XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3587
Onorevoli Colleghi! - La disciplina del rapporto di
lavoro a tempo parziale ha subìto nel pubblico impiego una
lenta evoluzione, cominciata con il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 (che aveva
configurato un mero interesse legittimo del pubblico
dipendente all'accesso al regime di impegno ridotto) e poi
culminata nella legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha sancito
un vero e proprio diritto dei dipendenti pubblici (con le
dovute eccezioni) a costituire rapporti di lavoro a tempo
parziale. Tale progressiva trasformazione non solo ha coinciso
con un processo di graduale flessibilizzazione dei rapporti di
lavoro, ma ha anche significato un importante riconoscimento
del diritto dei pubblici dipendenti ad un'attività lavorativa
commisurata sulle esigenze personali o familiari di ogni
singolo lavoratore. Ovviamente, all'interno del generale
riconoscimento del lavoro a tempo parziale (cosiddetto "part
time") nel pubblico impiego, esteso "a tutti i profili
professionali appartenenti alle varie qualifiche o livelli dei
dipendenti della pubblica amministrazione", sono state
individuate alcune eccezioni: in particolare, l'articolo 1,
comma 58, della citata legge n. 662 del 1996 ha previsto che
la domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo
pieno a tempo parziale possa essere differita con
provvedimento motivato nel caso in cui la trasformazione
comporti "grave pregiudizio alla funzionalità
dell'amministrazione stessa", "in relazione alle mansioni e
alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente".
Sulla scia tracciata dalla legge n. 662 del 1996, la
successiva legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha confermato
l'estensione delle previsioni in materia di ricorso al
rapporto di lavoro a tempo parziale anche ai dipendenti delle
regioni e degli enti locali (articolo 39, comma 27). Con un
ulteriore intervento legislativo (legge 23 dicembre 1999, n.
448), è invece stato introdotto il comma 18-bis
dell'articolo 39 della legge n. 449 del 1997, che consente
l'accesso ad un regime di impegno ridotto solo per il
personale non sanitario con qualifica dirigenziale che non sia
preposto alla titolarità di uffici. In sintonia con la
specificazione del citato comma 18-bis, l'articolo
15-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
(articolo introdotto dal decreto legislativo 19 giugno 1999,
n. 209) ha disposto la soppressione dei rapporti di lavoro a
tempo definito per la dirigenza sanitaria, inquadrata
all'interno di un nuovo rapporto di lavoro esclusivo, che
comporta la "totale disponibilità" all'azienda sanitaria
locale od ospedaliera di appartenenza.
Dal complesso di tali disposizioni sembra emergere un
generale sfavore del legislatore a una riduzione dell'impegno
del rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari: come è stato
più volte osservato, il ricorso al tempo parziale potrebbe
pregiudicare il soddisfacimento dei fini istituzionali da
parte delle aziende sanitarie locali (ASL), creando immotivate
disparità di trattamento dei cittadini a seconda dei contratti
conclusi e applicati nelle ASL di appartenenza. Proprio su
queste considerazioni si è fondato il ricorso alla Corte
costituzionale del tribunale di Vercelli, chiamato a giudicare
il caso di un dirigente sanitario dell'area medica, la cui
domanda di accesso al lavoro a tempo parziale era stata
rigettata dalla ASL di Vercelli. Secondo il tribunale di
Vercelli, il ricorso all'impegno ridotto in ambito sanitario
violerebbe infatti il principio di ragionevolezza
organizzativa e ostacolerebbe il soddisfacimento dell'obbligo
di assicurare adeguati livelli di efficienza a garanzia della
tutela del diritto alla salute.
La Corte costituzionale, tuttavia, con sentenza n. 336 del
19 ottobre 2001, pur riconoscendo le netta esclusione per i
dirigenti sanitari medici dall'accesso al regime di impegno
ridotto ai sensi dell'articolo 39, comma 18-bis, della
legge n. 449 del 1997, ha ammesso la possibilità di una
disciplina derogatoria introdotta in sede di contrattazione
collettiva. "Nell'interpretazione della norma legislativa in
questione" - osserva infatti la Corte in relazione
all'articolo 39, comma 18-bis, della legge n. 449 del
1997 - "può assumere rilievo la disciplina adottata in sede di
contrattazione collettiva, in quanto soprattutto l'articolo 15
del decreto legislativo n. 502 del 1992 opera un espresso
rinvio, come logica conseguenza della privatizzazione del
rapporto di impiego, alla contrattazione collettiva nazionale
relativamente a determinati aspetti della disciplina della
dirigenza sanitaria. Può quindi avere significato, ai fini
dell'interpretazione del citato comma 18-bis, il fatto
che con il CCNL del 22 febbraio 2001, integrativo del CCNL
dell'8 giugno 2000, sia stato stabilito che possono accedere,
ma solo nella misura massima del 3 per cento dell'organico
dell'azienda sanitaria, ad un regime di impegno ridotto
soltanto i dirigenti che abbiano comprovate esigenze familiari
o sociali".
