XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3598




        Onorevoli Colleghi! - Le disposizioni previste dal codice civile e dal codice di procedura civile in materia di regime patrimoniale dei coniugi, in caso di separazione personale degli stessi, trascurano di disciplinare un aspetto rilevante rappresentato dall'inconveniente del perdurare della comunione legale dei beni per l'intero corso del giudizio e fino alla sentenza che pronuncia la separazione.
        I giudizi civili hanno una durata molto lunga, con la conseguenza che i coniugi, autorizzati a vivere separati, a seguito della comparizione personale innanzi al presidente del tribunale, di fatto si trovano ancora per parecchi anni in regime di comunione legale dei beni. Ciò è in evidente contrasto con la ratio dell'istituto, fondata sull'affectio maritalis e sulla condivisione di progetti comuni.
        Nei fatti i coniugi, o quello di essi che decide di promuovere un giudizio di separazione, vivono una situazione di disagio personale e familiare che non consente, normalmente, di esaminare tutti gli aspetti e di curare al meglio i propri interessi. In quella fase, i soggetti vengono assorbiti dall'attenzione verso i figli, dalla tensione tra loro, dai problemi logistici (assegnazione della casa coniugale, ricerca di un'altra abitazione) e dalle vicende del "quotidiano". Non sospettano neppure che qualora il regime patrimoniale già scelto sia quello della comunione, questo permanga anche nella dichiarata lacerazione del rapporto e nella pendenza del giudizio: a norma vigente, infatti, nei molti anni di durata del giudizio di separazione la titolarità dei beni acquistati da uno dei due coniugi viene acquisita per metà indivisa anche dall'altro.
        Il che appare, prima facie, non facilmente giustificabile, e tanto meno comprensibile, tenuto conto che nel tempo il rapporto, solo formalmente residuo, di fatto resta privo di ogni sostanza.
        Né è verosimile che proprio in quel periodo, normalmente di assoluto disaccordo e, spesso, di difficoltà anche di dialogo, i coniugi riescano a convenire il mutamento del regime patrimoniale.
        D'altro canto, non vi è motivo logico che faccia considerare utile il mantenimento del regime di comunione nel corso del giudizio di separazione giudiziale o nell'attesa dell'omologazione di quella consensuale, dopo che il presidente del tribunale, a seguito di comparizione personale delle parti ed in sede di adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 708 del codice di procedura civile, abbia autorizzato i coniugi a vivere separati.
        Pare evidente, quindi, l'esigenza di modificare la norma in vigore e di prevedere, come automatica conseguenza dell'adozione dei predetti provvedimenti (ordinanza presidenziale), l'applicazione del regime patrimoniale della separazione dei beni. Appare essenziale, conseguentemente, l'annotazione dell'ordinanza predetta a margine dell'atto di matrimonio e sull'originale delle eventuali convenzioni matrimoniali affinché chiunque ne possa avere contezza, così come sembra opportuno far salva la facoltà dei coniugi di convenire un regime differente.




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