XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3588




        Onorevoli Colleghi! - Il bambino "a causa della sua mancanza di maturità fisica ed intellettuale necessita di una protezione e di cure particolari, ivi compresa una protezione legale appropriata", secondo quanto afferma il Preambolo della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva ai sensi della legge n. 176 del 1991. All'articolo 17, lettera a), della stessa Convenzione, è previsto che gli Stati "favoriscono l'elaborazione di princìpi direttivi appropriati destinati a proteggere il fanciullo dalle informazioni e dai materiali che nuocciono al suo benessere". Agli Stati spetta quindi il dovere di proteggere i minori, nei vari ambiti e in tutte le forme necessarie. Tale dovere di protezione deve essere interpretato nel quadro degli sviluppi culturali e tecnologici che rendono sempre più vaste la diffusione e l'influenza dei mezzi di comunicazione di massa, in primo luogo di quelli radiotelevisivi. Essi hanno vaste potenzialità positive, da utilizzare consapevolmente, ma comportano anche pericoli.
        Vi è pertanto l'esigenza, emersa con particolare evidenza, di rendere efficace la tutela dei diritti dei minori nel campo delle trasmissioni radiotelevisive, fino ad oggi spesso affermata, ma non concretamente attuata. Ne costituiscono una conferma sia la molteplicità dei codici di autoregolamentazione che si sono succeduti, sia l'esistenza di un sistema normativo complicato e difficile da attuare.
        E' perciò di primaria importanza, alla luce dei princìpi fondamentali - esplicitamente richiamati - cui deve ispirarsi la tutela dei minori, definire anzitutto quali programmi siano da considerare destinati ai minori, stabilire quindi alcune regole di comportamento e in tale ambito attribuire un carattere giuridicamente vincolante alle norme di comportamento recate dalla prima parte del codice di autoregolamentazione TV e minori, firmato il 29 novembre 2002, prevedendo altresì adeguate sanzioni per l'inosservanza delle disposizioni contenute nella proposta di legge e individuando l'autorità competente ad applicarle.
        La proposta di legge consta di 12 articoli.
        L'articolo 1 illustra le finalità della legge, richiamando le norme costituzionali, la citata Convenzione ONU sui diritti del fanciullo e la normativa europea.
        L'articolo 2 definisce le tipologie dei programmi destinati ai minori, distinguendone tre: programmi specificamente rivolti ai minori, adatti ai minori, adatti sia ai minori che agli adulti.
        L'articolo 3 riguarda le quote di riserva delle opere europee. Tali quote sono definite dall'articolo 2, comma 1, della legge 30 aprile 1998, n. 122; l'articolo della proposta di legge prevede che, all'interno di tali quote, una percentuale sia riservata ai programmi destinati ai minori e che tale percentuale sia determinata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. In tale modo si intende definire un tempo minimo di trasmissione di opere di produzione europea adatte alla visione da parte dei minori.
        L'articolo 4 vieta la trasmissione nella fascia oraria dalle ore 7 alle ore 22.30 di alcuni programmi inadatti o nocivi per i minori, in particolare quelli che possono pregiudicarne lo sviluppo o lederne la personalità e la dignità, nonché quelli che contengono immagini di violenza insistita o efferata o che sono pornografici o volgari.
        L'articolo 5 definisce i criteri secondo i quali i minori possono essere impiegati nella pubblicità e nei programmi radiotelevisivi. In particolare, è previsto il divieto di impiegare nelle trasmissioni pubblicitarie minori di dieci anni; l'impiego di minori di età superiore a dieci anni è consentito purché avvenga senza pregiudicare il loro processo di crescita e di educazione, né l'adempimento dell'obbligo scolastico. E' previsto anche il divieto di trasmettere messaggi pubblicitari durante i programmi dedicati ai minori, eccetto quelli di promozione sociale o quelli relativi a prodotti di imprese che si impegnano a destinare annualmente una quota dei proventi derivati dal prodotto pubblicizzato ad azioni positive a favore dell'infanzia o dell'adolescenza. Per la partecipazione di minori a trasmissioni radiotelevisive è previsto il rispetto di quanto disposto al riguardo dai citato Codice di autoregolamentazione firmato il 29 novembre 2002.
        L'articolo 6 prevede il divieto di trasmettere, in fasce orarie definite, pubblicità televisiva nociva per i minori, con particolare riferimento ai filmati promozionali e ai trailer di film vietati ai minori.
        L'articolo 7 vieta la manipolazione delle immagini non riconoscibile come tale dallo spettatore.
        L'articolo 8 prevede il rispetto obbligatorio, da parte delle imprese televisive, delle norme di comportamento recate dalla prima parte del codice di autoregolamentazione TV e minori firmato il 29 novembre 2002, nonché l'impegno del Governo a riferire annualmente alle Camere sull'attuazione della legge.
        L'articolo 9 riguarda gli obblighi dei soggetti autorizzati, prevedendo che siano tenuti a rispettare le leggi, gli accordi internazionali, gli statuti e le norme deontologiche, con particolare riferimento al Codice di autoregolamentazione firmato il 29 novembre 2002.
        Con l'articolo 10 viene affidato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di vigilare sul rispetto delle norme in materia di tutela dei minori nel campo delle comunicazioni radiotelevisive.
        L'articolo 11, determina le sanzioni per i trasgressori delle disposizioni contenute negli articoli 4, 5, 6 e 7 e prevede che siano applicate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
        L'articolo 12, infine, disciplina l'entrata in vigore della legge.




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