XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3608




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Finalità).

        1. Ai fini di garantire un livello elevato di prestazioni nell'ambito delle attività di prevenzione, di cura e di riabilitazione dell'apparato visivo, nonché di riordinare le competenze delle diverse figure professionali interessate, la presente legge definisce i profili professionali dell'ottico e dell'ortottista assistente tecnico di oftalmologia, stabilendo, altresì, le rispettive modalità di collaborazione con il medico oculista.


Art. 2.

(Attività optometrica).

        1. L'attività optometrica è riservata al laureato in medicina e chirurgia specialista in oftalmologia.


Art. 3.

(Compiti e definizione della
professione sanitaria di ottico).

        1. L'ottico è la figura, appartenente alle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, e in particolare del medico oculista, che, nei limiti della riserva di cui al decreto del Ministro della sanità 23 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 4 agosto 1998, e successive modificazioni, appronta e fornisce occhiali, lenti a contatto, correttive ed estetiche, ausilii visivi per ipovedenti nonché altri ausilii ottici su contestuale prescrizione e certificazione del medico oculista.
        2. Fermo restando che, in conformità a quanto previsto in materia di invasività dei dispositivi medici e di relative classificazioni dall'allegato IX, parte I, punto 1.2, annesso al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, l'applicazione delle lenti a contatto è compito del medico oculista, le medesime lenti possono essere altresì applicate dall'ottico a seguito di espressa certificazione dello stesso medico oculista che attesta l'assenza di controindicazioni a tale applicazione. L'applicazione delle lenti a contatto da parte dell'ottico deve comunque avvenire sotto il controllo del medico oculista.


Art. 4.

(Modalità del rapporto tra
medico oculista e ottico).

        1. La prescrizione del medico oculista ha validità per tre anni dalla data di rilascio ovvero per un anno dalla medesima data, per i pazienti di età superiore a sessantacinque anni, salva diversa indicazione del medico oculista.
        2. In presenza della prescrizione di cui al comma 1 l'ottico può aggiornare la correzione del difetto visivo limitandosi a un'attività di misurazione refrattiva della vista in conformità a quanto stabilito dal presente articolo.
        3. Ove l'ottico, a seguito dell'esame refrattivo dell'acuità visiva, osservi il mancato raggiungimento di un'acuità, corretta con lenti, pari a quella indicata nella prescrizione del medico oculista, è tenuto ad invitare il paziente a rivolgersi nuovamente al medico oculista, non essendo autorizzato a procedere all'aggiornamento della correzione visiva.
        4. L'ottico non può comunque svolgere attività di misurazione refrattiva della vista nei confronti di soggetti in età pediatrica.
        5. L'ottico in nessun caso svolge attività dirette all'accertamento di malattie, quali la tonometria o la campimetria, l'effettuazione di diagnosi, l'elaborazione e l'esecuzione di terapie, comprese la correzione di difetti mediante laser ad eccimeri o altre tecnologie nonché ogni altra attività di tipo invasivo.
        6. L'ottico non può prescrivere e somministrare farmaci di alcun tipo, compresi i colliri diagnostici. Resta fermo il divieto di impiego da parte dell'ottico di ogni dispositivo medico di riferimento.


Art. 5.

(Attrezzature tecniche e strumentali).

        1. L'ottico, nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 3 e nei limiti dettati dagli articoli 3 e 4, uti1izza le attrezzature tecniche e strumentali più idonee all'esercizio dell'attività, ad esclusione di quelle di competenza esclusivamente medico-chirurgica.
        2. Al fine di garantire un uso ottimale delle attrezzature di cui al comma 1 e il loro costante adeguamento ai progressi della tecnica del settore, il Ministro della salute, con proprio decreto, provvede alla revisione triennale dell'elenco previsto dall'allegato B annesso al decreto del Ministro della sanità 3 maggio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 1994 e al suo eventuale aggiornamento.


Art. 6.

(Esercizio dell'attività di ottico).

