XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3588
Onorevoli Colleghi! - Il bambino "a causa della sua
mancanza di maturità fisica ed intellettuale necessita di una
protezione e di cure particolari, ivi compresa una protezione
legale appropriata", secondo quanto afferma il Preambolo della
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo,
fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva ai sensi
della legge n. 176 del 1991. All'articolo 17, lettera a),
della stessa Convenzione, è previsto che gli Stati
"favoriscono l'elaborazione di princìpi direttivi appropriati
destinati a proteggere il fanciullo dalle informazioni e dai
materiali che nuocciono al suo benessere". Agli Stati spetta
quindi il dovere di proteggere i minori, nei vari ambiti e in
tutte le forme necessarie. Tale dovere di protezione deve
essere interpretato nel quadro degli sviluppi culturali e
tecnologici che rendono sempre più vaste la diffusione e
l'influenza dei mezzi di comunicazione di massa, in primo
luogo di quelli radiotelevisivi. Essi hanno vaste potenzialità
positive, da utilizzare consapevolmente, ma comportano anche
pericoli.
Vi è pertanto l'esigenza, emersa con particolare evidenza,
di rendere efficace la tutela dei diritti dei minori nel campo
delle trasmissioni radiotelevisive, fino ad oggi spesso
affermata, ma non concretamente attuata. Ne costituiscono una
conferma sia la molteplicità dei codici di
autoregolamentazione che si sono succeduti, sia l'esistenza di
un sistema normativo complicato e difficile da attuare.
E' perciò di primaria importanza, alla luce dei princìpi
fondamentali - esplicitamente richiamati - cui deve ispirarsi
la tutela dei minori, definire anzitutto quali programmi siano
da considerare destinati ai minori, stabilire quindi alcune
regole di comportamento e in tale ambito attribuire un
carattere giuridicamente vincolante alle norme di
comportamento recate dalla prima parte del codice di
autoregolamentazione TV e minori, firmato il 29 novembre 2002,
prevedendo altresì adeguate sanzioni per l'inosservanza delle
disposizioni contenute nella proposta di legge e individuando
l'autorità competente ad applicarle.
La proposta di legge consta di 12 articoli.
L'articolo 1 illustra le finalità della legge, richiamando
le norme costituzionali, la citata Convenzione ONU sui diritti
del fanciullo e la normativa europea.
L'articolo 2 definisce le tipologie dei programmi
destinati ai minori, distinguendone tre: programmi
specificamente rivolti ai minori, adatti ai minori, adatti sia
ai minori che agli adulti.
L'articolo 3 riguarda le quote di riserva delle opere
europee. Tali quote sono definite dall'articolo 2, comma 1,
della legge 30 aprile 1998, n. 122; l'articolo della proposta
di legge prevede che, all'interno di tali quote, una
percentuale sia riservata ai programmi destinati ai minori e
che tale percentuale sia determinata dall'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni. In tale modo si intende definire
un tempo minimo di trasmissione di opere di produzione europea
adatte alla visione da parte dei minori.
L'articolo 4 vieta la trasmissione nella fascia oraria
dalle ore 7 alle ore 22.30 di alcuni programmi inadatti o
nocivi per i minori, in particolare quelli che possono
pregiudicarne lo sviluppo o lederne la personalità e la
dignità, nonché quelli che contengono immagini di violenza
insistita o efferata o che sono pornografici o volgari.
L'articolo 5 definisce i criteri secondo i quali i minori
possono essere impiegati nella pubblicità e nei programmi
radiotelevisivi. In particolare, è previsto il divieto di
impiegare nelle trasmissioni pubblicitarie minori di dieci
anni; l'impiego di minori di età superiore a dieci anni è
consentito purché avvenga senza pregiudicare il loro processo
di crescita e di educazione, né l'adempimento dell'obbligo
scolastico. E' previsto anche il divieto di trasmettere
messaggi pubblicitari durante i programmi dedicati ai minori,
eccetto quelli di promozione sociale o quelli relativi a
prodotti di imprese che si impegnano a destinare annualmente
una quota dei proventi derivati dal prodotto pubblicizzato ad
azioni positive a favore dell'infanzia o dell'adolescenza. Per
la partecipazione di minori a trasmissioni radiotelevisive è
previsto il rispetto di quanto disposto al riguardo dai citato
Codice di autoregolamentazione firmato il 29 novembre 2002.
L'articolo 6 prevede il divieto di trasmettere, in fasce
orarie definite, pubblicità televisiva nociva per i minori,
con particolare riferimento ai filmati promozionali e ai
trailer di film vietati ai minori.
L'articolo 7 vieta la manipolazione delle immagini non
riconoscibile come tale dallo spettatore.
L'articolo 8 prevede il rispetto obbligatorio, da parte
delle imprese televisive, delle norme di comportamento recate
dalla prima parte del codice di autoregolamentazione TV e
minori firmato il 29 novembre 2002, nonché l'impegno del
Governo a riferire annualmente alle Camere sull'attuazione
della legge.
L'articolo 9 riguarda gli obblighi dei soggetti
autorizzati, prevedendo che siano tenuti a rispettare le
leggi, gli accordi internazionali, gli statuti e le norme
deontologiche, con particolare riferimento al Codice di
autoregolamentazione firmato il 29 novembre 2002.
Con l'articolo 10 viene affidato all'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni il compito di vigilare sul
rispetto delle norme in materia di tutela dei minori nel campo
delle comunicazioni radiotelevisive.
L'articolo 11, determina le sanzioni per i trasgressori
delle disposizioni contenute negli articoli 4, 5, 6 e 7 e
prevede che siano applicate dall'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni.
L'articolo 12, infine, disciplina l'entrata in vigore
della legge.