XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3613
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
vuole incidere su uno dei nodi cruciali nei delicati rapporti
tra politica e malaffare che, in diverse regioni d'Italia,
proiettano la loro ombra nefasta sulle istituzioni
democratiche.
La proposta di legge in esame introduce nella disciplina
della misura di prevenzione della sorveglianza speciale anche
il divieto di svolgere propaganda elettorale in favore o in
pregiudizio di candidati o di simboli, con qualsiasi mezzo,
direttamente o indirettamente.
Su proposta del questore o del procuratore della
Repubblica possono essere sottoposti alla misura della
sorveglianza speciale di pubblica sicurezza coloro che, sulla
base di elementi di fatto, sono ritenuti:
1) abitualmente dediti a traffici delittuosi;
2) vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi
di attività delittuose;
3) sono dediti alla commissione di reati o mettono in
pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità,
la sicurezza o la tranquillità pubbliche;
4) sono indiziati di appartenere ad associazione di tipo
mafioso, alla camorra o ad altre associazioni, comunque
localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con
metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo
mafioso.
Il sorvegliato speciale, per legge dello Stato, non può né
votare né essere eletto. Può, però, svolgere attività di
propaganda elettorale.
Al delinquente sottoposto a sorveglianza speciale non
interessa essere di persona "dentro" la istituzione elettiva
(comune, provincia, regione, Parlamento); ha invece interesse
che vi sia chi lo possa aiutare o agevolare nella
realizzazione di interessi specifici e particolari e più
precisamente nella realizzazione del malaffare.
Introducendo il divieto di propaganda elettorale per il
sorvegliato speciale e sanzionando, nel contempo, anche la
condotta del candidato che si rivolge per la propaganda al
sorvegliato speciale, si recide alle origini e in maniera
concreta l'intreccio delinquenza-politica e malaffare,
bonificando la istituzione.
Il delinquente non può procedere alla raccolta dei voti,
perdendo così il suo potere contrattuale nei confronti del
politico e questi, a sua volta, non è più in alcun modo
condizionato dal delinquente. Il divieto di propaganda
elettorale non è in contrasto con i princìpi contenuti nella
Costituzione perché:
1) se si consente con la sorveglianza speciale di
limitare la liberà personale del cittadino ed in maniera più
grave con il soggiorno obbligato, a maggior ragione può
inibirsi al cittadino di fare opera di propaganda elettorale,
in concreto diretta a perseguire il malaffare, utilizzando le
istituzioni repubblicane;
2) il divieto non è perpetuo e ha la durata della
sorveglianza speciale applicata (da uno a cinque anni);
3) il divieto si coordina e si inserisce tra le altre
prescrizioni, ancora più gravose, previste all'articolo 5,
terzo comma, della legge n. 1423 del 1956;
4) la misura, che dovrebbe prevedere anche detto
divieto, è applicata con decreto emesso dal tribunale in
camera di consiglio, e con la rigorosa osservanza di tutte le
garanzie giurisdizionali previste per l'imputato nel processo
ordinario.
Infatti, il soggetto proposto alla misura di prevenzione
ha diritto;
a) di essere sentito;
b) di essere assistito da un difensore;
c) di indicare e di produrre tutto quanto serva a
sua discolpa;
d) contro la decisione del tribunale può ricorrere
alla corte d'appello e contro la decisione della corte
d'appello può ricorrere in cassazione.
Per più efficacemente colpire l'accordo tra delinquente e
politico ed impedire ogni possibile condizionamento,
attraverso le elezioni, delle istituzioni, è prevista la
stessa sanzione per il sorvegliato speciale e il candidato (da
due a cinque anni di reclusione).
Per entrambi sono facoltativi l'arresto in flagranza e
l'emissione di ordinanza di custodia cautelare. Per il
candidato riconosciuto colpevole, inoltre, il giudice deve
emettere dichiarazione di ineleggibilità. Il candidato, se
eletto, decade dalla carica previa delibera dell'organo di
appartenenza. L'esecuzione del provvedimento è demandata al
prefetto della provincia di residenza del candidato.
E' prevista, inoltre, la pubblicazione della sentenza di
condanna, passata in giudicato.