XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3594
Onorevoli Deputati! - Con l'Accordo sulla mutua assistenza
amministrativa per la prevenzione, investigazione e
repressione delle infrazioni doganali, fatto a Bratislava, il
25 ottobre 2000, i Governi della Repubblica italiana e della
Repubblica slovacca si impegnano a fornirsi, sia su richiesta
che spontaneamente, reciproca assistenza e cooperazione, per
il tramite delle rispettive Autorità doganali, al fine di
assicurare il pieno rispetto della rispettiva legislazione
doganale e realizzare, nel contempo, una efficace azione di
prevenzione, investigazione e repressione delle violazioni a
tale normativa, rendendo così più trasparente l'interscambio
commerciale tra i due Paesi.
L'Accordo si compone di ventuno articoli, un preambolo ed
un allegato.
L'articolo 1 contiene le definizioni per una puntuale
specificazione dei termini e degli elementi dell'Accordo.
L'articolo 2 delimita il campo di applicazione
dell'Accordo ed individua nelle amministrazioni doganali delle
due Parti Contraenti le Autorità competenti per applicarlo.
Gli articoli da 3 a 7 dettano la disciplina della
comunicazione, su richiesta o spontanea, delle informazioni,
elencando casi e finalità.
L'articolo 8 prescrive l'impegno di ciascuna
amministrazione doganale ad esercitare una speciale
sorveglianza su persone, merci e mezzi di trasporto che sono o
che si presume siano coinvolti in violazioni alla normativa
doganale.
L'articolo 9 prevede la possibilità, conformemente alle
rispettive legislazioni nazionali, di ricorrere al metodo
delle consegne controllate, qualora ciò si renda necessario
per raggiungere gli scopi dell'Accordo.
L'articolo 10 prescrive l'impegno di ciascuna
amministrazione doganale, dietro richiesta dell'altra, ad
avviare indagini su operazioni doganali che sono o sembrano in
contrasto con la legislazione doganale dell'altra Parte
Contraente. Lo stesso articolo prevede, inoltre, la
possibilità che i funzionari dell'Amministrazione richiedente
assistano a tali indagini.
L'articolo 11 prevede la possibilità e le modalità di
invio di funzionari dell'amministrazione doganale di una Parte
Contraente a deporre in qualità di testimoni o di esperti in
giudizi instaurati davanti le competenti Autorità dell'altra
Parte Contraente.
L'articolo 12 detta le regole che devono essere osservate
dalle amministrazioni doganali in ordine all'utilizzo e alla
diffusione delle informazioni e dei documenti ricevuti.
L'articolo 13 condiziona lo scambio di dati personali alla
circostanza che le Parti Contraenti assicurino un livello di
protezione giuridica a tali dati almeno equivalente a quello
indicato nell'apposito Allegato che costituisce parte
integrante dell'Accordo.
L'articolo 14 prevede che ciascuna amministrazione
doganale provveda alla notifica, ai destinatari che risiedano
sul proprio territorio, degli atti adottati dall'altra
amministrazione.
L'articolo 15 descrive le procedure e le formalità che
devono essere rispettate dalle amministrazioni doganali nella
formulazione delle richieste di assistenza.
L'articolo 16 disciplina i casi in cui l'assistenza può
essere rifiutata, differita o sottoposta a condizioni.
L'articolo 17 fissa i criteri di ripartizione delle spese
derivanti dall'esecuzione dell'Accordo.
L'articolo 18 detta le procedure che le amministrazioni
doganali devono seguire per risolvere i problemi connessi con
la pratica attuazione dell'Accordo, istituendo inoltre un
Comitato Misto per l'esame delle questioni connesse con la
cooperazione e la mutua assistenza, nonché per la risoluzione
delle controversie in merito all'interpretazione e
all'applicazione dell'Accordo.
L'articolo 19 definisce l'ambito territoriale di
applicazione dell'Accordo.
L'articolo 20 disciplina l'entrata in vigore e la denuncia
dell'Accordo.
L'articolo 21, infine, prevede il riesame del testo
dell'Accordo.