europeo.




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