XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3607




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:

        "4-ter. In alternativa alle disposizioni di cui al comma 4-bis, gli enti proprietari, previa comunicazione al comune competente per territorio e fatte salve le misure di pubblicità di cui al comma 8, possono procedere all'alienazione degli alloggi compresi nei piani di vendita che si rendono liberi, a favore di soggetti assegnatari o non assegnatari purché in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti per non incorrere nella decadenza dal diritto all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Hanno titolo di priorità per l'acquisto degli immobili di cui al presente comma gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica non compresi nei piani di vendita, che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 6";

            b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

        "7. Gli assegnatari di cui al comma 6, se titolari di reddito familiare complessivo inferiore al limite fissato dalle norme vigenti ai fini della decadenza dal diritto all'assegnazione, ovvero se ultrasessantenni o portatori di handicap, qualora non intendano acquistare l'alloggio condotto a titolo di locazione, rimangono assegnatari del medesimo alloggio, fatta salva la facoltà dell'ente proprietario, previo consenso dell'assegnatario, di alienare l'alloggio a terzi purché all'assegnatario medesimo venga garantita la prosecuzione della locazione, sulla base della normativa vigente in materia di edilizia residenziale pubblica, in altri alloggi non compresi nei piani di vendita, preferibilmente ubicati in quartieri residenziali adiacenti all'immobile dismesso. Gli immobili che si rendono liberi ai sensi del periodo precedente sono alienati a terzi alle condizioni di cui al comma 4-ter. Gli alloggi di cui al comma 2, lettera a), possono essere alienati a terzi purché all'assegnatario venga garantita la prosecuzione della locazione sulla base della normativa vigente in materia di edilizia residenziale pubblica".


Art. 2.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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