XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3615
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2:
1) il terzo comma è sostituito dal seguente:
"Il venticinque per cento dei seggi, con arrotondamento
all'unità superiore, è assegnato in sede di collegio unico
nazionale; i restanti seggi sono assegnati alle singole
circoscrizioni, di cui alla tabella A, sulla base dei
risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione,
riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale
dell'Istituto centrale di statistica, con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
dell'interno, da emanare contemporaneamente al decreto di
convocazione dei comizi";
2) il quarto comma è sostituito dal seguente:
"La ripartizione dei seggi di cui al terzo comma si
effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica
per il numero complessivo dei seggi da assegnare in sede
circoscrizionale e distribuendo i seggi in proporzione alla
popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti
interi e dei più alti resti";
b) all'articolo 6 il primo comma è sostituito dal
seguente:
"La carica di rappresentante dell'Italia al Parlamento
europeo è incompatibile con quella di:
a) membro di una delle Camere del Parlamento;
b) presidente di giunta regionale;
c) assessore regionale;
d) consigliere regionale";
c) all'articolo 12:
1) il primo e il secondo comma sono sostituiti dai
seguenti:
"Le liste dei candidati devono essere presentate, per
ciascuna circoscrizione, alla cancelleria della corte
d'appello presso la quale è costituito l'ufficio elettorale
circoscrizionale, dalle ore 8 del quarantesimo giorno alle ore
20 del trentanovesimo giorno antecedenti quello della
votazione. Entro i medesimi termini devono essere presentate
presso la cancelleria della Corte di cassazione le liste che
concorrono in sede di collegio unico nazionale.
Le liste dei candidati nelle circoscrizioni devono essere
sottoscritte da non meno di 30.000 e non più di 35.000
elettori. Per la presentazione delle liste in ambito di
collegio unico nazionale non è richiesta alcuna
sottoscrizione. Possono essere presentate in tale ambito solo
liste contraddistinte dal medesimo contrassegno di liste
presentate in almeno tre circoscrizioni";
2) il sesto comma è sostituito dal seguente:
"Nessun candidato può esser compreso contemporaneamente in
una lista presentata in ambito di collegio unico nazionale e
in ambito circoscrizionale, pena la nullità della sua
elezione. Nessun candidato può essere compreso in liste
recanti contrassegni diversi, pena la nullità della sua
elezione";
3) l'ottavo comma è sostituito dal seguente:
"Ciascuna lista circoscrizionale deve comprendere un
numero di candidati non minore di tre e non maggiore del
numero dei rappresentanti da eleggere nella circoscrizione.
Ciascuna lista presentata in ambito di collegio unico
nazionale deve comprendere un numero di candidati almeno pari
al numero di seggi assegnati al collegio e non superiore di un
terzo ad esso";
d) all'articolo 13 è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
"Entro i medesimi termini di cui al terzo comma e con
l'osservanza dei medesimi criteri, l'Ufficio elettorale
nazionale decide in merito alla ammissione delle liste
presentate in ambito di collegio unico nazionale e provvede,
mediante sorteggi, all'assegnazione di un numero progressivo a
ciascuna lista. I contrassegni delle liste concorrenti in
ambito di collegio unico nazionale sono riportati in appositi
manifesti contenenti i nominativi dei candidati compresi nelle
medesime liste";
e) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:
"Art. 14. - 1. L'elettore può esprimere due
preferenze nelle circoscrizioni alle quali sono assegnati un
numero di seggi superiore a sei; una sola preferenza nelle
altre circoscrizioni";
f) all'articolo 21:
1) al primo comma, dopo il numero 1) sono inseriti i
seguenti:
"1-bis) individua le liste che abbiano conseguito
una cifra elettorale nazionale pari ad almeno il quattro per
cento dei voti validi espressi in ambito nazionale;
1-ter) procede al riparto dei seggi assegnati al
collegio unico nazionale. Partecipano al riparto dei seggi
esclusivamente le liste presentate nel collegio unico
nazionale con contrassegno identico a quello delle liste
individuate ai sensi del numero 1-bis). A tale fine si
considerano come cifre elettorali nazionali delle liste
presentate nel collegio unico le cifre elettorali nazionali
conseguite ai sensi del numero 1) dalle liste aventi il
medesimo contrassegno. Divide il totale delle cifre elettorali
nazionali delle liste del collegio unico così individuate per
il numero dei seggi da attribuire in sede di collegio unico
nazionale. Nell'effettuare la divisione trascura la eventuale
parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra
elettorale nazionale di ciascuna lista per tale quoziente.
Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il
quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale
di ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire
sono rispettivamente attribuiti alle liste per le quali le
ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di
parità di resti, a quelle liste che abbiano avuto la maggiore
cifra elettorale; a parità di cifra elettorale, si procede per
sorteggio;
1-quater) proclama eletti i candidati, nei limiti
dei seggi cui ciascuna lista presentata nel collegio unico
nazionale ha diritto ai sensi del numero 1-bis),
seguendo l'ordine progressivo di presentazione";
2) al primo comma il numero 2) è sostituito dal
seguente:
"2) procede al riparto dei seggi tra le liste
individuate ai sensi del numero 1-bis) in base alla
cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. A tale fine
divide il totale delle cifre elettorali nazionali di tutte le
liste ammesse al riparto dei seggi per il numero dei seggi da
attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale.
Nell'effettuare la divisione trascura la eventuale parte
frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale
nazionale di ciascuna lista per tale quoziente. Attribuisce
quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente
elettorale nazionale risulti contenuto nella cifra elettorale
nazionale da ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da
attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le
quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso
di parità di resti, a quelle liste che abbiano avuto la
maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di cifra
elettorale nazionale si procede a sorteggio. Si considerano
resti anche le cifre elettorali nazionali che non hanno
raggiunto il quoziente elettorale nazionale".
Art. 2.
1. La tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1979, n.
18, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella A
allegata alla presente legge.
ALLEGATO
(v. articolo 2)
"Tabella A
CIRCOSCRIZIONI REGIONI
Circoscrizione n. 1: Valla d'Aosta, Piemonte, Liguria;
Circoscrizione n. 2: Lombardia;
Circoscrizione n. 3: Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia
Giulia, Veneto;
Circoscrizione n. 4: Emilia-Romagna, Toscana;
Circoscrizione n. 5: Marche, Umbria, Lazio;
Circoscrizione n. 6: Abruzzo, Molise, Campania;
Circoscrizione n. 7: Puglia, Basilicata, Calabria;
Circoscrizione n. 8: Sicilia;
Circoscrizione n. 9: Sardegna".