XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3588
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).
1. La presente legge ha la finalità di tutelare i minori,
quali soggetti di diritto, dalla diffusione di informazioni e
di immagini che ne possano turbare il naturale sviluppo
psicofisico, nella fruizione dei servizi audiovisivi e di
informazione messi a disposizione del pubblico, in attuazione
delle norme di cui al titolo II della parte prima della
Costituzione, dell'articolo 17 della Convenzione sui diritti
del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa
esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, nonché
delle direttive dell'Unione europea in materia di tutela dei
minori.
Art. 2.
(Programmi e produzioni
destinati ai minori).
1. Sono considerati programmi e produzioni destinati ai
minori le trasmissioni, comprese quelle di intrattenimento, di
attualità, i documentari, le opere per la televisione, i film
e le opere di animazione, che sono:
a) specificamente rivolti ai minori, ovvero
corrispondenti alla psicologia e ai bisogni delle diverse età
minorili e capaci di instaurare con loro un rapporto
interattivo;
b) adatti alla visione o all'ascolto da parte dei
minori, ovvero rispettosi della loro sensibilità, privi di
volgarità, di esibizioni di violenza sia fisica sia morale ed
esteticamente validi;
c) adatti alla visione dei minori e degli adulti,
ovvero privi di violenza e volgarità, rispettosi dei valori
civili e morali, capaci di rappresentare costruttivamente il
rapporto fra generazioni, nonché gli intrattenimenti, compresi
quelli con giochi e prove di intelligenza, privi di
volgarità.
2. I programmi e le produzioni specificamente rivolti ai
minori devono avere lo scopo precipuo di arricchire
culturalmente e umanamente i minori stessi.
3. I programmi e le produzioni di cui alle lettere a)
e b) del comma 1 devono essere adeguatamente
pubblicizzati anche per quanto concerne le relative modalità e
gli orari di trasmissione.
Art. 3.
(Quote di riserva delle opere europee).
1. Le quote di riserva per la trasmissione di opere
europee, previste dall'articolo 2, comma 1, della legge 30
aprile 1998, n. 122, devono comprendere anche opere
cinematografiche o per la televisione, comprese quelle di
animazione, specificamente rivolte ai minori, nonché
produzioni e programmi adatti ai minori ovvero idonei alla
visione da parte dei minori e degli adulti. Il tempo minimo di
trasmissione riservato a tali opere e programmi è determinato
dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Art. 4.
(Divieti).
1. E' vietata la trasmissione televisiva, nella fascia
oraria dalle ore 7 alle ore 22.30, definita "La televisione
per tutti" dall'articolo 2 della parte prima del codice di
autoregolamentazione TV e minori, firmato il 29 novembre 2002
e sottoscritto dal Ministero delle comunicazioni, dagli
operatori televisivi e dalle associazioni interessate, di
seguito denominato "codice di autoregolamentazione", di
immagini sia fisse sia in movimento, di scene o di sequenze,
anche filmiche, di messaggi, compresi quelli pubblicitari, di
narrazioni e di canzoni:
a) che possono arrecare in qualsiasi forma e
misura pregiudizio all'armonico sviluppo psichico, fisico e
morale dei minori o ledere in qualsiasi modo la loro dignità o
personalità;
b) che contengono scene, immagini, messaggi,
episodi o brani di violenza insistita oppure efferata, che
sono raccapriccianti, impressionanti, pornografici o
volgari.
Art. 5.
(Impiego di minori nella pubblicità
e nelle trasmissioni radiotelevisive).
1. E' vietato l'impiego di minori di anni dieci nei
messaggi pubblicitari radiotelevisivi, fatta eccezione per i
messaggi di promozione sociale. L'impiego di minori che hanno
più di dieci anni è consentito purché non pregiudichi il loro
normale processo di crescita e di educazione, né l'adempimento
dell'obbligo scolastico.
2. Durante la trasmissione dei programmi e delle
produzioni di cui alle lettere a e b) del comma 1
dell'articolo 2 e nei quindici minuti immediatamente
precedenti e successivi, è vietata la trasmissione di messaggi
pubblicitari, eccetto quelli di promozione sociale e quelli
relativi a prodotti di imprese che si impegnano a destinare
annualmente una quota non inferiore al 5 per cento dei
proventi derivati dai prodotti pubblicizzati ad azioni
positive a favore dell'infanzia o dell'adolescenza.
