XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3608
Onorevoli Colleghi! - La proposta di legge che si
presenta riguarda il riordino della disciplina delle
competenze medico- oculistiche, delle professioni sanitarie e
delle arti ausiliarie nelle attività oftalmologiche.
L'esigenza di prevedere una legge che disciplini le
attività svolte nell'ambito della oftalmologia e la
conseguente definizione e aggiornamento delle diverse figure
sanitarie del settore, trova giustificazione in particolare
con l'opportunità di assicurarne un riordino sistematico.
I progressi tecnici e scientifici della medicina in
generale hanno assunto, negli ultimi anni, caratteri assai
spiccati per l'oftalmologia, o medicina oculistica, che è
divenuta via via nel tempo sempre più una branca chirurgica
senza per questo dismettere le attività diagnostiche e
terapeutiche non prettamente chirurgiche.
E' del resto noto che, per assecondare i progressi della
medicina, è necessario assicurare un impegno sempre maggiore
nella formazione e nell'aggiornamento sanitario che, con
qualità e carattere professionale, possa costituire ausilio e
sostegno adeguato ai progressi richiamati.
La giusta sintesi di impegni, studi e responsabilità, sia
pure a diversi livelli, può consentire che i progressi della
medicina e della chirurgia oculistica acquistino nella
prevenzione, nella cura e nella riabilitazione una efficacia
adeguata allo sforzo e alle accresciute aspettative dei
pazienti.
Ma vi è un'altra e più profonda motivazione che rende
particolarmente necessaria e urgente l'approvazione di questa
proposta di legge.
Come si osserverà nel corso dell'esame dei singoli
articoli, la proposta di legge si prefigge in primo luogo
di:
a) sancire con un apposito provvedimento
legislativo che l'attività di optometrista rientra nei compiti
dei medici oculisti, come del resto è sempre avvenuto. E' noto
al riguardo che i compiti medici, a differenza di quelli delle
professioni sanitarie e delle arti ausiliarie, non sono
definiti per via legislativa appunto perché, avendo competenze
così generali, ben difficilmente si prestano a questa
definizione, ed è proprio per questo che finiscono con il
crearsi fenomeni invasivi dei compiti medici;
b) aggiornare la figura dell'ortottista assistente
di oftalmologia, sino ad ora disciplinata dal regolamento di
cui al decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n.
743;
c) definire la figura dell'ottico, mantenendone la
natura e i limiti di arte ausiliaria della professione
sanitaria; prevedendo contestualmente la facilitazione dei
criteri per l'accesso al numero programmato e per la
formazione universitaria della figura dell'ortottista
assistente di oftalmologia.
Obiettivo principale della proposta di legge resta in ogni
caso la disciplina delle attività optometriche.
Al riguardo c'è da precisare che in sede comunitaria non
vi è alcun richiamo normativo circa la specifica figura
dell'optometrista. La Corte di giustizia europea ha
espressamente dichiarato che spetta semmai ai singoli Stati
provvedere alla previsione e alla regolamentazione di tale
figura.
Nel nostro Paese, a differenza di altri, non vi è una
forte domanda di questa figura specifica. Questo avviene in
Paesi quali la Gran Bretagna dove vi è un numero ristretto di
medici oculisti e gli optometristi sono sì numerosi, ma
preparati con studi universitari di otto anni, al pari di
quanto previsto negli Stati Uniti.
Il fabbisogno di questa figura è invece minore laddove è
elevato il numero dei medici oculisti, come avviene in Italia
dove ne operano circa 7 mila, anche grazie a tutte quelle
scuole di specializzazione previste presso le facoltà di
medicina e chirurgia che hanno ben funzionato.
Per ragioni di economia sanitaria e di continuità
assistenziale, è perciò evidente ricomprendere l'attività
optometrica nei compiti del medico oculista. La creazione di
una distinta e autonoma figura sanitaria non avrebbe ragion
d'essere se non per soddisfare interessi di autoreferenzialità
diretti a sostenere una promozione pubblicitaria che rischia
di assumere forme di pubblicità ingannevole. Negli ultimi due
decenni, e in particolare nell'ultimo, si è infatti diffuso
nel nostro Paese un fenomeno assai vasto di abusivismo,
strisciante e in parte tollerato, attraverso il quale molti
ottici si sono definiti "optometristi".
E' dunque evidente la necessità di prevedere una specifica
proposta di legge che possa arginare un fenomeno così
marcato.
Non pochi esercizi di ottico - che in realtà, come
indicato, è un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie e
che come tale prevede la pubblicità di esercitare il commercio
di occhiali e di lenti a contatto forniti e applicati ai
clienti - si definiscono poi esercizi di
"ottico-optometrista".
Il tutto avviene con l'effetto di un vero e proprio
messaggio ingannevole nei confronti del pubblico.
Particolarmente gravi sono poi i casi non infrequenti di
compromissione della salute visiva che derivano da non
corrette misurazioni della vista e a causa di "prescrizioni"
da parte di sedicenti ottici optometristi privi di adeguato
percorso formativo e professionale.
