XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3607
Onorevoli Colleghi! - Lo scopo della presente proposta
di legge è quello di permettere agli enti locali di alienare,
nell'ambito dei limiti fissati dalle regioni ai sensi della
legge 24 dicembre 1993, n. 560, quote significative del
proprio patrimonio di edilizia residenziale pubblica, al fine
di promuovere, con il flusso di risorse finanziarie acquisite
con la vendita, nuovi investimenti per la riqualificazione del
patrimonio comunale e per la realizzazione di interventi
finalizzati alla valorizzazione del patrimonio abitativo.
In attuazione della citata legge n. 560 del 1993, i comuni
hanno da tempo avviato i programmi di dismissione del proprio
patrimonio di edilizia residenziale pubblica.
Nonostante il grande interesse con il quale gli
assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica
(ERP) hanno accolto l'operazione di dismissione del patrimonio
comunale, non sempre le amministrazioni comunali sono riuscite
ad alienare una quota significativa di alloggi all'interno
dello stesso stabile. Spesso si è verificata la costituzione
di condomini misti, di proprietà pubblica e privata,
amministrati secondo la disciplina privatistica di cui agli
articoli 1117 e seguenti del codice civile.
Sono frequenti i casi di interi quartieri di edilizia
residenziale pubblica ove i comuni continuano a detenere
numerosi alloggi e una maggioranza di quote millesimali, con
notevole aggravio di oneri derivanti dalla gestione e
manutenzione degli stabili.
Da ciò nasce l'esigenza di favorire, attraverso la
modifica della legge n. 560 del 1993, l'alienazione degli
stabili inseriti nei piani di vendita, nella loro totalità o
per lo meno in quote significative.
Per favorire il raggiungimento di tale obiettivo si
propone di prevedere la possibilità del trasferimento degli
assegnatari appartenenti alle categorie protette di cui
all'articolo 1, comma 7, della legge, che non intendano
acquistare l'alloggio condotto a titolo di locazione, in altri
stabili non inseriti nei piani di vendita. Contestualmente, si
offre la possibilità ad altri soggetti, in possesso dei
requisiti previsti dalle norme vigenti per non incorrere nella
decadenza dal diritto all'assegnazione di alloggi di edilizia
residenziale pubblica, di acquistare gli alloggi che in tal
modo si rendono liberi.
I comuni potranno definire la quota parte degli alloggi
liberi da riservare all'assegnazione, ai sensi del comma
4-bis dell'articolo 1 della legge n. 560 del 1993, e
quella degli alloggi che verranno destinati all'alienazione,
ai sensi della novella che si propone, per la maggior parte
derivanti dai suesposti trasferimenti degli assegnatari.
Nei bandi di vendita, che i comuni comunque dovranno
effettuare per rispettare le misure di pubblicità stabilite
dalla legge, hanno comunque titolo di priorità gli assegnatari
di alloggi di edilizia residenziale pubblica non compresi nei
piani di vendita, che siano in possesso dei requisiti di cui
al comma 6, ossia conducenti di un alloggio ERP da oltre un
quinquennio, e non in mora con il pagamento dei canoni e delle
spese.
Si auspica un sollecito esame della presente proposta di
legge, per permettere una celere programmazione di nuovi
investimenti da parte degli enti locali, finalizzati allo
sviluppo del settore dell'edilizia residenziale pubblica,
conformemente a quanto previsto dalla stessa legge n. 560 del
1993.