Proprio sul percorso interpretativo indicato dalla Corte
costituzionale, la presente proposta di legge intende
rappresentare una prima apertura all'applicazione del lavoro a
tempo parziale nei rapporti di lavoro dei dirigenti sanitari,
delegando la disciplina delle relative condizioni e dei
relativi trattamenti ai contratti collettivi nazionali di
lavoro. L'accesso a un regime di impegno ridotto rappresenta
infatti un diritto del lavoratore, che, compatibilmente con le
esigenze organizzative e funzionali del rapporto di lavoro,
deve offrire al pubblico dipendente la possibilità di
perseguire il soddisfacimento di quei fini riconosciuti in
Costituzione, tra cui i doveri di assistenza parentali o
familiari. Proprio per questi motivi, pur ammettendo le
peculiari esigenze dei servizi erogati nel settore sanitario,
non sarebbe conforme al principio di eguaglianza negare il
ricorso al lavoro a tempo parziale a quei dirigenti sanitari
che presentano particolari esigenze familiari o sociali. In
secondo luogo, è necessario constatare che l'introduzione del
lavoro a tempo parziale non verrebbe a compromettere i servizi
sanitari cui tutte le ASL sono tenute per legge, dal momento
che la riduzione dell'impegno dei dirigenti sanitari,
garantendo risparmi di spesa a favore della ASL di
appartenenza, consentirebbe di riutilizzare le risorse
accantonate per l'assunzione di nuovo organico o per
l'attivazione di programmi di mobilità.
Fermi restando i diritti dei cittadini a un'erogazione
continuativa dei servizi sanitari, con la presente proposta di
legge si intende pertanto sancire, con legge ordinaria, la
disposizione di favore prevista dal contratto collettivo
nazionale di lavoro di cui all'accordo del 22 febbraio 2001
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo
2001, per i dirigenti sanitari con problemi familiari o
sociali. L'obiettivo della presente proposta di legge non è
tanto quello di prevedere una flessibilizzazione anche del
rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari, quanto quello di
garantire a tale categoria di soggetti la compatibilità tra lo
svolgimento del loro ruolo professionale e le esigenze
personali di carattere familiare o sociale, senza dover ogni
volta ricorrere al giudice per vedere soddisfatte le loro
domande di accesso al lavoro a tempo parziale.
Corrispondentemente, al fine di garantire il riconoscimento di
tale diritto a favore di tutti i dirigenti che si trovano in
peculiari situazioni familiari o sociali, si aumenta la
percentuale dell'accesso all'impegno ridotto al 10 per cento
dell'organico (anziché al 3 per cento, come previsto dal
citato contratto del 22 febbraio 2001). Infine, la proposta di
legge in esame si preoccupa di assicurare l'uniformità del
servizio sanitario, riconoscendo alle ASL la possibilità di
ricorrere a nuove assunzioni di organico (da finanziare
integralmente con le risorse ottenute dal ricorso al lavoro a
tempo parziale), nonché di conservare ad esaurimento - su
domanda dell'interessato - i rapporti di lavoro a tempo
definito dei dirigenti sanitari.
Sul problema specifico della conservazione ad esaurimento
dei rapporti di lavoro a tempo definito (dei quali era stata
prevista la soppressione con l'articolo 15-bis, comma 3,
del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive
modificazioni, si ricorda che i rapporti in questione, anche
per le note difficoltà di adeguamento delle strutture
sanitarie, sono già stati prorogati una prima volta con il
decreto-legge n. 347 del 2001, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 405 del 2001, e poi con il decreto-legge n. 8
del 2002, convertito con modificazioni, dalla legge n. 56 del
2002, fino al 31 dicembre 2002, per cui è ora necessario che
il riconoscimento del lavoro a tempo parziale a favore dei
dirigenti sanitari faccia salvi in primo luogo i diritti di
quei medici che fin dall'inizio avevano scelto di accedere a
un rapporto di lavoro a tempo definito.