XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3608
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).
1. Ai fini di garantire un livello elevato di prestazioni
nell'ambito delle attività di prevenzione, di cura e di
riabilitazione dell'apparato visivo, nonché di riordinare le
competenze delle diverse figure professionali interessate, la
presente legge definisce i profili professionali dell'ottico e
dell'ortottista assistente tecnico di oftalmologia,
stabilendo, altresì, le rispettive modalità di collaborazione
con il medico oculista.
Art. 2.
(Attività optometrica).
1. L'attività optometrica è riservata al laureato in
medicina e chirurgia specialista in oftalmologia.
Art. 3.
(Compiti e definizione della
professione sanitaria di ottico).
1. L'ottico è la figura, appartenente alle arti ausiliarie
delle professioni sanitarie, e in particolare del medico
oculista, che, nei limiti della riserva di cui al decreto del
Ministro della sanità 23 luglio 1998, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 180 del 4 agosto 1998, e
successive modificazioni, appronta e fornisce occhiali, lenti
a contatto, correttive ed estetiche, ausilii visivi per
ipovedenti nonché altri ausilii ottici su contestuale
prescrizione e certificazione del medico oculista.
2. Fermo restando che, in conformità a quanto previsto in
materia di invasività dei dispositivi medici e di relative
classificazioni dall'allegato IX, parte I, punto 1.2, annesso
al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, l'applicazione
delle lenti a contatto è compito del medico oculista, le
medesime lenti possono essere altresì applicate dall'ottico a
seguito di espressa certificazione dello stesso medico
oculista che attesta l'assenza di controindicazioni a tale
applicazione. L'applicazione delle lenti a contatto da parte
dell'ottico deve comunque avvenire sotto il controllo del
medico oculista.
Art. 4.
(Modalità del rapporto tra
medico oculista e ottico).
1. La prescrizione del medico oculista ha validità per tre
anni dalla data di rilascio ovvero per un anno dalla medesima
data, per i pazienti di età superiore a sessantacinque anni,
salva diversa indicazione del medico oculista.
2. In presenza della prescrizione di cui al comma 1
l'ottico può aggiornare la correzione del difetto visivo
limitandosi a un'attività di misurazione refrattiva della
vista in conformità a quanto stabilito dal presente
articolo.
3. Ove l'ottico, a seguito dell'esame refrattivo
dell'acuità visiva, osservi il mancato raggiungimento di
un'acuità, corretta con lenti, pari a quella indicata nella
prescrizione del medico oculista, è tenuto ad invitare il
paziente a rivolgersi nuovamente al medico oculista, non
essendo autorizzato a procedere all'aggiornamento della
correzione visiva.
4. L'ottico non può comunque svolgere attività di
misurazione refrattiva della vista nei confronti di soggetti
in età pediatrica.
5. L'ottico in nessun caso svolge attività dirette
all'accertamento di malattie, quali la tonometria o la
campimetria, l'effettuazione di diagnosi, l'elaborazione e
l'esecuzione di terapie, comprese la correzione di difetti
mediante laser ad eccimeri o altre tecnologie nonché
ogni altra attività di tipo invasivo.
6. L'ottico non può prescrivere e somministrare farmaci di
alcun tipo, compresi i colliri diagnostici. Resta fermo il
divieto di impiego da parte dell'ottico di ogni dispositivo
medico di riferimento.
Art. 5.
(Attrezzature tecniche e strumentali).
1. L'ottico, nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 3
e nei limiti dettati dagli articoli 3 e 4, uti1izza le
attrezzature tecniche e strumentali più idonee all'esercizio
dell'attività, ad esclusione di quelle di competenza
esclusivamente medico-chirurgica.
2. Al fine di garantire un uso ottimale delle attrezzature
di cui al comma 1 e il loro costante adeguamento ai progressi
della tecnica del settore, il Ministro della salute, con
proprio decreto, provvede alla revisione triennale dell'elenco
previsto dall'allegato B annesso al decreto del Ministro della
sanità 3 maggio 1994, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 1994 e al suo eventuale
aggiornamento.
Art. 6.
(Esercizio dell'attività di ottico).
1. L'ottico, osservate le modalità di collaborazione con
il medico oculista di cui all'articolo 4, svolge la sua
attività in forma autonoma ovvero di dipendenza o in forma di
collaborazione coordinata e continuativa in strutture
sanitarie pubbliche o private ovvero all' interno di strutture
imprenditoriali, industriali, artigianali o commerciali.
