XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3594




        Onorevoli Deputati! - Con l'Accordo sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, investigazione e repressione delle infrazioni doganali, fatto a Bratislava, il 25 ottobre 2000, i Governi della Repubblica italiana e della Repubblica slovacca si impegnano a fornirsi, sia su richiesta che spontaneamente, reciproca assistenza e cooperazione, per il tramite delle rispettive Autorità doganali, al fine di assicurare il pieno rispetto della rispettiva legislazione doganale e realizzare, nel contempo, una efficace azione di prevenzione, investigazione e repressione delle violazioni a tale normativa, rendendo così più trasparente l'interscambio commerciale tra i due Paesi.
        L'Accordo si compone di ventuno articoli, un preambolo ed un allegato.
        L'articolo 1 contiene le definizioni per una puntuale specificazione dei termini e degli elementi dell'Accordo.
        L'articolo 2 delimita il campo di applicazione dell'Accordo ed individua nelle amministrazioni doganali delle due Parti Contraenti le Autorità competenti per applicarlo.
        Gli articoli da 3 a 7 dettano la disciplina della comunicazione, su richiesta o spontanea, delle informazioni, elencando casi e finalità.
        L'articolo 8 prescrive l'impegno di ciascuna amministrazione doganale ad esercitare una speciale sorveglianza su persone, merci e mezzi di trasporto che sono o che si presume siano coinvolti in violazioni alla normativa doganale.
        L'articolo 9 prevede la possibilità, conformemente alle rispettive legislazioni nazionali, di ricorrere al metodo delle consegne controllate, qualora ciò si renda necessario per raggiungere gli scopi dell'Accordo.
        L'articolo 10 prescrive l'impegno di ciascuna amministrazione doganale, dietro richiesta dell'altra, ad avviare indagini su operazioni doganali che sono o sembrano in contrasto con la legislazione doganale dell'altra Parte Contraente. Lo stesso articolo prevede, inoltre, la possibilità che i funzionari dell'Amministrazione richiedente assistano a tali indagini.
        L'articolo 11 prevede la possibilità e le modalità di invio di funzionari dell'amministrazione doganale di una Parte Contraente a deporre in qualità di testimoni o di esperti in giudizi instaurati davanti le competenti Autorità dell'altra Parte Contraente.
        L'articolo 12 detta le regole che devono essere osservate dalle amministrazioni doganali in ordine all'utilizzo e alla diffusione delle informazioni e dei documenti ricevuti.
        L'articolo 13 condiziona lo scambio di dati personali alla circostanza che le Parti Contraenti assicurino un livello di protezione giuridica a tali dati almeno equivalente a quello indicato nell'apposito Allegato che costituisce parte integrante dell'Accordo.
        L'articolo 14 prevede che ciascuna amministrazione doganale provveda alla notifica, ai destinatari che risiedano sul proprio territorio, degli atti adottati dall'altra amministrazione.
        L'articolo 15 descrive le procedure e le formalità che devono essere rispettate dalle amministrazioni doganali nella formulazione delle richieste di assistenza.
        L'articolo 16 disciplina i casi in cui l'assistenza può essere rifiutata, differita o sottoposta a condizioni.
        L'articolo 17 fissa i criteri di ripartizione delle spese derivanti dall'esecuzione dell'Accordo.
        L'articolo 18 detta le procedure che le amministrazioni doganali devono seguire per risolvere i problemi connessi con la pratica attuazione dell'Accordo, istituendo inoltre un Comitato Misto per l'esame delle questioni connesse con la cooperazione e la mutua assistenza, nonché per la risoluzione delle controversie in merito all'interpretazione e all'applicazione dell'Accordo.
        L'articolo 19 definisce l'ambito territoriale di applicazione dell'Accordo.
        L'articolo 20 disciplina l'entrata in vigore e la denuncia dell'Accordo.
        L'articolo 21, infine, prevede il riesame del testo dell'Accordo.




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