XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3588




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Finalità).

        1. La presente legge ha la finalità di tutelare i minori, quali soggetti di diritto, dalla diffusione di informazioni e di immagini che ne possano turbare il naturale sviluppo psicofisico, nella fruizione dei servizi audiovisivi e di informazione messi a disposizione del pubblico, in attuazione delle norme di cui al titolo II della parte prima della Costituzione, dell'articolo 17 della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, nonché delle direttive dell'Unione europea in materia di tutela dei minori.


Art. 2.

(Programmi e produzioni
destinati ai minori).

        1. Sono considerati programmi e produzioni destinati ai minori le trasmissioni, comprese quelle di intrattenimento, di attualità, i documentari, le opere per la televisione, i film e le opere di animazione, che sono:

                a) specificamente rivolti ai minori, ovvero corrispondenti alla psicologia e ai bisogni delle diverse età minorili e capaci di instaurare con loro un rapporto interattivo;

                b) adatti alla visione o all'ascolto da parte dei minori, ovvero rispettosi della loro sensibilità, privi di volgarità, di esibizioni di violenza sia fisica sia morale ed esteticamente validi;

                c) adatti alla visione dei minori e degli adulti, ovvero privi di violenza e volgarità, rispettosi dei valori civili e morali, capaci di rappresentare costruttivamente il rapporto fra generazioni, nonché gli intrattenimenti, compresi quelli con giochi e prove di intelligenza, privi di volgarità.

        2. I programmi e le produzioni specificamente rivolti ai minori devono avere lo scopo precipuo di arricchire culturalmente e umanamente i minori stessi.
        3. I programmi e le produzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 devono essere adeguatamente pubblicizzati anche per quanto concerne le relative modalità e gli orari di trasmissione.


Art. 3.

(Quote di riserva delle opere europee).

        1. Le quote di riserva per la trasmissione di opere europee, previste dall'articolo 2, comma 1, della legge 30 aprile 1998, n. 122, devono comprendere anche opere cinematografiche o per la televisione, comprese quelle di animazione, specificamente rivolte ai minori, nonché produzioni e programmi adatti ai minori ovvero idonei alla visione da parte dei minori e degli adulti. Il tempo minimo di trasmissione riservato a tali opere e programmi è determinato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.


Art. 4.

(Divieti).

        1. E' vietata la trasmissione televisiva, nella fascia oraria dalle ore 7 alle ore 22.30, definita "La televisione per tutti" dall'articolo 2 della parte prima del codice di autoregolamentazione TV e minori, firmato il 29 novembre 2002 e sottoscritto dal Ministero delle comunicazioni, dagli operatori televisivi e dalle associazioni interessate, di seguito denominato "codice di autoregolamentazione", di immagini sia fisse sia in movimento, di scene o di sequenze, anche filmiche, di messaggi, compresi quelli pubblicitari, di narrazioni e di canzoni:

                a) che possono arrecare in qualsiasi forma e misura pregiudizio all'armonico sviluppo psichico, fisico e morale dei minori o ledere in qualsiasi modo la loro dignità o personalità;

                b) che contengono scene, immagini, messaggi, episodi o brani di violenza insistita oppure efferata, che sono raccapriccianti, impressionanti, pornografici o volgari.


Art. 5.

(Impiego di minori nella pubblicità
e nelle trasmissioni radiotelevisive).

        1. E' vietato l'impiego di minori di anni dieci nei messaggi pubblicitari radiotelevisivi, fatta eccezione per i messaggi di promozione sociale. L'impiego di minori che hanno più di dieci anni è consentito purché non pregiudichi il loro normale processo di crescita e di educazione, né l'adempimento dell'obbligo scolastico.
        2. Durante la trasmissione dei programmi e delle produzioni di cui alle lettere a e b) del comma 1 dell'articolo 2 e nei quindici minuti immediatamente precedenti e successivi, è vietata la trasmissione di messaggi pubblicitari, eccetto quelli di promozione sociale e quelli relativi a prodotti di imprese che si impegnano a destinare annualmente una quota non inferiore al 5 per cento dei proventi derivati dai prodotti pubblicizzati ad azioni positive a favore dell'infanzia o dell'adolescenza.
        3. Le imprese che pubblicizzano prodotti attraverso messaggi pubblicitari radiotelevisivi nei termini temporali indicati al comma 2 sono tenute a presentare annualmente all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la documentazione comprovante l'adempimento dell'obbligo di cui al medesimo comma 2.
        4. La partecipazione di minori alle trasmissioni radiotelevisive è subordinata al rispetto delle norme di comportamento sulla partecipazione dei minori alle trasmissioni televisive di cui all'articolo 1, prima parte, del codice di autoregolamentazione.


