XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3598
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 191, primo comma, del codice civile, dopo
le parole: "per la separazione personale" sono inserite le
seguenti: "a decorrere dalla data di annotazione
dell'ordinanza con cui i coniugi sono autorizzati a vivere
separati,".
Art. 2.
1. All'articolo 708 del codice di procedura civile è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"L'ordinanza con la quale il presidente autorizza i
coniugi a vivere separati è annotata a margine dell'atto di
matrimonio e sull'originale delle convenzioni di matrimonio.
Dalla data dell'annotazione il regime patrimoniale della
famiglia è quello della separazione dei beni. Resta salva la
facoltà dei coniugi di convenire un regime differente".