XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3615




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 2:

                1) il terzo comma è sostituito dal seguente:

        "Il venticinque per cento dei seggi, con arrotondamento all'unità superiore, è assegnato in sede di collegio unico nazionale; i restanti seggi sono assegnati alle singole circoscrizioni, di cui alla tabella A, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi";

                2) il quarto comma è sostituito dal seguente:

        "La ripartizione dei seggi di cui al terzo comma si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica per il numero complessivo dei seggi da assegnare in sede circoscrizionale e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti";

            b) all'articolo 6 il primo comma è sostituito dal seguente:

        "La carica di rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo è incompatibile con quella di:

            a) membro di una delle Camere del Parlamento;

            b) presidente di giunta regionale;

            c) assessore regionale;

            d) consigliere regionale";
            c) all'articolo 12:

                1) il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

        "Le liste dei candidati devono essere presentate, per ciascuna circoscrizione, alla cancelleria della corte d'appello presso la quale è costituito l'ufficio elettorale circoscrizionale, dalle ore 8 del quarantesimo giorno alle ore 20 del trentanovesimo giorno antecedenti quello della votazione. Entro i medesimi termini devono essere presentate presso la cancelleria della Corte di cassazione le liste che concorrono in sede di collegio unico nazionale.
        Le liste dei candidati nelle circoscrizioni devono essere sottoscritte da non meno di 30.000 e non più di 35.000 elettori. Per la presentazione delle liste in ambito di collegio unico nazionale non è richiesta alcuna sottoscrizione. Possono essere presentate in tale ambito solo liste contraddistinte dal medesimo contrassegno di liste presentate in almeno tre circoscrizioni";

                2) il sesto comma è sostituito dal seguente:

        "Nessun candidato può esser compreso contemporaneamente in una lista presentata in ambito di collegio unico nazionale e in ambito circoscrizionale, pena la nullità della sua elezione. Nessun candidato può essere compreso in liste recanti contrassegni diversi, pena la nullità della sua elezione";

                3) l'ottavo comma è sostituito dal seguente:

        "Ciascuna lista circoscrizionale deve comprendere un numero di candidati non minore di tre e non maggiore del numero dei rappresentanti da eleggere nella circoscrizione. Ciascuna lista presentata in ambito di collegio unico nazionale deve comprendere un numero di candidati almeno pari al numero di seggi assegnati al collegio e non superiore di un terzo ad esso";
            d) all'articolo 13 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "Entro i medesimi termini di cui al terzo comma e con l'osservanza dei medesimi criteri, l'Ufficio elettorale nazionale decide in merito alla ammissione delle liste presentate in ambito di collegio unico nazionale e provvede, mediante sorteggi, all'assegnazione di un numero progressivo a ciascuna lista. I contrassegni delle liste concorrenti in ambito di collegio unico nazionale sono riportati in appositi manifesti contenenti i nominativi dei candidati compresi nelle medesime liste";

            e) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

        "Art. 14. - 1. L'elettore può esprimere due preferenze nelle circoscrizioni alle quali sono assegnati un numero di seggi superiore a sei; una sola preferenza nelle altre circoscrizioni";

            f) all'articolo 21:

                1) al primo comma, dopo il numero 1) sono inseriti i seguenti:

        "1-bis) individua le liste che abbiano conseguito una cifra elettorale nazionale pari ad almeno il quattro per cento dei voti validi espressi in ambito nazionale;
        1-ter) procede al riparto dei seggi assegnati al collegio unico nazionale. Partecipano al riparto dei seggi esclusivamente le liste presentate nel collegio unico nazionale con contrassegno identico a quello delle liste individuate ai sensi del numero 1-bis). A tale fine si considerano come cifre elettorali nazionali delle liste presentate nel collegio unico le cifre elettorali nazionali conseguite ai sensi del numero 1) dalle liste aventi il medesimo contrassegno. Divide il totale delle cifre elettorali nazionali delle liste del collegio unico così individuate per il numero dei seggi da attribuire in sede di collegio unico nazionale. Nell'effettuare la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per tale quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente attribuiti alle liste per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale, si procede per sorteggio;
        1-quater) proclama eletti i candidati, nei limiti dei seggi cui ciascuna lista presentata nel collegio unico nazionale ha diritto ai sensi del numero 1-bis), seguendo l'ordine progressivo di presentazione";

                2) al primo comma il numero 2) è sostituito dal seguente:

        "2) procede al riparto dei seggi tra le liste individuate ai sensi del numero 1-bis) in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste ammesse al riparto dei seggi per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per tale quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale nazionale risulti contenuto nella cifra elettorale nazionale da ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di cifra elettorale nazionale si procede a sorteggio. Si considerano resti anche le cifre elettorali nazionali che non hanno raggiunto il quoziente elettorale nazionale".


Art. 2.

        1. La tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge.



ALLEGATO

(v. articolo 2)

"Tabella A


CIRCOSCRIZIONI REGIONI

Circoscrizione n. 1: Valla d'Aosta, Piemonte, Liguria;
Circoscrizione n. 2: Lombardia;
Circoscrizione n. 3: Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Veneto;
Circoscrizione n. 4: Emilia-Romagna, Toscana;
Circoscrizione n. 5: Marche, Umbria, Lazio;
Circoscrizione n. 6: Abruzzo, Molise, Campania;
Circoscrizione n. 7: Puglia, Basilicata, Calabria;
Circoscrizione n. 8: Sicilia;
Circoscrizione n. 9: Sardegna".



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