Art. 7.
(Titoli preferenziali).
1. Gli attestati e i diplomi conseguiti dagli ottici
possono costituire titolo preferenziale e comunque valutativo
per l'ammissione ai corsi universitari per la formazione di
ortottista assistente tecnico di oftalmologia di cui agli
articoli 8 e seguenti.
Art. 8.
(Professione sanitaria di ortottista).
1. E' istituita la professione sanitaria di ortottista
assistente tecnico di oftalmologia.
Art. 9.
(Esercizio della professione sanitaria
di ortottista).
1. Per l'esercizio della professione sanitaria di
ortottista di cui all'articolo 8 è necessario avere conseguito
il relativo titolo tramite un apposito corso di laurea
triennale istituito presso le facoltà universitarie di
medicina e chirurgia pubbliche o private.
2. Per l'accesso al corso di laurea di cui al comma 1 è
necessario il titolo di studio di scuola media superiore.
3. L'accesso al corso di laurea di cui al comma 1 del
presente articolo è programmato ai sensi dell'articolo 1,
comma 1, lettera e), e dell'articolo 3, comma 2, della
legge 2 agosto 1999, n. 264.
4. Per l'esercizio dell'attività di cui al presente
articolo è necessaria l'iscrizione all'albo di cui
all'articolo 13.
Art. 10.
(Corso di laurea per la formazione della professione
sanitaria di ortottista).
1. Il corso di laurea triennale per il conseguimento del
titolo di ortottista assistente tecnico di oftalmologia,
istituito ai sensi dell'articolo 9, è destinato alla
formazione di operatori sanitari che, su prescrizione del
medico oftalmologo, in forma autonoma o alle dipendenze di
istituzioni sanitarie pubbliche o private, trattano i disturbi
motori e sensoriali della visione ed utilizzano le tecniche di
semiologia strumentale oftalmologica, esercitano la
riabilitazione dell'handicap visivo e prestano
assistenza tecnico-strumentale in sede operatoria
oftalmologica.
2. La refertazione degli esami effettuati dalla figura di
cui al comma 1 è di pertinenza del medico oculista.
3. All'esercente l'attività di cui al presente articolo è
preclusa ogni attività commerciale di vendita di occhiali e di
lenti a contatto.
Art. 11.
(Corsi di aggiornamento).
1. Coloro che hanno conseguito, alla data di entrata in
vigore della presente legge, il titolo universitario di
ortottista assistente di oftalmologia, possono acquisire il
titolo di ortottista assistente tecnico di oftalmologia
mediante appositi corsi di aggiornamento indetti dalle facoltà
universitarie di medicina e chirurgia che hanno istituito i
corsi di laurea triennale per l'ottenimento del predetto
titolo ai sensi dell'articolo 9.
Art. 12.
(Titoli di studio conseguiti all'estero).
1. I criteri di valutazione di diplomi e di attestati
conseguiti all'estero ai fini dell'attribuzione dei punteggi
per l'accesso ai corsi di laurea triennale di ortottista
assistente tecnico di oftalmologia sono stabiliti da una
apposita commissione, in conformità a quanto previsto dagli
articoli 9 e 10 della presente legge e dalla legge 2 agosto
1999, n. 264, e successive modificazioni.
2. La commissione di cui al comma 1 è istituita con
decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare
entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, ed è composta da rappresentanti dei citati Ministeri
nominati di intesa dai Ministri stessi.
Art. 13.
(Albo professionale).
1. Con apposito decreto del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, sono stabilite le modalità per l'istituzione
dell'albo professionale di ortottista assistente tecnico di
oftalmologia.
Art. 14.
(Abrogazioni).
1. Il regolamento di cui al decreto del Ministro della
sanità 14 settembre 1994, n. 743, è abrogato. I corsi di
ortottista assistente di oftalmologia indetti ai sensi del
citato regolamento e in atto alla data di entrata in vigore
della presente legge sono completati fino al loro termine ed
integrati con i corsi di aggiornamento di cui all'articolo 11
della presente legge.
2. L'articolo 12 del regolamento di cui al regio decreto
31 maggio 1928, n. 1334, è abrogato.