Da questi gravi fenomeni deriva altresì un pericolo per la
stessa circolazione stradale, dal momento che l'abilitazione
alla guida è oggi subordinata ad una visita di un medico
generico non oculista il quale, talvolta, finisce spesso per
basarsi su correzioni di occhiali "prescritti" da
"optometristi" che in realtà sono soltanto degli ottici.
Come si è già accennato, la figura dell'optometrista - al
contrario - non ha una propria disciplina, né in Italia né in
Europa; tanto che lo stesso Ministero della salute è spesso
chiamato a respingere - non senza ragioni - il rilascio di
certificazioni di equipollenza nel nostro Paese a titoli
conseguiti all'estero dove, pur a fronte di percorsi formativi
molto seri, emergono talvolta casi di studi e di formazioni in
optometria che costituiscono mere parvenze.
A tal fine si è aggiunta, quale elemento di chiarezza, una
relativamente recente giurisprudenza della Corte di cassazione
che ha sancito - enunciando un principio apparentemente
fondato su criteri di formalismo giuridico (applicazione della
cosiddetta "norma penale in bianco") - sia pure senza rifarsi
a basi di carattere scientifico, che lo svolgere attività di
"optometrista", in virtù della previsione dell'articolo 348
del codice penale, non deve essere considerato un illecito
perché, trattandosi di una figura non disciplinata e per la
quale non è prevista l'iscrizione ad un albo professionale
essa può essere esercitata da chiunque (e dunque,
paradossalmente, non solo dall'ottico che pretende comunemente
di esercitarla per un suo particolare, esclusivo e inesistente
fondamento di diritto).
La pronuncia in esame, in sé certamente discutibile - non
foss'altro che per totale carenza di fondamento scientifico ma
anche perché sembra aver dimenticato che le professioni
sanitarie in Italia sono tipizzate per via legislativa e non
consentono un criterio applicativo quale quello enunciato da
una sezione penale della Corte di cassazione (se non con
compromissione del principio fondamentale del diritto
costituzionale alla salute) - ha comunque il merito di aver
messo in evidenza l'esistenza di una incertezza normativa che
si vuole appunto correggere con l'esplicita attribuzione di
questa attività al medico oculista.
Con l'articolo 1 sono enunciate le finalità della legge:
instaurare, attraverso il riordino e la ridefinizione
aggiornata dei rispettivi compiti e profili, una
collaborazione della figura degli operatori sanitari, intesi
in senso lato, da coinvolgere nello svolgimento delle attività
sanitarie rivolte al miglioramento della salute dell'apparato
visivo della popolazione.
In attuazione di tali princìpi come si vedrà, sono
previste l'attribuzione ai medici oculisti di ogni attività
optometrica, nonché la definizione dei compiti degli ottici,
con un loro effettivo e sostanziale ampliamento ma con una
correlata delimitazione dei loro confini rispetto alle
attività proprie del medico oculista; delimitazione
finalizzata alle esigenze prima rappresentate di fermare
quello che si è definito "abusivismo strisciante".
Con l'articolo 2 viene anzitutto sancito, come si è
anticipato, il principio che realizza l'esigenza di definire
con legge, per superare ogni incertezza, l'attribuzione in via
esclusiva delle attività optometriche al medico oculista; ciò
sulla base della preparazione universitaria dallo stesso
acquisita.
Con gli articoli 3, 4 e 5 sono ulteriormente definiti i
compiti dell'ottico nella loro correlazione con le
prescrizioni e le certificazioni che, in ragione delle
esigenze di protezione e tutela della salute visiva, sono
riservate ai medici oculisti.
In particolare, con gli articoli 3 e 4 - norme tra loro
collegate - si definiscono le attribuzioni dell'ottico ponendo
anche in rilievo che egli è ausiliario della professione del
medico oculista.
A tale scopo è previsto che ogni attività dell'ottico
trovi origine in una prescrizione del medico oculista;
prescrizione che, com'è nella sua natura di atto medico,
prevede la prescrizione delle lenti correttive da applicare
(oltre l'eventuale prescrizione di farmaci e di colliri, che,
ai sensi del comma 6 dell'articolo 4, presupponendo un atto
medico, non può rientrare nei compiti dell'ottico).
La prescrizione è valida per un congruo periodo di tempo,
durante il quale l'ottico può procedere all'adeguamento delle
lenti di cui il soggetto è portatore sulla base della stessa
prescrizione senza la necessità di dover richiedere successive
ricette (oggi l'ottico può soltanto applicare nuove lenti
uguali a quelle che gli vengono presentate ovvero sostituirle
qualora rotte: si tratta di una regola limitativa ed empirica
che, tra l'altro, non offre adeguate garanzie).
In presenza di patologie oculari sarà comunque necessaria
una nuova visita oculistica.
La prescrizione ha validità tre anni per i soggetti
adulti; un anno per i soggetti oltre i sessantacinque anni di
età, fascia nella quale le patologie oculari possono avere uno
sviluppo così rapido da non poter consentire una previsione di
stabilità superiore, appunto, all'anno; fatta salva
naturalmente, l'ipotesi in cui a seguito della propria
valutazione, il medico oculista ritenga di attribuire alla sua
prescrizione una validità più breve.