3. Le imprese che pubblicizzano prodotti attraverso
messaggi pubblicitari radiotelevisivi nei termini temporali
indicati al comma 2 sono tenute a presentare annualmente
all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la
documentazione comprovante l'adempimento dell'obbligo di cui
al medesimo comma 2.
4. La partecipazione di minori alle trasmissioni
radiotelevisive è subordinata al rispetto delle norme di
comportamento sulla partecipazione dei minori alle
trasmissioni televisive di cui all'articolo 1, prima parte,
del codice di autoregolamentazione.
Art. 6.
(Pubblicità televisiva nociva per i minori).
1. Nelle fasce orarie per le quali è stabilito il divieto
di trasmissione ai sensi dell'articolo 15, commi 10, 11 e 13,
della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono altresì vietate la
pubblicità televisiva e la trasmissione:
a) di filmati promozionali e di trailer di
film e di opere per la televisione alla cui visione non sono
ammessi i minori ai sensi del citato articolo 15, commi 11 e
13, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e delle altre norme
vigenti in materia;
b) di opere cinematografiche di attuale o di
futura programmazione alla cui visione i minori non possono
essere ammessi.
2. Nelle fasce orarie destinate ai minori e in quelle
protette previste dal Codice di autoregolamentazione, sono
altresì vietate la pubblicità e la trasmissione di filmati
promozionali e di trailer di produzioni, film, telefilm
e programmi che possono ledere i diritti o la personalità dei
minori stessi o dei quali, ai sensi delle norme vigenti di
legge e del citato Codice, è vietata la trasmissione nelle
stesse ore.
3. Nei quindici minuti immediatamente precedenti e
immediatamente successivi alla trasmissione dei programmi e
delle produzioni di cui alle lettere a) e b) del
comma 1 dell'articolo 2 è vietata la trasmissione di
pubblicità o di telepromozioni curate dai relativi
conduttori.
Art. 7.
(Manipolazione delle immagini).
1. E' vietata qualsiasi manipolazione delle immagini
nonché delle scene e delle sequenze, non riconoscibile come
tale dallo spettatore, da parte delle emittenti che
trasmettono con tecnica digitale.
Art. 8.
(Codice di autoregolamentazione).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, è obbligatorio, da parte delle imprese
televisive, il rispetto delle norme di comportamento recate
dalla prima parte del codice di autoregolamentazione.
2. Il Governo riferisce annualmente alle Camere sullo
stato di attuazione della presente legge.
Art. 9.
(Obblighi dei soggetti autorizzati).
1. I concessionari, i licenziatari e i soggetti
autorizzati alla diffusione radiotelevisiva sono tenuti al
rispetto delle leggi, delle convenzioni e degli accordi
internazionali, degli obblighi contenuti negli atti di
concessione, di licenza o di autorizzazione, nonché degli
statuti e delle norme deontologiche, con particolare
riferimento, per quanto riguarda le trasmissioni televisive,
al codice di autoregolamentazione.
Art. 10.
(Vigilanza sul rispetto delle norme).
1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche
in collaborazione con il Consiglio nazionale dei consumatori e
degli utenti istituito ai sensi dell'articolo 4 della legge 30
luglio 1998, n. 281, e successive modificazioni, vigila sul
rispetto delle disposizioni di legge, delle convenzioni e
degli accordi internazionali, dei codici di
autoregolamentazione, con particolare riferimento al Codice di
autoregolamentazione.
Art. 11.
(Sanzioni).
1. Le violazioni delle disposizioni di cui agli articoli
4, 5, comma 1, 6 e 7, nonché di quelle contenute nelle norme
deontologiche di cui all'articolo 9, è punita con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 50.000 a 150.000
euro, e, nei casi più gravi, con la sospensione della
concessione, dell'autorizzazione o della licenza da uno a
dieci giorni, ovvero, nei casi di reiterazione, con la revoca
della concessione, dell'autorizzazione o della licenza.
2. Le sanzioni di cui al comma 1 sono applicate
dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
3. La revoca della concessione, dell'autorizzazione o
della licenza è disposta dall'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni.
4. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5,
comma 3, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma pari all'importo non versato o, nei casi più
gravi o in quelli di reiterazione, fino al triplo dell'importo
non versato.
Art. 12.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.