XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3607
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo il comma 4-bis è inserito il
seguente:
"4-ter. In alternativa alle disposizioni di cui al
comma 4-bis, gli enti proprietari, previa comunicazione
al comune competente per territorio e fatte salve le misure di
pubblicità di cui al comma 8, possono procedere
all'alienazione degli alloggi compresi nei piani di vendita
che si rendono liberi, a favore di soggetti assegnatari o non
assegnatari purché in possesso dei requisiti previsti dalle
norme vigenti per non incorrere nella decadenza dal diritto
all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Hanno titolo di priorità per l'acquisto degli immobili di cui
al presente comma gli assegnatari di alloggi di edilizia
residenziale pubblica non compresi nei piani di vendita, che
siano in possesso dei requisiti di cui al comma 6";
b) il comma 7 è sostituito dal seguente:
"7. Gli assegnatari di cui al comma 6, se titolari
di reddito familiare complessivo inferiore al limite fissato
dalle norme vigenti ai fini della decadenza dal diritto
all'assegnazione, ovvero se ultrasessantenni o portatori di
handicap, qualora non intendano acquistare l'alloggio
condotto a titolo di locazione, rimangono assegnatari del
medesimo alloggio, fatta salva la facoltà dell'ente
proprietario, previo consenso dell'assegnatario, di alienare
l'alloggio a terzi purché all'assegnatario medesimo venga
garantita la prosecuzione della locazione, sulla base della
normativa vigente in materia di edilizia residenziale
pubblica, in altri alloggi non compresi nei piani di vendita,
preferibilmente ubicati in quartieri residenziali adiacenti
all'immobile dismesso. Gli immobili che si rendono liberi ai
sensi del periodo precedente sono alienati a terzi alle
condizioni di cui al comma 4-ter. Gli alloggi di cui al
comma 2, lettera a), possono essere alienati a terzi
purché all'assegnatario venga garantita la prosecuzione della
locazione sulla base della normativa vigente in materia di
edilizia residenziale pubblica".
Art. 2.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.