D'altra parte (articolo 4, comma 3) poiché non si può
richiedere all'ottico un'attività medico-diagnostica, qualora
egli rilevi una diminuzione dell'acuità visiva, anche in
presenza di una prescrizione ancora valida, inferiore a quella
corretta indicata nella prescrizione del medico oculista, non
procederà all'adeguamento della correzione visiva ma dovrà
ovviamente, in tale caso, limitarsi ad invitare il soggetto a
rivolgersi nuovamente al medico oculista. La diminuzione di
acuità visiva corretta, infatti, può essere elemento
indicatore di una patologia in corso, che il medico oculista
dovrà accertare.
L'articolo 6 definisce le forme possibili di impiego della
figura dell'ottico nell'ambito delle attività direttamente o
indirettamente coinvolte nella tutela della salute visiva.
L'articolo 7 prevede la possibilità che, per gli effetti
delle selezioni di accesso ai corsi universitari per la
formazione della figura dell'ortottista assistente tecnico di
oftalmologia secondo il numero programmato di cui alla legge
n. 264 del 1999, e successive modificazioni, si possa, previa
definizione di adeguati criteri, apprezzare la valutazione di
titoli preferenziali all'accesso; ciò per offrire a coloro
che, in varie forme e sedi hanno già sostenuto, di fatto,
qualche preparazione propedeutica, la possibilità di non
disperdere lo sforzo compiuto.
Con gli articoli 8, 9 e 10 viene istituita e disciplinata
la figura dell'ortottista assistente tecnico di oftalmologia,
gia istituita con il citato regolamento di cui al decreto del
Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 743. Come si
ricorderà, lo stesso regolamento prevedeva per la formazione
universitaria di detta figura l'istituzione di un numero
programmato ai sensi della legge n. 264 del 1999, e successive
modificazioni. Tale criterio permane nella presente proposta
di legge che aggiorna ed integra la figura. Nessun motivo,
infatti, viene a mancare perché la stessa figura sia oggetto
di una doverosa formazione universitaria correlata ad un
numero programmato.
La legge n. 264 del 1999, e successive modificazioni, ha
infatti, tra l'altro, sancito il corretto principio che
l'avvio dei corsi per la formazione universitaria avvenga non
solo previo accertamento che le università hanno i mezzi e gli
strumenti per preparare i diplomandi, ma anche in relazione al
"fabbisogno sociale" ovvero alla stessa domanda di mercato
della figura che si vuole preparare; ciò per evitare il
fenomeno, peraltro già diffuso e ben noto, della cosiddetta
"disoccupazione intellettuale".
In relazione al profilo professionale dell'ortottista
assistente tecnico di oftalmologia, già definito per tale
figura, che rimane destinata prevalentemente alla funzione
riabilitativa, si prevede soltanto un'integrazione: quella di
una preparazione che abiliti anche alla funzione di assistente
tecnico-strumentale di sala operatoria oftalmologica e che
tenga conto della specificità di tale chirurgia. L'ortottista
assistente tecnico di oftalmologia così formato potrà dunque
assicurare una valida presenza in sala operatoria. Non si
tratta di un'esigenza in assoluto: sarà scelta del chirurgo
quella di disporre, volta per volta, dell'ausilio più adeguato
(già oggi vi sono molti validi infermieri ferristi o
strumentisti che si sono specializzati per essere presenti, a
tali fini, nelle sale operatorie oftalmologiche).
Con l'articolo 11 è dettata una norma necessaria a
disciplinare e a tutelare l'attuale figura dell'ortottista,
prevedendo, per coloro che sono già in possesso del relativo
diploma di laurea, la possibilità di acquisire, attraverso
appositi corsi di aggiornamento, il titolo di ortottista
assistente tecnico di oftalmologia.
Con l'articolo 12 è demandato ad un'apposita commissione
interministeriale il compito di definire i criteri per la
valutazione dei titoli esteri preferenziali di accesso al
corso di laurea per ortottista assistente tecnico di
oftalmologia anche ai fini della possibile preferenza
attribuita, come rilevato, agli ottici.
All'articolo 13 si prevede che i due Ministri (Ministro
della salute e Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca) che hanno competenze nel settore della salute e
della formazione universitaria, ai fini di una adeguata
migliore tutela della professione dell'ortottista assistente
tecnico di oftalmologia, dettino i criteri per l'istituzione
del relativo albo professionale, che darà titolo all'esercizio
della professione, sia in modo autonomo che alle dipendenze di
istituzioni pubbliche o private.
Con l'articolo 14, per ragioni di univocità delle norme, è
abrogato il citato regolamento di cui al decreto del Ministro
della sanità 14 settembre 1994, n. 743, che aveva istituito la
figura dell'ortottista assistente di oftalmologia, che diviene
ora una figura ad esaurimento. E' altresì prevista
l'abrogazione dell'articolo 12 del regolamento di cui al regio
decreto 31 maggio 1928, n. 1334, che reca norme sulle mansioni
degli ottici, sempre al fine di rendere uniforme la
legislazione vigente in materia e di evitare dannose
sovrapposizioni e inutili incertezze interpretative.