XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3613
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 5, terzo comma, della legge 27 dicembre
1956, n. 1423, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Alle
persone sottoposte a misure di prevenzione il tribunale impone
il divieto di svolgere propaganda elettorale in favore o in
pregiudizio di candidati o di simboli, con qualsiasi mezzo,
direttamente o indirettamente".
Art. 2.
1. All'articolo 9, comma 2, della legge 22 dicembre 1956,
n. 1423, e successive modificazioni, dopo la parola:
"soggiorno" sono inserite le seguenti: "o il divieto di
propaganda elettorale".
Art. 3.
1. Il candidato che ha richiesto o in qualsiasi modo
sollecitato propaganda elettorale in suo favore a una persona
sottoposta a misura di prevenzione è punito con la pena della
reclusione da due a cinque anni.
2. Con la sentenza di condanna il tribunale dichiara il
candidato ineleggibile per un periodo non inferiore a cinque
anni e non superiore a dieci anni. Il candidato, se eletto,
decade inoltre dalla carica, previa delibera dell'organo di
appartenenza.
3. Il tribunale ordina, in ogni caso, la pubblicazione
della sentenza di condanna ai sensi dell'articolo 36, commi
secondo, terzo e quarto del codice penale, e la trasmissione
della stessa sentenza, passata in giudicato, al prefetto della
provincia del luogo di residenza del candidato, per
l'esecuzione del provvedimento dichiarativo di ineleggibilità
o di decadenza.