        1. L'ottico, osservate le modalità di collaborazione con il medico oculista di cui all'articolo 4, svolge la sua attività in forma autonoma ovvero di dipendenza o in forma di collaborazione coordinata e continuativa in strutture sanitarie pubbliche o private ovvero all' interno di strutture imprenditoriali, industriali, artigianali o commerciali.


Art. 7.

(Titoli preferenziali).

        1. Gli attestati e i diplomi conseguiti dagli ottici possono costituire titolo preferenziale e comunque valutativo per l'ammissione ai corsi universitari per la formazione di ortottista assistente tecnico di oftalmologia di cui agli articoli 8 e seguenti.


Art. 8.

(Professione sanitaria di ortottista).

        1. E' istituita la professione sanitaria di ortottista assistente tecnico di oftalmologia.


Art. 9.

(Esercizio della professione sanitaria
di ortottista).

        1. Per l'esercizio della professione sanitaria di ortottista di cui all'articolo 8 è necessario avere conseguito il relativo titolo tramite un apposito corso di laurea triennale istituito presso le facoltà universitarie di medicina e chirurgia pubbliche o private.
        2. Per l'accesso al corso di laurea di cui al comma 1 è necessario il titolo di studio di scuola media superiore.
        3. L'accesso al corso di laurea di cui al comma 1 del presente articolo è programmato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera e), e dell'articolo 3, comma 2, della legge 2 agosto 1999, n. 264.
        4. Per l'esercizio dell'attività di cui al presente articolo è necessaria l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 13.


Art. 10.

(Corso di laurea per la formazione della professione
sanitaria di ortottista).

        1. Il corso di laurea triennale per il conseguimento del titolo di ortottista assistente tecnico di oftalmologia, istituito ai sensi dell'articolo 9, è destinato alla formazione di operatori sanitari che, su prescrizione del medico oftalmologo, in forma autonoma o alle dipendenze di istituzioni sanitarie pubbliche o private, trattano i disturbi motori e sensoriali della visione ed utilizzano le tecniche di semiologia strumentale oftalmologica, esercitano la riabilitazione dell'handicap visivo e prestano assistenza tecnico-strumentale in sede operatoria oftalmologica.
        2. La refertazione degli esami effettuati dalla figura di cui al comma 1 è di pertinenza del medico oculista.
        3. All'esercente l'attività di cui al presente articolo è preclusa ogni attività commerciale di vendita di occhiali e di lenti a contatto.


Art. 11.

(Corsi di aggiornamento).

        1. Coloro che hanno conseguito, alla data di entrata in vigore della presente legge, il titolo universitario di ortottista assistente di oftalmologia, possono acquisire il titolo di ortottista assistente tecnico di oftalmologia mediante appositi corsi di aggiornamento indetti dalle facoltà universitarie di medicina e chirurgia che hanno istituito i corsi di laurea triennale per l'ottenimento del predetto titolo ai sensi dell'articolo 9.


Art. 12.

(Titoli di studio conseguiti all'estero).

        1. I criteri di valutazione di diplomi e di attestati conseguiti all'estero ai fini dell'attribuzione dei punteggi per l'accesso ai corsi di laurea triennale di ortottista assistente tecnico di oftalmologia sono stabiliti da una apposita commissione, in conformità a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della presente legge e dalla legge 2 agosto 1999, n. 264, e successive modificazioni.
        2. La commissione di cui al comma 1 è istituita con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed è composta da rappresentanti dei citati Ministeri nominati di intesa dai Ministri stessi.

Art. 13.

(Albo professionale).

        1. Con apposito decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono stabilite le modalità per l'istituzione dell'albo professionale di ortottista assistente tecnico di oftalmologia.


Art. 14.

(Abrogazioni).

        1. Il regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 743, è abrogato. I corsi di ortottista assistente di oftalmologia indetti ai sensi del citato regolamento e in atto alla data di entrata in vigore della presente legge sono completati fino al loro termine ed integrati con i corsi di aggiornamento di cui all'articolo 11 della presente legge.
        2. L'articolo 12 del regolamento di cui al regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, è abrogato.



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