XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3598




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. All'articolo 191, primo comma, del codice civile, dopo le parole: "per la separazione personale" sono inserite le seguenti: "a decorrere dalla data di annotazione dell'ordinanza con cui i coniugi sono autorizzati a vivere separati,".


Art. 2.

        1. All'articolo 708 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "L'ordinanza con la quale il presidente autorizza i coniugi a vivere separati è annotata a margine dell'atto di matrimonio e sull'originale delle convenzioni di matrimonio. Dalla data dell'annotazione il regime patrimoniale della famiglia è quello della separazione dei beni. Resta salva la facoltà dei coniugi di convenire un regime differente".



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