XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3607




        Onorevoli Colleghi! - Lo scopo della presente proposta di legge è quello di permettere agli enti locali di alienare, nell'ambito dei limiti fissati dalle regioni ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560, quote significative del proprio patrimonio di edilizia residenziale pubblica, al fine di promuovere, con il flusso di risorse finanziarie acquisite con la vendita, nuovi investimenti per la riqualificazione del patrimonio comunale e per la realizzazione di interventi finalizzati alla valorizzazione del patrimonio abitativo.
        In attuazione della citata legge n. 560 del 1993, i comuni hanno da tempo avviato i programmi di dismissione del proprio patrimonio di edilizia residenziale pubblica.
        Nonostante il grande interesse con il quale gli assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) hanno accolto l'operazione di dismissione del patrimonio comunale, non sempre le amministrazioni comunali sono riuscite ad alienare una quota significativa di alloggi all'interno dello stesso stabile. Spesso si è verificata la costituzione di condomini misti, di proprietà pubblica e privata, amministrati secondo la disciplina privatistica di cui agli articoli 1117 e seguenti del codice civile.
        Sono frequenti i casi di interi quartieri di edilizia residenziale pubblica ove i comuni continuano a detenere numerosi alloggi e una maggioranza di quote millesimali, con notevole aggravio di oneri derivanti dalla gestione e manutenzione degli stabili.
        Da ciò nasce l'esigenza di favorire, attraverso la modifica della legge n. 560 del 1993, l'alienazione degli stabili inseriti nei piani di vendita, nella loro totalità o per lo meno in quote significative.
        Per favorire il raggiungimento di tale obiettivo si propone di prevedere la possibilità del trasferimento degli assegnatari appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1, comma 7, della legge, che non intendano acquistare l'alloggio condotto a titolo di locazione, in altri stabili non inseriti nei piani di vendita. Contestualmente, si offre la possibilità ad altri soggetti, in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti per non incorrere nella decadenza dal diritto all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, di acquistare gli alloggi che in tal modo si rendono liberi.
        I comuni potranno definire la quota parte degli alloggi liberi da riservare all'assegnazione, ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 1 della legge n. 560 del 1993, e quella degli alloggi che verranno destinati all'alienazione, ai sensi della novella che si propone, per la maggior parte derivanti dai suesposti trasferimenti degli assegnatari.
        Nei bandi di vendita, che i comuni comunque dovranno effettuare per rispettare le misure di pubblicità stabilite dalla legge, hanno comunque titolo di priorità gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica non compresi nei piani di vendita, che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 6, ossia conducenti di un alloggio ERP da oltre un quinquennio, e non in mora con il pagamento dei canoni e delle spese.
        Si auspica un sollecito esame della presente proposta di legge, per permettere una celere programmazione di nuovi investimenti da parte degli enti locali, finalizzati allo sviluppo del settore dell'edilizia residenziale pubblica, conformemente a quanto previsto dalla stessa legge n. 560 del 1993.




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