Art. 6.

(Pubblicità televisiva nociva per i minori).

        1. Nelle fasce orarie per le quali è stabilito il divieto di trasmissione ai sensi dell'articolo 15, commi 10, 11 e 13, della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono altresì vietate la pubblicità televisiva e la trasmissione:

                a) di filmati promozionali e di trailer di film e di opere per la televisione alla cui visione non sono ammessi i minori ai sensi del citato articolo 15, commi 11 e 13, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e delle altre norme vigenti in materia;

                b) di opere cinematografiche di attuale o di futura programmazione alla cui visione i minori non possono essere ammessi.

        2. Nelle fasce orarie destinate ai minori e in quelle protette previste dal Codice di autoregolamentazione, sono altresì vietate la pubblicità e la trasmissione di filmati promozionali e di trailer di produzioni, film, telefilm e programmi che possono ledere i diritti o la personalità dei minori stessi o dei quali, ai sensi delle norme vigenti di legge e del citato Codice, è vietata la trasmissione nelle stesse ore.
        3. Nei quindici minuti immediatamente precedenti e immediatamente successivi alla trasmissione dei programmi e delle produzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 2 è vietata la trasmissione di pubblicità o di telepromozioni curate dai relativi conduttori.


Art. 7.

(Manipolazione delle immagini).

        1. E' vietata qualsiasi manipolazione delle immagini nonché delle scene e delle sequenze, non riconoscibile come tale dallo spettatore, da parte delle emittenti che trasmettono con tecnica digitale.


Art. 8.

(Codice di autoregolamentazione).

        1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è obbligatorio, da parte delle imprese televisive, il rispetto delle norme di comportamento recate dalla prima parte del codice di autoregolamentazione.
        2. Il Governo riferisce annualmente alle Camere sullo stato di attuazione della presente legge.


Art. 9.

(Obblighi dei soggetti autorizzati).

        1. I concessionari, i licenziatari e i soggetti autorizzati alla diffusione radiotelevisiva sono tenuti al rispetto delle leggi, delle convenzioni e degli accordi internazionali, degli obblighi contenuti negli atti di concessione, di licenza o di autorizzazione, nonché degli statuti e delle norme deontologiche, con particolare riferimento, per quanto riguarda le trasmissioni televisive, al codice di autoregolamentazione.


Art. 10.

(Vigilanza sul rispetto delle norme).

        1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche in collaborazione con il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti istituito ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281, e successive modificazioni, vigila sul rispetto delle disposizioni di legge, delle convenzioni e degli accordi internazionali, dei codici di autoregolamentazione, con particolare riferimento al Codice di autoregolamentazione.

Art. 11.

(Sanzioni).

        1. Le violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 4, 5, comma 1, 6 e 7, nonché di quelle contenute nelle norme deontologiche di cui all'articolo 9, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50.000 a 150.000 euro, e, nei casi più gravi, con la sospensione della concessione, dell'autorizzazione o della licenza da uno a dieci giorni, ovvero, nei casi di reiterazione, con la revoca della concessione, dell'autorizzazione o della licenza.
        2. Le sanzioni di cui al comma 1 sono applicate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
        3. La revoca della concessione, dell'autorizzazione o della licenza è disposta dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
        4. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari all'importo non versato o, nei casi più gravi o in quelli di reiterazione, fino al triplo dell'importo non versato.


Art. 12.

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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