XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3598
Onorevoli Colleghi! - Le disposizioni previste dal
codice civile e dal codice di procedura civile in materia di
regime patrimoniale dei coniugi, in caso di separazione
personale degli stessi, trascurano di disciplinare un aspetto
rilevante rappresentato dall'inconveniente del perdurare della
comunione legale dei beni per l'intero corso del giudizio e
fino alla sentenza che pronuncia la separazione.
I giudizi civili hanno una durata molto lunga, con la
conseguenza che i coniugi, autorizzati a vivere separati, a
seguito della comparizione personale innanzi al presidente del
tribunale, di fatto si trovano ancora per parecchi anni in
regime di comunione legale dei beni. Ciò è in evidente
contrasto con la ratio dell'istituto, fondata
sull'affectio maritalis e sulla condivisione di progetti
comuni.
Nei fatti i coniugi, o quello di essi che decide di
promuovere un giudizio di separazione, vivono una situazione
di disagio personale e familiare che non consente,
normalmente, di esaminare tutti gli aspetti e di curare al
meglio i propri interessi. In quella fase, i soggetti vengono
assorbiti dall'attenzione verso i figli, dalla tensione tra
loro, dai problemi logistici (assegnazione della casa
coniugale, ricerca di un'altra abitazione) e dalle vicende del
"quotidiano". Non sospettano neppure che qualora il regime
patrimoniale già scelto sia quello della comunione, questo
permanga anche nella dichiarata lacerazione del rapporto e
nella pendenza del giudizio: a norma vigente, infatti, nei
molti anni di durata del giudizio di separazione la titolarità
dei beni acquistati da uno dei due coniugi viene acquisita per
metà indivisa anche dall'altro.
Il che appare, prima facie, non facilmente
giustificabile, e tanto meno comprensibile, tenuto conto che
nel tempo il rapporto, solo formalmente residuo, di fatto
resta privo di ogni sostanza.
Né è verosimile che proprio in quel periodo, normalmente
di assoluto disaccordo e, spesso, di difficoltà anche di
dialogo, i coniugi riescano a convenire il mutamento del
regime patrimoniale.
D'altro canto, non vi è motivo logico che faccia
considerare utile il mantenimento del regime di comunione nel
corso del giudizio di separazione giudiziale o nell'attesa
dell'omologazione di quella consensuale, dopo che il
presidente del tribunale, a seguito di comparizione personale
delle parti ed in sede di adozione dei provvedimenti di cui
all'articolo 708 del codice di procedura civile, abbia
autorizzato i coniugi a vivere separati.
Pare evidente, quindi, l'esigenza di modificare la norma
in vigore e di prevedere, come automatica conseguenza
dell'adozione dei predetti provvedimenti (ordinanza
presidenziale), l'applicazione del regime patrimoniale della
separazione dei beni. Appare essenziale, conseguentemente,
l'annotazione dell'ordinanza predetta a margine dell'atto di
matrimonio e sull'originale delle eventuali convenzioni
matrimoniali affinché chiunque ne possa avere contezza, così
come sembra opportuno far salva la facoltà dei coniugi di
convenire un regime differente.